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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 19, comma 1, lett. e-ter) del d.lgs. n. 546/1992 (processo tributario), che attribuisce alle commissioni tributarie la cognizione sui fermi amministrativi di veicoli. Il giudice di pace rimettente non aveva tentato l’interpretazione conforme sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità che già attribuisce la competenza al giudice ordinario.
Di cosa si tratta
Il fermo amministrativo del veicolo è una misura cautelare con cui l’agente della riscossione blocca l’uso di un’autovettura di proprietà di un debitore. L’art. 35, comma 26-quinquies, del d.l. n. 223/2006 (conv. l. n. 248/2006) ha inserito la lett. e-ter) nell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, includendo il fermo tra gli atti impugnabili dinanzi alle commissioni tributarie. Un cittadino aveva impugnato l’iscrizione di un fermo per un debito verso un Comune.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Cosenza ha sollevato questione di legittimità dell’art. 19, comma 1, lett. e-ter) d.lgs. n. 546/1992 per violazione dell’art. 102, secondo comma, Cost. (divieto di istituire giudici speciali). Giudice relatore Franco Gallo.
La decisione della Corte
La questione è dichiarata manifestamente inammissibile: la Corte rileva che il giudice rimettente non aveva tentato l’interpretazione costituzionalmente orientata, già accolta dalle Sezioni Unite della Cassazione (ord. n. 7034/2009), secondo cui la competenza sui fermi di natura non tributaria spetta al giudice ordinario.
Il principio
Prima di sollevare questione di legittimità costituzionale il giudice è tenuto a sperimentare tutte le possibilità interpretative conformi a Costituzione. Se il diritto vivente (Cassazione SS.UU.) ha già fornito un’interpretazione coerente con la Costituzione, il giudice non può ignorarla e rimettere la questione alla Corte.
Domande e risposte
Davanti a quale giudice si impugna il fermo amministrativo del veicolo?
Dipende dalla natura del debito sottostante: se il credito è di natura tributaria la competenza spetta alla commissione tributaria; se è di natura non tributaria (come un debito verso un Comune per sanzione amministrativa) la competenza spetta al giudice ordinario, secondo le Sezioni Unite.
Cosa significa «manifesta inammissibilità» in questo caso?
Significa che la questione è respinta senza esame nel merito, perché il giudice rimettente aveva omesso un passaggio logico-interpretativo preliminare obbligatorio: tentare l’applicazione del diritto vivente conforme a Costituzione.
Il fermo amministrativo può essere impugnato?
Sì: la legge prevede la sua impugnabilità davanti ai giudici competenti. La questione è quale giudice sia competente a seconda del tipo di credito garantito dal fermo.
Norme collegate
- Art. 102 della Costituzione — divieto di giudici speciali e sistema giurisdizionale
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