Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 203/2010 – Spese CTU anticipazione da parte dello Stato

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 131 del d.P.R. n. 115/2002 (testo unico spese di giustizia), sollevata nella parte in cui non prevede che le spese dei consulenti tecnici nominati dal giudice siano anticipate dallo Stato. La norma non viola i parametri invocati.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un procedimento per la modifica delle condizioni di separazione personale dei coniugi, il Tribunale di Palermo aveva nominato un’esperta in mediazione e liquidato il suo compenso (614,51 euro) a carico dell’Erario, ritenendo che la consulenza fosse nell’esclusivo interesse dei minori (non parti del procedimento). Il giudice aveva poi sollevato questione di legittimità costituzionale perché la legge non prevedeva espressamente l’anticipazione statale per questa tipologia di consulenze.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 131 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui non prevede che le spese dei consulenti nominati dal giudice siano anticipate dallo Stato. Parametri invocati: artt. 3, 24, 30, 31, 36 e 111 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Palermo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza: l’art. 131 del t.u. spese di giustizia va letto in combinazione con le altre disposizioni del testo unico che già regolano l’anticipazione delle spese da parte dello Stato nei procedimenti nei quali vi sia interesse dei minori. Non sussiste il vuoto normativo denunciato dal rimettente.

    Il principio

    Le norme del testo unico delle spese di giustizia vanno interpretate sistematicamente: l’assenza di un esplicito rinvio all’anticipazione statale in una singola disposizione non costituisce lacuna incolmabile, se il sistema complessivo già prevede strumenti idonei a garantire l’anticipazione delle spese nell’interesse dei soggetti deboli (minori) coinvolti nel procedimento.

    Domande e risposte

    Chi è il CTU (consulente tecnico d’ufficio)?

    Il CTU è un esperto nominato dal giudice per fornire una valutazione tecnica specialistica in cause civili. Il suo compenso, di regola, viene posto a carico della parte soccombente; ma quando non è individuabile una parte soccombente, sorge il problema di chi debba anticiparlo.

    Quando lo Stato anticipa le spese di giustizia?

    Il testo unico spese di giustizia prevede l’anticipazione statale in numerosi casi: procedimenti penali, procedimenti con patrocinio a spese dello Stato, alcuni procedimenti di volontaria giurisdizione nell’interesse di minori o incapaci.

    Perché la questione era «manifestamente infondata»?

    La Corte usa questa formula (invece della semplice «non fondata») quando la questione è ictu oculi priva di base: le norme già vigenti risolvevano il problema senza necessità di una declaratoria di illegittimità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 225/2010 – Accesso alla dirigenza regionale Lazio senza concorso aperto

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    Con la sentenza n. 225 del 2010 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della Regione Lazio che consentiva l’immissione nei ruoli dirigenziali regionali, a semplice domanda, di soggetti che avessero svolto incarichi dirigenziali per cinque anni consecutivi, senza nuovo concorso pubblico aperto.

    Di cosa si tratta

    L’art. 1, comma 52, della legge della Regione Lazio n. 22/2009 (legge di assestamento finanziario) stabiliva che i soggetti che, previo selezione pubblica, avevano ricoperto incarichi dirigenziali nella Regione per almeno cinque anni consecutivi potevano essere «a domanda» immessi nel ruolo della dirigenza regionale, cioè diventare dirigenti stabili di ruolo senza dover superare un nuovo concorso aperto al pubblico. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma per violazione dei principi costituzionali di eguaglianza e di accesso agli uffici pubblici tramite concorso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 1, comma 52, della legge della Regione Lazio 11 agosto 2009, n. 22. Parametri: artt. 3, 51 e 97 Cost. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri (r.r. n. 101/2009).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 52, l.r. Lazio n. 22/2009. La norma viola gli artt. 3, 51 e 97 Cost. perché consente l’accesso definitivo ai ruoli dirigenziali regionali per semplice domanda, escludendo i candidati esterni e aggirando il principio del concorso pubblico, che tutela la parità di accesso agli uffici pubblici e garantisce l’imparzialità della selezione. La Corte ha altresì dichiarato inammissibile la costituzione in giudizio della Regione Lazio, poiché era avvenuta al di fuori dei termini e senza le necessarie formalità.

    Il principio

    L’ingresso stabile nel ruolo dirigenziale di una pubblica amministrazione non può avvenire per semplice domanda di soggetti che abbiano svolto incarichi dirigenziali a termine, anche se selezionati inizialmente con procedura concorrenziale: ogni stabile immissione nei ruoli dirigenziali richiede un concorso aperto a tutti i candidati esterni, in applicazione degli artt. 51 e 97 Cost.

    Domande e risposte

    Il principio del concorso pubblico vale anche per la stabilizzazione dei dirigenti regionali?

    Sì, con forza piena. La Corte ha ribadito che l’art. 97, comma 4, Cost. (che prevede il concorso pubblico come regola per l’accesso agli impieghi nelle PA) si applica anche alle Regioni e non può essere derogato da leggi regionali che prevedano procedure semplificate di stabilizzazione.

    Una selezione iniziale da incarico a termine può poi consentire la stabilizzazione?

    No, secondo questa sentenza. Anche se il soggetto era stato inizialmente selezionato con procedura pubblica, la sua immissione stabile nel ruolo dirigenziale richiede un nuovo concorso pubblico aperto, perché devono poter partecipare tutti coloro che hanno maturato i requisiti nel frattempo, non solo chi ha già svolto l’incarico.

    Cosa è successo ai dirigenti già stabilizzati con quella norma?

    La dichiarazione di illegittimità ha effetti ex tunc (retroattivi), ma la Corte non si occupa direttamente della sorte dei singoli rapporti già instaurati. È compito del giudice ordinario o amministrativo applicare gli effetti della sentenza ai casi concreti, tenendo conto dei principi di tutela dell’affidamento e della buona fede.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 185/2010 – Parcheggi pertinenziali trascrizione Puglia estinzione

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    La Corte dichiara estinto il processo a seguito della rinuncia del Presidente del Consiglio dei ministri al ricorso contro l’art. 5, comma 3, lett. c), della l.r. Puglia n. 14/2009, che imponeva la trascrizione del vincolo pertinenziale tra parcheggi e unità immobiliari. La rinuncia seguiva la sentenza n. 318/2009 che aveva già risolto analoga questione per la Liguria.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale pugliese sugli interventi straordinari in edilizia prevedeva che il rapporto di pertinenza tra parcheggi e unità immobiliari fosse garantito da un atto soggetto a trascrizione nei registri immobiliari. Il Governo aveva impugnato la norma sostenendo che essa introduceva una nuova ipotesi di trascrizione non prevista dal codice civile (artt. 2643 e 2645 c.c.), in violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e sistema tributario.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione investiva l’art. 5, comma 3, lett. c), della l.r. Puglia 30 luglio 2009, n. 14, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. e) ed l), Cost. (competenza esclusiva statale su sistema tributario e ordinamento civile).

    La decisione della Corte

    Il Presidente del Consiglio ha rinunciato al ricorso, richiamando la sentenza n. 318/2009, che aveva già giudicato su analoga norma della Regione Liguria. La Regione Puglia ha accettato formalmente la rinuncia. La Corte dichiara estinto il processo ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso, se motivata dall’esistenza di un precedente che ha già definito la questione di diritto, e accettata dalla controparte, determina l’estinzione del processo senza necessità di una nuova pronuncia nel merito.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono introdurre nuove ipotesi di trascrizione immobiliare?

    No. La trascrizione nei registri immobiliari è materia di ordinamento civile, riservata alla legislazione esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. Una norma regionale che introduce fattispecie di trascrizione non previste dal codice civile viola questa riserva.

    I parcheggi pertinenziali sono vincolati all’unità immobiliare?

    Sì. La legge n. 122/1989 prevede il vincolo pertinenziale tra parcheggi e unità immobiliari, ma la questione della pubblicità di tale vincolo mediante trascrizione rimane disciplinata esclusivamente dalla legislazione statale.

    Cosa è la «pertinenza» nel diritto civile?

    La pertinenza è un bene destinato in modo durevole al servizio o all’ornamento di un altro bene (il bene principale). Il vincolo pertinenziale segue il bene principale nei trasferimenti, salvo patto contrario.

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  • Corte cost. n. 224/2010 – Spoil system nei direttori sanitari del Lazio

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    Con la sentenza n. 224 del 2010 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della Regione Lazio che consentiva la risoluzione automatica dei contratti dirigenziali nelle aziende sanitarie al cambio del direttore generale, in violazione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 15, comma 6, della legge della Regione Lazio n. 18/1994 (riordino del SSR) prevedeva che il contratto tra i responsabili dei dipartimenti e delle unità operative delle aziende sanitarie e il direttore generale si risolvesse automaticamente in caso di sostituzione del direttore generale, con obbligo per il nuovo direttore di procedere a nuove nomine entro 60 giorni. Il Tribunale di Roma (sezione lavoro) aveva rimesso la questione alla Corte nel corso di un giudizio promosso da un professionista cui era stato revocato un incarico dirigenziale in questo modo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 15, comma 6, della legge della Regione Lazio 16 giugno 1994, n. 18. Parametri: artt. 97 e 98 della Costituzione (buon andamento e imparzialità della PA). Giudice rimettente: Tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro (ordinanza del 27 giugno 2008, r.o. n. 370/2008).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 6, della l.r. Lazio n. 18/1994. Il meccanismo di decadenza automatica dei dirigenti sanitari al cambio del vertice aziendale («spoil system») contrasta con il principio di buon andamento e imparzialità della PA sancito dall’art. 97 Cost., perché lega la durata degli incarichi dirigenziali alla fiducia del nuovo direttore generale piuttosto che alla valutazione dei risultati conseguiti.

    Il principio

    Il meccanismo dello «spoil system» che preveda la decadenza automatica dei dirigenti sanitari (non di vertice) al cambio del direttore generale è incostituzionale, perché viola i principi di buon andamento e imparzialità della PA: la continuità degli incarichi dirigenziali tecnico-professionali deve essere garantita e non può dipendere da ragioni di natura fiduciaria.

    Domande e risposte

    Cos’è lo «spoil system» nella sanità?

    È il meccanismo per cui i dirigenti di un’organizzazione decadono automaticamente al cambio del vertice, così che il nuovo responsabile possa scegliere i propri collaboratori. È frequente per gli incarichi fiduciari di vertice (direttore generale, direttore sanitario), ma la Corte ha più volte ribadito che non può estendersi ai dirigenti tecnico-professionali che svolgono funzioni non fiduciarie.

    La sentenza vale anche per altre Regioni con norme simili?

    L’effetto diretto riguarda la norma laziale annullata. Ma il principio costituzionale affermato dalla Corte è applicabile in via generale: qualsiasi norma regionale che preveda lo spoil system automatico per i dirigenti sanitari non di vertice è suscettibile di essere dichiarata incostituzionale.

    Quali dirigenti sanitari possono essere soggetti a meccanismi fiduciari?

    La giurisprudenza costituzionale ammette lo spoil system solo per gli incarichi di vera vertice (direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo delle ASL), che sono intrinsecamente fiduciari e si rinnovano con la scadenza del mandato. I responsabili di dipartimento e di unità operative complesse sono invece dirigenti tecnico-professionali la cui durata dell’incarico deve essere garantita.

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  • Corte cost. n. 184/2010 – Cabotaggio marittimo regionale estinzione processo

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    La Corte dichiara estinto il processo a seguito della rinuncia al ricorso da parte della Regione Toscana, accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri. L’oggetto era l’art. 57, commi 1 e 2, del d.l. n. 112/2008, che trasferiva alle Regioni le funzioni sui servizi di cabotaggio marittimo pubblico senza garantire integrale copertura finanziaria; la norma era stata successivamente abrogata, inducendo la Toscana a rinunciare all’impugnazione.

    Di cosa si tratta

    La Regione Toscana aveva impugnato i commi 1 e 2 dell’art. 57 del d.l. n. 112/2008, che trasferivano alle Regioni le competenze sui servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico, prevedendo però solo una compartecipazione statale alla spesa — non una copertura integrale — e rimandando la ripartizione a futuri decreti ministeriali. La Toscana lamentava la violazione degli artt. 117 e 119 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione riguardava l’art. 57, commi 1 e 2, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla l. n. 133/2008, in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., per lesione della competenza legislativa regionale in materia di trasporto pubblico e dell’autonomia finanziaria regionale.

    La decisione della Corte

    La norma impugnata era stata abrogata dall’art. 19-ter, comma 25, del d.l. n. 135/2009, convertito dalla l. n. 166/2009, prima che fosse mai applicata. La Regione Toscana ha quindi rinunciato al ricorso (limitatamente a quella disposizione); il Presidente del Consiglio ha accettato. La rinuncia seguita da accettazione comporta, ai sensi dell’art. 25 delle Norme integrative, l’estinzione del processo.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso, se accettata da tutte le parti, determina l’estinzione del processo davanti alla Corte costituzionale: non è necessario un giudizio nel merito sulla fondatezza della questione sollevata.

    Domande e risposte

    Il trasferimento alle Regioni di funzioni statali deve sempre essere accompagnato da risorse finanziarie adeguate?

    Sì. L’art. 119 Cost. impone che al trasferimento di funzioni corrisponda un congruo finanziamento. La mera «compartecipazione» dello Stato alla spesa regionale, senza copertura integrale, può ledere l’autonomia finanziaria regionale.

    Cosa succede se la norma impugnata viene abrogata prima della decisione della Corte?

    Se la norma non è ancora stata applicata e la parte ricorrente rinuncia al ricorso, il processo si estingue. Se invece la norma abrogata ha già prodotto effetti, la Corte può comunque pronunciarsi nel merito.

    Chi ha competenza legislativa sul cabotaggio marittimo?

    Dopo la riforma del Titolo V (2001), il trasporto pubblico locale (incluso il cabotaggio marittimo regionale) è materia di legislazione concorrente: lo Stato fissa i principi fondamentali, le Regioni legiferano nel dettaglio.

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  • Corte cost. n. 183/2010 – Personale Ente Acquedotti Siciliani cessata materia

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    La Corte dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso del Commissario dello Stato contro l’art. 2 della delibera legislativa siciliana n. 192/2008 (transito del personale dell’Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione nei ruoli regionali). La disposizione impugnata era stata omessa in sede di promulgazione della legge regionale n. 20/2008, privando il giudizio di oggetto.

    Di cosa si tratta

    Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana aveva impugnato l’art. 2 di una delibera legislativa regionale che prevedeva l’inserimento del personale dell’Ente Acquedotti Siciliani, messo in liquidazione, in un ruolo speciale ad esaurimento presso la Presidenza della Regione. Il ricorso contestava la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, per assenza di concrete esigenze di interesse pubblico e per la natura meramente assistenziale del provvedimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione investiva l’art. 2 della delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana del 10 dicembre 2008, promossa dal Commissario dello Stato in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., per violazione del principio di uguaglianza e del buon andamento della pubblica amministrazione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara cessata la materia del contendere. La delibera legislativa era stata promulgata con l’omissione dell’art. 2 impugnato: poiché il potere promulgativo si esercita in modo unitario e contestuale, l’omissione in sede di promulgazione preclude definitivamente qualsiasi efficacia alla disposizione censurata, privando il giudizio di oggetto.

    Il principio

    Quando la disposizione legislativa regionale impugnata viene omessa in sede di promulgazione, il potere promulgativo — esercitato una volta sola in modo unitario — non può essere riesercitato: la disposizione non acquista né esplica alcuna efficacia, e il giudizio di legittimità costituzionale rimane privo di oggetto.

    Domande e risposte

    Cosa succede se il Presidente di una Regione omette di promulgare una parte della legge regionale?

    L’omissione in sede di promulgazione è definitiva: la disposizione non promulgata non acquista efficacia. Di conseguenza, qualsiasi impugnazione davanti alla Corte costituzionale che la riguardasse rimane priva di oggetto e viene dichiarata cessata la materia del contendere.

    L’inserimento automatico di dipendenti in ruoli regionali può violare la Costituzione?

    Sì. La Corte aveva già affermato (e il Commissario lo sosteneva) che l’inserimento del personale nei ruoli pubblici senza concorso e senza comprovate esigenze funzionali può violare gli artt. 3 e 97 Cost., che richiedono imparzialità e buon andamento nell’accesso agli impieghi pubblici.

    Cosa è il «Commissario dello Stato» per la Regione Siciliana?

    Il Commissario dello Stato è un organo statale con funzioni di controllo sulle leggi regionali nelle Regioni a statuto speciale: può impugnare davanti alla Corte costituzionale le norme regionali che ritiene illegittime, prima che entrino in vigore.

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  • Corte cost. n. 223/2010 – Autovelox regionali e competenza statale sulla circolazione stradale

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    Con la sentenza n. 223 del 2010 la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’intera legge della Regione Campania sugli autovelox sulle strade regionali, perché la disciplina della circolazione stradale e dei dispositivi di controllo della velocità appartiene alla competenza esclusiva dello Stato.

    Di cosa si tratta

    La Regione Campania aveva emanato la legge n. 10/2009, con la quale regolamentava l’uso degli autovelox (misuratori elettronici della velocità) sulle strade di proprietà regionale, dettando norme specifiche sulla loro collocazione, segnalazione e modalità d’uso. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’intera legge, sostenendo che la materia rientrasse nella competenza esclusiva dello Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: intera legge della Regione Campania 22 luglio 2009, n. 10. Parametro: art. 117, secondo comma, lettere h) e l), della Costituzione (ordine pubblico e sicurezza; giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri (r.r. n. 85/2009).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge regionale. La disciplina della circolazione stradale, compresa la regolamentazione dei dispositivi di rilevamento della velocità, rientra nella competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza (art. 117, comma 2, lett. h), Cost.) e di ordinamento penale (lett. l)). La Regione non aveva alcuna competenza per legiferare in materia, nemmeno limitatamente alle strade di proprietà regionale.

    Il principio

    La regolamentazione degli autovelox e più in generale la disciplina della circolazione stradale appartiene alla competenza esclusiva dello Stato: una legge regionale che pretenda di disciplinare l’uso di tali dispositivi è incostituzionale, anche se limitata alle strade regionali, perché incide su materie (sicurezza, ordinamento penale) riservate alla legge statale.

    Domande e risposte

    Perché la Campania non poteva legiferare sugli autovelox sulle proprie strade?

    Perché la materia è riservata allo Stato dall’art. 117, comma 2, Cost. Il codice della strada (d.lgs. n. 285/1992) disciplina in modo uniforme su tutto il territorio nazionale le norme sulla circolazione, le sanzioni per le violazioni dei limiti di velocità e i dispositivi di accertamento. Le Regioni non possono introdurre norme derogatorie o integrative, nemmeno per le proprie strade.

    Le Regioni non hanno alcun potere sulle strade di loro proprietà?

    Le Regioni hanno competenze in materia di viabilità regionale (art. 117, comma 3, Cost.) per quanto riguarda la costruzione, la manutenzione e la gestione delle infrastrutture stradali. Ma questo non si estende alla disciplina della sicurezza della circolazione e delle sanzioni per le infrazioni al codice della strada, che restano di competenza statale.

    La sentenza ha effetti concreti per gli automobilisti campani?

    Sì. Le disposizioni regionali sugli autovelox sono state annullate, il che significa che la Regione Campania non poteva imporre limiti o modalità d’uso degli autovelox diverse da quelle previste dal codice della strada e dai regolamenti ministeriali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 202/2010 – Edilizia Lazio piano casa processo estinto

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato estinto il processo nel giudizio promosso dal Governo contro alcune norme della legge regionale Lazio n. 21/2009 in materia di edilizia straordinaria. L’estinzione è conseguita alla rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, accettata dalla Regione Lazio.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 3, comma 5, lett. b), 4, comma 4, lett. b) e 20 della legge della Regione Lazio 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale), il cosiddetto «piano casa» laziale. Prima della decisione nel merito, il Governo aveva rinunciato al ricorso e la Regione aveva accettato la rinuncia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 3, comma 5, lett. b), 4, comma 4, lett. b) e 20 della legge della Regione Lazio 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale). Parametri invocati: norme costituzionali sul riparto di competenze in materia di governo del territorio. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    Il processo è dichiarato estinto per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte. Il giudice relatore era Paolo Grossi. La Corte non si è pronunciata nel merito.

    Il principio

    Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, quando accettata dalla parte resistente, determina l’estinzione del processo senza alcuna pronuncia di merito. Le norme impugnate restano in vigore.

    Domande e risposte

    Perché il Governo ha rinunciato al ricorso?

    Verosimilmente perché la Regione Lazio aveva nel frattempo modificato le norme contestate, oppure perché era intervenuto un accordo politico-istituzionale. La Corte non indaga le ragioni della rinuncia.

    Cosa succede alle norme regionali?

    Rimangono in vigore: l’estinzione del processo non equivale a una dichiarazione di conformità o di illegittimità delle norme; semplicemente il giudizio non si conclude con una pronuncia nel merito.

    Questa ordinanza ha valore di precedente?

    No: un’ordinanza di estinzione del processo non contiene alcuna valutazione nel merito e non crea precedenti interpretativi sulle norme in questione.

  • Corte cost. n. 201/2010 – Federalismo fiscale Regione Siciliana

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni promosse dalla Regione Siciliana contro diverse norme della legge n. 42/2009 sul federalismo fiscale (artt. 8, 10, 11, 12, 19), e non fondata la questione relativa all’art. 27, comma 7, della stessa legge. Il ricorso della Regione si basava su asseriti contrasti con lo statuto siciliano e con i relativi parametri costituzionali.

    Di cosa si tratta

    La legge 5 maggio 2009, n. 42, ha delegato il Governo ad attuare il federalismo fiscale in attuazione dell’art. 119 della Costituzione. La Regione Siciliana ha impugnato numerose disposizioni ritenendo che il nuovo sistema di finanziamento delle autonomie potesse ledere la propria autonomia finanziaria speciale, garantita dallo statuto approvato con legge costituzionale del 1948.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 8, comma 1, lett. f); 10, comma 1, lett. a) e b); 11, comma 1, lett. b) e f); 12, comma 1, lett. b) e c); 19; 27, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale). Parametri invocati: artt. 81 e 119 Cost., artt. 32, 33, 36, 37, 43 dello statuto siciliano, art. 2 del d.P.R. n. 1074/1965 (norme di attuazione dello statuto). Ricorrente: Regione Siciliana.

    La decisione della Corte

    Le questioni relative agli artt. 8, 10, 11, 12 e 19 sono dichiarate inammissibili perché le norme impugnate sono norme di delega che non ledono direttamente l’autonomia regionale; l’eventuale lesione potrà derivare solo dai decreti delegati. La questione sull’art. 27, comma 7, è dichiarata non fondata.

    Il principio

    Le norme di delega legislativa, in quanto prive di contenuto precettivo autonomo direttamente lesivo delle attribuzioni regionali, non possono essere impugnate in via principale dalla Regione: solo i decreti attuativi, quando concretamente adottati, potranno essere oggetto di verifica costituzionale.

    Domande e risposte

    Cos’è il federalismo fiscale?

    Il federalismo fiscale è il sistema con cui le Regioni e gli enti locali finanziano le proprie funzioni prevalentemente con risorse proprie (tributi regionali e compartecipazioni) invece che con trasferimenti statali, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione.

    Perché la Regione Siciliana ha uno statuto speciale?

    La Sicilia è una delle cinque regioni a statuto speciale (insieme a Sardegna, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia) che godono di forme particolari di autonomia previste dalla Costituzione, con risorse finanziarie garantite dallo statuto del 1948.

    Le questioni potranno essere riproposte?

    Sì: una volta adottati i decreti legislativi attuativi del federalismo fiscale, la Regione Siciliana potrà impugnare le specifiche disposizioni che ritenga lesive della propria autonomia finanziaria speciale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 181/2010 – Gare servizi ferroviari Regione Lombardia

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    La Corte dichiara inammissibile la questione sull’art. 74, comma 3, della legge regionale Lombardia n. 11/2009 sui trasporti: la norma che impone la procedura ristretta per l’affidamento dei servizi ferroviari non invade la competenza statale in materia di concorrenza.

    Di cosa si tratta

    La Regione Lombardia aveva introdotto nel proprio testo unico sui trasporti l’art. 74, comma 3, che prevedeva l’affidamento progressivo dei servizi ferroviari regionali mediante la «procedura ristretta» ex art. 3, comma 38, d.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici). Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la norma sostenendo che essa invadesse la competenza statale in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.) e di ordinamento civile (lett. l)).

    La questione di legittimità costituzionale

    Legittimità costituzionale dell’art. 74, comma 3, della legge Regione Lombardia 14 luglio 2009, n. 11 (Testo unico dei trasporti), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. e) e l), Cost. Ricorso in via principale del Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile la questione. Il ricorrente non ha adeguatamente illustrato le ragioni per cui la norma regionale — che si limita a scegliere una specifica procedura di gara tra quelle già previste dal Codice dei contratti pubblici statale — violerebbe le competenze esclusive statali in materia di concorrenza e ordinamento civile.

    Il principio

    L’inammissibilità per difetto di motivazione colpisce i ricorsi in via principale che non dimostrano in concreto come la norma regionale impugnata incida sulle competenze esclusive statali. Non è sufficiente invocare la materia della concorrenza in astratto: occorre spiegare perché la scelta regionale di una specifica procedura di gara contrasta con i principi statali.

    Domande e risposte

    Cosa è la «procedura ristretta» negli appalti pubblici?

    La procedura ristretta è una modalità di aggiudicazione degli appalti pubblici in cui possono presentare offerta solo i concorrenti preventivamente selezionati dall’amministrazione in base a requisiti di qualificazione. È distinta dalla procedura aperta, in cui chiunque può presentare offerta.

    Le Regioni possono scegliere come fare le gare per i servizi ferroviari?

    Sì, entro i limiti del Codice dei contratti pubblici statale: le Regioni possono scegliere tra le procedure previste dal codice, ma non possono introdurne di nuove né derogare ai principi fondamentali statali in materia di concorrenza.

    Perché la questione è inammissibile e non infondata?

    L’inammissibilità è una pronuncia processuale: la Corte non entra nel merito perché il ricorso non ha fornito motivazione sufficiente. Non significa che la norma regionale sia costituzionalmente legittima: significa solo che il Governo non ha saputo argomentare il vizio in modo adeguato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 200/2010 – Piano casa Basilicata legge edilizia regionale

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, della legge regionale Basilicata n. 25/2009 (il cosiddetto «piano casa» regionale), per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza. La contestazione governativa riguardava una norma che consentiva di procedere alla variazione della destinazione d’uso in fase di ultimazione dei lavori di ampliamento e ristrutturazione.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Basilicata 7 agosto 2009, n. 25 («piano casa») aveva introdotto misure straordinarie per il rilancio dell’economia attraverso interventi edilizi. L’art. 8, comma 3, consentiva, in fase di ultimazione dei lavori, di variare la destinazione d’uso degli immobili oggetto degli interventi. Il Governo aveva impugnato questa norma ritenendola in contrasto con la competenza legislativa statale in materia di governo del territorio e con diverse disposizioni costituzionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 8, comma 3, della legge della Regione Basilicata 7 agosto 2009, n. 25 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio residenziale). Parametri invocati: artt. 3, 23, 41, 42, 97, 117, secondo comma, lett. l), e 117, terzo comma, della Costituzione. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La questione è dichiarata inammissibile: il ricorso governativo non aveva adeguatamente motivato la «non manifesta infondatezza» delle censure prospettate, limitandosi a enumerare i parametri costituzionali violati senza argomentarne la pertinenza rispetto alla specifica norma regionale impugnata.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale (ricorso del Governo contro legge regionale), non basta indicare i parametri costituzionali che si assumono violati: il ricorrente deve spiegare in modo argomentato per quale ragione ciascun parametro è rilevante nel caso specifico, pena l’inammissibilità per difetto di motivazione.

    Domande e risposte

    Cos’è il «piano casa»?

    Con questo termine si indicano le leggi regionali adottate nel 2009-2010 per consentire ampliamenti e ristrutturazioni straordinarie degli edifici esistenti, spesso in deroga alle previsioni urbanistiche ordinarie, con l’obiettivo di rilanciare il settore delle costruzioni.

    Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?

    Il Governo aveva elencato molti articoli della Costituzione come violati, ma non aveva spiegato concretamente in che modo la specifica norma regionale (cambio di destinazione d’uso in corso di lavori) contrastasse con ciascuno di essi. La Corte esige un’argomentazione puntuale, non una lista di parametri.

    La norma regionale rimane in vigore?

    Sì: una pronuncia di inammissibilità non equivale a una dichiarazione di legittimità costituzionale, ma la norma regionale non viene rimossa. Il Governo avrebbe potuto riproporre il ricorso con motivazione più approfondita.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 222/2010 – Decorrenza della notifica per deposito ex art. 140 c.p.c.

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    Con l’ordinanza n. 222 del 2010 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 140 c.p.c. in tema di notifica per deposito, sollevata dal Giudice di pace di Comiso in ordine alla decorrenza degli effetti della notifica per il destinatario.

    Di cosa si tratta

    L’art. 140 c.p.c. disciplina la notifica quando il destinatario non viene trovato in casa e si procede con il deposito dell’atto in comune e l’invio di raccomandata. Il «diritto vivente» (orientamento giurisprudenziale prevalente) riteneva che la notifica si perfezionasse per il destinatario al momento dell’invio della raccomandata, mentre una norma analoga in materia di notifiche a mezzo posta (art. 8, comma 4, l. n. 890/1982) prevedeva un termine differenziale. Il Giudice di pace di Comiso aveva sollevato questione di legittimità ritenendo che il trattamento del destinatario fosse più sfavorevole rispetto a quanto previsto dalla legge postale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 140 del codice di procedura civile, nella parte in cui (secondo il diritto vivente) fa decorrere gli effetti della notifica per il destinatario dal momento dell’invio della raccomandata, anziché da un termine successivo analogo a quello previsto dall’art. 8, quarto comma, l. n. 890/1982. Parametri: artt. 3, 24 e 111 Cost. Giudice rimettente: Giudice di pace di Comiso (ordinanza del 25 settembre 2009, r.o. n. 11/2010).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. L’ordinanza di rimessione non chiariva adeguatamente come la questione fosse rilevante nel caso specifico, né quale fosse la data di notifica del decreto ingiuntivo in contestazione secondo l’art. 140 c.p.c. e come tale data influisse sulla decisione del giudizio.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando l’ordinanza di rimessione non indica con sufficiente chiarezza il nesso tra la norma impugnata e la decisione del caso concreto, rendendo impossibile valutare la rilevanza della questione nel giudizio principale.

    Domande e risposte

    Come funziona la notifica per deposito ex art. 140 c.p.c.?

    Quando il destinatario è irreperibile nella propria abitazione o ufficio, l’ufficiale giudiziario: 1) deposita l’atto presso la casa comunale; 2) affigge avviso alla porta dell’abitazione del destinatario; 3) invia raccomandata con avviso di ricevimento con notizia dell’avvenuto deposito. La notifica si perfeziona (per l’autore) al momento dell’esecuzione del deposito e dell’affissione, ma la decorrenza per il destinatario era controversa.

    La Corte ha poi deciso questa questione in un’altra sentenza?

    Sì. La problematica della decorrenza degli effetti della notifica per il destinatario in base all’art. 140 c.p.c. era già stata affrontata dalla Corte in precedenza (sentenza n. 3/2010) e è stata successivamente oggetto di interventi legislativi. Qui la questione è stata dichiarata inammissibile per ragioni processuali.

    Qual è la differenza tra la decorrenza per il notificante e per il destinatario?

    Per chi notifica, gli effetti si producono al momento del completamento della procedura da parte dell’ufficiale giudiziario (principio della scissione degli effetti della notifica, affermato dalla Corte cost. con sent. n. 477/2002). Per il destinatario, gli effetti decorrono invece dal momento in cui egli ha effettiva conoscibilità dell’atto (di norma dalla consegna della raccomandata o, se non ritirata, dalla scadenza del termine di giacenza).

    Norme collegate