Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 33/2010 – Appello PM sentenza non luogo a procedere militare

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 428 c.p.p. nella parte in cui sopprime la facoltà del pubblico ministero di appellare la sentenza di non luogo a procedere. La questione era già stata scrutinata in precedenza dalla Corte e non erano stati addotti argomenti nuovi dalla Corte militare d’appello rimettente.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 46 del 2006 ha modificato l’art. 428 del codice di procedura penale sopprimendo il potere del pubblico ministero di appellare le sentenze di non luogo a procedere emesse dal giudice dell’udienza preliminare. La Corte militare d’appello, investita dell’impugnazione del procuratore generale militare avverso una sentenza di non luogo a procedere, dubitava della legittimità di questa limitazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte militare d’appello ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 428 c.p.p., come sostituito dall’art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, nella parte in cui ha soppresso la facoltà del pubblico ministero di proporre appello avverso la sentenza di non luogo a procedere.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione. La giurisprudenza costituzionale era già consolidata nel senso che il potere di impugnazione del pubblico ministero non costituisce estrinsecazione necessaria dei poteri inerenti all’esercizio dell’azione penale, anche con riguardo alle sentenze di non luogo a procedere (sentenza n. 242 del 2009). Il giudice a quo non aveva addotto argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte.

    Il principio

    Il potere di impugnazione del pubblico ministero non costituisce estrinsecazione necessaria dell’azione penale: il legislatore può quindi limitare la facoltà di appello del PM avverso le sentenze di non luogo a procedere senza violare i principi costituzionali del giusto processo e dell’obbligatorietà dell’azione penale.

    Domande e risposte

    Il pubblico ministero può appellare la sentenza di non luogo a procedere?

    Dopo la riforma del 2006 (legge n. 46), il PM non può più proporre appello avverso la sentenza di non luogo a procedere: può solo ricorrere per cassazione. La Corte costituzionale ha confermato la legittimità di questa limitazione.

    L’obbligatorietà dell’azione penale impone al PM il diritto di appellare?

    No. La giurisprudenza costituzionale è costante nel ritenere che il potere di impugnazione del PM non è una componente necessaria dell’esercizio dell’azione penale; pertanto, la sua limitazione non viola l’art. 112 della Costituzione.

    La norma vale anche per il processo militare?

    Sì. L’art. 428 c.p.p. si applica anche al processo penale militare; la Corte militare d’appello era tenuta a dichiarare inammissibile o a convertire in ricorso per cassazione il gravame del procuratore generale.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza, invocato per la disparità tra poteri del PM nelle diverse fasi del giudizio
    • Art. 111 della Costituzione — giusto processo, invocato in relazione al principio della parità delle armi tra accusa e difesa
    • Art. 112 della Costituzione — obbligatorietà dell’azione penale, invocato quale fondamento del potere di impugnazione del PM
  • Corte cost. n. 32/2010 – Appello giudice di pace pena pecuniaria

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione relativa all’art. 37 del d.lgs. n. 274 del 2000, che consente all’imputato di proporre appello contro le sentenze del giudice di pace che applicano la pena pecuniaria quando il gravame investe anche il capo sul risarcimento del danno. La questione era già stata decisa con sentenza n. 426 del 2008 e nessun argomento nuovo era stato addotto.

    Di cosa si tratta

    Il procedimento penale davanti al giudice di pace è un sistema alternativo e specializzato rispetto al tribunale ordinario. L’art. 37 del d.lgs. n. 274/2000 prevede che l’imputato possa appellare la sentenza del giudice di pace – anche quando viene condannato solo alla pena pecuniaria – se il ricorso riguarda anche la condanna al risarcimento del danno. Il Tribunale di Napoli dubitava della legittimità di questa regola, ritenendola in contrasto con la legge delega e con il principio di uguaglianza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 37 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione. Secondo il rimettente, la norma avrebbe ecceduto la delega contenuta nell’art. 17, comma 1, lettera n), della legge n. 468 del 1999, che escludeva l’appellabilità delle sentenze che applicano la sola pena pecuniaria, e avrebbe creato un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle condanne all’ammenda irrogate dal giudice ordinario.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione. La medesima questione era già stata esaminata e respinta con sentenza n. 426 del 2008, nella quale si era chiarito che la scelta del legislatore delegato era consentita dalla formulazione del principio direttivo della delega e che il procedimento davanti al giudice di pace costituisce un modello di giustizia non comparabile con quello ordinario. Il giudice rimettente non aveva addotto argomenti nuovi o diversi.

    Il principio

    Il procedimento penale davanti al giudice di pace configura un modello di giustizia autonomo e non assimilabile a quello ordinario; pertanto, la disciplina delle impugnazioni può legittimamente differire da quella del processo ordinario senza violare il principio di uguaglianza né eccedere i limiti della delega legislativa.

    Domande e risposte

    Quando si può appellare una sentenza del giudice di pace che irroga solo la pena pecuniaria?

    Secondo l’art. 37 del d.lgs. n. 274/2000, l’imputato può proporre appello anche contro sentenze che applicano la sola pena pecuniaria se impugna anche il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno.

    Perché la questione è stata dichiarata manifestamente infondata?

    Perché la Corte aveva già esaminato la stessa questione nella sentenza n. 426 del 2008, concludendo per la conformità costituzionale della norma, e il giudice rimettente non aveva portato argomenti nuovi o diversi che potessero giustificare un riesame.

    Il giudice di pace è equiparabile al tribunale per le regole processuali?

    No. La Corte ha ribadito che il procedimento penale davanti al giudice di pace presenta caratteri peculiari che lo rendono non comparabile con il processo ordinario davanti al tribunale, giustificando un regime differenziato delle impugnazioni.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, invocato per la disparità di trattamento tra imputati davanti al giudice di pace e davanti al tribunale
    • Art. 76 della Costituzione — delega legislativa, invocato per il preteso eccesso rispetto ai principi della legge n. 468 del 1999
  • Corte cost. n. 16/2010 – Fondi strutturali europei e revoca delle assegnazioni FAS

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    La Corte dichiara non fondate le questioni sollevate da Emilia-Romagna e Calabria sugli artt. 6-quater, 6-quinquies e 6-sexies del d.l. n. 112/2008, che riorientavano il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) verso interventi di rilevanza strategica nazionale, revocando le precedenti assegnazioni. La gestione del FAS rientra nella competenza statale di programmazione della spesa pubblica.

    Di cosa si tratta

    Il d.l. n. 112/2008 (conv. l. n. 133/2008) ha introdotto gli artt. 6-quater, 6-quinquies e 6-sexies per riconcentrare il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) su interventi di rilevanza strategica nazionale, revocando le assegnazioni deliberate dal CIPE a favore di programmi regionali. Le Regioni Emilia-Romagna e Calabria — che avevano già programmato la destinazione di quei fondi — hanno impugnato le norme lamentando la violazione del loro autonomia finanziaria e del principio di affidamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Emilia-Romagna e Calabria hanno impugnato gli artt. 6-quater, 6-quinquies e 6-sexies del d.l. n. 112/2008 per violazione degli artt. 3, 11, 97, 117, 118 e 119 Cost., dei principi di leale collaborazione, affidamento e certezza del diritto, dell’art. 249 del Trattato CE e degli artt. 9, 13, 15, 32, 33 del Reg. CE n. 1083/2006 (fondi strutturali). Giudice relatore Alessandro Criscuolo.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibili le questioni della Regione Calabria fondate sull’art. 97 Cost. e dichiara non fondate tutte le altre questioni: la gestione e riorientazione del FAS rientra nella potestà statale di programmazione della spesa pubblica e non viola né l’autonomia finanziaria regionale né il diritto dell’Unione europea.

    Il principio

    Il Fondo per le aree sottoutilizzate è una risorsa di bilancio statale: lo Stato è costituzionalmente legittimato a riorientarne la destinazione verso interventi di interesse nazionale, anche revocando assegnazioni precedentemente deliberate dal CIPE, senza che ciò costituisca violazione dell’autonomia finanziaria regionale garantita dall’art. 119 Cost. o dei principi europei sui fondi strutturali.

    Domande e risposte

    Che cos’è il FAS (oggi FSC)?

    È il Fondo per le aree sottoutilizzate, istituito per finanziare interventi di sviluppo nelle aree in ritardo economico. È una risorsa di bilancio statale che il CIPE assegna per programmi e progetti, sia nazionali sia regionali. Oggi è denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC).

    Le Regioni possono fare affidamento sulle assegnazioni CIPE?

    Non in modo assoluto: il legislatore statale può riorientare la destinazione dei fondi FAS per ragioni di interesse nazionale, anche modificando o revocando delibere CIPE precedenti. Il principio di affidamento non si trasforma in un diritto quesito sulle assegnazioni future.

    I fondi strutturali europei erano coinvolti?

    I ricorrenti evocavano il Regolamento CE n. 1083/2006 sui fondi strutturali, ma la Corte ha chiarito che il FAS è una risorsa nazionale distinta dai fondi europei: la sua gestione non è soggetta ai vincoli del regolamento europeo invocato e la questione è stata dichiarata non fondata anche sotto questo profilo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 31/2010 – Acque minerali e limite di capacità dei recipienti per il trasporto

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 105/1992, che vieta il trasporto di acque minerali in recipienti di capacità superiore a due litri. Le censure per violazione degli artt. 3 e 41, primo comma, Cost. erano state formulate in modo puramente assertivo, senza indicare le ragioni del contrasto.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 105/1992, che attua la direttiva europea sulle acque minerali naturali, vieta l’uso di recipienti superiori a due litri per il trasporto di acque minerali. Una società francese aveva ricevuto una sanzione per aver trasportato acqua minerale in recipienti di maggiore capacità e aveva eccepito l’incostituzionalità del divieto davanti al Giudice di pace di Montecorvino Rovella.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Montecorvino Rovella ha sollevato questione di legittimità dell’art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 105/1992, in riferimento agli artt. 3, 41, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui vieta l’uso di recipienti di capacità superiore a due litri per il trasporto di acque minerali.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Le censure riferite agli artt. 3 e 41 Cost. erano formulate in modo meramente assertivo, senza indicare le ragioni del contrasto. La censura riferita all’art. 117, primo comma, Cost. era carente nell’identificazione della specifica norma comunitaria o internazionale violata.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale sollevate in modo meramente assertivo, senza indicare le specifiche ragioni del contrasto tra la norma impugnata e i parametri costituzionali evocati, sono inammissibili per difetto di motivazione. L’onere di motivazione grava sul giudice rimettente in modo adeguato.

    Domande e risposte

    Perché esiste un limite di due litri per i recipienti di acqua minerale?

    Il limite discende dalla direttiva europea sulle acque minerali naturali (direttiva 80/777/CEE), recepita in Italia con il d.lgs. n. 105/1992. La norma era funzionale a garantire standard igienico-sanitari nel confezionamento e trasporto delle acque minerali.

    Una società straniera che importa acqua minerale deve rispettare le stesse regole?

    Sì, le norme nazionali di recepimento delle direttive comunitarie si applicano anche ai prodotti e alle società straniere che operano sul territorio italiano, salvo contrasto con il diritto comunitario.

    Cosa si intende per censura meramente assertiva?

    Una censura meramente assertiva è quella in cui il giudice rimettente afferma la violazione di un parametro costituzionale senza spiegarne le ragioni. La Corte richiede una motivazione specifica sul perché la norma contrasta con la Costituzione, non una semplice affermazione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 30/2010 – Spese di giustizia e competenza monocratica per l’opposizione

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 170, comma 2, del d.lgs. n. 113/2002, nella parte in cui attribuisce al giudice monocratico la competenza a conoscere dell’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi, anche se il decreto opposto era stato emesso da giudice collegiale. La norma non eccede la delega legislativa.

    Di cosa si tratta

    L’art. 170, comma 2, del Testo unico sulle spese di giustizia (d.lgs. n. 113/2002, riprodotto nel d.P.R. n. 115/2002) prevedeva che l’opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi a periti, consulenti tecnici e patrocinatori a spese dello Stato fosse decisa dal giudice in composizione monocratica. La Corte d’appello di Catania riteneva che ciò fosse irragionevole quando il decreto impugnato era stato emesso da un collegio.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Catania ha sollevato questione di legittimità dell’art. 170, comma 2, del d.lgs. n. 113/2002, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, nella parte in cui attribuisce al giudice monocratico la competenza sull’opposizione al decreto di liquidazione, anche quando tale decreto era stato emesso da giudice collegiale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione. La scelta del legislatore delegato di attribuire la competenza sull’opposizione al giudice monocratico non eccede i limiti della delega legislativa (art. 76 Cost.) ed è una scelta organizzativa non irragionevole nel quadro del Testo unico sulle spese di giustizia.

    Il principio

    L’attribuzione della competenza sull’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi al giudice monocratico, anche quando il decreto opposto sia stato emesso da giudice collegiale, rientra nella discrezionalità del legislatore delegato e non eccede i limiti della delega legislativa né viola la ragionevolezza.

    Domande e risposte

    Cosa sono le spese di giustizia nel contesto di questa ordinanza?

    Si tratta dei compensi liquidati a periti, consulenti tecnici d’ufficio e procuratori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Il giudice li liquida con decreto, avverso il quale è proponibile opposizione.

    Chi decide sull’opposizione al decreto di liquidazione?

    L’art. 170, comma 2, del Testo unico spese di giustizia attribuisce la competenza al giudice in composizione monocratica, indipendentemente dalla composizione del giudice che aveva emesso il decreto opposto.

    Cos’è il eccesso di delega?

    Si ha eccesso di delega quando il legislatore delegato (Governo) adotta disposizioni che esulano dall’ambito, dai principi o dai criteri stabiliti dalla legge di delega (art. 76 Cost.). Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che ciò non si verificasse.

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  • Corte cost. n. 29/2010 – Tariffe idriche e competenza esclusiva statale sulla tutela ambientale

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 28, commi 2 e 7, della legge regionale Emilia-Romagna n. 10/2008, che aveva disciplinato autonomamente le tariffe del servizio idrico integrato e la gestione delle risorse idriche. Le norme regionali violavano la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

    Di cosa si tratta

    La Regione Emilia-Romagna aveva approvato la legge n. 10/2008, contenente disposizioni sul riordino territoriale e sull’autoriforma dell’amministrazione. L’art. 28, commi 2 e 7, disciplinava il metodo di calcolo tariffario del servizio idrico integrato e le modalità di trasferimento di funzioni relative alla gestione delle risorse idriche. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato queste norme sostenendo che la materia fosse di competenza esclusiva statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 28, commi 2 e 7, della legge della Regione Emilia-Romagna n. 10/2008, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. e) ed s), della Costituzione, sostenendo che le norme regionali sulle tariffe idriche e la gestione dell’acqua invadessero la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie il ricorso e dichiara l’illegittimità costituzionale di entrambi i commi dell’art. 28 della legge regionale. La disciplina delle tariffe del servizio idrico integrato e la gestione delle risorse idriche rientrano nella tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, materia di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.

    Il principio

    La disciplina delle tariffe del servizio idrico integrato e la gestione delle risorse idriche rientrano nella tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, materia di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.). Le Regioni non possono adottare normative autonome in questo ambito.

    Domande e risposte

    Cos’è il servizio idrico integrato?

    Il servizio idrico integrato comprende l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. È un servizio a rete di rilevanza economica.

    Chi fissa le tariffe dell’acqua?

    Le tariffe del servizio idrico integrato sono fissate secondo un metodo stabilito dalla legge statale (oggi dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ARERA). Le Regioni non possono derogare a questi criteri.

    Perché l’acqua rientra nella tutela dell’ambiente?

    La Corte costituzionale ha più volte qualificato la gestione delle risorse idriche come parte della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, materia di competenza esclusiva statale, in quanto l’acqua è una risorsa naturale limitata il cui governo ha rilevanza nazionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 15/2010 – Sportello unico per le attività produttive e riparto di competenze Stato-Regioni

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    La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 38, comma 3, del d.l. n. 112/2008 (disciplina dello Sportello unico per le attività produttive) e inammissibile quella sull’art. 43, comma 1, (per la sola Regione Veneto), dichiarando invece non fondato il medesimo art. 43 in relazione al principio di leale collaborazione, sollevato da Emilia-Romagna e Veneto.

    Di cosa si tratta

    Il d.l. n. 112/2008 (conv. l. n. 133/2008) ha riformato lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) prevedendo che i Comuni adottassero un sistema telematico di ricezione delle pratiche e che potessero avvalersi di apposite società di gestione. Le Regioni Emilia-Romagna e Veneto hanno contestato le norme per il mancato coinvolgimento regionale nella determinazione delle modalità attuative, lamentando la violazione del principio di leale collaborazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Emilia-Romagna e Veneto hanno impugnato gli artt. 38, comma 3, e 43, comma 1, del d.l. n. 112/2008 per violazione del principio di leale collaborazione e, per la Regione Veneto, anche dell’art. 117, terzo e quarto comma, Cost. Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

    La decisione della Corte

    Non fondata la questione relativa all’art. 38, comma 3 (Emilia-Romagna): la norma non richiedeva intesa con le Regioni, essendo sufficiente il parere, e ciò è costituzionalmente legittimo. Inammissibile la questione relativa all’art. 43, comma 1, sollevata dal Veneto in riferimento all’art. 117. Non fondate le questioni sull’art. 43 in riferimento alla leale collaborazione, sollevate da entrambe le Regioni.

    Il principio

    Non ogni intervento statale in materie che interferiscono con competenze regionali richiede l’intesa con le Regioni: è sufficiente il parere quando la norma incide su aspetti organizzativi che restano nell’ambito della competenza esclusiva statale (come il governo del procedimento amministrativo). Solo le norme che investono in modo pregnante le competenze regionali esigono forme di collaborazione più forti.

    Domande e risposte

    Cos’è lo Sportello unico per le attività produttive?

    È uno strumento istituito per semplificare le procedure autorizzatorie a favore delle imprese: concentra in un unico punto di accesso le pratiche necessarie per avviare un’attività produttiva, evitando la frammentazione tra più uffici comunali e regionali.

    Perché le Regioni contestavano la riforma del SUAP?

    Perché ritenevano che la disciplina delle modalità di funzionamento del SUAP interferisse con le proprie competenze in materia di governo del territorio e di organizzazione amministrativa, e che il Governo avrebbe dovuto coinvolgerle tramite intesa, non mero parere.

    Cosa distingue «parere» da «intesa»?

    Il parere è obbligatorio ma non vincolante: lo Stato deve acquisirlo ma può discostarsene. L’intesa presuppone invece un accordo effettivo: senza il consenso regionale la norma statale non può essere adottata. La Corte ha ritenuto sufficiente il parere per le norme in questione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 28/2010 – Ceneri di pirite come sottoprodotti e disciplina ambientale

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 183, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 152/2006, nel testo originario, nella parte in cui qualificava le ceneri di pirite come sottoprodotti sottratti alla disciplina sui rifiuti. La norma era incompatibile con la direttiva europea sui rifiuti e violava gli obblighi comunitari previsti dall’art. 117, primo comma, Cost.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) aveva stabilito che le ceneri di pirite (residui di lavorazione industriale) rientrassero tra i sottoprodotti non soggetti alla disciplina dei rifiuti. Il Tribunale di Venezia aveva sollevato questione di legittimità di questa norma perché incompatibile con la direttiva europea sui rifiuti, che non consentiva tale esclusione automatica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Dolo, ha sollevato questione di legittimità dell’art. 183, comma 1, lett. n), quarto periodo, del d.lgs. n. 152/2006 (nel testo antecedente alle modifiche del 2008), in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui qualificava le ceneri di pirite come sottoprodotti esclusi dalla disciplina sui rifiuti.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie la questione e dichiara l’illegittimità costituzionale della norma impugnata, nella parte in cui prevede che le ceneri di pirite rientrino tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni sui rifiuti. La norma era in contrasto con la normativa comunitaria, recepita nell’ordinamento italiano tramite l’art. 117, primo comma, Cost.

    Il principio

    Il legislatore italiano non può sottrarre categorie di materiali di origine industriale (come le ceneri di pirite) alla disciplina sui rifiuti qualificandoli automaticamente come sottoprodotti, quando questa esclusione contrasta con la direttiva europea sui rifiuti, pena la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. che impone il rispetto degli obblighi comunitari.

    Domande e risposte

    Cosa sono le ceneri di pirite?

    Le ceneri di pirite sono residui solidi prodotti dalla torrefazione della pirite di ferro nell’industria chimica, usati ad esempio come fertilizzanti o nel cemento. In passato erano classificate come sottoprodotti, non come rifiuti.

    Qual è la differenza tra rifiuto e sottoprodotto?

    Un rifiuto è qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfa o ha l’intenzione di disfarsi. Un sottoprodotto è invece un materiale prodotto involontariamente da un processo produttivo che può essere riutilizzato direttamente. I sottoprodotti sono sottratti alla rigida disciplina dei rifiuti.

    Quale direttiva europea era in gioco?

    La direttiva 2006/12/CE sui rifiuti (e la precedente direttiva 75/442/CEE, più volte modificata), che definisce i rifiuti e stabilisce le condizioni alle quali un materiale può essere considerato sottoprodotto invece che rifiuto, non consentendo esclusioni automatiche per categorie.

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  • Corte cost. n. 14/2010 – Estinzione del processo su bonifiche siti contaminati in Liguria

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    La Corte dichiara estinto il processo nel giudizio promosso dal Governo contro la legge regionale ligure sulle bonifiche dei siti contaminati, dopo che la Regione Liguria ha adeguato la propria normativa ai rilievi governativi e il Presidente del Consiglio ha rinunciato al ricorso.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Liguria 9 aprile 2009, n. 10 (Norme in materia di bonifiche dei siti contaminati) conteneva alcune disposizioni — in particolare sulle anagrafi dei siti contaminati e sulle procedure di valutazione del rischio — che si discostavano dalla normativa statale (d.lgs. n. 152/2006, Codice dell’ambiente). Il Governo aveva impugnato gli artt. 8, 9, 10 e 12 della legge per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. (competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 8 (commi 1 e 3), 9 (comma 1), 10 (comma 1) e 12 (comma 1) della l. reg. Liguria n. 10/2009 per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

    La decisione della Corte

    Il processo si estingue per rinuncia del ricorrente: la Regione Liguria, con l’art. 4 della l. reg. n. 33/2009, ha in parte modificato e in parte abrogato le disposizioni contestate, adeguandosi ai rilievi governativi. La mancata costituzione in giudizio della Regione rende sufficiente la sola rinuncia per determinare l’estinzione del processo.

    Il principio

    Nei giudizi in via principale, quando la parte resistente non si sia costituita, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente è sufficiente a determinare l’estinzione del processo, senza necessità di accettazione. La conformazione spontanea della normativa regionale ai rilievi governativi prima della definizione del giudizio rende superfluo l’esame nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa prevede il Codice dell’ambiente sulla bonifica dei siti contaminati?

    Il d.lgs. n. 152/2006 stabilisce procedure standardizzate per la caratterizzazione dei siti, la valutazione del rischio e gli interventi di bonifica. Le Regioni non possono derogarvi in pejus (abbassando il livello di tutela) ma solo in melius (alzandolo), e comunque non possono invadere la competenza esclusiva statale in materia ambientale.

    Perché la legge ligure era contestata?

    Perché disciplinava l’anagrafe dei siti contaminati senza menzionare i «siti sottoposti a ripristino ambientale» (presenti invece nella normativa statale) e introduceva procedure di valutazione del rischio difformi dagli standard nazionali.

    L’estinzione del processo tutela i cittadini liguri?

    Sì: la Regione ha già adeguato la propria normativa. Resta dunque in vigore la disciplina modificata dalla l. reg. n. 33/2009, conforme ai parametri statali e costituzionali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 13/2010 – Indicazione del responsabile del procedimento nella cartella di pagamento

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    La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni sull’art. 36, comma 4-ter, secondo periodo, del d.l. n. 248/2007, che imponeva l’indicazione obbligatoria del responsabile del procedimento nelle cartelle di pagamento solo per quelle emesse dopo l’entrata in vigore della norma. Le commissioni tributarie rimettenti non avevano addotto argomenti nuovi rispetto a quelli già scrutinati dalla Corte.

    Di cosa si tratta

    Il d.l. n. 248/2007 (conv. l. n. 31/2008) aveva previsto all’art. 36, comma 4-ter, che la cartella di pagamento dovesse contenere, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e notificazione. La norma era applicabile solo alle cartelle emesse dopo l’entrata in vigore della disposizione, senza efficacia retroattiva. Diverse commissioni tributarie avevano sollevato questioni sulla sua legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Trento, la Commissione tributaria regionale del Veneto e la Commissione tributaria provinciale di Grosseto hanno sollevato questioni in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 97, 111 e 136 Cost. nonché agli artt. 3 e 7 dello Statuto del contribuente (l. n. 212/2000). Giudice relatore Sabino Cassese.

    La decisione della Corte

    Le questioni fondate sugli artt. 53 e 136 Cost. (sollevate dalla CTR Veneto e dalla CTP Grosseto) sono dichiarate manifestamente inammissibili; le questioni fondate sugli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost. sono dichiarate manifestamente infondate, perché la Corte le aveva già scrutinate negativamente senza riscontrare illegittimità.

    Il principio

    L’applicabilità «pro futuro» dell’obbligo di indicare il responsabile del procedimento nelle cartelle di pagamento non viola i principi di eguaglianza, del giusto processo e di buon andamento della P.A.: il legislatore può modulare l’efficacia nel tempo di nuove prescrizioni formali senza ledere diritti acquisiti dei contribuenti.

    Domande e risposte

    Perché la cartella di pagamento deve indicare il responsabile del procedimento?

    Per consentire al contribuente di individuare il soggetto a cui rivolgersi per chiarimenti o contestazioni, in attuazione dei principi di trasparenza e buona amministrazione. La mancanza di tale indicazione comporta la nullità della cartella (per le emesse dopo l’entrata in vigore della norma).

    Le cartelle già emesse senza il responsabile erano valide?

    Sì: la norma si applicava solo alle cartelle emesse successivamente all’entrata in vigore del d.l. n. 248/2007. Le cartelle anteriori non erano colpite da nullità, e questa efficacia temporale non è stata ritenuta incostituzionale.

    Quale ruolo ha lo Statuto del contribuente?

    Lo Statuto del contribuente (l. n. 212/2000) stabilisce principi generali in materia tributaria ma non ha rango costituzionale; i parametri evocati dai rimettenti (artt. 3 e 7) non possono essere utilizzati come norme interposte in un giudizio di costituzionalità, il che ha contribuito all’inammissibilità di alcune questioni.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 27/2010 – Comunità montane e competenza residuale delle Regioni

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 76, comma 6-bis, del d.l. n. 112/2008, che imponeva la soppressione obbligatoria delle comunità montane in base a parametri stabiliti dalla legge statale. La norma violava la competenza residuale regionale in materia di enti locali, ledendo l’autonomia della Regione Liguria.

    Di cosa si tratta

    L’art. 76, comma 6-bis, del d.l. n. 112/2008 prevedeva che le comunità montane situate in determinati comuni (identificati secondo criteri altimetrici e demografici stabiliti dallo Stato) fossero obbligatoriamente soppresse entro il 31 dicembre 2009. La Regione Liguria impugnava questa disposizione, sostenendo che la disciplina delle comunità montane spettasse alle Regioni, non allo Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Liguria ha impugnato l’art. 76, comma 6-bis, del d.l. n. 112/2008, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, sostenendo che la soppressione delle comunità montane imposta dallo Stato violasse la competenza regionale residuale in materia di enti locali.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie il ricorso e dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 76, comma 6-bis, del d.l. n. 112/2008. La disciplina delle comunità montane rientra nella competenza residuale delle Regioni ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost., e lo Stato non poteva imporne la soppressione mediante parametri statali inderogabili.

    Il principio

    Le comunità montane rientrano nella competenza residuale delle Regioni (art. 117, quarto comma, Cost.). Lo Stato non può imporre la loro soppressione obbligatoria mediante legge statale, né stabilire unilateralmente i criteri che determinano la loro estinzione, dovendo rispettare l’autonomia regionale in materia.

    Domande e risposte

    Cosa sono le comunità montane?

    Le comunità montane sono enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse. Svolgono funzioni di valorizzazione del territorio montano e di erogazione di servizi ai comuni membri.

    Chi ha competenza sulle comunità montane?

    Secondo la Corte, le Regioni, in via residuale ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost. Lo Stato non ha un titolo di competenza esclusiva o concorrente specifico su questa materia.

    Cosa prevedeva la norma dichiarata incostituzionale?

    L’art. 76, comma 6-bis, del d.l. n. 112/2008 imponeva la soppressione obbligatoria delle comunità montane entro il 31 dicembre 2009, individuate sulla base di criteri altimetrici e demografici stabiliti dalla legge statale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 26/2010 – Istruzione preventiva e clausola compromissoria in arbitrato

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 669-quaterdecies c.p.c. nella parte in cui escludeva l’applicazione dell’art. 669-quinquies c.p.c. ai procedimenti di accertamento tecnico preventivo (art. 696 c.p.c.) in presenza di clausola compromissoria o giudizio arbitrale pendente. La parte aveva diritto di rivolgersi al giudice statale anche in caso di arbitrato.

    Di cosa si tratta

    L’accertamento tecnico preventivo (ATP) è uno strumento processuale che consente di raccogliere e conservare prove tecniche prima del giudizio di merito. L’art. 669-quinquies c.p.c. permette di chiedere i provvedimenti cautelari al giudice statale anche quando le parti abbiano stipulato un contratto con clausola compromissoria (che devolve le controversie ad arbitri). Tuttavia, l’art. 669-quaterdecies c.p.c. escludeva esplicitamente l’ATP dall’ambito di applicazione dell’art. 669-quinquies, impedendo alle parti di accedere all’ATP davanti al giudice statale in presenza di arbitrato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di La Spezia ha sollevato questione di legittimità dell’art. 669-quaterdecies c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui escludeva l’applicazione dell’art. 669-quinquies c.p.c. ai provvedimenti di cui all’art. 696 c.p.c. (accertamento tecnico preventivo), impedendo in presenza di clausola compromissoria o giudizio arbitrale la proposizione dell’ATP davanti al giudice statale.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie la questione e dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 669-quaterdecies c.p.c. nella parte indicata. L’esclusione dell’ATP dall’operatività dell’art. 669-quinquies era irragionevole e limitava ingiustificatamente il diritto di difesa delle parti coinvolte in arbitrati.

    Il principio

    L’istruzione preventiva (accertamento tecnico preventivo) deve poter essere richiesta al giudice statale anche in presenza di clausola compromissoria o di arbitrato pendente, al pari degli altri provvedimenti cautelari, in quanto la tutela cautelare e preventiva della prova costituisce esplicazione del diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’accertamento tecnico preventivo (ATP)?

    L’ATP è un procedimento cautelare che consente di accertare e conservare lo stato dei luoghi o delle cose prima che il normale processo di merito possa svolgersi, tramite una perizia tecnica disposta dal giudice.

    Cosa cambia dopo questa sentenza?

    Dopo la sentenza n. 26/2010, anche in presenza di una clausola compromissoria o di un arbitrato in corso, le parti possono chiedere l’ATP al giudice ordinario statale, al pari degli altri provvedimenti cautelari.

    Cos’è una clausola compromissoria?

    Una clausola compromissoria è una disposizione contrattuale con cui le parti si impegnano a devolvere le loro future controversie ad un arbitro o collegio arbitrale, anziché al giudice ordinario.

    Norme collegate