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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 35, comma 1, del d.l. n. 112/2008, che delegava al Ministro dello sviluppo economico il riordino della disciplina per l’installazione degli impianti negli edifici. La norma rientra nella competenza statale esclusiva in materia di sicurezza e non viola le attribuzioni regionali.

Di cosa si tratta

L’art. 35, comma 1, del d.l. n. 112/2008 prevedeva che il Ministro dello sviluppo economico adottasse, entro il 31 dicembre 2008, un decreto semplificativo della disciplina per l’installazione degli impianti all’interno degli edifici. La Regione Emilia-Romagna impugnava la norma sostenendo che essa invadesse la competenza regionale concorrente in materia di governo del territorio e produzione, trasporto e distribuzione dell’energia.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Emilia-Romagna ha impugnato l’art. 35, comma 1, del d.l. n. 112/2008 (convertito dalla l. n. 133/2008) in riferimento all’art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, sostenendo che la disciplina degli impianti negli edifici rientrasse in materie di competenza concorrente o residuale regionale.

La decisione della Corte

La Corte dichiara non fondata la questione. La disciplina degli impianti negli edifici, nella parte relativa alla sicurezza, rientra nella competenza esclusiva statale in materia di «sicurezza», intesa come trasversale e prevalente sulle competenze concorrenti regionali. La norma non eccede i limiti della competenza statale.

Il principio

La materia «sicurezza», attribuita in via esclusiva allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lett. h), della Costituzione, comprende anche la disciplina degli impianti tecnici negli edifici nella misura in cui è funzionale alla prevenzione dei pericoli per l’incolumità delle persone, con prevalenza sulle competenze regionali concorrenti.

Domande e risposte

Chi ha competenza sulla disciplina degli impianti negli edifici?

La competenza è ripartita: le norme di sicurezza spettano allo Stato, mentre l’urbanistica e l’edilizia (governo del territorio) spettano alle Regioni in via concorrente. In caso di conflitto, la sicurezza prevale.

Cosa prevede l’art. 35, comma 1, del d.l. n. 112/2008?

La norma delegava al Ministro dello sviluppo economico l’adozione di un decreto per semplificare la disciplina dell’installazione degli impianti negli edifici (elettrici, idraulici, termici, ecc.).

La «sicurezza» è sempre di competenza esclusiva statale?

Sì, l’art. 117, secondo comma, lett. h), Cost. attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza, che la Corte ha interpretato in senso ampio includendovi la sicurezza degli impianti negli edifici.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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