Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 182/2010 – Autonomia finanziaria Province autonome e scudo fiscale

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    La Corte dichiara non fondata la questione sollevata dalla Provincia autonoma di Trento contro l’art. 13-bis, comma 8, del d.l. n. 78/2009 (scudo fiscale). La norma, che destina il gettito del rimpatrio di capitali ad una contabilità speciale statale, rispetta lo Statuto speciale perché il tributo è temporaneamente delimitato e contabilizzato separatamente, ricadendo nella riserva statale prevista dall’art. 9 del d.lgs. n. 268/1992.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Trento impugnava la norma dello «scudo fiscale» del 2009 che destinava i proventi del rimpatrio volontario di capitali dall’estero a una contabilità speciale dello Stato, sottraendoli — secondo la Provincia — alla quota di entrate tributarie di spettanza provinciale (9/10 di tutte le entrate erariali ex art. 75 Statuto speciale TN-AA).

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Trento impugnava l’art. 13-bis, comma 8, del d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla l. n. 102/2009, in riferimento all’art. 75, comma 1, lett. g), del d.P.R. n. 670/1972 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige) e agli artt. 9 e 10, commi 6 e 7, del d.lgs. n. 268/1992, che disciplinano il coordinamento finanziario tra Stato e Province autonome.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. Il tributo straordinario sulle attività finanziarie rimpatriate soddisfa le condizioni che, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 268/1992, legittimano la riserva allo Stato del gettito: è destinato a finalità diverse da quelle enumerate dallo stesso art. 9, è temporalmente delimitato (colpisce attività detenute entro il 31 dicembre 2008 e rimpatriate entro il 30 aprile 2010) e il gettito è contabilizzato separatamente in un’apposita contabilità speciale.

    Il principio

    Quando il legislatore istituisce un tributo straordinario e temporaneo, destinandone il gettito con contabilizzazione distinta, le Province autonome non vantano il diritto alla quota loro spettante delle entrate ordinarie: la riserva statale opera legittimamente se ricorrono i presupposti normativi dello Statuto speciale e delle norme di attuazione.

    Domande e risposte

    Lo scudo fiscale del 2009 violava l’autonomia finanziaria della Provincia di Trento?

    No. La Corte ha ritenuto che la norma rispettasse le condizioni imposte dall’art. 9 del d.lgs. n. 268/1992: il prelievo era temporaneo, limitato a determinate attività e contabilizzato separatamente, giustificando la riserva a favore del bilancio statale.

    Quando una nuova entrata tributaria spetta alla Provincia autonoma?

    In via ordinaria le Province autonome ricevono i 9/10 di tutte le entrate erariali. La riserva statale è ammessa solo se il gettito copre spese non continuative e non rientranti nelle materie provinciali, se il prelievo è temporalmente delimitato e se il gettito è contabilizzato separatamente.

    Che cos’è lo scudo fiscale del 2009?

    Era un’imposta straordinaria introdotta dal d.l. n. 78/2009 che permetteva di rimpatriare o regolarizzare attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero in violazione della normativa valutaria, pagando un’aliquota agevolata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 221/2010 – Sussidi regionali al lavoro e competenza statale esclusiva

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    Con la sentenza n. 221 del 2010 la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la legge del Friuli-Venezia Giulia n. 11/2009, nella parte in cui disciplinava talune misure di sostegno al reddito dei lavoratori in modo che invadeva la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile e di sistema valutario.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale friulana n. 11/2009, adottata in risposta alla crisi economica, prevedeva all’art. 1, comma 5, lett. a), alcune misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese in difficoltà che non avevano accesso alla Cassa Integrazione Guadagni. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato queste norme ritenendo che invadessero materie di competenza statale esclusiva (artt. 117, comma 2, lett. e) ed l), Cost.) in tema di ordinamento civile e tutele previdenziali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 1, comma 5, lettere a), b), c) e k), e art. 7, comma 9, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11. Parametri: art. 4, primo comma, della l. cost. n. 1/1963 (Statuto speciale Friuli-VG) in relazione all’art. 117, secondo comma, lett. e) ed l), Cost.; art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri (r.r. n. 53/2009).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 1, comma 5, lett. a), nella parte in cui prevedeva misure di sostegno al reddito che interferivano con la disciplina statale del mercato del lavoro e dell’ordinamento civile (materie di competenza statale esclusiva). Ha invece dichiarato non fondate le censure relative alle lettere b), c) e all’art. 7, comma 9, riconoscendo alla Regione Friuli-VG, quale Regione a statuto speciale, sufficiente competenza per quelle specifiche disposizioni.

    Il principio

    Una Regione a statuto speciale può adottare misure di sostegno economico ai lavoratori nell’ambito della propria competenza legislativa, ma non può disciplinare istituti che interferiscono con le materie di competenza statale esclusiva come l’ordinamento civile e il sistema valutario; in tali casi la norma regionale è incostituzionale.

    Domande e risposte

    Cosa può fare una Regione per sostenere i lavoratori in crisi?

    Le Regioni possono adottare misure di politica attiva del lavoro, sussidi di carattere assistenziale e contributi economici, ma devono rispettare i confini della propria competenza. Non possono disciplinare istituti previdenziali (Cassa Integrazione, indennità di disoccupazione) che appartengono alla competenza statale esclusiva in materia di previdenza sociale (art. 117, comma 2, lett. o), Cost.).

    Il Friuli-Venezia Giulia ha competenze speciali in materia di lavoro?

    Lo Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia (l. cost. n. 1/1963) attribuisce alla Regione potestà legislativa primaria in alcune materie (tra cui i lavori pubblici di interesse regionale). In materia di lavoro, la competenza è però concorrente e deve rispettare i principi fondamentali statali.

    Cosa è la competenza statale esclusiva in materia di «ordinamento civile»?

    L’art. 117, comma 2, lett. l), Cost. riserva allo Stato la legislazione esclusiva sull’ordinamento civile, che comprende il diritto privato, i contratti, il diritto di famiglia e anche le norme sui rapporti di lavoro di diritto privato. Le Regioni non possono introdurre deroghe a queste discipline.

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  • Corte cost. n. 220/2010 – Colloqui con il difensore per detenuti al regime 41-bis

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    Con l’ordinanza n. 220 del 2010 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario, sollevata da un Magistrato di sorveglianza a proposito del limite di tre colloqui settimanali con il difensore imposto ai detenuti sottoposti al regime speciale.

    Di cosa si tratta

    L’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), della legge n. 354/1975 (come modificato dalla legge n. 94/2009 sulla sicurezza pubblica) prevede che i detenuti al regime speciale di detenzione (cosiddetto «41-bis») possano avere colloqui con i propri difensori solo per un massimo di tre volte alla settimana, per la stessa durata stabilita per i colloqui con i familiari. Il Magistrato di sorveglianza di Cuneo aveva sollevato questione di legittimità di tale limite, ritenendo che comprimesse il diritto di difesa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dall’art. 2, comma 25, della legge 15 luglio 2009, n. 94. Parametri: artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, Cost. Giudice rimettente: Magistrato di sorveglianza di Cuneo (ordinanza del 18 dicembre 2009, r.o. n. 21/2010).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. Ha rilevato che l’ordinanza di rimessione era carente sul piano della rilevanza: il riclamante aveva proposto reclamo ai sensi dell’art. 35 ord. pen. contro la «nuova disciplina», ma non era chiaro in che modo la norma censurata incidesse concretamente sulla sua situazione, né il giudice aveva adeguatamente spiegato per quale ragione la questione fosse necessaria per decidere il reclamo.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale sollevata nell’ambito di un procedimento di reclamo penitenziario deve essere adeguatamente motivata quanto alla rilevanza: il giudice deve chiarire in che modo la norma censurata influisce sulla decisione del caso concreto, pena l’inammissibilità manifesta.

    Domande e risposte

    Cos’è il regime detentivo speciale del 41-bis?

    È un regime penitenziario di massima sicurezza, applicato ai detenuti per reati di associazione mafiosa e altri reati gravi, con lo scopo di impedire i contatti con le organizzazioni criminali all’esterno. Comporta restrizioni significative ai colloqui, alla corrispondenza e alle attività in comune con gli altri detenuti.

    Il limite di tre colloqui a settimana con il difensore è compatibile con l’art. 24 Cost.?

    La Corte non ha risposto nel merito a questa domanda, avendo dichiarato la questione inammissibile. Il tema è comunque controverso: la Corte europea dei diritti dell’uomo ha in più occasioni esaminato le condizioni di detenzione al 41-bis, ritenendo che alcune restrizioni al diritto di difesa possano violare l’art. 6 CEDU.

    Il reclamo ex art. 35 ord. pen. è la sede adeguata per sollevare queste questioni?

    Sì, in linea di principio. L’art. 35 ord. pen. consente ai detenuti di presentare reclamo al magistrato di sorveglianza per violazioni dei propri diritti; questo giudice può sollevare questioni di legittimità costituzionale sulle norme che applica. Deve però motivare adeguatamente la rilevanza della questione nel caso specifico.

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  • Corte cost. n. 180/2010 – Demanio marittimo e proroga concessioni Emilia-Romagna

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 8-bis, comma 2, inserito dalla legge regionale Emilia-Romagna n. 8/2009, che prevedeva la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime, in contrasto con il diritto comunitario (direttiva Bolkestein) recepito tramite l’art. 117, primo comma, Cost.

    Di cosa si tratta

    La Regione Emilia-Romagna aveva modificato la propria legge sul demanio marittimo inserendo l’art. 8-bis, comma 2, che consentiva ai titolari di concessioni demaniali marittime di chiederne la proroga. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la disposizione, ritenendola in contrasto con gli artt. 43 e 81 del Trattato UE (ora artt. 49 e 56 TFUE) e con la direttiva 2006/123/CE (Bolkestein) che impone procedure competitive per il rilascio di concessioni limitate.

    La questione di legittimità costituzionale

    Legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge Regione Emilia-Romagna 23 luglio 2009, n. 8, nella parte in cui inserisce l’art. 8-bis, comma 2, nella legge regionale n. 9/2002, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost. (in relazione agli artt. 43 e 81 del Trattato UE). Ricorso in via principale del Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge regionale nella parte in cui ha inserito l’art. 8-bis, comma 2. La proroga automatica delle concessioni demaniali marittime contrasta con il principio comunitario di libertà di stabilimento e con la direttiva Bolkestein, vincolanti per le Regioni tramite l’art. 117, primo comma, Cost.

    Il principio

    Le concessioni demaniali marittime, in quanto risorse scarse, devono essere assegnate mediante procedure competitive aperte ai sensi della direttiva 2006/123/CE (Bolkestein). Le norme regionali che prevedono proroghe automatiche o rinnovi privilegiati per i concessionari uscenti violano il diritto dell’UE e, tramite l’art. 117, primo comma, Cost., anche la Costituzione italiana.

    Domande e risposte

    Cosa sono le concessioni demaniali marittime?

    Sono autorizzazioni rilasciate dallo Stato (tramite i Comuni) per l’uso esclusivo di tratti di spiaggia o di fondale marino a fini commerciali (stabilimenti balneari, porti turistici, ecc.). Le concessioni sono per definizione limitate nel numero e nel tempo.

    Cos’è la direttiva Bolkestein?

    La direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio disciplina la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi nel mercato unico. L’art. 12 impone agli Stati membri di ricorrere a procedure di selezione trasparenti e competitive quando le concessioni di risorse limitate sono in scadenza.

    Cosa è cambiato dopo questa sentenza per i balneari?

    La sentenza del 2010 anticipa il lungo dibattito sulle proroghe delle concessioni balneari in Italia. Successive sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (nn. 17 e 18/2021) hanno ribadito l’obbligo di gare pubbliche. La questione è rimasta aperta per anni per l’inerzia del legislatore.

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  • Corte cost. n. 199/2010 – Pescaturismo Calabria cessata materia

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere nel giudizio promosso dal Governo contro alcune norme della legge regionale Calabria n. 15/2009 sul pescaturismo e l’ittiturismo. La Regione aveva nel frattempo modificato le disposizioni impugnate, eliminando i profili di contrasto con la legislazione statale.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune norme della legge della Regione Calabria 23 aprile 2009, n. 15, che disciplina le attività di pescaturismo e ittiturismo (turismo legato alla pesca). La contestazione riguardava l’art. 3, comma 4, e gli artt. 4, 6, comma 1, lettera c), e 8, comma 5, ritenuti in contrasto con la competenza legislativa statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 3, comma 4, e artt. 4, 6, comma 1, lett. c), e 8, comma 5, della legge della Regione Calabria 23 aprile 2009, n. 15 (Norme per l’esercizio delle attività di pescaturismo e ittiturismo). Parametri invocati: norme costituzionali sul riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni (art. 117 Cost.). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. Prima della decisione, la Regione Calabria aveva modificato le disposizioni impugnate, allineandole alla normativa statale e rimuovendo così i vizi di legittimità costituzionale contestati dal Governo.

    Il principio

    Quando il legislatore regionale modifica o abroga le norme impugnate prima della decisione della Corte, eliminando i profili di illegittimità costituzionale contestati, il giudizio si chiude con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, senza pronuncia nel merito.

    Domande e risposte

    Cos’è il pescaturismo?

    Il pescaturismo è l’attività che consente ai pescatori professionali di ospitare turisti a bordo dei pescherecci durante l’attività di pesca, mentre l’ittiturismo riguarda l’ospitalità a terra nelle aziende della pesca.

    Perché il Governo aveva impugnato la legge regionale?

    Le norme regionali introducevano disposizioni su licenze, autorizzazioni e requisiti per l’esercizio di queste attività che il Governo riteneva invadessero la competenza esclusiva o concorrente dello Stato in materia di pesca e tutela dell’ambiente.

    Cosa significa «cessata materia del contendere»?

    Significa che il giudizio davanti alla Corte Costituzionale si chiude senza una pronuncia di illegittimità o di rigetto: le norme contestate sono state modificate o abrogate e non esiste più alcun contrasto da risolvere.

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  • Corte cost. n. 179/2010 – Spesa sanitaria e finanziamento opere Regione Calabria

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma 2, della legge regionale Calabria n. 19/2009, che incrementava il debito sanitario regionale senza copertura finanziaria adeguata, violando l’art. 81, quarto comma, Cost.

    Di cosa si tratta

    La Regione Calabria aveva approvato la legge n. 19/2009 contenente disposizioni finanziarie. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 12 (spesa per opere sociali e religiose: 37 milioni di euro) e l’art. 54, comma 2 (incremento dell’indebitamento sanitario). La Corte si è trovata a verificare la conformità di tali norme ai vincoli di bilancio e al coordinamento della finanza pubblica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Legittimità costituzionale degli artt. 12, commi 1 e 2, e 54, commi 1 e 2, della legge Regione Calabria 12 giugno 2009, n. 19, in riferimento agli artt. 3, 81, quarto comma, 97 e 117, terzo comma, Cost. Ricorso in via principale del Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma 2, per violazione dell’art. 81, quarto comma, Cost. (copertura finanziaria). Dichiara cessata la materia del contendere sulle questioni relative all’art. 12, commi 1 e 2 (disposizione abrogata in corso di giudizio). Dichiara non fondata la questione sull’art. 54, comma 1, nei termini indicati in motivazione.

    Il principio

    Ogni legge regionale che autorizza nuove spese o incrementa il deficit sanitario deve indicare la relativa copertura finanziaria (art. 81, quarto comma, Cost., ora art. 81 Cost. nel testo novellato nel 2012). Il mero rinvio a fonti non specificate o a trasferimenti statali futuri non costituisce copertura adeguata.

    Domande e risposte

    Cosa impone l’art. 81 Cost. alle leggi regionali?

    L’art. 81, quarto comma, Cost. (nella versione vigente nel 2010) stabiliva che ogni legge che comporta nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. La riforma costituzionale del 2012 (l. cost. n. 1/2012) ha rafforzato questo principio introducendo il pareggio di bilancio come regola costituzionale.

    Il deficit sanitario regionale può essere scaricato sullo Stato?

    No in modo automatico. Le Regioni che hanno accumulato debiti sanitari devono adottare piani di rientro approvati con accordi Stato-Regioni. Il ripianamento statale è condizionato all’adozione di misure di contenimento della spesa.

    Perché la questione sull’art. 12 è cessata?

    Perché nel corso del giudizio la Regione Calabria ha abrogato l’art. 12 con una successiva legge regionale, eliminando la norma oggetto del ricorso. La Corte ha preso atto di ciò dichiarando cessata la materia del contendere.

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  • Corte cost. n. 198/2010 – Copia atti fallimentari e imposta di registro

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 66, comma 2, del d.P.R. n. 131/1986 (Testo unico registro), nella parte in cui non consente il rilascio della copia dell’atto conclusivo del giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare senza previa registrazione. Il creditore che ha vinto in giudizio contro un fallito può ottenere la copia necessaria senza attendere il pagamento dell’imposta.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un procedimento fallimentare, il creditore che ha ottenuto una sentenza favorevole nel giudizio di opposizione allo stato passivo deve presentare la copia dell’atto conclusivo per ottenere la variazione dello stato passivo. La norma impugnata subordinava il rilascio di tale copia al previo pagamento dell’imposta di registro, rendendo di fatto impossibile per il creditore esercitare tempestivamente il proprio diritto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 66, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico imposta di registro). Parametri invocati: art. 3 Cost. (uguaglianza, disparità di trattamento rispetto al creditore che agisce contro un debitore in bonis) e art. 24 Cost. (diritto di difesa). Giudice rimettente: Giudice delegato del Tribunale di Trani nel procedimento fallimentare.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 66, comma 2, nella parte in cui non prevede che la disposizione del comma 1 (esenzione dal previo pagamento della registrazione) non si applichi al rilascio della copia dell’atto conclusivo del giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare ai fini della variazione di quest’ultimo.

    Il principio

    Viola il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e il diritto di difesa (art. 24 Cost.) la norma che impone al creditore vincitore nel giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare di pagare l’imposta di registro prima di ottenere la copia del provvedimento, quando tale copia è indispensabile per realizzare concretamente il diritto accertato in giudizio.

    Domande e risposte

    Cosa è lo stato passivo fallimentare?

    Lo stato passivo è l’elenco dei creditori ammessi al fallimento, con i relativi importi. Un creditore escluso o ammesso per importo inferiore può opporsi con apposito ricorso al Tribunale.

    Qual era il problema pratico?

    Chi vinceva la causa contro il fallimento doveva pagare l’imposta di registro per ottenere la copia della sentenza, ma senza tale copia non poteva essere inserito o modificato nello stato passivo; si creava così un ostacolo concreto all’esercizio del diritto.

    Come funziona adesso?

    Grazie a questa sentenza, la copia dell’atto conclusivo del giudizio di opposizione allo stato passivo può essere rilasciata senza il previo pagamento dell’imposta di registro, al pari di quanto avviene per i creditori che agiscono contro debitori non falliti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 178/2010 – Mediazione stragiudiziale sanitaria Regione Veneto

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    La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge regionale Veneto n. 15/2009 sulla gestione stragiudiziale del contenzioso sanitario: la Regione può disciplinare forme di mediazione obbligatoria in materia sanitaria nell’ambito della propria competenza.

    Di cosa si tratta

    La Regione Veneto aveva approvato una legge per ridurre il contenzioso in materia sanitaria promuovendo modalità di composizione stragiudiziale delle controversie (mediazione obbligatoria prima del ricorso al giudice). Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge sostenendo che la Regione invadesse la materia «ordinamento civile» (art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.) e il diritto comunitario (art. 11 Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 2 e 3 della legge Regione Veneto 31 luglio 2009, n. 15 (Norme in materia di gestione stragiudiziale del contenzioso sanitario), in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, secondo comma, lett. l), e terzo comma, Cost. Ricorso in via principale del Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondate le questioni. La legge regionale disciplina la gestione amministrativa e organizzativa del contenzioso sanitario, senza incidere sull’ordinamento civile (che è materia statale): le norme impugnate riguardano le modalità di risposta della struttura sanitaria alle richieste risarcitorie, rientrando nell’organizzazione del servizio sanitario regionale (materia concorrente).

    Il principio

    La disciplina della mediazione in campo sanitario può rientrare nell’organizzazione del servizio sanitario regionale, materia di competenza concorrente (art. 117, terzo comma, Cost., «tutela della salute»). La linea di confine con l’«ordinamento civile» va tracciata verificando se la norma incide sui rapporti giuridici sostanziali o si limita a disciplinare l’organizzazione interna del servizio sanitario.

    Domande e risposte

    Che cos’è il contenzioso sanitario?

    Il contenzioso sanitario è l’insieme delle controversie tra pazienti (o loro familiari) e strutture sanitarie in caso di responsabilità medica, rimborsi o contestazioni su prestazioni. In Italia genera un elevato numero di cause civili, con costi significativi per il Sistema Sanitario Nazionale.

    Perché la Regione può disciplinare la mediazione sanitaria?

    Perché la tutela della salute è materia concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.) e l’organizzazione del servizio sanitario regionale è competenza propria delle Regioni. La mediazione obbligatoria, se disciplinata come procedura organizzativa interna alla struttura sanitaria, rientra in tale competenza.

    Cosa dice oggi la legge nazionale sulla mediazione nelle controversie sanitarie?

    Il d.lgs. n. 28/2010 ha introdotto la mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità per molte controversie civili (poi parzialmente modificato). Per la responsabilità medica, la l. n. 24/2017 («Legge Gelli-Bianco») ha introdotto un tentativo obbligatorio di conciliazione prima del giudizio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 197/2010 – Cumulo indennità integrativa speciale pensioni

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dalla Corte dei conti (Toscana e Piemonte) sull’art. 99, comma 2, del d.P.R. n. 1092/1973 in riferimento agli artt. 2, 36 e 38 Cost., e non fondata la questione in riferimento all’art. 3 Cost. Il divieto di cumulare l’indennità integrativa speciale su più pensioni liquidate entro il 31 dicembre 1994 rimane quindi in vigore.

    Di cosa si tratta

    Alcune persone titolari di due distinte pensioni pubbliche (liquidate entro il 1994) rivendicavano il diritto a percepire l’indennità integrativa speciale su entrambi i trattamenti. La norma impugnata (art. 99, comma 2, d.P.R. 1092/1973) stabilisce che tale indennità compete a un solo titolo. La questione era già stata parzialmente ridefinita dalla sentenza n. 494/1993 della stessa Corte e da successive modifiche legislative del 2006.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 99, comma 2, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (testo unico quiescenza dipendenti civili e militari dello Stato). Parametri invocati: artt. 2, 3, 36 e 38 della Costituzione (uguaglianza, retribuzione proporzionata, previdenza). Giudici rimettenti: Corte dei conti – sezione giurisdizionale per la Regione Toscana (ordinanza 3 aprile 2009) e sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte (ordinanza 13 maggio 2009).

    La decisione della Corte

    Le questioni riferite agli artt. 2, 36 e 38 Cost. sono dichiarate inammissibili (difetto di motivazione sulla rilevanza e irricevibilità della prospettazione). La questione riferita all’art. 3 Cost. è dichiarata non fondata: la diversità di trattamento tra pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1995 e quelle successive è giustificata dall’intervento del legislatore del 2006 (legge n. 296/2006, art. 1, commi 774 e 776), che ha chiarito la portata della norma solo per i trattamenti successivi a quella data.

    Il principio

    Il divieto di cumulo dell’indennità integrativa speciale su più pensioni liquidate entro il 31 dicembre 1994 non viola il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.): la diversità di regime tra pensioni ante e post 1995 trova giustificazione razionale nella riforma legislativa intervenuta con la legge finanziaria 2007.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’indennità integrativa speciale?

    Era un elemento aggiuntivo della pensione pubblica, introdotto per adeguare i trattamenti all’inflazione, poi assorbito nel trattamento pensionistico complessivo dalla riforma del 2006.

    Chi è coinvolto da questa decisione?

    Dipendenti pubblici (civili e militari) titolari di due pensioni con decorrenza entro il 31 dicembre 1994, che avevano richiesto l’indennità integrativa speciale su entrambi i trattamenti.

    Cosa cambia in pratica?

    Nulla: il divieto di cumulo per le pensioni anteriori al 1995 resta pienamente applicabile, in linea con l’interpretazione già consolidata dell’INPDAP e delle sezioni di appello della Corte dei conti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 219/2010 – Licenze quindicinali cumulative per internati in casa di lavoro

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    Con l’ordinanza n. 219 del 2010 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità sull’art. 53 dell’ordinamento penitenziario, sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Modena in merito alla possibilità di concedere all’internato in casa di lavoro più licenze quindicinali consecutive per programmi di risocializzazione.

    Di cosa si tratta

    Cinque ordinanze del Magistrato di sorveglianza di Modena (luglio-agosto 2009) avevano sollevato questione di legittimità dell’art. 53, secondo comma, primo periodo, della legge n. 354/1975 (ordinamento penitenziario), nella parte in cui – secondo l’interpretazione della Procura generale della Cassazione – non consentirebbe la concessione di più licenze quindicinali continuative a un internato sottoposto alla misura di sicurezza della casa di lavoro. Il caso riguardava un soggetto internato che svolgeva attività di collaborazione con la facoltà di Scienze della formazione dell’Università dell’Aquila.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 53, secondo comma, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario). Parametri: art. 3 Cost. (uguaglianza) e art. 32 Cost. (diritto alla salute). Giudice rimettente: Magistrato di sorveglianza di Modena (r.o. nn. 316-320/2009).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Le ordinanze di rimessione erano carenti nella motivazione sulla rilevanza: il giudice rimettente non aveva dimostrato che l’interpretazione della norma da lui seguita fosse l’unica possibile, né aveva esaurito le possibilità di interpretazione conforme a Costituzione prima di sollevare la questione.

    Il principio

    La manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza si ha quando il giudice rimettente non dimostra di aver tentato un’interpretazione conforme a Costituzione della norma, e non chiarisce perché tale interpretazione non sia possibile nel caso concreto.

    Domande e risposte

    Cos’è la licenza quindicinale per gli internati?

    L’art. 53 dell’ordinamento penitenziario prevede che agli internati (soggetti sottoposti a misure di sicurezza detentive, come la casa di lavoro) possano essere concesse licenze fino a quindici giorni consecutivi per consentire il graduale reinserimento sociale. La questione riguardava se tali licenze potessero essere concesse in modo continuativo (una dopo l’altra) o se vi fosse un limite implicito.

    Qual è la differenza tra detenuto e internato?

    Il detenuto sta scontando una pena detentiva (risultato di una condanna penale). L’internato è invece sottoposto a una misura di sicurezza personale detentiva (casa di lavoro, ospedale psichiatrico giudiziario, ecc.), applicata in aggiunta o in sostituzione della pena, nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi.

    La Corte ha detto che le licenze cumulative sono vietate?

    No. La Corte non è entrata nel merito, avendo dichiarato inammissibili le questioni. Ha solo rilevato che il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato l’impossibilità di un’interpretazione della norma che consentisse le licenze cumulative senza necessità di una pronuncia di incostituzionalità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 177/2010 – Incompatibilità del giudice nel giudizio direttissimo

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    La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 34, comma 2, c.p.p.: il giudice che ha valutato l’arresto e riqualificato il reato nel giudizio direttissimo non è incompatibile a partecipare al successivo giudizio collegiale.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di La Spezia, in composizione collegiale, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del giudice che, nel giudizio direttissimo, abbia convalidato l’arresto, applicato una misura cautelare e diversamente qualificato il reato dichiarando il proprio difetto di cognizione. Il giudice rimettente sosteneva che tale giudice, avendo formato un pre-giudizio, non potesse poi far parte del collegio giudicante.

    La questione di legittimità costituzionale

    Legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del giudice che, nel giudizio direttissimo, abbia convalidato l’arresto, applicato una misura cautelare e riqualificato il reato, a partecipare al successivo giudizio collegiale. In riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost. Giudice rimettente: Tribunale di La Spezia.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. La fattispecie descritta dal giudice rimettente non configura un’ipotesi di incompatibilità: la valutazione dell’arresto e l’applicazione di misure cautelari nel giudizio direttissimo non precludono la partecipazione al giudizio di merito, poiché si tratta di apprezzamenti su un quadro indiziario provvisorio, strutturalmente diversi dalla cognizione piena del dibattimento.

    Il principio

    Il principio di terzietà e imparzialità del giudice (artt. 111 e 25 Cost.) non impone l’incompatibilità per qualsiasi precedente contatto con il caso: solo la previa cognizione del merito in termini equiparabili al giudizio genera incompatibilità. La valutazione cautelare provvisoria nel giudizio direttissimo non raggiunge questa soglia.

    Domande e risposte

    Cosa è il giudizio direttissimo?

    Il giudizio direttissimo (èegrave; un rito speciale del processo penale in cui l’imputato, arrestato in flagranza, viene condotto direttamente davanti al giudice entro 48 ore (o 30 giorni nel caso di arresto convalidato). È il rito più rapido previsto dal c.p.p.

    Quando un giudice è incompatibile a giudicare?

    L’art. 34 c.p.p. elenca i casi di incompatibilità: il giudice che ha partecipato a un precedente grado del giudizio, che ha emesso il decreto che dispone il giudizio o che ha svolto funzioni di GUP, non può far parte del collegio giudicante. La norma mira a garantire un giudice «vergine» rispetto al merito.

    Perché la riqualificazione del reato nel direttissimo non crea incompatibilità?

    Perché la riqualificazione avviene ai soli fini della competenza (per decidere se il caso spetti al Tribunale in composizione monocratica o collegiale) e non implica un giudizio nel merito sulla colpevolezza dell’imputato. È un atto processuale interlocutorio, non sostanziale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 218/2010 – Formazione professionale regionale e competenze statali

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    Con l’ordinanza n. 218 del 2010 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri contro alcune norme della legge regionale ligure sul sistema educativo di istruzione e formazione, dopo che le parti hanno rinunciato al giudizio.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 33, 36, 37, 38, 39 e 40 della legge della Regione Liguria n. 18/2009 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento), contestando che tali norme avessero invaso la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato (art. 117, comma 2, lett. l) e quella concorrente in materia di istruzione e formazione professionale (art. 117, comma 3, Cost.). In particolare erano censurate le disposizioni sull’apprendistato professionalizzante e sulla formazione superiore.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 33, commi 1 lett. b) e c) e 2, 36, 37, 38 comma 5 lett. e), 39 comma 2, 40 della l.r. Liguria 11 maggio 2009, n. 18. Parametri: artt. 33, sesto comma, 117, secondo comma, lett. l), e terzo comma, Cost. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri (r.r. n. 50/2009).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo, in esito alla rinuncia al ricorso accettata dalla controparte. Non vi è stata pronuncia nel merito.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, accettata dalla parte resistente, determina l’estinzione del processo senza che la Corte entri nel merito della questione di legittimità costituzionale.

    Domande e risposte

    Cosa significa «estinzione del processo» davanti alla Corte costituzionale?

    Il processo si estingue quando il ricorrente rinuncia all’azione e la parte resistente accetta la rinuncia. È diverso dalla «cessazione della materia del contendere»: qui non occorre che la norma impugnata sia stata abrogata, è sufficiente la volontà delle parti di non proseguire il giudizio.

    Chi può impugnare le leggi regionali che riguardano la formazione professionale?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri può proporre ricorso diretto alla Corte costituzionale entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge regionale, se ritiene che essa invada la competenza statale esclusiva o concorrente.

    La formazione professionale è materia esclusiva statale o regionale?

    L’istruzione è materia di legislazione concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.), con principi fondamentali fissati dallo Stato e dettaglio normativo affidato alle Regioni. La formazione professionale è invece tendenzialmente di competenza regionale, ma deve raccordarsi con le norme statali sull’apprendistato e sull’ordinamento scolastico.

    Norme collegate