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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 669-quaterdecies c.p.c. nella parte in cui escludeva l’applicazione dell’art. 669-quinquies c.p.c. ai procedimenti di accertamento tecnico preventivo (art. 696 c.p.c.) in presenza di clausola compromissoria o giudizio arbitrale pendente. La parte aveva diritto di rivolgersi al giudice statale anche in caso di arbitrato.

Di cosa si tratta

L’accertamento tecnico preventivo (ATP) è uno strumento processuale che consente di raccogliere e conservare prove tecniche prima del giudizio di merito. L’art. 669-quinquies c.p.c. permette di chiedere i provvedimenti cautelari al giudice statale anche quando le parti abbiano stipulato un contratto con clausola compromissoria (che devolve le controversie ad arbitri). Tuttavia, l’art. 669-quaterdecies c.p.c. escludeva esplicitamente l’ATP dall’ambito di applicazione dell’art. 669-quinquies, impedendo alle parti di accedere all’ATP davanti al giudice statale in presenza di arbitrato.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di La Spezia ha sollevato questione di legittimità dell’art. 669-quaterdecies c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui escludeva l’applicazione dell’art. 669-quinquies c.p.c. ai provvedimenti di cui all’art. 696 c.p.c. (accertamento tecnico preventivo), impedendo in presenza di clausola compromissoria o giudizio arbitrale la proposizione dell’ATP davanti al giudice statale.

La decisione della Corte

La Corte accoglie la questione e dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 669-quaterdecies c.p.c. nella parte indicata. L’esclusione dell’ATP dall’operatività dell’art. 669-quinquies era irragionevole e limitava ingiustificatamente il diritto di difesa delle parti coinvolte in arbitrati.

Il principio

L’istruzione preventiva (accertamento tecnico preventivo) deve poter essere richiesta al giudice statale anche in presenza di clausola compromissoria o di arbitrato pendente, al pari degli altri provvedimenti cautelari, in quanto la tutela cautelare e preventiva della prova costituisce esplicazione del diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost.

Domande e risposte

Che cos’è l’accertamento tecnico preventivo (ATP)?

L’ATP è un procedimento cautelare che consente di accertare e conservare lo stato dei luoghi o delle cose prima che il normale processo di merito possa svolgersi, tramite una perizia tecnica disposta dal giudice.

Cosa cambia dopo questa sentenza?

Dopo la sentenza n. 26/2010, anche in presenza di una clausola compromissoria o di un arbitrato in corso, le parti possono chiedere l’ATP al giudice ordinario statale, al pari degli altri provvedimenti cautelari.

Cos’è una clausola compromissoria?

Una clausola compromissoria è una disposizione contrattuale con cui le parti si impegnano a devolvere le loro future controversie ad un arbitro o collegio arbitrale, anziché al giudice ordinario.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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