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Autore: Andrea Marton

  • Art. 120 quater decies T.U.B.: Finanziamenti denominati in valut

    Art. 120 quater decies T.U.B.: Finanziamenti denominati in valut

    Art. 120 quater decies T.U.B. – Finanziamenti denominati in valuta estera (1).

    In vigore dal 01/07/2016

    Modificato da: Decreto legislativo del 21/04/2016 n. 72 Articolo 1

    “1. Se il credito e’ denominato in una valuta estera, il consumatore ha il diritto di convertire in qualsiasi momento la valuta in cui e’ denominato il contratto in una delle seguenti valute:

    a) la valuta in cui e’ denominata la parte principale del suo reddito o in cui egli detiene le attivita’ con le quali dovra’ rimborsare il finanziamento, come indicato al momento della piu’ recente valutazione del merito creditizio condotta in relazione al contratto di credito;

    b) la valuta avente corso legale nello Stato membro dell’Unione europea in cui il consumatore aveva la residenza al momento della conclusione del contratto o ha la residenza al momento della richiesta di conversione.

    2. Il CICR, su proposta della Banca d’Italia, puo’ stabilire condizioni per il diritto alla conversione, con particolare riguardo a:

    a) la variazione minima del tasso di cambio che deve aver avuto luogo rispetto al momento della conclusione del contratto, comunque non superiore rispetto a quella indicata al comma 4;

    b) il compenso onnicomprensivo che il consumatore puo’ essere tenuto a corrispondere al finanziatore in base al contratto.

    3. Salvo che non sia diversamente previsto nel contratto, il tasso di cambio al quale avviene la conversione e’ pari al tasso rilevato dalla Banca centrale europea nel giorno in cui e’ stata presentata la domanda di conversione.

    4. Se il valore dell’importo totale del credito o delle rate residui varia di oltre il 20 per cento rispetto a quello che risulterebbe applicando il tasso di cambio tra la valuta in cui e’ denominato il finanziamento e l’euro al momento in cui e’ stato concluso il contratto di credito, il finanziatore ne informa il consumatore nell’ambito delle comunicazioni previste ai sensi dell’articolo 119. La comunicazione informa il consumatore del diritto di convertire il finanziamento in una valuta alternativa e delle condizioni per farlo.”

    (1) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 2 decreto legislativo 21 aprile 2016 n. 72 con gli effetti previsti dall’art. 3, comma 1 del citato decreto legislativo n. 72 del 2016.

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  • Art. 120 quinquies T.U.B.: Definizioni

    Art. 120 quinquies T.U.B.: Definizioni

    Art. 120 quinquies T.U.B. – Definizioni (1).

    In vigore dal 10/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1

    “1. Nel presente capo, l’espressione:

    a) «Codice del consumo» indica il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ;

    b) «consumatore» indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

    c) «contratto di credito» indica un contratto di credito con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria, quando il credito è garantito da un’ipoteca sul diritto di proprietà o su altro diritto reale avente a oggetto beni immobili residenziali o è finalizzato all’acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato;

    d) «costo totale del credito» indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza;

    e) «finanziatore» indica un soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti di credito;

    f) «importo totale del credito» indica il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in virtù di un contratto di credito;

    g) «intermediario del credito» indica gli agenti in attività finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale, e salve le ipotesi descritte dagli articoli 128-quater, comma 1-bis, e 128-sexies, comma 1-bis, svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legislazione vigente, almeno una delle seguenti attività:

    1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;

    2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore;

    h) «servizio accessorio connesso con il contratto di credito» indica un servizio offerto al consumatore in combinazione con il contratto di credito;

    i) «servizio di consulenza» indica le raccomandazioni personalizzate fornite al consumatore ai sensi dell’articolo 120-terdecies in merito a una o più operazioni relative a contratti di credito;

    l’offerta di contratti di credito e le attività indicate negli articoli 120-octies, 120-novies, 120-decies, 120-undecies, 120-undecies.1 e 120-duodecies non implicano un servizio di consulenza;

    l) «supporto durevole» indica ogni strumento che permetta al consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;

    m) «Tasso annuo effettivo globale» o «TAEG» indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell’importo totale del credito;

    n) «valuta estera» indica una valuta diversa da quella in cui, al momento della conclusione del contratto, il consumatore percepisce il proprio reddito o detiene le attività con le quali dovrà rimborsare il finanziamento ovvero una valuta diversa da quella avente corso legale nello Stato membro dell’Unione europea in cui il consumatore ha la residenza al momento della conclusione del contratto.

    2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte. Sono inoltre inclusi i costi della valutazione dei beni se essa è necessaria per ottenere il credito. Sono esclusi i costi di connessi con la trascrizione dell’atto di compravendita del bene immobile e le eventuali penali pagabili dal consumatore per l’inadempimento degli obblighi stabiliti nel contratto di credito.

    3. La Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, secondo le disposizioni della direttiva 2014/17/UE e del presente decreto.”

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  • Art. 120 quinquies decies T.U.B.: Inadempimento del consumatore

    Art. 120 quinquies decies T.U.B.: Inadempimento del consumatore

    Art. 120 quinquies decies T.U.B. – Inadempimento del consumatore (1).

    In vigore dal 01/07/2016

    Modificato da: Decreto legislativo del 21/04/2016 n. 72 Articolo 1

    “1. Fermo restando quanto previsto ai sensi dell’articolo 40, comma 2, il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con i consumatori in difficolta’ nei pagamenti. La Banca d’Italia adotta disposizioni di attuazione del presente comma, con particolare riguardo agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore, nonche’ ai casi di eventuale stato di bisogno o di particolare debolezza del consumatore.

    2. Il finanziatore non puo’ imporre al consumatore oneri, derivanti dall’inadempimento, superiori a quelli necessari a compensare i costi sostenuti a causa dell’inadempimento stesso.

    3. Fermo quanto previsto dall’articolo 2744 del codice civile, le parti possono convenire, con clausola espressa, al momento della conclusione del contratto di credito, che in caso di inadempimento del consumatore la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l’estinzione dell’intero debito a carico del consumatore derivante dal contratto di credito anche se il valore del bene immobile restituito o trasferito ovvero l’ammontare dei proventi della vendita e’ inferiore al debito residuo. Se il valore dell’immobile come stimato dal perito ovvero l’ammontare dei proventi della vendita e’ superiore al debito residuo, il consumatore ha diritto all’eccedenza. In ogni caso, il finanziatore si adopera con ogni diligenza per conseguire dalla vendita il miglior prezzo di realizzo. La clausola non puo’ essere pattuita in caso di surrogazione nel contratto di credito ai sensi dell’articolo 120-quater.

    4. Agli effetti del comma 3:

    a. il finanziatore non puo’ condizionare la conclusione del contratto di credito alla sottoscrizione della clausola;

    b. se il contratto di credito contiene la clausola, il consumatore e’ assistito, a titolo gratuito, da un consulente al fine di valutarne la convenienza;

    c. costituisce inadempimento il mancato pagamento di un ammontare equivalente a diciotto rate mensili; non costituiscono inadempimento i ritardati pagamenti che consentono la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 40, comma 2;

    d. il valore del bene immobile oggetto della garanzia e’ stimato da un perito indipendente scelto dalle parti di comune accordo ovvero, in caso di mancato raggiungimento dell’accordo, nominato dal Presidente del Tribunale territorialmente competente con le modalita’ di cui al terzo comma dell’articolo 696 del codice di procedura civile, con una perizia successiva all’inadempimento. Si applica quanto previsto ai sensi dell’articolo 120-duodecies.

    5. Con decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Banca d’Italia, detta disposizioni di attuazione dei commi 3 e 4.

    6. Nei casi, diversi da quelli di cui al comma 3, in cui il finanziatore fa ricorso all’espropriazione immobiliare e, a seguito dell’escussione della garanzia residui un debito a carico del consumatore, il relativo obbligo di pagamento decorre dopo sei mesi dalla conclusione della procedura esecutiva.”

    (1) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 2 decreto legislativo 21 aprile 2016 n. 72 con gli effetti previsti dall’art. 3, commi 1 e 4 del citato decreto legislativo n. 72 del 2016.

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  • Art. 120 septies T.U.B.: Principi generali

    Art. 120 septies T.U.B.: Principi generali

    Art. 120 septies T.U.B. – Principi generali (1).

    In vigore dal 01/07/2016

    Modificato da: Decreto legislativo del 21/04/2016 n. 72 Articolo 1

    “1. Il finanziatore e l’intermediario del credito, nell’ambito delle attivita’ disciplinate dal presente capo:

    a) si comportano con diligenza, correttezza, e trasparenza, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori;

    b) basano la propria attivita’ sulle informazioni rilevanti riguardanti la situazione del consumatore, su ogni bisogno particolare che questi ha comunicato, su ipotesi ragionevoli con riguardo ai rischi cui e’ esposta la situazione del consumatore per la durata del contratto di credito.”

    (1) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 2 decreto legislativo 21 aprile 2016 n. 72 con gli effetti previsti dall’art. 3, comma 1 del citato decreto legislativo n. 72 del 2016.

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  • Art. 120 septies decies T.U.B.: Remunerazioni e requisiti di pro

    Art. 120 septies decies T.U.B.: Remunerazioni e requisiti di pro

    Art. 120 septies decies T.U.B. – Remunerazioni e requisiti di professionalita’ (1).

    In vigore dal 01/07/2016

    Modificato da: Decreto legislativo del 21/04/2016 n. 72 Articolo 1

    “1. I finanziatori remunerano il personale e, se del caso, gli intermediari del credito in modo da assicurare il rispetto degli obblighi previsti ai sensi del presente capo.

    2. I finanziatori assicurano che il personale abbia un livello di professionalita’ adeguato per predisporre, offrire e concludere contratti di credito o contratti accessori a quest’ultimo nonche’ prestare servizi di consulenza.

    3. La Banca d’Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo, anche individuando le categorie di personale interessate.”

    (1) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 2 decreto legislativo 21 aprile 2016 n. 72 con gli effetti previsti dall’art. 3, comma 1 del citato decreto legislativo n. 72 del 2016.

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  • Art. 25 Codice Civile Controllo sull’amministrazione delle Fondazioni

    Art. 25 Codice Civile Controllo sull’amministrazione delle Fondazioni

    Art. 25 c.c. Controllo sull’amministrazione delle Fondazioni

    In vigore

    fondazioni L’autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull’amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell’atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all’atto di fondazione, all’ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l’amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge. L’annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima. Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall’autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.

  • Art. 38 quater T.U.IVA: Sgravio dell’imposta per i soggetti domi

    Art. 38 quater T.U.IVA: Sgravio dell’imposta per i soggetti domi

    Art. 38 quater T.U.IVA – Sgravio dell’imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunita’ Europea.

    In vigore dal 01/01/2026 al 01/01/2027

    Modificato da: Legge del 30/12/2025 n. 199 Articolo 1 com 935

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunita’ europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto, superiore a euro 70 destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunita’ medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell’imposta (2) . Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura, e che i beni siano trasportati fuori della Comunita’ entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. L’esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, recante anche l’indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale, vistato dall’ufficio doganale di uscita dalla Comunita’, entro il sesto mese successivo (3) all’effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell’articolo 26, primo comma, entro un mese dalla scadenza del suddetto termine.

    2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente non si sia avvalso della facolta’ ivi prevista, il cessionario ha diritto al rimborso dell’imposta pagata per rivalsa a condizione che i beni siano trasportati fuori della Comunita’ entro il terzo mese successivo a quello della cessione e che restituisca al cedente l’esemplare della fattura vistato dall’ufficio doganale entro il sesto mese successivo (3) a quello di effettuazione dell’operazione. Il rimborso e’ effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l’imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all’articolo 25 (1).”

    —————

    (1) Vedasi anche l’art. 1, comma 368 legge 28 dicembre 2015 n. 208.

    (2) L’articolo 1, comma 77, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) ha disposto che la modifica del precedente importo (lire 300 mila) in euro 70 si applica alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° febbraio 2024.

    (3) Si veda quanto disposto dall’articolo 1, comma 936, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026).

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  • Art. 120 sexies T.U.B.: Ambito di applicazione

    Art. 120 sexies T.U.B.: Ambito di applicazione

    Art. 120 sexies T.U.B. – Ambito di applicazione (1).

    In vigore dal 01/07/2016

    Modificato da: Decreto legislativo del 21/04/2016 n. 72 Articolo 1

    “1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di credito, comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi:

    a) contratti di credito in cui il finanziatore:

    1) concede una tantum o periodicamente una somma di denaro o eroga credito sotto altre forme in cambio di una somma derivante dalla vendita futura di un bene immobile residenziale o di un diritto reale su un bene immobile residenziale; e;

    2) non chiede il rimborso del credito fino al verificarsi di uno o piu’ eventi specifici afferenti la vita del consumatore, salvo in caso di violazione, da parte del consumatore, dei propri obblighi contrattuali che consenta al finanziatore di domandare la risoluzione del contratto di credito;

    b) contratti di credito mediate i quali un datore di lavoro, al di fuori della sua attivita’ principale, concede ai dipendenti crediti senza interessi o a un TAEG inferiore a quello prevalente sul mercato e non offerti al pubblico in genere;

    c) contratti di credito, individuati dalla legge, relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalita’ di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni piu’ favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi debitori non superiori a quelli prevalenti sul mercato;

    d) contratti di credito in cui il credito e’ concesso senza interessi o ulteriori oneri, a esclusione di quelli per il recupero dei costi direttamente connessi all’ipoteca;

    e) contratti di credito nella forma dell’apertura di credito, qualora il credito sia da rimborsare entro un mese;

    f) contratti di credito risultanti da un accordo raggiunto davanti a un giudice o altra autorita’ prevista dalla legge;

    g) contratti di credito relativi alla dilazione, senza spese, del pagamento di un debito esistente, se non comportano l’iscrizione di un’ipoteca;

    h) contratti di credito non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un bene immobile residenziale;

    i) contratti di credito in cui la durata non e’ determinata o in cui il credito deve essere rimborsato entro dodici mesi ed e’ destinato ad essere utilizzato come finanziamento temporaneo in vista di altre soluzioni per finanziarie l’acquisto della proprieta’ di un bene immobile.”

    (1) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 2 decreto legislativo 21 aprile 2016 n. 72 con gli effetti previsti dall’art. 3, comma 1 del citato decreto legislativo n. 72 del 2016.

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  • Art. 120 sexies decies T.U.B.: Osservatorio del mercato immobiliare

    Art. 120 sexies decies T.U.B.: Osservatorio del mercato immobiliare

    Art. 120 sexies decies T.U.B. – Osservatorio del mercato immobiliare (1).

    In vigore dal 01/07/2016

    Modificato da: Decreto legislativo del 21/04/2016 n. 72 Articolo 1

    “1. L’Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l’Agenzia delle entrate assicura il controllo statistico sul mercato immobiliare residenziale ed effettua le opportune comunicazioni ai fini dei controlli di vigilanza macro-prudenziale.”

    (1) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 2 decreto legislativo 21 aprile 2016 n. 72 con gli effetti previsti dall’art. 3, comma 1 del citato decreto legislativo n. 72 del 2016.

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  • Art. 120 ter T.U.B.: Estinzione anticipata dei mutui immobiliari

    Art. 120 ter T.U.B.: Estinzione anticipata dei mutui immobiliari

    Art. 120 ter T.U.B. – Estinzione anticipata dei mutui immobiliari

    In vigore dal 14/05/2011

    Modificato da: Decreto-legge del 13/05/2011 n. 70 Articolo 8

    “1. E’ nullo qualunque patto o clausola, anche posteriore alla conclusione del contratto, con il quale si convenga che il mutuatario sia tenuto al pagamento di un compenso o penale o ad altra prestazione a favore del soggetto mutuante per l’estinzione anticipata o parziale dei mutui stipulati o accollati a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, per l’acquisto o per la ristrutturazione di unita’ immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attivita’ economica o professionale da parte di persone fisiche. La nullita’ del patto o della clausola opera di diritto e non comporta la nullita’ del contratto.

    2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche per i finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti.”

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