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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sul primo periodo del comma 2 dell’art. 19 del d.P.R. n. 633/1972, relativo al calcolo del pro-rata IVA per le attività sanitarie esenti. Le questioni sono inammissibili per carenze nella motivazione del giudice rimettente.

Di cosa si tratta

L’art. 19 del d.P.R. n. 633/1972 disciplina la detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti. Quando un soggetto svolge sia attività imponibili sia attività esenti, può detrarre l’IVA solo in proporzione (cd. pro-rata). Una ULSS veneta contestava l’applicazione di questa regola alle attività sanitarie esenti, sostenendo che ledesse il principio di neutralità dell’IVA e violasse la normativa comunitaria.

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria regionale del Veneto ha sollevato questioni di legittimità del primo periodo del comma 2 dell’art. 19 del d.P.R. n. 633/1972, in riferimento agli artt. 3, 53, 76, 77 e 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui, relativamente alle attività sanitarie esenti, non consentiva la detrazione integrale dell’IVA assolta a monte.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni, rilevando che il giudice rimettente non aveva motivato adeguatamente la rilevanza e non aveva descritto in modo sufficiente la fattispecie concreta e il contenzioso pendente.

Il principio

In materia di detraibilità IVA per soggetti che svolgono attività miste (imponibili ed esenti), la questione di costituzionalità della norma che calcola il pro-rata deve essere sollevata con adeguata descrizione della fattispecie concreta e motivazione della rilevanza, altrimenti risulta inammissibile.

Domande e risposte

Cos’è il pro-rata IVA?

Il pro-rata è il metodo proporzionale per calcolare quanta parte dell’IVA assolta sugli acquisti può essere detratta dai soggetti che svolgono sia operazioni imponibili (con diritto a detrazione) sia operazioni esenti (senza diritto a detrazione).

Le attività sanitarie sono esenti da IVA?

Sì, ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 19, del d.P.R. n. 633/1972, le prestazioni sanitarie sono esenti da IVA. Ciò significa che chi le eroga non addebita IVA, ma non può nemmeno detrarre l’IVA pagata sugli acquisti.

Qual era la tesi della ULSS rimettente?

La ULSS sosteneva che il meccanismo del pro-rata non fosse adatto alle attività sanitarie, in quanto ledeva il principio di neutralità fiscale e non rispettava le direttive comunitarie in materia di IVA.

Norme collegate

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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