Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 12/2010 – Distruzione di atti acquisiti illegalmente e contraddittorio nel procedimento penale

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    La Corte ordina la restituzione degli atti al GIP del Tribunale di Milano per un nuovo esame delle questioni sull’art. 240 c.p.p. (distruzione del materiale informatico acquisito illegalmente), dopo che una precedente sentenza aveva profondamente modificato il quadro normativo, rendendo necessaria una nuova valutazione di rilevanza.

    Di cosa si tratta

    L’art. 240 c.p.p., modificato dal d.l. n. 259/2006 (conv. l. n. 281/2006), disciplina la procedura di distruzione dei documenti, supporti e atti acquisiti illegalmente. Il GIP del Tribunale di Milano era investito di un procedimento incidentale per la distruzione di materiali — concernente un’associazione che raccoglieva illegalmente informazioni su vari soggetti — e aveva sollevato questioni sulla disciplina del contraddittorio in quel procedimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP del Tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimità dell’art. 240, commi 3, 4, 5 e 6 c.p.p. in riferimento agli artt. 24 (primo e secondo comma), 111 (primo, secondo e quarto comma) e 112 della Costituzione. Giudice relatore Gaetano Silvestri.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente: una precedente pronuncia della Corte stessa aveva già dichiarato incostituzionali i commi 4, 5 e 6 dell’art. 240 c.p.p. in parti significative (contraddittorio nell’incidente probatorio; divieto di riferimento nel verbale sostitutivo). Il quadro normativo è cambiato nel senso auspicato dal rimettente e è necessario che il GIP rivaluti la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni residue.

    Il principio

    Quando una pronuncia sopravvenuta della Corte costituzionale modifica sostanzialmente il quadro normativo oggetto della questione incidentale sollevata, è necessaria la restituzione degli atti al giudice a quo per una nuova valutazione, non potendo la Corte decidere su un quesito la cui stessa premessa è venuta meno.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 240 c.p.p.?

    Disciplina la procedura per la distruzione di documenti, supporti informatici e atti acquisiti in violazione di legge. Il procedimento è incidentale (dinanzi al GIP) e include la redazione di un verbale sostitutivo del materiale distrutto.

    Quali diritti erano in gioco?

    Il diritto di difesa (art. 24 Cost.), il giusto processo e il contraddittorio (art. 111 Cost.) e l’obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.): il rimettente lamentava che la procedura di distruzione non garantisse adeguata partecipazione degli interessati né difesa tecnica.

    Cosa succede dopo la restituzione degli atti?

    Il GIP deve rivalutare se le questioni siano ancora rilevanti nel giudizio a quo (tenuto conto delle modifiche normative conseguenti alla precedente sentenza della Corte) e se siano non manifestamente infondate. Solo allora potrà eventualmente sollevare nuovamente la questione.

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  • Corte cost. n. 25/2010 – IVA pro-rata e attività sanitarie esenti

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sul primo periodo del comma 2 dell’art. 19 del d.P.R. n. 633/1972, relativo al calcolo del pro-rata IVA per le attività sanitarie esenti. Le questioni sono inammissibili per carenze nella motivazione del giudice rimettente.

    Di cosa si tratta

    L’art. 19 del d.P.R. n. 633/1972 disciplina la detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti. Quando un soggetto svolge sia attività imponibili sia attività esenti, può detrarre l’IVA solo in proporzione (cd. pro-rata). Una ULSS veneta contestava l’applicazione di questa regola alle attività sanitarie esenti, sostenendo che ledesse il principio di neutralità dell’IVA e violasse la normativa comunitaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria regionale del Veneto ha sollevato questioni di legittimità del primo periodo del comma 2 dell’art. 19 del d.P.R. n. 633/1972, in riferimento agli artt. 3, 53, 76, 77 e 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui, relativamente alle attività sanitarie esenti, non consentiva la detrazione integrale dell’IVA assolta a monte.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni, rilevando che il giudice rimettente non aveva motivato adeguatamente la rilevanza e non aveva descritto in modo sufficiente la fattispecie concreta e il contenzioso pendente.

    Il principio

    In materia di detraibilità IVA per soggetti che svolgono attività miste (imponibili ed esenti), la questione di costituzionalità della norma che calcola il pro-rata deve essere sollevata con adeguata descrizione della fattispecie concreta e motivazione della rilevanza, altrimenti risulta inammissibile.

    Domande e risposte

    Cos’è il pro-rata IVA?

    Il pro-rata è il metodo proporzionale per calcolare quanta parte dell’IVA assolta sugli acquisti può essere detratta dai soggetti che svolgono sia operazioni imponibili (con diritto a detrazione) sia operazioni esenti (senza diritto a detrazione).

    Le attività sanitarie sono esenti da IVA?

    Sì, ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 19, del d.P.R. n. 633/1972, le prestazioni sanitarie sono esenti da IVA. Ciò significa che chi le eroga non addebita IVA, ma non può nemmeno detrarre l’IVA pagata sugli acquisti.

    Qual era la tesi della ULSS rimettente?

    La ULSS sosteneva che il meccanismo del pro-rata non fosse adatto alle attività sanitarie, in quanto ledeva il principio di neutralità fiscale e non rispettava le direttive comunitarie in materia di IVA.

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  • Corte cost. n. 11/2010 – Riordino delle comunità montane e autonomia locale

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    La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni sul riordino delle comunità montane (art. 2, commi 17-18, l. n. 244/2007) e manifestamente inammissibili quelle sui commi 19-22 (sul piano di risparmio regionale), perché la Corte aveva già pronunciato sulla stessa normativa nella sentenza n. 237/2009 senza riscontrare vizi costituzionali.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2008 (l. n. 244/2007, art. 2, commi 17-22) aveva previsto un riordino delle comunità montane con l’obiettivo di ridurre la spesa pubblica: le Regioni dovevano adottare piani di riassetto che comportassero un risparmio di almeno un terzo dei fondi assegnati alle comunità montane per l’anno 2007. Alcune comunità montane piemontesi avevano impugnato la delibera regionale di riordino davanti al TAR Piemonte, che aveva a sua volta rimesso la questione alla Corte.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR per il Piemonte ha sollevato, con tre ordinanze del 2009, questioni di legittimità dell’art. 2, commi 17-22, l. n. 244/2007 in riferimento agli artt. 114, 117 (terzo, quarto e sesto comma), 118 e 119 della Costituzione. Giudice relatore Alfonso Quaranta.

    La decisione della Corte

    Le questioni sui commi 17 e 18 sono manifestamente infondate (la Corte li aveva già esaminati nella sent. n. 237/2009 senza riscontrare illegittimità); le questioni sui commi 19-22 sono manifestamente inammissibili perché il rimettente non ha prospettato censure ulteriori rispetto a quelle già scrutinate. Inammissibile anche l’intervento di una comunità montana non parte del giudizio a quo.

    Il principio

    La Corte può dichiarare manifestamente infondata una questione quando sia già stata scrutinata negativamente in relazione alle stesse censure, senza che il rimettente abbia portato argomenti nuovi. Il riordino delle comunità montane con finalità di risparmio rientra nella competenza statale di coordinamento della finanza pubblica.

    Domande e risposte

    Cosa è una comunità montana?

    È un ente locale di secondo livello, previsto dall’ordinamento italiano, che raggruppa i Comuni montani di una stessa zona per la gestione associata di funzioni e servizi. Gode di autonomia costituzionalmente garantita dall’art. 114 Cost.

    Le Regioni potevano non adeguarsi al piano di riordino statale?

    No: la legge n. 244/2007 attribuiva alle Regioni un mandato vincolante di riduzione della spesa, che è stato ritenuto legittimo dalla Corte nella sent. n. 237/2009 come espressione della competenza statale di coordinamento della finanza pubblica.

    Perché alcune questioni sono inammissibili e altre infondate?

    Le questioni sui commi 17-18, già esaminate nel merito, sono dichiarate manifestamente infondate. Le questioni sui commi 19-22, per i quali il rimettente non aveva addotto argomenti nuovi rispetto a quelli già vagliati, sono inammissibili per difetto di motivazione adeguata.

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  • Corte cost. n. 10/2010 – Livelli essenziali delle prestazioni sociali e tagli regionali

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    La Corte dichiara non fondate le questioni sollevate da Piemonte, Emilia-Romagna e Liguria contro le norme del d.l. n. 112/2008 che imponevano tagli ai trasferimenti regionali per i servizi sociali gestiti dagli enti locali. La competenza esclusiva statale a determinare i livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, secondo comma, lett. m) prevale sulle competenze regionali concorrenti.

    Di cosa si tratta

    Il d.l. n. 112/2008 (conv. l. n. 133/2008) conteneva, all’art. 81, commi da 29 a 38-ter, disposizioni che ridimensionavano i trasferimenti erariali agli enti locali per i servizi sociali, imponendo tagli alle spese correnti delle Province e dei Comuni. Tre Regioni — Piemonte, Emilia-Romagna e Liguria — hanno impugnato tali norme, contestando in particolare le modalità di raccordo con le competenze regionali e il mancato rispetto della leale collaborazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Piemonte, Emilia-Romagna e Liguria hanno impugnato l’art. 81, commi 29, 30 e da 32 a 38-ter del d.l. n. 112/2008, per violazione degli artt. 117 (quarto e sesto comma), 118 (primo e secondo comma) e 119 Cost. e del principio di leale collaborazione. Giudice relatore Giuseppe Tesauro.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione relativa al comma 38-ter (sollevata solo dalla Regione Piemonte in riferimento al quarto comma dell’art. 117) e non fondate le questioni relative ai commi 29, 30 e da 32 a 38-bis. La competenza a determinare i livelli essenziali delle prestazioni è esclusivamente statale e prevale sulle competenze regionali.

    Il principio

    La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, secondo comma, lett. m, Cost.) spetta in via esclusiva allo Stato, anche in situazioni di emergenza economica. Le Regioni non possono invocare le proprie competenze per neutralizzare le norme statali di contenimento della spesa che incidano su tali livelli essenziali.

    Domande e risposte

    Cosa sono i «livelli essenziali delle prestazioni»?

    Sono gli standard minimi di servizi e diritti sociali che devono essere garantiti uniformemente su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla Regione di residenza. La loro determinazione è competenza esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lett. m, Cost.).

    Le Regioni non possono opporsi ai tagli statali ai trasferimenti?

    Possono farlo nei limiti delle loro competenze costituzionali, ma non in relazione alla determinazione dei livelli essenziali. I tagli ai trasferimenti che incidono sulla spesa corrente degli enti locali rientrano nella competenza statale di coordinamento della finanza pubblica.

    Cosa ha stabilito la Corte sul comma 38-ter?

    Ha dichiarato inammissibile la questione sollevata dalla sola Regione Piemonte per carenza di motivazione sulla violazione del quarto comma dell’art. 117 Cost.

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  • Corte cost. n. 24/2010 – Lavoro a tempo determinato e sanatoria processuale dei contratti

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 4-bis del d.lgs. n. 368/2001, introdotto dal d.l. n. 112/2008, che aveva previsto una sanatoria per i giudizi pendenti sui contratti a termine stipulati prima del 2001. La questione è inammissibile perché il rimettente non ha adeguatamente descritto la fattispecie concreta.

    Di cosa si tratta

    L’art. 4-bis del d.lgs. n. 368/2001, introdotto nel 2008, stabiliva che, con riferimento ai contratti di lavoro a tempo determinato conclusi antecedentemente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 368/2001 e che fossero ancora oggetto di controversie pendenti, il risarcimento del danno spettante al lavoratore fosse limitato a una determinata misura. Il Tribunale di Pistoia dubitava della legittimità costituzionale di questa norma retroattiva.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Pistoia ha sollevato questione di legittimità dell’art. 4-bis del d.lgs. n. 368/2001, come introdotto dall’art. 21, comma 1-bis, del d.l. n. 112/2008, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui limita retroattivamente il risarcimento spettante ai lavoratori per i contratti a termine illegittimi.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione perché il giudice rimettente non ha descritto in modo sufficiente la fattispecie concreta e non ha adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio principale.

    Il principio

    La descrizione puntuale della fattispecie concreta e la motivazione della rilevanza della questione nel giudizio a quo sono condizioni di ammissibilità dell’incidente di legittimità costituzionale, senza le quali la Corte non può procedere all’esame del merito.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva l’art. 4-bis del d.lgs. n. 368/2001?

    Prevedeva che per le controversie pendenti sui contratti a tempo determinato stipulati prima del 2001, il risarcimento del danno al lavoratore fosse limitato, disciplinando retroattivamente i giudizi in corso.

    Cosa si intende per norma retroattiva nel diritto del lavoro?

    Una norma retroattiva modifica, con effetto sul passato, le conseguenze già prodotte da fatti o rapporti già costituiti. Nel lavoro a tempo determinato, la norma del 2008 interveniva su controversie già pendenti.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Il Tribunale di Pistoia non aveva descritto in modo esaustivo il caso concreto, rendendo impossibile per la Corte verificare se la questione fosse effettivamente rilevante per la decisione del giudizio principale.

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  • Corte cost. n. 9/2010 – Incarichi dirigenziali regionali a soggetti esterni senza concorso

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    La Corte dichiara incostituzionale la legge del Piemonte che consentiva di affidare il 30% degli incarichi di direttore regionale a soggetti esterni all’amministrazione senza richiedere che la professionalità esterna non fosse rinvenibile nell’organico regionale. La norma derogava eccessivamente al principio del concorso pubblico sancito dall’art. 97 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Piemonte n. 23/2008 (art. 24, comma 2), nel disciplinare gli uffici regionali e la dirigenza, prevedeva che fino al 30% dei posti di direttore regionale potesse essere affidato a soggetti «esterni» all’amministrazione, senza la condizione — presente invece nella normativa statale (art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001) — che la professionalità richiesta non fosse rinvenibile nel personale interno.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 24, comma 2, l. reg. Piemonte n. 23/2008, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Giudice relatore Luigi Mazzella.

    La decisione della Corte

    Accoglimento: l’art. 24, comma 2, è dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art. 97 Cost. La deroga al concorso pubblico, ammissibile solo in presenza di specifiche esigenze di interesse pubblico non soddisfabili con professionalità interne, risulta nella specie priva di qualsiasi condizione limitativa.

    Il principio

    La deroga al principio del concorso pubblico per l’accesso agli uffici direttivi è costituzionalmente legittima solo se circoscritta a situazioni nelle quali la professionalità necessaria non è reperibile nei ruoli dell’amministrazione. Una norma che consente il conferimento in via ordinaria, senza tale condizione, a soggetti esterni eccede i limiti imposti dall’art. 97 Cost.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono sempre nominare dirigenti esterni?

    Sì, ma solo in misura limitata e alle condizioni fissate dalla legge: è necessario che la professionalità richiesta non sia presente nei ruoli interni e che l’incarico risponda a specifiche esigenze organizzative. Una norma che non contenga questi limiti è incostituzionale.

    Quale percentuale di dirigenti esterni è ammessa dalla normativa statale?

    L’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 fissa in via generale la quota degli incarichi conferibili a esterni, ma subordina sempre tale possibilità alla condizione che la competenza ricercata non sia reperibile nell’amministrazione.

    La questione fondata sull’art. 3 Cost. è stata esaminata?

    No: la Corte ha dichiarato assorbita la questione relativa all’art. 3 Cost. dopo aver accolto quella fondata sull’art. 97 Cost., ritenendo sufficiente quest’ultima per decidere.

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  • Corte cost. n. 23/2010 – Responsabilità del conducente e danno a se stesso in incidente stradale

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 2054, primo comma, c.c., nella parte in cui non prevede il diritto al risarcimento del conducente danneggiato da un terzo. Il giudice rimettente chiedeva una pronuncia additiva che la Corte ritiene non spettarle nella forma richiesta.

    Di cosa si tratta

    L’art. 2054, primo comma, del codice civile stabilisce che il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, salvo che provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Il Tribunale di Siracusa si chiedeva se, in caso di incidente, il conducente avesse anche lui diritto al risarcimento da parte di un terzo quando il danno era stato causato dalla colpa di quel terzo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Lentini, ha sollevato questione di legittimità dell’art. 2054, primo comma, c.c. in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non considera l’ipotesi in cui la circolazione del veicolo abbia prodotto un danno alla stessa persona del conducente e non fa dipendere il diritto al risarcimento da parte di terzi dalla prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Il giudice rimettente chiedeva una pronuncia additiva che avrebbe richiesto scelte non costituzionalmente obbligate, eccedendo i poteri della Corte in sede incidentale. Non spettava alla Corte modellare una norma di favore per il conducente leso da terzi.

    Il principio

    Le pronunce additive della Corte costituzionale sono ammissibili solo quando il contenuto della norma da introdurre sia costituzionalmente obbligato, cioè quando non vi sia altra soluzione compatibile con la Costituzione. Quando la scelta normativa è rimessa alla discrezionalità del legislatore, la questione è inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 2054, primo comma, c.c.?

    Prevede la presunzione di colpa del conducente per i danni causati dalla circolazione del suo veicolo a persone o cose, salvo prova contraria. Non disciplina espressamente il caso in cui il conducente stesso subisca un danno da un terzo.

    Il conducente può essere risarcito se viene danneggiato da un terzo?

    Sì, sulla base delle regole generali della responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.) e delle norme sull’assicurazione obbligatoria R.C.A. La mancanza di una norma esplicita nell’art. 2054 non esclude il risarcimento.

    Cos’è una pronuncia additiva della Corte costituzionale?

    Una pronuncia additiva aggiunge alla norma impugnata un contenuto che essa non ha, per renderla conforme alla Costituzione. È ammissibile solo quando il contenuto da aggiungere è l’unico costituzionalmente obbligato.

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  • Corte cost. n. 22/2010 – Compensazione tributaria e limite uniforme per tutte le imprese

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sugli artt. 17 e 25 del d.lgs. n. 241/1997 e sull’art. 34 della l. n. 388/2000, che fissano una soglia massima uguale per tutti di compensazione tra crediti e debiti tributari. La questione è inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza e per inadeguata descrizione della fattispecie.

    Di cosa si tratta

    Il modello F24 consente ai contribuenti di compensare crediti fiscali e contributivi con debiti dello stesso tipo (cd. compensazione orizzontale). La legge stabilisce un tetto massimo annuo di compensazione, uguale per tutti i contribuenti, indipendentemente dalla dimensione dell’impresa. Una società riteneva che questo limite uniforme fosse discriminatorio rispetto alle grandi imprese.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Brescia ha sollevato questione di legittimità degli artt. 17 e 25 del d.lgs. n. 241/1997 e dell’art. 34 della l. n. 388/2000, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, nella parte in cui stabilivano una soglia massima di compensazione uguale per tutte le imprese, senza tenere conto delle loro dimensioni.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione, rilevando che il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio principale né aveva descritto in modo sufficiente la fattispecie concreta, rendendo impossibile verificare il presupposto dell’incidentalità.

    Il principio

    Perché una questione di legittimità costituzionale sia ammissibile nel giudizio incidentale, il giudice rimettente deve adeguatamente motivare sia la non manifesta infondatezza sia la rilevanza della questione nel giudizio a quo, descrivendo in modo esaustivo la fattispecie concreta.

    Domande e risposte

    Cos’è la compensazione tributaria?

    La compensazione tributaria consente al contribuente di utilizzare un credito fiscale (es. IVA a credito, credito IRPEF) per estinguere un debito fiscale o contributivo dello stesso o di un altro tributo, tramite il modello F24.

    Esiste un limite massimo alla compensazione?

    Sì, la legge stabilisce un tetto annuo massimo di compensazione. Al momento del giudizio, la questione verteva sulla parità di questo limite tra grandi e piccole imprese.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    La Corte ha rilevato che il giudice rimettente non aveva adeguatamente spiegato come la questione fosse rilevante nel caso concreto, né aveva descritto in modo sufficiente i fatti di causa.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 8/2010 – Estinzione del processo per rinuncia al ricorso su impianti energetici

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    La Corte dichiara estinto il processo relativo all’impugnazione di una norma della Regione Basilicata che assoggettava alla semplice DIA (denuncia di inizio attività) la costruzione di impianti per la produzione di energie rinnovabili. Il Governo aveva rinunciato al ricorso dopo che la Regione aveva adeguato la propria legislazione.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria regionale della Basilicata del 2008 (l. reg. n. 31/2008, art. 10, comma 4) aveva previsto che la costruzione e gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili fosse soggetta alla sola denuncia di inizio attività (DIA), in luogo dell’apposita autorizzazione richiesta dalla normativa nazionale e comunitaria (d.lgs. n. 387/2003, d.lgs. n. 59/2005). Il Governo aveva impugnato la norma per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. (tutela dell’ambiente).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 10, comma 4, della legge reg. Basilicata n. 31/2008 per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione (competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente). Giudice relatore Ugo De Siervo.

    La decisione della Corte

    Il processo si estingue perché il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso in seguito all’adeguamento della legislazione regionale: la Regione Basilicata ha sostituito integralmente la disposizione impugnata con l’art. 32 della l. reg. n. 27/2009. Non essendo intervenuta la costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia è sufficiente a determinare l’estinzione del processo.

    Il principio

    In assenza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente determina automaticamente l’estinzione del processo costituzionale, senza necessità di accettazione o di pronuncia nel merito.

    Domande e risposte

    Perché il Governo ha rinunciato al ricorso?

    Perché la Regione Basilicata ha spontaneamente modificato la legge contestata, adeguandola alla normativa statale; il Governo ha ritenuto quindi venuta meno la ragione del contendere.

    Cosa comporta l’estinzione del processo costituzionale?

    Che la questione non viene esaminata nel merito e la norma regionale (nel frattempo già sostituita) non riceve né una dichiarazione di legittimità né di illegittimità.

    Gli impianti energetici richiedono autorizzazione o basta la DIA?

    La normativa statale (d.lgs. n. 387/2003) prevede un’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione, più garantista rispetto alla semplice DIA. Le Regioni non possono abbassare il livello di procedimento richiesto dalla disciplina statale in materia ambientale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 7/2010 – Successione nel contratto di locazione del convivente more uxorio senza prole

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 6, comma 3, della legge n. 392/1978 sulle locazioni urbane, che non prevede la successione nel contratto di locazione del convivente more uxorio rimasto nell’immobile dopo la cessazione della convivenza senza prole. La profonda diversità tra convivenza di fatto e rapporto coniugale giustifica la differenza di trattamento.

    Di cosa si tratta

    L’art. 6, comma 3, della legge n. 392/1978 disciplina la successione nel contratto di locazione ad uso abitativo. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 404/1988, aveva già esteso il diritto di subentrare nel contratto al convivente more uxorio con prole. Un Comune-locatore chiedeva la risoluzione del contratto al titolare originario che si era allontanato, lasciando la ex convivente senza prole nell’appartamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità dell’art. 6, comma 3, l. n. 392/1978 nella parte in cui non prevede la successione nel contratto del convivente more uxorio rimasto nell’alloggio dopo la cessazione della convivenza anche in mancanza di prole comune, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione. Giudice relatore Paolo Grossi.

    La decisione della Corte

    La questione è dichiarata manifestamente infondata: la Corte ribadisce che convivenza more uxorio e rapporto coniugale sono situazioni profondamente diverse, e che tale diversità vale anche a distinguere la convivenza con prole da quella senza prole. Non vi sono dunque argomenti nuovi rispetto a quelli già scrutinati in precedenza che giustifichino una diversa risposta.

    Il principio

    La convivenza more uxorio rimane distinta dal matrimonio: l’assenza di un vincolo formale e la mancanza di prole comune escludono l’applicazione automatica degli istituti protettivi previsti per il coniuge o per i conviventi con figli. Non sussiste né violazione del principio di uguaglianza né lesione dei diritti inviolabili della persona.

    Domande e risposte

    Quando un convivente ha diritto di subentrare nel contratto di locazione?

    In base al diritto vigente all’epoca, il convivente more uxorio poteva subentrare nel contratto solo se vi era prole comune (sent. n. 404/1988). La successione era esclusa in assenza di prole, come confermato da questa ordinanza.

    La situazione è cambiata con la legge sulle unioni civili?

    Sì: la legge n. 76/2016 («Cirinnà») ha modificato la disciplina delle convivenze di fatto, introducendo specifiche tutele anche per i conviventi more uxorio. Questa ordinanza del 2010 fotografa il diritto nel momento anteriore a tale riforma.

    Perché la questione è «manifestamente» infondata e non semplicemente infondata?

    Perché il rimettente non aveva addotto argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati e rigettati dalla Corte in precedenti occasioni: la manifesta infondatezza permette di decidere in camera di consiglio senza udienza pubblica.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 21/2010 – Sicurezza impianti negli edifici e competenza regionale

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    La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 35, comma 1, del d.l. n. 112/2008, che delegava al Ministro dello sviluppo economico il riordino della disciplina per l’installazione degli impianti negli edifici. La norma rientra nella competenza statale esclusiva in materia di sicurezza e non viola le attribuzioni regionali.

    Di cosa si tratta

    L’art. 35, comma 1, del d.l. n. 112/2008 prevedeva che il Ministro dello sviluppo economico adottasse, entro il 31 dicembre 2008, un decreto semplificativo della disciplina per l’installazione degli impianti all’interno degli edifici. La Regione Emilia-Romagna impugnava la norma sostenendo che essa invadesse la competenza regionale concorrente in materia di governo del territorio e produzione, trasporto e distribuzione dell’energia.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Emilia-Romagna ha impugnato l’art. 35, comma 1, del d.l. n. 112/2008 (convertito dalla l. n. 133/2008) in riferimento all’art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, sostenendo che la disciplina degli impianti negli edifici rientrasse in materie di competenza concorrente o residuale regionale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. La disciplina degli impianti negli edifici, nella parte relativa alla sicurezza, rientra nella competenza esclusiva statale in materia di «sicurezza», intesa come trasversale e prevalente sulle competenze concorrenti regionali. La norma non eccede i limiti della competenza statale.

    Il principio

    La materia «sicurezza», attribuita in via esclusiva allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lett. h), della Costituzione, comprende anche la disciplina degli impianti tecnici negli edifici nella misura in cui è funzionale alla prevenzione dei pericoli per l’incolumità delle persone, con prevalenza sulle competenze regionali concorrenti.

    Domande e risposte

    Chi ha competenza sulla disciplina degli impianti negli edifici?

    La competenza è ripartita: le norme di sicurezza spettano allo Stato, mentre l’urbanistica e l’edilizia (governo del territorio) spettano alle Regioni in via concorrente. In caso di conflitto, la sicurezza prevale.

    Cosa prevede l’art. 35, comma 1, del d.l. n. 112/2008?

    La norma delegava al Ministro dello sviluppo economico l’adozione di un decreto per semplificare la disciplina dell’installazione degli impianti negli edifici (elettrici, idraulici, termici, ecc.).

    La «sicurezza» è sempre di competenza esclusiva statale?

    Sì, l’art. 117, secondo comma, lett. h), Cost. attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza, che la Corte ha interpretato in senso ampio includendovi la sicurezza degli impianti negli edifici.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 20/2010 – Patrimonio indisponibile regionale e comunicazioni elettroniche

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 14, del d.l. n. 112/2008, nella parte in cui non include i beni del patrimonio indisponibile delle Regioni tra quelli sottratti ai poteri sostitutivi statali in materia di reti di comunicazione elettronica. La disposizione violava la competenza regionale sul proprio patrimonio.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 112/2008 (manovra economica estiva) conteneva, all’art. 2, comma 14, una disposizione che consentiva l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica anche sui beni del demanio e del patrimonio degli enti territoriali. Le Regioni Emilia-Romagna e Toscana avevano impugnato la norma lamentando che essa non distinguesse tra patrimonio disponibile e indisponibile delle Regioni, comprimendo illegittimamente la loro autonomia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Emilia-Romagna e Toscana hanno impugnato l’art. 2, comma 14, del d.l. n. 112/2008, convertito dalla l. n. 133/2008, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, nella parte in cui non escludeva il patrimonio indisponibile regionale dall’ambito di applicazione della norma che consentiva interventi statali sulle infrastrutture di comunicazione.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 14, d.l. n. 112/2008 nella parte in cui non include i beni facenti parte del patrimonio indisponibile delle Regioni tra quelli sottratti all’applicazione della disposizione impugnata. Per il resto, le questioni sono dichiarate infondate o inammissibili.

    Il principio

    Il legislatore statale, nel disciplinare l’installazione di reti di comunicazione elettronica su beni pubblici territoriali, non può estendere i propri poteri ai beni del patrimonio indisponibile delle Regioni, che rimangono nella disponibilità e sotto la tutela regionale.

    Domande e risposte

    Che differenza c’è tra patrimonio disponibile e indisponibile?

    Il patrimonio disponibile comprende i beni degli enti pubblici che possono essere alienati e concessi liberamente. Il patrimonio indisponibile comprende beni destinati a funzioni pubbliche specifiche (ospedali, edifici scolastici, ecc.) che non possono essere sottratti alla loro destinazione senza legge.

    Lo Stato può imporre l’installazione di reti di comunicazione sui beni regionali?

    Sì, ma non sui beni del patrimonio indisponibile delle Regioni. La Corte ha dichiarato incostituzionale la norma statale nella parte in cui non distingueva tra le due categorie di beni.

    Qual era la materia contestata?

    La materia era la disciplina delle reti di comunicazione elettronica (fibra ottica, antenne, ecc.), che appartiene alla competenza esclusiva statale, ma con limiti nella misura in cui incide sul patrimonio degli enti regionali.

    Norme collegate