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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione relativa all’art. 37 del d.lgs. n. 274 del 2000, che consente all’imputato di proporre appello contro le sentenze del giudice di pace che applicano la pena pecuniaria quando il gravame investe anche il capo sul risarcimento del danno. La questione era già stata decisa con sentenza n. 426 del 2008 e nessun argomento nuovo era stato addotto.
Di cosa si tratta
Il procedimento penale davanti al giudice di pace è un sistema alternativo e specializzato rispetto al tribunale ordinario. L’art. 37 del d.lgs. n. 274/2000 prevede che l’imputato possa appellare la sentenza del giudice di pace – anche quando viene condannato solo alla pena pecuniaria – se il ricorso riguarda anche la condanna al risarcimento del danno. Il Tribunale di Napoli dubitava della legittimità di questa regola, ritenendola in contrasto con la legge delega e con il principio di uguaglianza.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 37 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione. Secondo il rimettente, la norma avrebbe ecceduto la delega contenuta nell’art. 17, comma 1, lettera n), della legge n. 468 del 1999, che escludeva l’appellabilità delle sentenze che applicano la sola pena pecuniaria, e avrebbe creato un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle condanne all’ammenda irrogate dal giudice ordinario.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione. La medesima questione era già stata esaminata e respinta con sentenza n. 426 del 2008, nella quale si era chiarito che la scelta del legislatore delegato era consentita dalla formulazione del principio direttivo della delega e che il procedimento davanti al giudice di pace costituisce un modello di giustizia non comparabile con quello ordinario. Il giudice rimettente non aveva addotto argomenti nuovi o diversi.
Il principio
Il procedimento penale davanti al giudice di pace configura un modello di giustizia autonomo e non assimilabile a quello ordinario; pertanto, la disciplina delle impugnazioni può legittimamente differire da quella del processo ordinario senza violare il principio di uguaglianza né eccedere i limiti della delega legislativa.
Domande e risposte
Quando si può appellare una sentenza del giudice di pace che irroga solo la pena pecuniaria?
Secondo l’art. 37 del d.lgs. n. 274/2000, l’imputato può proporre appello anche contro sentenze che applicano la sola pena pecuniaria se impugna anche il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno.
Perché la questione è stata dichiarata manifestamente infondata?
Perché la Corte aveva già esaminato la stessa questione nella sentenza n. 426 del 2008, concludendo per la conformità costituzionale della norma, e il giudice rimettente non aveva portato argomenti nuovi o diversi che potessero giustificare un riesame.
Il giudice di pace è equiparabile al tribunale per le regole processuali?
No. La Corte ha ribadito che il procedimento penale davanti al giudice di pace presenta caratteri peculiari che lo rendono non comparabile con il processo ordinario davanti al tribunale, giustificando un regime differenziato delle impugnazioni.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, invocato per la disparità di trattamento tra imputati davanti al giudice di pace e davanti al tribunale
- Art. 76 della Costituzione — delega legislativa, invocato per il preteso eccesso rispetto ai principi della legge n. 468 del 1999
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