Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 230/2010 – Litisconsorzio necessario nel risarcimento RC auto

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara inammissibile (per un profilo) e non fondata (per l’altro) la questione sull’art. 140, comma 4, del Codice delle assicurazioni private, che introduce un litisconsorzio necessario tra tutti i danneggiati nei giudizi contro l’assicuratore RC auto. La norma mira a garantire la par condicio tra creditori quando il massimale è potenzialmente insufficiente.

    Di cosa si tratta

    L’art. 140, comma 4, del d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni) prevede che nei giudizi tra l’impresa di assicurazione e i danneggiati da sinistro stradale si instauri un litisconsorzio necessario di tutti i danneggiati. Il Tribunale di Catania ha sollevato la questione nel corso di un giudizio per il risarcimento dei danni di un incidente con più veicoli coinvolti e numerosi danneggiati, in cui il massimale era potenzialmente incapiente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Catania ha impugnato l’art. 140, comma 4, d.lgs. n. 209/2005 in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui prevede un’ipotesi di litisconsorzio necessario nei giudizi promossi tra l’impresa di assicurazione e le persone danneggiate.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile la questione in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, Cost. (per inadeguatezza della motivazione sulla non manifesta infondatezza) e non fondata la questione in riferimento all’art. 76 Cost. Il legislatore delegato aveva titolo per introdurre il litisconsorzio necessario come strumento di distribuzione proporzionale del massimale tra tutti i creditori, nel rispetto del principio di parità tra di essi.

    Il principio

    Il litisconsorzio necessario di cui all’art. 140, comma 4, Codice delle assicurazioni risponde alla ratio di garantire la par condicio tra i danneggiati quando il massimale rischia di essere insufficiente a soddisfare tutti i creditori. L’istituto, sebbene non esplicito nella legge delega, è coerente con la finalità di razionalizzazione del sistema risarcitorio e non eccede i limiti della delega legislativa.

    Domande e risposte

    Cosa significa «litisconsorzio necessario» nel contesto RC auto?

    Significa che tutti i soggetti danneggiati da un sinistro devono partecipare allo stesso giudizio, affinché il giudice possa distribuire il massimale in modo proporzionale tra di loro senza che una sentenza favorevole a uno esaurisca le risorse disponibili.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile (in parte)?

    Il Tribunale di Catania non aveva adeguatamente motivato perché il litisconsorzio necessario violerebbe gli artt. 3, 24 e 111 Cost.; la carenza argomentativa ha reso quella parte della questione inammissibile per la Corte.

    Il litisconsorzio si applica anche quando il massimale è capiente?

    La norma non distingue in base alla capienza: si applica ogni volta che vi siano più danneggiati e il giudizio coinvolga l’assicuratore. Tuttavia la ratio della disposizione è proprio quella di prevenire l’esaurimento del massimale a favore dei soli attori più veloci.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 229/2010 – Giudizio direttissimo e non flagranza del reato

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 449, comma 4, c.p.p., nella parte in cui non prevede che il giudice del direttissimo possa restituire gli atti al PM quando accerti che manca la flagranza. Il sistema processuale vigente, compreso il controllo della Cassazione sulla convalida dell’arresto, è ritenuto non lesivo degli artt. 24 e 111 Cost.

    Di cosa si tratta

    Il rito direttissimo è il procedimento penale speciale previsto quando l’imputato è stato arrestato in flagranza di reato e il GIP ha convalidato l’arresto. L’art. 449, comma 4, c.p.p. prevede che il PM presenti l’imputato direttamente al giudice del dibattimento, ma la norma non disciplina esplicitamente cosa succede se il giudice ritiene che la flagranza fosse inesistente. Il Tribunale di Taranto ha sollevato la questione in un caso di tentata rapina, dubitando della regolarità dell’arresto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Taranto ha impugnato l’art. 449, comma 4, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che il giudice, investito del giudizio direttissimo, constatata la non flagranza del reato, possa restituire gli atti al pubblico ministero.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. Il giudice del direttissimo non è privo di strumenti: può rilevare la nullità della convalida, e il controllo della legalità dell’arresto spetta in ultima istanza alla Corte di cassazione. Il mancato ricorso a quest’ultimo rimedio non rende automaticamente irregolare l’arresto. La disposizione censurata non viola né il diritto di difesa né il principio del giusto processo.

    Il principio

    Il giudice del dibattimento nel rito direttissimo non può sindacare nel merito la convalida dell’arresto già effettuata dal GIP; il rimedio avverso una convalida illegittima è il ricorso per cassazione previsto dall’art. 391, comma 4, c.p.p. La mancanza di un potere di restituzione degli atti al PM non crea un vuoto di tutela costituzionalmente rilevante.

    Domande e risposte

    Che cosa è il giudizio direttissimo e quando si applica?

    Il giudizio direttissimo è un rito speciale che consente di portare rapidamente l’arrestato davanti al giudice del dibattimento, senza udienza preliminare, quando l’arresto è avvenuto in flagranza e è stato convalidato dal GIP.

    Cosa succede se il giudice del direttissimo dubita della realtà della flagranza?

    Secondo la Corte, il giudice non può restituire gli atti al PM, ma deve proseguire il giudizio. L’eventuale illegittimità della convalida dell’arresto va fatta valere con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.p.

    La disciplina del direttissimo è stata ritenuta compatibile con il giusto processo?

    Sì: la Corte ha escluso che l’art. 449, comma 4, c.p.p. violi l’art. 111 Cost., perché la presenza del controllo di cassazione garantisce la legalità dell’arresto in ultima istanza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 228/2010 – Pensione di reversibilità e indennità integrativa speciale

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 774 e 775 della legge finanziaria 2007, che avevano reinterpretato in senso restrittivo le regole di calcolo dell’indennità integrativa speciale nelle pensioni di reversibilità dei dipendenti pubblici. Le norme, censurate per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., risultano conformi al dettato costituzionale.

    Di cosa si tratta

    L’art. 1, commi 774 e 775, della legge finanziaria 2007 (l. n. 296/2006) aveva dettato un’interpretazione autentica delle regole di computo dell’indennità integrativa speciale (IIS) nell’ambito delle pensioni di reversibilità dei dipendenti pubblici. La norma stabiliva che dal 17 agosto 1995 la IIS non deve essere liquidata separatamente, ma è conglobata nella «voce pensione» soggetta alle percentuali di reversibilità. Alcune vedove avevano chiesto in giudizio il ripristino del trattamento più favorevole. La Corte dei conti di Lazio ed Emilia-Romagna avevano sollevato la questione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio (quattro ordinanze del 18 ottobre 2007) e per l’Emilia-Romagna (ordinanza del 15 luglio 2009), ha impugnato l’art. 1, commi 774 e 775, legge n. 296/2006, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. (e, limitatamente al comma 774, anche all’art. 53 Cost. per il giudice emiliano), per l’irragionevole disparità di trattamento tra pensionati di reversibilità con decorrenza pre- e post-17 agosto 1995 e per la salvezza riservata ai soli trattamenti già definiti in sede di contenzioso.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondate tutte le questioni: sia quelle sollevate in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. dalle ordinanze del Lazio, sia quella in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. del giudice emiliano. Il legislatore è legittimato a dettare interpretazioni autentiche retroattive in materia previdenziale purché sorrette da ragioni non arbitrarie; la salvaguardia limitata ai trattamenti già definiti in contenzioso risponde a esigenze di certezza del diritto.

    Il principio

    In materia previdenziale il legislatore può adottare norme di interpretazione autentica con effetto retroattivo senza violare l’art. 3 Cost., a condizione che non sussista un irragionevole squilibrio tra le categorie di soggetti interessati. La distinzione tra chi ha già ottenuto una pronuncia in sede contenziosa e chi non l’ha ottenuta non è irrazionale e risponde alla tutela della certezza dei rapporti giuridici definiti.

    Domande e risposte

    Cosa prevedevano i commi 774 e 775 della legge finanziaria 2007?

    Il comma 774 stabiliva che l’indennità integrativa speciale è conglobata nella voce pensione e soggetta alla percentuale di reversibilità (60 %) dal 17 agosto 1995; il comma 775 salvaguardava solo i trattamenti più favorevoli già definiti in sede contenziosa prima dell’entrata in vigore della legge.

    Perché la Corte ha ritenuto non fondata la questione sull’art. 38 Cost.?

    Il diritto a un trattamento pensionistico adeguato non impone il mantenimento immutabile di ogni voce retributiva: la IIS, conglobata nella pensione, non scompare ma concorre al calcolo della pensione reversibile nella misura del 60 %, che la Corte ha ritenuto non inferiore alla soglia di adeguatezza costituzionale.

    Chi sono i soggetti tutelati dalla clausola di salvaguardia del comma 775?

    Solo coloro che, alla data del 1º gennaio 2007, avevano già ottenuto una pronuncia giurisdizionale favorevole con trattamento più elevato. Chi aveva ricevuto il trattamento migliore per via amministrativa, senza un giudicato, non rientra nella salvaguardia.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 227/2010 – Mandato d’arresto europeo e stranieri residenti

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara incostituzionale la norma che limitava ai soli cittadini italiani la possibilità di scontare in Italia la pena oggetto di un mandato d’arresto europeo. Il divieto si estende anche ai cittadini UE legittimamente e stabilmente residenti nel territorio italiano, in applicazione del principio di parità di trattamento garantito dal diritto comunitario.

    Di cosa si tratta

    L’art. 18, comma 1, lett. r), della legge n. 69 del 2005 prevedeva che la corte d’appello potesse consentire l’esecuzione in Italia di una pena detentiva richiesta tramite mandato d’arresto europeo solo se il condannato fosse cittadino italiano. Esclusa la possibilità per lo straniero – anche comunitario con dimora abituale in Italia – di scontare qui la pena. La Corte di cassazione ha sollevato la questione in quattro diversi procedimenti riguardanti cittadini UE residenti in Italia.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione ha impugnato l’art. 18, comma 1, lett. r), legge 22 aprile 2005, n. 69, in riferimento agli artt. 3, 11, 27 terzo comma e 117 primo comma della Costituzione (e ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario), nella parte in cui non prevedeva il rifiuto di consegna anche del cittadino UE con legittima ed effettiva residenza in Italia.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lett. r), legge n. 69/2005, nella parte in cui non prevede il rifiuto di consegna anche del cittadino di un altro Paese membro dell’Unione europea che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, ai fini dell’esecuzione della pena detentiva in Italia conformemente al diritto interno. La pronuncia di incostituzionalità in riferimento agli artt. 11 e 117 Cost. assorbe le censure ex artt. 3 e 27 Cost.

    Il principio

    Il diritto comunitario – e in particolare la decisione quadro 2002/584/GAI –, recepito nell’ordinamento italiano tramite gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., impone la parità di trattamento tra cittadini italiani e cittadini UE legalmente residenti in Italia quanto al diritto di scontare in patria la pena detentiva. Una norma che riserva tale facoltà ai soli cittadini italiani viola i vincoli comunitari e i relativi parametri costituzionali.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per il cittadino UE con mandato d’arresto europeo ai fini esecutivi?

    Dopo questa sentenza, anche il cittadino di un altro Stato membro UE che risiede legittimamente e stabilmente in Italia può chiedere di espiare la pena nel nostro Paese invece di essere consegnato allo Stato emittente.

    Qual era il limite della legge n. 69/2005 dichiarato incostituzionale?

    La norma consentiva l’esecuzione della pena in Italia solo per i «cittadini italiani», escludendo senza giustificazione i cittadini UE residenti, in contrasto con il principio di non discriminazione previsto dal diritto dell’Unione.

    Che cosa si intende per «legittima ed effettiva residenza»?

    La Corte richiede che il centro degli interessi affettivi e lavorativi del soggetto sia stabilmente radicato in Italia: non basta una presenza occasionale, occorre una dimora abituale concretamente dimostrata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 196/2010 – Confisca veicolo guida ebbrezza misura sicurezza illegittima

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 186, comma 2, lett. c), del Codice della strada (nella parte in cui richiamava l’art. 240, secondo comma, c.p.) nella parte in cui qualificava come «misura di sicurezza patrimoniale» la confisca del veicolo in caso di guida in stato di ebbrezza grave. Tale qualificazione permetteva l’applicazione retroattiva della confisca ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 92/2008, in violazione del principio di legalità e irretroattività.

    Di cosa si tratta

    Il GIP del Tribunale di Lecce doveva decidere su una richiesta di emissione di decreto penale di condanna per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, accompagnata da richiesta di confisca del veicolo. La norma introdotta dal d.l. n. 92/2008 richiamava espressamente l’art. 240, secondo comma, c.p. (confisca obbligatoria delle cose che costituiscono il prezzo o il profitto del reato), qualificando la confisca come misura di sicurezza patrimoniale e rendendola quindi applicabile retroattivamente ai sensi dell’art. 200 c.p.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP di Lecce sollevava questione degli artt. 200 e 236 c.p. e degli artt. 186, comma 2, lett. c), e 187, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 186, comma 2, lett. c), del Codice della strada, limitatamente alle parole «ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale». Questo richiamo qualificava la confisca come misura di sicurezza patrimoniale, consentendo la sua applicazione retroattiva. La Corte osserva che la confisca del veicolo in caso di guida in ebbrezza ha in realtà natura di pena accessoria (o sanzione penale sui generis), non di misura di sicurezza: pertanto opera il principio di irretroattività ex art. 25, secondo comma, Cost. e il richiamo all’art. 200 c.p. è illegittimo.

    Il principio

    La confisca del veicolo per guida in stato di ebbrezza grave non è una misura di sicurezza patrimoniale in senso tecnico, ma una sanzione penale accessoria: ad essa si applica il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole, sancito dall’art. 25, secondo comma, Cost. Il richiamo all’art. 240 c.p. (misure di sicurezza) era perciò costituzionalmente illegittimo.

    Domande e risposte

    Se guido in stato di ebbrezza grave con un tasso oltre 1,5 g/l, mi possono confiscare il veicolo?

    Sì, ma solo se il fatto è stato commesso dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 92/2008 (23 maggio 2008). Non è applicabile retroattivamente ai fatti commessi prima di quella data, perché la confisca non è una misura di sicurezza ma una sanzione penale soggetta al principio di irretroattività.

    Qual è la differenza tra confisca come misura di sicurezza e confisca come pena accessoria?

    Le misure di sicurezza (artt. 199-240 c.p.) si applicano in base alla legge vigente al momento dell’applicazione, anche retroattivamente (art. 200 c.p.). Le pene accessorie e le sanzioni penali sui generis sono invece soggette al divieto di retroattività sfavorevole (art. 25, secondo comma, Cost.).

    La confisca del veicolo è sempre obbligatoria per la guida in ebbrezza?

    Solo per i casi più gravi (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ex art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S.) e per la guida in stato di alterazione da stupefacenti (art. 187 C.d.S.), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 195/2010 – Inquadramento personale regionale Lazio senza concorso illegittimo

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’intera legge della Regione Lazio 16 aprile 2009, n. 14 (Disposizioni in materia di personale), che faceva salvi gli inquadramenti in qualifiche superiori già disposti sulla base di un regolamento annullato dal TAR. La deroga al pubblico concorso non era giustificata da peculiari esigenze funzionali dell’amministrazione, ma solo da finalità perequative nei confronti dei dipendenti, che non costituiscono ragione legittima.

    Di cosa si tratta

    La Regione Lazio aveva approvato una legge che faceva salvi gli inquadramenti in qualifiche superiori (anche dirigenziali) concessi a circa 480 dipendenti regionali in esecuzione di un regolamento del 2001, poi annullato dal TAR Lazio nel 2008. La legge convalidava retroattivamente quegli inquadramenti, consentendo ai dipendenti di mantenere le qualifiche superiori senza superare un regolare concorso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio impugnava la l.r. Lazio 16 aprile 2009, n. 14, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., per violazione del principio di ragionevolezza, dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, e per aggiramento delle statuizioni del giudice amministrativo.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’intera legge. La deroga al principio del pubblico concorso (art. 97 Cost.) è ammissibile solo quando trova fondamento in peculiari ragioni funzionali dell’amministrazione, legate alla natura dei compiti da svolgere. La finalità perequativa — ovvero equiparare retributivamente i dipendenti che avevano svolto funzioni più elevate — è un interesse strumentale che prescinde dalla natura delle funzioni e non può giustificare la deroga al concorso.

    Il principio

    Le deroghe al pubblico concorso per l’accesso ai pubblici uffici sono costituzionalmente legittime solo se giustificate da peculiari e specifiche esigenze funzionali dell’amministrazione, desumibili dai compiti assegnati al personale da reclutare. Finalità di carattere perequativo o di gestione del personale non costituiscono ragioni idonee a derogare al principio di eguaglianza nell’accesso agli impieghi pubblici.

    Domande e risposte

    Una legge regionale può convalidare inquadramenti in qualifiche superiori disposti senza concorso?

    No, se la deroga al concorso non è giustificata da specifiche esigenze funzionali. Non basta che il dipendente abbia svolto de facto mansioni superiori: la qualifica superiore si acquisisce regolarmente solo tramite concorso o procedure selettive conformi alla Costituzione.

    Cosa succede se una legge regionale elude una sentenza del TAR?

    Il legislatore può modificare le norme su cui si è fondata la sentenza, ma non può adottare norme retroattive che incidano sui rapporti già definiti giudizialmente, salvo giustificato motivo. L’elusione sistematica delle statuizioni giudiziarie viola i principi di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost.

    Il principio del pubblico concorso si applica anche alle Regioni?

    Sì. L’art. 97 Cost. si applica a tutte le pubbliche amministrazioni, comprese le Regioni. Le assunzioni e le progressioni di carriera dei dipendenti regionali devono rispettare il principio del concorso pubblico.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 194/2010 – Energie rinnovabili soglie Molise competenza regionale illegittima

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, della l.r. Molise n. 22/2009, che autorizzava i Comuni a rilasciare — tramite procedure semplificate — le autorizzazioni per impianti da fonti rinnovabili fino a 1 MW, elevando così unilateralmente la soglia di potenza prevista dalla normativa statale (tabella A del d.lgs. n. 387/2003). Solo un decreto interministeriale d’intesa con la Conferenza unificata può modificare quella soglia.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale molisana sul governo del territorio per gli impianti da fonti rinnovabili prevedeva che gli impianti con capacità fino a 1 MW fossero autorizzati dai Comuni con procedure semplificate (DIA). La tabella A allegata al d.lgs. n. 387/2003, invece, prevedeva soglie di potenza più basse per l’applicazione della DIA a seconda del tipo di fonte. Il Governo impugnava la norma per violazione dei principi fondamentali statali in materia di energia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio impugnava l’art. 3, comma 1, della l.r. Molise 7 agosto 2009, n. 22, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. (legislazione concorrente in materia di energia) e agli artt. 3 e 97 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma regionale. La disciplina statale (art. 12, d.lgs. n. 387/2003) attribuisce alle Regioni il rilascio dell’autorizzazione unica per gli impianti da fonti rinnovabili e ammette procedure semplificate solo entro le soglie di potenza fissate dalla tabella A. L’innalzamento unilaterale da parte regionale di tali soglie viola i principi fondamentali statali in materia di energia e può essere disposto solo con decreto interministeriale d’intesa con la Conferenza unificata.

    Il principio

    In materia di energia (legislazione concorrente), le Regioni non possono modificare unilateralmente le soglie di potenza entro cui si applicano le procedure semplificate per gli impianti da fonti rinnovabili: quelle soglie sono principi fondamentali statali, modificabili solo con decreto interministeriale concordato con la Conferenza unificata.

    Domande e risposte

    Chi autorizza la costruzione di un impianto fotovoltaico o eolico in Italia?

    Dipende dalla potenza: per gli impianti sopra le soglie della tabella A del d.lgs. n. 387/2003, la Regione rilascia un’autorizzazione unica; per quelli sotto soglia, si applica la DIA (oggi SCIA). Le soglie non possono essere alzate unilateralmente dalla Regione.

    Cosa sono le «procedure semplificate» per gli impianti da fonti rinnovabili?

    Sono regimi autorizzativi alleggeriti (DIA/SCIA) applicabili agli impianti di piccola taglia, per i quali non si richiede l’autorizzazione unica regionale. L’elenco delle fonti e delle relative soglie di potenza era fissato dalla tabella A del d.lgs. n. 387/2003.

    Le Regioni possono avere norme più restrittive dello Stato sulle autorizzazioni per le rinnovabili?

    Nella materia concorrente dell’energia, le Regioni legiferano nei dettagli ma devono rispettare i principi fondamentali statali. Introdurre soglie di potenza diverse da quelle statali — in senso sia più restrittivo sia più permissivo — viola quei principi.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 211/2010 – Conflitto attribuzioni Matteoli Camera prerogative ministeriali

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Livorno contro la deliberazione della Camera dei deputati del 28 ottobre 2009. Con tale deliberazione la Camera aveva dichiarato che i comportamenti ascritti al sen. Altero Matteoli — all’epoca deputato e ministro — erano di carattere ministeriale, negando l’autorizzazione a procedere. La Corte ha disposto la prosecuzione del conflitto nel merito.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Livorno (sezione distaccata di Cecina) stava giudicando Altero Matteoli per fatti commessi quando era deputato e ministro. La Camera dei deputati aveva deliberato che quei comportamenti erano «atti di carattere ministeriale» posti in essere per un preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di governo, negando così l’autorizzazione a procedere ai sensi dell’art. 96 Cost. (reati ministeriali). Il Tribunale aveva sollevato conflitto di attribuzioni ritenendo usurpata la propria funzione giurisdizionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Tipo di giudizio: conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato (art. 134 Cost.; art. 37 della legge n. 87/1953). Atto impugnato: deliberazione della Camera dei deputati del 28 ottobre 2009 (Doc. XVI, n. 1) relativa ad Altero Matteoli. Ricorrente: Tribunale di Livorno – sezione distaccata di Cecina. Resistente: Camera dei deputati.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87/1953 (fase preliminare di ammissibilità) e ha disposto: a) comunicazione immediata alle parti; b) notifica del ricorso e dell’ordinanza alla Camera dei deputati; c) deposito degli atti in cancelleria. Il conflitto viene quindi ammesso alla successiva fase di merito.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato è ammissibile quando un organo giurisdizionale ritiene che la deliberazione di un organo parlamentare (nel caso: la qualificazione di atti come ministeriali ai sensi dell’art. 96 Cost.) abbia menomato le proprie attribuzioni costituzionali. La Corte verifica, in via preliminare, l’ammissibilità formale prima di pronunciarsi nel merito.

    Domande e risposte

    Cos’è il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

    Il conflitto di attribuzioni è il giudizio davanti alla Corte Costituzionale con cui un organo dello Stato contesta che un altro organo abbia invaso le sue competenze costituzionali o le abbia menomato. Tipici conflitti: tra giudici e Parlamento (per le prerogative parlamentari), tra Governo e altri poteri.

    Cosa sono i «reati ministeriali»?

    I reati ministeriali sono i reati commessi dal Presidente del Consiglio o dai ministri nell’esercizio delle funzioni di governo. Per procedere penalmente per questi reati è necessaria l’autorizzazione della Camera di appartenenza (art. 96 Cost. e legge costituzionale n. 1/1989).

    Cosa è successo nel merito del conflitto?

    Questa ordinanza riguarda solo la fase di ammissibilità. Il giudizio nel merito sulla deliberazione della Camera relativa a Matteoli si è concluso con la sentenza n. 148/2011, con cui la Corte ha annullato la deliberazione della Camera e dichiarato non esservi luogo a conflitto di attribuzioni.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 193/2010 – Aree protette Piemonte caccia e beni culturali illegittimi

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di diverse norme della legge regionale piemontese n. 19/2009 sul testo unico delle aree naturali: in particolare, la parte che consentiva l’attività venatoria nelle zone naturali di salvaguardia, le disposizioni che attribuivano ai gestori dei parchi funzioni di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico (riservate allo Stato), e le norme sul ripristino ambientale. Dichiara non fondata la questione sull’allegato B relativo alle misure di mitigazione.

    Di cosa si tratta

    La Regione Piemonte aveva approvato un testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità che, tra l’altro, consentiva l’attività venatoria nelle «zone naturali di salvaguardia» e attribuiva ai gestori dei parchi naturali compiti di tutela del patrimonio storico-culturale e di recupero dei valori paesaggistico-ambientali. Il Governo impugnava diverse disposizioni per violazione delle competenze statali esclusive in materia di ambiente, beni culturali e paesaggio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio impugnava gli artt. 5, comma 1, lett. c); 7, comma 2, lett. a) nn. 3 e 4, e lett. d) n. 1; 8, comma 4; 26, comma 1; 27, comma 3; e l’allegato B della l.r. Piemonte 29 giugno 2009, n. 19, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. (tutela dell’ambiente e dell’ecosistema) e in relazione a varie norme statali di riferimento.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, lett. c) (caccia nelle zone di salvaguardia); 7, comma 2, lett. a) n. 4 (recupero paesaggistico-ambientale); 8, comma 4; 26, comma 1; 27, comma 3. Dichiara illegittime in parte qua le parole «tutelare e» nell’art. 7, comma 2, lett. a) n. 3 e la parola «tutelare» nell’art. 7, comma 2, lett. d) n. 1 (tutela del patrimonio storico-culturale da parte dei gestori dei parchi). Dichiara non fondata la questione sull’allegato B.

    Il principio

    La tutela dell’ambiente, dei beni culturali e del paesaggio è competenza esclusiva dello Stato. Le Regioni non possono attribuire ai soggetti gestori delle aree protette funzioni di tutela dei beni culturali o consentire l’attività venatoria nelle aree che la legge quadro nazionale riserva alla protezione faunistica.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono consentire la caccia nelle aree protette?

    No. La legge quadro sulle aree protette (l. n. 394/1991, art. 22, comma 6) vieta l’attività venatoria nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali, salvo prelievi faunistici selettivi per ricomporre squilibri ecologici. Una legge regionale che consente la caccia nelle zone di salvaguardia viola la competenza statale esclusiva sulla tutela dell’ambiente.

    Chi ha competenza sulla tutela dei beni culturali nelle aree protette?

    Lo Stato, attraverso il Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42/2004). Le Regioni possono valorizzare il patrimonio culturale, ma non «tutelare» beni culturali, funzione riservata all’amministrazione statale.

    Cosa sono le «zone naturali di salvaguardia» del Piemonte?

    Sono una delle quattro categorie di aree protette previste dalla legge piemontese n. 19/2009, caratterizzate da un regime di tutela più flessibile rispetto ai parchi naturali o alle riserve naturali. La Corte ha dichiarato illegittima la norma che in esse consentiva la caccia.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 210/2010 – Giurisdizione tributaria e commissioni fiscali

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 (processo tributario), che attribuisce alle Commissioni tributarie la giurisdizione sulle controversie fiscali. Il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio a quo.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale ordinario di Treviso (sezione distaccata di Conegliano) stava giudicando sull’opposizione di una società (Baly s.a.s.) a un’ordinanza-ingiunzione di pagamento per una violazione amministrativa; nel corso del procedimento aveva sollevato la questione se attribuire la giurisdizione tributaria alle Commissioni tributarie violasse l’art. 102 Cost. (divieto di istituire giudici speciali).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario), come modificato dall’art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002). Parametro invocato: art. 102 della Costituzione (divieto di giudici speciali). Giudice rimettente: Tribunale ordinario di Treviso, sezione distaccata di Conegliano.

    La decisione della Corte

    La questione è dichiarata manifestamente inammissibile: il giudice rimettente non aveva adeguatamente spiegato la rilevanza della questione nel giudizio in corso (un’opposizione a ordinanza-ingiunzione non tributaria), ovvero in che modo la risposta al quesito di costituzionalità avrebbe influito sulla decisione del caso concreto.

    Il principio

    Qualsiasi questione di legittimità costituzionale deve essere «rilevante»: il giudice rimettente deve dimostrare che la risposta della Corte incide sulla decisione del giudizio principale. La mancata motivazione della rilevanza è causa di inammissibilità manifesta.

    Domande e risposte

    Le Commissioni tributarie sono giudici speciali?

    La questione è controversa. La Corte Costituzionale ha più volte affermato che le Commissioni tributarie non sono giudici speciali vietati dall’art. 102, comma 2, Cost. perché preesistenti alla Costituzione; la riforma del 2022 le ha trasformate in «Corti di giustizia tributaria».

    Cos’è la «rilevanza» di una questione di legittimità costituzionale?

    Una questione è rilevante quando la Corte, rispondo al quesito costituzionale, consente al giudice di decidere il caso in modo diverso da come lo deciderebbe con la norma vigente. Se il quesito non incide sulla decisione, manca la rilevanza e la questione è inammissibile.

    La giurisdizione tributaria è ancora in discussione?

    La questione dell’art. 102 Cost. rispetto alle commissioni tributarie è stata storicamente rigettata dalla Corte; la riforma del 2022 (l. n. 130/2022) ha definitivamente professionalizzato la magistratura tributaria, istituendo giudici tributari togati.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 192/2010 – Risarcimento diretto RC auto manifesta inammissibilità

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione sollevata dal Giudice di pace di Prato sugli artt. 149 e 150 del Codice delle assicurazioni private e dell’art. 9 del d.P.R. n. 254/2006 sul risarcimento diretto RC auto. L’ordinanza di rimessione era carente di ogni riferimento al fatto concreto e il giudice non aveva valutato la possibilità di un’interpretazione adeguatrice della norma.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Prato, nell’ambito di un giudizio per risarcimento danni da incidente stradale promosso dall’assicurato contro la propria compagnia (sistema di risarcimento diretto introdotto dal Codice delle assicurazioni del 2005), sollevava questione di legittimità costituzionale del sistema stesso per violazione degli artt. 3, 24 e 76 Cost.: irragionevole disparità di trattamento tra danneggiati, limitazione delle spese di assistenza legale stragiudiziale e eccesso di delega legislativa.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione investiva gli artt. 149 e 150 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) e l’art. 9 del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost.

    La decisione della Corte

    La manifesta inammissibilità è fondata su due profili: l’ordinanza di rimessione era priva di qualsiasi descrizione del fatto, non indicando nemmeno se fossero coinvolti autoveicoli né quanti fossero; inoltre il giudice non aveva esplorato la possibilità di interpretazione adeguatrice, già indicata dalla Corte nella sentenza n. 180/2009, secondo cui il Codice delle assicurazioni non priva il danneggiato dell’azione ordinaria di responsabilità civile contro il responsabile del danno.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale deve descrivere il fatto da cui origina il giudizio e motivare la rilevanza della questione: un’ordinanza priva di tali elementi è manifestamente inammissibile. Il giudice, inoltre, deve sempre verificare se l’interpretazione adeguatrice sia percorribile prima di sollevare la questione.

    Domande e risposte

    Il sistema di risarcimento diretto RC auto è costituzionalmente legittimo?

    Sì. La Corte ha più volte confermato (sent. n. 180/2009 e successive) che il sistema è legittimo: il Codice delle assicurazioni rafforza la posizione del danneggiato consentendogli di agire contro la propria compagnia, senza peraltro escludere l’azione tradizionale di responsabilità civile contro il responsabile del danno.

    Le spese legali stragiudiziali sono rimborsate nel risarcimento diretto?

    Il d.P.R. n. 254/2006 limitava le spese accessorie alle consulenze medico-legali, escludendo l’assistenza legale stragiudiziale. La questione della legittimità di questa limitazione è stata dichiarata inammissibile perché sollevata senza la necessaria descrizione del fatto.

    Cos’è il risarcimento diretto RC auto?

    È il meccanismo introdotto dagli artt. 149-150 del Codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005) che consente al danneggiato da sinistro stradale di richiedere il risarcimento direttamente alla propria compagnia assicuratrice, anziché a quella del responsabile, con successiva compensazione tra le compagnie.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 191/2010 – Conflitto attribuzioni sen. Iannuzzi insindacabilità ammissibile

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara ammissibile, nella fase preliminare, il conflitto di attribuzioni sollevato dal Tribunale di Monza-Desio contro la delibera del Senato della Repubblica che aveva dichiarato insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. le dichiarazioni del senatore Raffaele Iannuzzi contro il dott. Antonio Ingroia, pubblicate sul quotidiano «Il Giornale» nel 2006. Il giudice penale sosteneva la carenza di nesso funzionale tra le dichiarazioni e l’attività parlamentare.

    Di cosa si tratta

    Il senatore Raffaele Iannuzzi era imputato davanti al Tribunale di Monza-Desio per diffamazione aggravata a mezzo stampa nei confronti del PM Antonio Ingroia, per un articolo pubblicato su «Il Giornale» l’8 ottobre 2006. Il Senato aveva deliberato che le dichiarazioni costituivano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, insindacabili ex art. 68, primo comma, Cost. Il Tribunale contestava l’esistenza del nesso funzionale tra quelle dichiarazioni e l’attività parlamentare.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzioni ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. tra il Tribunale di Monza-Desio e il Senato della Repubblica, in merito alla delibera del 19 febbraio 2009 (Doc. IV-ter, n. 7) che dichiarava insindacabili le dichiarazioni del senatore Iannuzzi.

    La decisione della Corte

    In questa fase del giudizio (ammissibilità, ai sensi dell’art. 37, terzo e quarto comma, l. n. 87/1953), la Corte si limita a verificare l’esistenza della materia del conflitto. Ritiene sussistenti entrambi i requisiti: soggettivo (il Tribunale è un potere dello Stato legittimato a sollevare conflitto; il Senato è l’organo competente a esprimersi sull’art. 68) e oggettivo (il Tribunale lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni). Dichiara ammissibile il conflitto e dispone la notifica al Senato per la prosecuzione in fase di merito.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzioni tra un giudice e il Parlamento è ammissibile quando il giudice ritiene che la delibera parlamentare di insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. abbia invaso la propria sfera di competenza. La verifica in questa fase è limitata all’esistenza della materia del conflitto, senza entrare nel merito.

    Domande e risposte

    Un giornalista-parlamentare può invocare l’insindacabilità per articoli scritti in qualità di giornalista?

    Solo se sussiste un nesso funzionale tra l’articolo e l’attività parlamentare. Il Senato aveva affermato che l’insindacabilità si estendeva all’attività giornalistica del senatore Iannuzzi per l’inscindibilità tra le due funzioni; il Tribunale contestava questa conclusione.

    Cosa è l’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost.?

    È la garanzia per cui i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Si applica non solo alle dichiarazioni rese in aula, ma anche a quelle «connesse» all’attività parlamentare (extra moenia), purché esista un nesso funzionale.

    Qual è la differenza tra l’art. 68, primo e terzo comma?

    Il primo comma tutela le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni (insindacabilità). Il terzo comma richiede l’autorizzazione della Camera di appartenenza per intercettazioni, perquisizioni, arresti e altre misure limitative della libertà personale nei confronti di un parlamentare.

    Norme collegate