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La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni sul riordino delle comunità montane (art. 2, commi 17-18, l. n. 244/2007) e manifestamente inammissibili quelle sui commi 19-22 (sul piano di risparmio regionale), perché la Corte aveva già pronunciato sulla stessa normativa nella sentenza n. 237/2009 senza riscontrare vizi costituzionali.

Di cosa si tratta

La legge finanziaria 2008 (l. n. 244/2007, art. 2, commi 17-22) aveva previsto un riordino delle comunità montane con l’obiettivo di ridurre la spesa pubblica: le Regioni dovevano adottare piani di riassetto che comportassero un risparmio di almeno un terzo dei fondi assegnati alle comunità montane per l’anno 2007. Alcune comunità montane piemontesi avevano impugnato la delibera regionale di riordino davanti al TAR Piemonte, che aveva a sua volta rimesso la questione alla Corte.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR per il Piemonte ha sollevato, con tre ordinanze del 2009, questioni di legittimità dell’art. 2, commi 17-22, l. n. 244/2007 in riferimento agli artt. 114, 117 (terzo, quarto e sesto comma), 118 e 119 della Costituzione. Giudice relatore Alfonso Quaranta.

La decisione della Corte

Le questioni sui commi 17 e 18 sono manifestamente infondate (la Corte li aveva già esaminati nella sent. n. 237/2009 senza riscontrare illegittimità); le questioni sui commi 19-22 sono manifestamente inammissibili perché il rimettente non ha prospettato censure ulteriori rispetto a quelle già scrutinate. Inammissibile anche l’intervento di una comunità montana non parte del giudizio a quo.

Il principio

La Corte può dichiarare manifestamente infondata una questione quando sia già stata scrutinata negativamente in relazione alle stesse censure, senza che il rimettente abbia portato argomenti nuovi. Il riordino delle comunità montane con finalità di risparmio rientra nella competenza statale di coordinamento della finanza pubblica.

Domande e risposte

Cosa è una comunità montana?

È un ente locale di secondo livello, previsto dall’ordinamento italiano, che raggruppa i Comuni montani di una stessa zona per la gestione associata di funzioni e servizi. Gode di autonomia costituzionalmente garantita dall’art. 114 Cost.

Le Regioni potevano non adeguarsi al piano di riordino statale?

No: la legge n. 244/2007 attribuiva alle Regioni un mandato vincolante di riduzione della spesa, che è stato ritenuto legittimo dalla Corte nella sent. n. 237/2009 come espressione della competenza statale di coordinamento della finanza pubblica.

Perché alcune questioni sono inammissibili e altre infondate?

Le questioni sui commi 17-18, già esaminate nel merito, sono dichiarate manifestamente infondate. Le questioni sui commi 19-22, per i quali il rimettente non aveva addotto argomenti nuovi rispetto a quelli già vagliati, sono inammissibili per difetto di motivazione adeguata.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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