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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 170, comma 2, del d.lgs. n. 113/2002, nella parte in cui attribuisce al giudice monocratico la competenza a conoscere dell’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi, anche se il decreto opposto era stato emesso da giudice collegiale. La norma non eccede la delega legislativa.

Di cosa si tratta

L’art. 170, comma 2, del Testo unico sulle spese di giustizia (d.lgs. n. 113/2002, riprodotto nel d.P.R. n. 115/2002) prevedeva che l’opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi a periti, consulenti tecnici e patrocinatori a spese dello Stato fosse decisa dal giudice in composizione monocratica. La Corte d’appello di Catania riteneva che ciò fosse irragionevole quando il decreto impugnato era stato emesso da un collegio.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’appello di Catania ha sollevato questione di legittimità dell’art. 170, comma 2, del d.lgs. n. 113/2002, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, nella parte in cui attribuisce al giudice monocratico la competenza sull’opposizione al decreto di liquidazione, anche quando tale decreto era stato emesso da giudice collegiale.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione. La scelta del legislatore delegato di attribuire la competenza sull’opposizione al giudice monocratico non eccede i limiti della delega legislativa (art. 76 Cost.) ed è una scelta organizzativa non irragionevole nel quadro del Testo unico sulle spese di giustizia.

Il principio

L’attribuzione della competenza sull’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi al giudice monocratico, anche quando il decreto opposto sia stato emesso da giudice collegiale, rientra nella discrezionalità del legislatore delegato e non eccede i limiti della delega legislativa né viola la ragionevolezza.

Domande e risposte

Cosa sono le spese di giustizia nel contesto di questa ordinanza?

Si tratta dei compensi liquidati a periti, consulenti tecnici d’ufficio e procuratori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Il giudice li liquida con decreto, avverso il quale è proponibile opposizione.

Chi decide sull’opposizione al decreto di liquidazione?

L’art. 170, comma 2, del Testo unico spese di giustizia attribuisce la competenza al giudice in composizione monocratica, indipendentemente dalla composizione del giudice che aveva emesso il decreto opposto.

Cos’è il eccesso di delega?

Si ha eccesso di delega quando il legislatore delegato (Governo) adotta disposizioni che esulano dall’ambito, dai principi o dai criteri stabiliti dalla legge di delega (art. 76 Cost.). Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che ciò non si verificasse.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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