Testo dell'articoloIn aggiornamento

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 35, comma 1, del d.l. n. 112/2008, che delegava al Ministro dello sviluppo economico il riordino della disciplina per l’installazione degli impianti negli edifici. La norma rientra nella competenza statale esclusiva in materia di sicurezza e non viola le attribuzioni regionali.

Di cosa si tratta

L’art. 35, comma 1, del d.l. n. 112/2008 prevedeva che il Ministro dello sviluppo economico adottasse, entro il 31 dicembre 2008, un decreto semplificativo della disciplina per l’installazione degli impianti all’interno degli edifici. La Regione Emilia-Romagna impugnava la norma sostenendo che essa invadesse la competenza regionale concorrente in materia di governo del territorio e produzione, trasporto e distribuzione dell’energia.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Emilia-Romagna ha impugnato l’art. 35, comma 1, del d.l. n. 112/2008 (convertito dalla l. n. 133/2008) in riferimento all’art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, sostenendo che la disciplina degli impianti negli edifici rientrasse in materie di competenza concorrente o residuale regionale.

La decisione della Corte

La Corte dichiara non fondata la questione. La disciplina degli impianti negli edifici, nella parte relativa alla sicurezza, rientra nella competenza esclusiva statale in materia di «sicurezza», intesa come trasversale e prevalente sulle competenze concorrenti regionali. La norma non eccede i limiti della competenza statale.

Il principio

La materia «sicurezza», attribuita in via esclusiva allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lett. h), della Costituzione, comprende anche la disciplina degli impianti tecnici negli edifici nella misura in cui è funzionale alla prevenzione dei pericoli per l’incolumità delle persone, con prevalenza sulle competenze regionali concorrenti.

Domande e risposte

Chi ha competenza sulla disciplina degli impianti negli edifici?

La competenza è ripartita: le norme di sicurezza spettano allo Stato, mentre l’urbanistica e l’edilizia (governo del territorio) spettano alle Regioni in via concorrente. In caso di conflitto, la sicurezza prevale.

Cosa prevede l’art. 35, comma 1, del d.l. n. 112/2008?

La norma delegava al Ministro dello sviluppo economico l’adozione di un decreto per semplificare la disciplina dell’installazione degli impianti negli edifici (elettrici, idraulici, termici, ecc.).

La «sicurezza» è sempre di competenza esclusiva statale?

Sì, l’art. 117, secondo comma, lett. h), Cost. attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza, che la Corte ha interpretato in senso ampio includendovi la sicurezza degli impianti negli edifici.

Norme collegate

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.