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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma della legge elettorale campana che introduceva la c.d. preferenza di genere, consentendo all’elettore di esprimere due preferenze purché riguardanti candidati di sesso diverso. Il meccanismo è promozionale — non costrittivo — e compatibile con gli artt. 3, 48 e 51 della Costituzione.

Di cosa si tratta

La Regione Campania ha approvato nel 2009 una nuova legge elettorale (l. reg. n. 4/2009) che, tra le altre cose, consentiva all’elettore di esprimere due preferenze di voto a condizione che riguardassero candidati di sesso diverso (cd. «preferenza di genere»). L’obiettivo era favorire la rappresentanza femminile nelle assemblee elettive regionali, che presentava un marcato squilibrio.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2 comma 2, 3 commi 1, 3 e 4, 4 comma 3 e 6 comma 1 della legge reg. Campania n. 4/2009, per violazione degli artt. 3, 48 e 51 Cost. e dell’art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. Giudice relatore Gaetano Silvestri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione relativa all’art. 4, comma 3 (preferenza di genere). Ha invece dichiarato la cessazione della materia del contendere riguardo agli artt. 2 comma 2 e 3 commi 1, 3 e 4 (per sopravvenuta modifica legislativa) e agli artt. 6 comma 1 e 3 comma 4.

Il principio

La preferenza di genere è un meccanismo promozionale — non costrittivo — che non lede il principio di uguaglianza del voto né il diritto di elettorato passivo: l’elettore rimane libero di scegliere, e lo squilibrio di genere esistente nelle assemblee elettive giustifica l’adozione di misure positive, coerenti con gli artt. 51 e 117, settimo comma, Cost.

Domande e risposte

In cosa consiste la «preferenza di genere»?

L’elettore può esprimere due preferenze di voto (anziché una sola) a condizione che le due preferenze riguardino candidati di sesso diverso. Se entrambe le preferenze indicano candidati dello stesso sesso, la seconda è nulla.

Non è una discriminazione verso gli uomini?

No, secondo la Corte: il meccanismo è aleatorio nel risultato e di carattere promozionale. Non impone quote rigide di eletti ma incentiva l’elettore a considerare candidati di entrambi i sessi, in linea con le misure positive consentite dalla Costituzione per rimuovere disuguaglianze di fatto.

Tutte le questioni sono state decise nel merito?

No: per la maggior parte degli articoli impugnati è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, poiché nelle more del giudizio la Regione aveva modificato la legge, eliminando i profili di contrasto.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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