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La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni sull’art. 36, comma 4-ter, secondo periodo, del d.l. n. 248/2007, che imponeva l’indicazione obbligatoria del responsabile del procedimento nelle cartelle di pagamento solo per quelle emesse dopo l’entrata in vigore della norma. Le commissioni tributarie rimettenti non avevano addotto argomenti nuovi rispetto a quelli già scrutinati dalla Corte.
Di cosa si tratta
Il d.l. n. 248/2007 (conv. l. n. 31/2008) aveva previsto all’art. 36, comma 4-ter, che la cartella di pagamento dovesse contenere, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e notificazione. La norma era applicabile solo alle cartelle emesse dopo l’entrata in vigore della disposizione, senza efficacia retroattiva. Diverse commissioni tributarie avevano sollevato questioni sulla sua legittimità costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria provinciale di Trento, la Commissione tributaria regionale del Veneto e la Commissione tributaria provinciale di Grosseto hanno sollevato questioni in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 97, 111 e 136 Cost. nonché agli artt. 3 e 7 dello Statuto del contribuente (l. n. 212/2000). Giudice relatore Sabino Cassese.
La decisione della Corte
Le questioni fondate sugli artt. 53 e 136 Cost. (sollevate dalla CTR Veneto e dalla CTP Grosseto) sono dichiarate manifestamente inammissibili; le questioni fondate sugli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost. sono dichiarate manifestamente infondate, perché la Corte le aveva già scrutinate negativamente senza riscontrare illegittimità.
Il principio
L’applicabilità «pro futuro» dell’obbligo di indicare il responsabile del procedimento nelle cartelle di pagamento non viola i principi di eguaglianza, del giusto processo e di buon andamento della P.A.: il legislatore può modulare l’efficacia nel tempo di nuove prescrizioni formali senza ledere diritti acquisiti dei contribuenti.
Domande e risposte
Perché la cartella di pagamento deve indicare il responsabile del procedimento?
Per consentire al contribuente di individuare il soggetto a cui rivolgersi per chiarimenti o contestazioni, in attuazione dei principi di trasparenza e buona amministrazione. La mancanza di tale indicazione comporta la nullità della cartella (per le emesse dopo l’entrata in vigore della norma).
Le cartelle già emesse senza il responsabile erano valide?
Sì: la norma si applicava solo alle cartelle emesse successivamente all’entrata in vigore del d.l. n. 248/2007. Le cartelle anteriori non erano colpite da nullità, e questa efficacia temporale non è stata ritenuta incostituzionale.
Quale ruolo ha lo Statuto del contribuente?
Lo Statuto del contribuente (l. n. 212/2000) stabilisce principi generali in materia tributaria ma non ha rango costituzionale; i parametri evocati dai rimettenti (artt. 3 e 7) non possono essere utilizzati come norme interposte in un giudizio di costituzionalità, il che ha contribuito all’inammissibilità di alcune questioni.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità della P.A.
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa del contribuente
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.