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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 38, comma 3, del d.l. n. 112/2008 (disciplina dello Sportello unico per le attività produttive) e inammissibile quella sull’art. 43, comma 1, (per la sola Regione Veneto), dichiarando invece non fondato il medesimo art. 43 in relazione al principio di leale collaborazione, sollevato da Emilia-Romagna e Veneto.

Di cosa si tratta

Il d.l. n. 112/2008 (conv. l. n. 133/2008) ha riformato lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) prevedendo che i Comuni adottassero un sistema telematico di ricezione delle pratiche e che potessero avvalersi di apposite società di gestione. Le Regioni Emilia-Romagna e Veneto hanno contestato le norme per il mancato coinvolgimento regionale nella determinazione delle modalità attuative, lamentando la violazione del principio di leale collaborazione.

La questione di legittimità costituzionale

Le Regioni Emilia-Romagna e Veneto hanno impugnato gli artt. 38, comma 3, e 43, comma 1, del d.l. n. 112/2008 per violazione del principio di leale collaborazione e, per la Regione Veneto, anche dell’art. 117, terzo e quarto comma, Cost. Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

La decisione della Corte

Non fondata la questione relativa all’art. 38, comma 3 (Emilia-Romagna): la norma non richiedeva intesa con le Regioni, essendo sufficiente il parere, e ciò è costituzionalmente legittimo. Inammissibile la questione relativa all’art. 43, comma 1, sollevata dal Veneto in riferimento all’art. 117. Non fondate le questioni sull’art. 43 in riferimento alla leale collaborazione, sollevate da entrambe le Regioni.

Il principio

Non ogni intervento statale in materie che interferiscono con competenze regionali richiede l’intesa con le Regioni: è sufficiente il parere quando la norma incide su aspetti organizzativi che restano nell’ambito della competenza esclusiva statale (come il governo del procedimento amministrativo). Solo le norme che investono in modo pregnante le competenze regionali esigono forme di collaborazione più forti.

Domande e risposte

Cos’è lo Sportello unico per le attività produttive?

È uno strumento istituito per semplificare le procedure autorizzatorie a favore delle imprese: concentra in un unico punto di accesso le pratiche necessarie per avviare un’attività produttiva, evitando la frammentazione tra più uffici comunali e regionali.

Perché le Regioni contestavano la riforma del SUAP?

Perché ritenevano che la disciplina delle modalità di funzionamento del SUAP interferisse con le proprie competenze in materia di governo del territorio e di organizzazione amministrativa, e che il Governo avrebbe dovuto coinvolgerle tramite intesa, non mero parere.

Cosa distingue «parere» da «intesa»?

Il parere è obbligatorio ma non vincolante: lo Stato deve acquisirlo ma può discostarsene. L’intesa presuppone invece un accordo effettivo: senza il consenso regionale la norma statale non può essere adottata. La Corte ha ritenuto sufficiente il parere per le norme in questione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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