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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 76, comma 6-bis, del d.l. n. 112/2008, che imponeva la soppressione obbligatoria delle comunità montane in base a parametri stabiliti dalla legge statale. La norma violava la competenza residuale regionale in materia di enti locali, ledendo l’autonomia della Regione Liguria.

Di cosa si tratta

L’art. 76, comma 6-bis, del d.l. n. 112/2008 prevedeva che le comunità montane situate in determinati comuni (identificati secondo criteri altimetrici e demografici stabiliti dallo Stato) fossero obbligatoriamente soppresse entro il 31 dicembre 2009. La Regione Liguria impugnava questa disposizione, sostenendo che la disciplina delle comunità montane spettasse alle Regioni, non allo Stato.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Liguria ha impugnato l’art. 76, comma 6-bis, del d.l. n. 112/2008, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, sostenendo che la soppressione delle comunità montane imposta dallo Stato violasse la competenza regionale residuale in materia di enti locali.

La decisione della Corte

La Corte accoglie il ricorso e dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 76, comma 6-bis, del d.l. n. 112/2008. La disciplina delle comunità montane rientra nella competenza residuale delle Regioni ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost., e lo Stato non poteva imporne la soppressione mediante parametri statali inderogabili.

Il principio

Le comunità montane rientrano nella competenza residuale delle Regioni (art. 117, quarto comma, Cost.). Lo Stato non può imporre la loro soppressione obbligatoria mediante legge statale, né stabilire unilateralmente i criteri che determinano la loro estinzione, dovendo rispettare l’autonomia regionale in materia.

Domande e risposte

Cosa sono le comunità montane?

Le comunità montane sono enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse. Svolgono funzioni di valorizzazione del territorio montano e di erogazione di servizi ai comuni membri.

Chi ha competenza sulle comunità montane?

Secondo la Corte, le Regioni, in via residuale ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost. Lo Stato non ha un titolo di competenza esclusiva o concorrente specifico su questa materia.

Cosa prevedeva la norma dichiarata incostituzionale?

L’art. 76, comma 6-bis, del d.l. n. 112/2008 imponeva la soppressione obbligatoria delle comunità montane entro il 31 dicembre 2009, individuate sulla base di criteri altimetrici e demografici stabiliti dalla legge statale.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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