Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara estinto il processo relativo all’impugnazione di una norma della Regione Basilicata che assoggettava alla semplice DIA (denuncia di inizio attività) la costruzione di impianti per la produzione di energie rinnovabili. Il Governo aveva rinunciato al ricorso dopo che la Regione aveva adeguato la propria legislazione.

Di cosa si tratta

La legge finanziaria regionale della Basilicata del 2008 (l. reg. n. 31/2008, art. 10, comma 4) aveva previsto che la costruzione e gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili fosse soggetta alla sola denuncia di inizio attività (DIA), in luogo dell’apposita autorizzazione richiesta dalla normativa nazionale e comunitaria (d.lgs. n. 387/2003, d.lgs. n. 59/2005). Il Governo aveva impugnato la norma per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. (tutela dell’ambiente).

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 10, comma 4, della legge reg. Basilicata n. 31/2008 per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione (competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente). Giudice relatore Ugo De Siervo.

La decisione della Corte

Il processo si estingue perché il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso in seguito all’adeguamento della legislazione regionale: la Regione Basilicata ha sostituito integralmente la disposizione impugnata con l’art. 32 della l. reg. n. 27/2009. Non essendo intervenuta la costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia è sufficiente a determinare l’estinzione del processo.

Il principio

In assenza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente determina automaticamente l’estinzione del processo costituzionale, senza necessità di accettazione o di pronuncia nel merito.

Domande e risposte

Perché il Governo ha rinunciato al ricorso?

Perché la Regione Basilicata ha spontaneamente modificato la legge contestata, adeguandola alla normativa statale; il Governo ha ritenuto quindi venuta meno la ragione del contendere.

Cosa comporta l’estinzione del processo costituzionale?

Che la questione non viene esaminata nel merito e la norma regionale (nel frattempo già sostituita) non riceve né una dichiarazione di legittimità né di illegittimità.

Gli impianti energetici richiedono autorizzazione o basta la DIA?

La normativa statale (d.lgs. n. 387/2003) prevede un’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione, più garantista rispetto alla semplice DIA. Le Regioni non possono abbassare il livello di procedimento richiesto dalla disciplina statale in materia ambientale.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.