Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 72/2010 – Tabella giochi proibiti Bolzano e competenza statale

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    La Corte Costituzionale dichiara che spettava allo Stato (e per esso al Questore di Bolzano) stabilire la tabella dei giochi proibiti da esporre nei pubblici esercizi, nonché disciplinare l’installazione e l’uso degli apparecchi da gioco. La materia rientra nell’ordine pubblico e sicurezza, di competenza esclusiva statale, non nelle attribuzioni della Provincia autonoma di Bolzano.

    Di cosa si tratta

    Il Questore di Bolzano aveva emanato nel settembre 2008 un decreto che stabiliva la tabella dei giochi proibiti da esporre nei pubblici esercizi, in base all’art. 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS). La Provincia autonoma di Bolzano aveva promosso conflitto di attribuzione ritenendo che, in materia di esercizi pubblici, la competenza appartenesse alla Provincia stessa in base allo Statuto Speciale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzione tra enti proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano (r.c. n. 22/2008) contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione al decreto del Questore di Bolzano del 25 settembre 2008 (tabella giochi proibiti ex art. 110 TULPS).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara che spettava allo Stato, e per esso al Questore della Provincia autonoma di Bolzano, stabilire la tabella dei giochi proibiti e disciplinare l’installazione degli apparecchi da gioco nei pubblici esercizi. La materia è riconducibile all’ordine pubblico e alla sicurezza, di competenza statale esclusiva.

    Il principio

    La disciplina dei giochi proibiti e degli apparecchi da gioco automatici, pur svolgendosi all’interno di locali aperti al pubblico, non è riconducibile alla materia degli esercizi pubblici (di competenza provinciale nelle autonomie speciali) ma all’ordine pubblico e alla sicurezza dei cittadini, che rimane di esclusiva competenza statale.

    Domande e risposte

    Le Province autonome hanno competenza sugli esercizi pubblici?

    Sì, ma solo per i profili commerciali e urbanistici. La disciplina di ciò che avviene all’interno degli esercizi pubblici in materia di ordine pubblico, sicurezza e gioco d’azzardo rimane di competenza statale, anche nelle Province autonome di Trento e Bolzano.

    Cosa sono i giochi proibiti ex art. 110 TULPS?

    Il TULPS (R.D. n. 773/1931) distingue tra giochi d’azzardo vietati (tabella dei giochi proibiti) e giochi leciti (tra cui apparecchi automatici ammessi con determinate caratteristiche). La tabella dei giochi proibiti è stabilita con decreto del Questore e ha natura di atto di pubblica sicurezza.

    Cosa sono i conflitti di attribuzione tra enti?

    Sono i conflitti tra Stato e Regioni o Province autonome (o tra Regioni) sulla titolarità delle competenze normative o amministrative in una determinata materia. Sono decisi dalla Corte Costituzionale, che stabilisce a chi spetta la competenza contestata.

  • Corte cost. n. 71/2010 – Contribuzione figurativa maternità e legge finanziaria 2008

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    La Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione sull’art. 2, comma 504, della legge finanziaria 2008, che escludeva l’aumento del trattamento pensionistico per periodi di maternità obbligatoria avvenuti fuori dal rapporto di lavoro per chi era già in pensione all’entrata in vigore del d.lgs. n. 151/2001. La norma ha natura interpretativa, non innovativa, e non viola gli artt. 3, 31 e 37 Cost.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 151/2001 (Testo Unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) aveva introdotto la contribuzione figurativa per i periodi di congedo obbligatorio per maternità fuori dal rapporto di lavoro, anche ai fini dell’incremento del trattamento pensionistico. L’art. 2, comma 504, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) aveva precisato che tale beneficio non si applicava a chi era già titolare di pensione all’entrata in vigore del d.lgs. n. 151/2001. Il Tribunale di Torino aveva sollevato dubbi di costituzionalità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Questione sollevata dal Tribunale di Torino (r.o. n. 13/2009) sull’art. 2, comma 504, della legge n. 244/2007, in riferimento agli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione, nel procedimento promosso da C.M. contro l’INPS.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale. La norma censurata ha natura interpretativa: chiarisce l’ambito temporale di applicazione del d.lgs. n. 151/2001 conformemente alle sue possibili varianti di senso, senza violare i diritti pensionistici acquisiti.

    Il principio

    Il legislatore può emanare norme interpretative che precisino il significato di preesistenti disposizioni, anche in assenza di contrasti giurisprudenziali, purché la scelta rientri tra le possibili varianti di senso del testo interpretato. La limitazione del beneficio pensionistico alle sole future pensioni non incide sull’an del diritto alla pensione ma solo marginalmente sul quantum.

    Domande e risposte

    Cosa è la contribuzione figurativa per maternità?

    È la copertura previdenziale accordata ai periodi di maternità obbligatoria anche quando non vi è un effettivo rapporto di lavoro. I periodi coperti da contribuzione figurativa sono utili ai fini del diritto alla pensione e, in alcuni casi, all’importo del trattamento pensionistico.

    Le norme interpretative retroattive sono ammissibili?

    La giurisprudenza costituzionale ammette le norme interpretative retroattive purché non ledano i diritti acquisiti, non trasmodino in norme innovative con efficacia retroattiva e si mantengano nell’ambito delle possibili varianti di senso del testo interpretato. L’art. 2, comma 504, soddisfaceva questi requisiti secondo la Corte.

    Quali sono i parametri costituzionali per la tutela della maternità?

    L’art. 31 Cost. impone alla Repubblica di agevolare la famiglia e proteggere la maternità. L’art. 37 Cost. garantisce alle lavoratrici condizioni di lavoro equivalenti e trattamenti previdenziali che consentano di adempiere la funzione familiare. La Corte ha ritenuto che la norma censurata non violasse questi parametri, poiché non incideva sui trattamenti pensionistici già liquidati.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 70/2010 – Assegno personale non riassorbibile Abruzzo e copertura finanziaria

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    La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 116, della legge della Regione Abruzzo n. 16/2008, che trasformava l’assegno ad personam del personale trasferito alle Province da riassorbibile a non riassorbibile, senza provvedere a un’adeguata copertura finanziaria della maggiore spesa. Violato l’art. 81, quarto comma, della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale abruzzese n. 16/2008 aveva modificato la disciplina dell’assegno ad personam spettante al personale trasferito alle Province, eliminando la clausola di riassorbibilità. In pratica il personale avrebbe conservato in modo definitivo la differenza retributiva rispetto alla retribuzione del nuovo ente di appartenenza. La norma determinava un aggravio di spesa senza che la legge prevedesse una copertura finanziaria specifica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Ricorso in via principale del Presidente del Consiglio dei ministri (r.r. n. 8/2009) contro l’art. 1, comma 116, della legge Abruzzo n. 16/2008, in riferimento agli artt. 3, 81 e 97 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 116, della legge Abruzzo n. 16/2008 per violazione dell’art. 81, quarto comma, Cost. Le disposizioni di copertura finanziaria contenute nella stessa legge erano generiche e non consentivano di verificare l’idoneità degli stanziamenti a coprire il maggiore onere.

    Il principio

    Ogni legge che comporti nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte in modo specifico e puntuale. Una copertura finanziaria generica, che rimanda ai «pertinenti capitoli di spesa del bilancio» senza specificare l’importo dell’onere e la sua allocazione, non soddisfa il requisito di cui all’art. 81, quarto comma (ora terzo comma), della Costituzione.

    Domande e risposte

    Cos’è l’assegno ad personam nel pubblico impiego?

    È un emolumento aggiuntivo corrisposto al dipendente pubblico trasferito a un ente con trattamento economico inferiore, per salvaguardarne il livello retributivo acquisito. Può essere «riassorbibile» (si riduce al crescere della retribuzione del nuovo ente) o «non riassorbibile» (rimane fisso indipendentemente dagli scatti successivi).

    Cosa richiede l’art. 81 Cost. in materia di copertura finanziaria?

    L’art. 81, quarto comma (ora terzo comma), della Costituzione impone che ogni legge che comporti nuove o maggiori spese individui i mezzi per farvi fronte. La copertura deve essere effettiva, puntuale e verificabile: non è sufficiente un rinvio generico agli stanziamenti di bilancio esistenti.

    Le regioni devono rispettare il vincolo di copertura finanziaria dell’art. 81 Cost.?

    Sì. Il principio del pareggio di bilancio e della copertura finanziaria vale per tutti i livelli di governo. Le regioni devono indicare in modo specifico le risorse destinate a coprire i nuovi oneri derivanti dalle proprie leggi.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 46/2010 – Aggravamento malattia professionale oltre quindicennio INAIL

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    La Corte dichiara non fondate le questioni sugli artt. 80 e 131 del T.U. n. 1124/1965 relative al limite del quindicennio per la revisione della rendita INAIL per malattia professionale, e inammissibili per difetto di rilevanza le questioni sugli artt. 132 e 137. Quando l’aggravamento della malattia professionale dipende dal protrarsi dell’esposizione al rischio, si configura una «nuova» malattia professionale tutelata in modo autonomo, senza il limite temporale del quindicennio.

    Di cosa si tratta

    L’assicurazione INAIL contro le malattie professionali garantisce una rendita ai lavoratori che contraggono patologie per causa lavorativa. Il Testo unico n. 1124/1965 prevedeva che la rendita potesse essere rivista entro un quindicennio dalla sua costituzione (art. 137). Un lavoratore addetto a una cava di marmo, già titolare di rendita per ipoacusia professionale dal 1978, aveva continuato a lavorare nelle medesime condizioni e aveva subito un progressivo aggravamento dell’udito. L’INAIL eccepiva che la domanda di revisione era tardiva per scadenza del quindicennio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Brescia ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 80, 131, 132 e 137 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione, nella parte in cui pongono un limite temporale alla rilevanza delle variazioni delle condizioni fisiche del lavoratore anche quando l’aggravamento dipende dal protrarsi dell’esposizione al rischio morbigeno.

    La decisione della Corte

    La Corte non dichiara incostituzionale la normativa, ma ne fornisce un’interpretazione costituzionalmente orientata: quando l’aggravamento del maggior grado di inabilità dipende dalla protrazione dell’esposizione a rischio patogeno – come nel caso del lavoratore che ha continuato l’attività nelle medesime condizioni – si è in presenza di una «nuova» malattia professionale della stessa natura della prima. In tal caso si applica la disciplina degli artt. 80 e 131, che tutela adeguatamente la fattispecie senza il limite del quindicennio. Le questioni sugli artt. 132 e 137 sono inammissibili perché il rimettente non doveva fare applicazione di tali norme nel giudizio principale.

    Il principio

    Quando l’aggravamento di una malattia professionale non è la semplice evoluzione della patologia già indennizzata ma deriva dal protrarsi dell’esposizione al rischio lavorativo, si configura una nuova malattia professionale autonomamente tutelata: in tal caso non si applica il limite quindicennale di revisione della rendita, ma la disciplina generale della nuova malattia professionale.

    Domande e risposte

    Cosa succede se la malattia professionale si aggrava dopo il quindicennio dalla rendita?

    Dipende dalla causa dell’aggravamento. Se si tratta della semplice evoluzione della patologia già indennizzata, il limite del quindicennio si applica. Se invece l’aggravamento deriva dal protrarsi dell’esposizione al rischio lavorativo, si configura una nuova malattia professionale che può essere indennizzata autonomamente, senza il limite temporale.

    L’ipoacusia professionale è coperta dall’assicurazione INAIL?

    Sì. La perdita dell’udità causata dall’esposizione a rumore sul lavoro è una malattia professionale indennizzabile dall’INAIL. La rendita viene costituita quando il grado di inabilità supera le soglie previste dal testo unico.

    Come si calcola il grado di inabilità per le malattie professionali?

    Il grado di inabilità permanente è determinato dall’INAIL mediante visita medica che valuta la riduzione della capacità lavorativa generica. Le tabelle di legge fissano i coefficienti di riduzione per le diverse menomazioni fisiche. Il lavoratore può contestare la valutazione dell’Istituto davanti al giudice del lavoro.

    Norme collegate

    • Art. 38 della Costituzione — diritto alla previdenza e all’assistenza sociale per i lavoratori inabili, parametro principale del giudizio
    • Art. 32 della Costituzione — diritto alla salute, invocato in relazione alla tutela del lavoratore con malattia professionale aggravata
    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, invocato per la disparità di trattamento tra lavoratori con aggravamento dovuto a nuova esposizione e quelli con semplice evoluzione della patologia
  • Corte cost. n. 69/2010 – Illegittimità legge Veneto sui centri di telefonia (phone center)

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    La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Veneto n. 32/2007 sui centri di telefonia in sede fissa (phone center). La disciplina regionale, costruita intorno a un regime autorizzatorio di competenza comunale, è incostituzionale perché invade la materia dell’ordinamento delle comunicazioni, di competenza esclusiva statale.

    Di cosa si tratta

    La Regione Veneto aveva emanato la legge n. 32/2007 che assoggettava i centri di telefonia in sede fissa (phone center) a un sistema di autorizzazione comunale, con requisiti morali, igienico-sanitari, prescrizioni orarie, misure interdittive e sanzioni. Il TAR Veneto aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale ritenendo che la legge invadesse la competenza statale esclusiva sull’ordinamento delle comunicazioni (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Questioni sollevate dal TAR Veneto (r.o. nn. 106 e 132/2009) in riferimento agli artt. 3, 41, 97 e 117 della Costituzione, sull’art. 12 e sul combinato disposto degli artt. 12, comma 4, e 2, comma 2, lettera e), della legge Veneto n. 32/2007.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 12 della legge Veneto n. 32/2007 e, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87/1953, l’illegittimità dell’intera legge, poiché tutte le disposizioni restanti sono accessorie al censurato regime autorizzatorio.

    Il principio

    La disciplina regionale dei centri di telefonia in sede fissa che introduce un regime autorizzatorio di carattere generale invade la materia dell’ordinamento delle comunicazioni, riservata alla competenza esclusiva statale. La dichiarazione di incostituzionalità del nucleo essenziale di una legge regionale si estende in via consequenziale all’intera legge quando tutte le restanti disposizioni sono accessorie a quella dichiarata illegittima.

    Domande e risposte

    Perché i phone center non possono essere regolamentati dalle Regioni?

    Il settore delle telecomunicazioni e dell’ordinamento delle comunicazioni è riservato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.). Le Regioni possono intervenire solo su profili marginali (es. urbanistica, commercio), non sul regime autorizzatorio che incide sull’esercizio dell’attività di comunicazione.

    Cosa significa dichiarare illegittima una legge «ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87/1953»?

    La Corte può estendere la dichiarazione di illegittimità a disposizioni non direttamente impugnate quando esse sono intimamente connesse alla norma dichiarata incostituzionale e non avrebbero senso autonomo. È la cosiddetta pronuncia in via consequenziale o caducazione in cascata.

    Questa sentenza si applicava ai phone center gestiti da stranieri?

    La sentenza è applicabile a tutti i centri di telefonia in sede fissa indipendentemente dalla nazionalità del titolare. Il TAR aveva sollevato la questione in un giudizio concernente richieste di autorizzazione, e la Corte ha dichiarato l’intera disciplina regionale incostituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 68/2010 – Illegittimità leggi Abruzzo approvate in prorogatio del Consiglio

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    La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale di due leggi della Regione Abruzzo approvate durante la prorogatio del Consiglio regionale, dopo le dimissioni del Presidente della Giunta. Le leggi non riguardavano materie oggettivamente urgenti e necessarie, come richiesto dai limiti immanenti della prorogatio.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente della Giunta regionale dell’Abruzzo aveva rassegnato le dimissioni nell’agosto 2008, determinando lo scioglimento del Consiglio regionale e l’avvio della prorogatio. In questo periodo il Consiglio regionale aveva approvato la legge n. 14/2008 (tutela della Costa Teatina) e la legge n. 17/2008 (attuazione del d.lgs. n. 152/2006 e disposizioni sul personale). Il Presidente del Consiglio dei ministri le aveva impugnate ritenendole adottate in violazione dei limiti della prorogatio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri (rr. nn. 103 e 104/2008) contro gli artt. 5, 24, 25 e 26 della legge Abruzzo n. 17/2008 e gli artt. 1 e 2 della legge Abruzzo n. 14/2008. Parametro principale: art. 86, terzo comma, dello Statuto della Regione Abruzzo in relazione all’art. 123 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della legge regionale Abruzzo n. 14/2008 e della legge regionale Abruzzo n. 17/2008. Il Consiglio regionale in prorogatio non aveva selezionato le materie urgenti e necessarie, approvando leggi di ampio contenuto senza adeguate motivazioni di urgenza.

    Il principio

    Il Consiglio regionale in prorogatio può approvare solo atti strettamente urgenti e necessari, la cui mancata adozione causerebbe gravi danni all’interesse pubblico. Leggi di ampio contenuto normativo, non giustificate da specifiche ragioni di urgenza, non rientrano nei limiti immanenti della prorogatio e sono costituzionalmente illegittime.

    Domande e risposte

    Cosa è la prorogatio di un organo costituzionale o regionale?

    È il periodo in cui un organo elettivo, dopo lo scioglimento o le dimissioni, continua a esercitare le proprie funzioni fino all’insediamento del successore. La prorogatio ha una funzione di garanzia della continuità istituzionale, ma implica limiti impliciti all’attività legislativa: solo atti urgenti e necessari.

    Quali leggi regionali si possono approvare in prorogatio?

    Secondo la giurisprudenza costituzionale consolidata, in prorogatio sono consentiti solo atti di ordinaria amministrazione e provvedimenti urgenti e indifferibili, la cui mancata adozione causerebbe danni gravi e immediati. Leggi di riforma, leggi di ampio respiro normativo o leggi non urgenti non rispettano i limiti immanenti della prorogatio.

    Cosa succede alle leggi già entrate in vigore se dichiarate incostituzionali?

    La sentenza della Corte ha effetto ex nunc (dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). Gli atti compiuti in applicazione delle norme incostituzionali prima della pronuncia rimangono in linea di principio validi, salvo che siano ancora pendenti procedimenti giudiziari in cui la questione sia stata sollevata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 45/2010 – Lavori pubblici provinciali Trento competenza statale

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    La Corte pronuncia una decisione articolata sulla legge della Provincia autonoma di Trento n. 10/2008 in materia di lavori pubblici: dichiara incostituzionali numerose disposizioni che invadono la competenza statale in materia di tutela della concorrenza e ordinamento civile, e non fondate le questioni sulle restanti disposizioni che rientrano nei poteri statutari della Provincia.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Trento gode di ampie competenze legislative in forza dello Statuto speciale (d.P.R. n. 670/1972). Con la legge n. 10 del 2008, la Provincia aveva modificato la propria disciplina sui lavori pubblici, introducendo regole su appalti, qualificazione delle imprese, subappalto, collaudi e contratti. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato numerose disposizioni, ritenendo che si sconfinasse nelle materie di competenza esclusiva statale (tutela della concorrenza, ordinamento civile, tutela del lavoro).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato con due ricorsi numerosi articoli della legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10, in riferimento agli artt. 11, 117, primo e secondo comma, lettere e), l) ed m), della Costituzione, nonché agli artt. 4 e 8 del d.P.R. n. 670/1972 (Statuto speciale del Trentino-Alto Adige).

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie parzialmente il ricorso, dichiarando incostituzionali le disposizioni che disciplinano aspetti civilistici dei contratti di appalto (competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile) o che incidono sulla tutela della concorrenza e la disciplina europea degli appalti pubblici. Dichiara invece non fondate le questioni relative alle disposizioni che rientrano nelle competenze statutarie della Provincia in materia di lavori pubblici locali, di sostegno all’economia e di urbanistica.

    Il principio

    Anche le Province autonome con ampia autonomia statutaria non possono legiferare in materie di competenza esclusiva statale come l’ordinamento civile e la tutela della concorrenza: le norme provinciali che invadono tali materie sono incostituzionali, indipendentemente dalla finalità di disciplinare i lavori pubblici di interesse locale.

    Domande e risposte

    Quali poteri ha la Provincia autonoma di Trento in materia di lavori pubblici?

    In base allo Statuto speciale, la Provincia autonoma di Trento ha competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di interesse provinciale. Può quindi disciplinare procedure, qualificazioni e collaudi per i propri appalti, ma nel rispetto della normativa statale di derivazione europea sulla concorrenza e degli istituti civilistici dei contratti.

    Perché alcune norme provinciali sugli appalti sono incostituzionali?

    Perché invadevano la materia dell’ordinamento civile (contratti, responsabilità, garanzie) e della tutela della concorrenza, riservate allo Stato in via esclusiva dall’art. 117, secondo comma, lettere e) e l), della Costituzione, che prevale sulle competenze statutarie speciali.

    Il diritto dell’UE sugli appalti si applica alle Province autonome?

    Sì. Le direttive europee sugli appalti pubblici si applicano integralmente anche alle Province autonome, che non possono derogarvi nell’esercizio delle proprie competenze legislative. L’art. 117, primo comma, Cost. vincola tutta la legislazione regionale e provinciale al rispetto degli obblighi internazionali e comunitari.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 44/2010 – Farmaci inibitori pompa protonica prescrizione regionale

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    La Corte dichiara incostituzionale la legge della Regione Puglia che limitava la prescrizione a carico del SSR dei farmaci inibitori della pompa protonica (gastroprotettori) a costi superiori al prezzo minimo di riferimento, imponendo ai medici di motivare la scelta terapeutica. La norma, adottata prima che l’AIFA si pronunciasse sulla rimborsabilità, viola la competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali di assistenza.

    Di cosa si tratta

    I farmaci inibitori della pompa protonica (categoria ATC A02BC, come omeprazolo, pantoprazolo, ecc.) sono tra i gastroprotettori più prescritti. La Regione Puglia, con la legge n. 39 del 2006 (esercizio provvisorio del bilancio), aveva introdotto limitazioni alla loro prescrizione a carico del Servizio sanitario regionale quando il costo superava un prezzo minimo di riferimento di 0,90 euro per dose giornaliera, salvo specifici casi clinici. Le imprese farmaceutiche che producevano questi farmaci a prezzo superiore avevano impugnato la legge davanti al TAR.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, lettera a), della legge della Regione Puglia 28 dicembre 2006, n. 39, in riferimento agli artt. 24, 113 e 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, lettera a), della legge regionale pugliese. La determinazione dei farmaci rimborsabili e delle modalità di prescrizione a carico del SSN compete esclusivamente allo Stato, attraverso l’AIFA, in quanto attiene ai livelli essenziali di assistenza (art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.). La Regione non poteva intervenire nella materia della prescrittibilità dei farmaci a carico del SSR prima che l’AIFA avesse fissato i propri criteri, e lo aveva fatto in difformità da quanto poi deliberato dall’Agenzia.

    Il principio

    Le Regioni non possono introdurre limitazioni alla prescrizione di farmaci rimborsabili a carico del Servizio sanitario in difformità da quanto stabilito dall’AIFA: la determinazione dei livelli essenziali di assistenza farmaceutica è competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono limitare la prescrizione di farmaci rimborsabili?

    No, non in difformità da quanto stabilito dall’AIFA. Le Regioni possono adottare misure di appropriatezza prescrittiva solo nel rispetto delle determinazioni statali sull’ammissione a rimborso e sulle condizioni di prescrivibilità dei farmaci.

    Cosa sono i livelli essenziali di assistenza (LEA)?

    Sono le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a garantire a tutti i cittadini in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. La loro definizione è competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.

    I farmaci gastroprotettori sono sempre rimborsabili?

    Le condizioni di rimborsabilità degli inibitori della pompa protonica (IPP) sono stabilite dall’AIFA e possono variare in base all’indicazione terapeutica. I medici devono seguire le note AIFA per la prescrivibilità a carico del SSN.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative, parametro principale: la determinazione dei LEA è competenza esclusiva statale (secondo comma, lettera m)
    • Art. 32 della Costituzione — diritto alla salute, rilevante per la garanzia uniforme delle prestazioni sanitarie
  • Corte cost. n. 67/2010 – Illegittimità proroghe autorizzazioni cave Sicilia e Campania

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    La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale delle leggi di Sicilia e Campania che prorogavano automaticamente le autorizzazioni all’esercizio di cava, senza richiedere una nuova verifica della compatibilità ambientale. Le Regioni non possono aggirare le procedure di VIA stabilite dalla normativa statale e comunitaria.

    Di cosa si tratta

    La Regione Siciliana e la Regione Campania avevano approvato leggi che consentivano la proroga automatica delle autorizzazioni all’esercizio di cava scadute, senza richiedere una nuova valutazione di impatto ambientale (VIA). Il Commissario dello Stato per la Sicilia e il Presidente del Consiglio dei ministri avevano impugnato queste leggi davanti alla Corte Costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Ricorsi in via principale del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana (r.r. n. 94/2008) e del Presidente del Consiglio dei ministri (r.r. n. 3/2009) contro gli artt. 1 e 3, comma 2, della delibera legislativa siciliana del 25 novembre 2008 e contro la legge campana n. 14/2008. Parametri: competenza statale in materia di tutela ambientale (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.) e rispetto della normativa comunitaria sulla VIA.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 3, comma 2, della delibera legislativa siciliana del 25 novembre 2008 e dell’intera legge campana n. 14/2008. Il meccanismo di proroga automatica delle autorizzazioni di cava è incompatibile con la normativa statale e comunitaria sulla VIA.

    Il principio

    La proroga automatica di autorizzazioni all’esercizio di cava, senza prevedere una nuova verifica di compatibilità ambientale, viola la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.) e la normativa europea sulla valutazione di impatto ambientale.

    Domande e risposte

    Perché le Regioni non possono prorogare automaticamente le autorizzazioni di cava?

    La tutela dell’ambiente è materia di competenza esclusiva statale. Le Regioni possono disciplinare le cave per i profili urbanistici e paesaggistici, ma non possono aggirare le procedure di VIA previste dalla normativa statale (d.lgs. n. 152/2006) e dalla Direttiva 85/337/CEE. La proroga automatica equivale a consentire l’esercizio senza una nuova valutazione, eludendo tali procedure.

    Cosa è la valutazione di impatto ambientale (VIA)?

    La VIA è una procedura che valuta preventivamente gli effetti sull’ambiente di determinati progetti (tra cui le cave) prima di autorizzarli. È obbligatoria per legge statale e comunitaria. Quando un’autorizzazione scade, la proroga richiede in linea di principio una nuova valutazione aggiornata degli impatti ambientali.

    Quali sono le conseguenze pratiche della sentenza?

    Le autorizzazioni prorogate in base alle leggi dichiarate incostituzionali perdono la loro copertura normativa. Le imprese che operavano in base a tali proroghe si trovano in una situazione di incertezza giuridica e devono ottenere nuove autorizzazioni attraverso le ordinarie procedure, inclusa eventualmente la VIA.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Ripartizione di competenze legislative tra Stato e Regioni, con competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente
  • Corte cost. n. 43/2010 – Deposito copia appello tributario presso giudice primo grado

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    La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni sull’art. 53, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546/1992, che impone all’appellante di depositare copia dell’appello tributario presso la segreteria della commissione di primo grado entro trenta giorni dalla notifica, a pena di inammissibilità. La norma risponde a una ragionevole esigenza di certezza processuale e non lede il diritto di difesa.

    Di cosa si tratta

    Il processo tributario prevede, per l’appello non notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l’obbligo di depositare una copia dell’atto presso la segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata, entro trenta giorni dalla notifica dell’appello all’Ufficio, a pena di inammissibilità. Un medico aveva proposto appello avverso il rigetto della domanda di rimborso IRAP, ma aveva depositato la copia oltre il termine di trenta giorni, provocando l’eccezione di inammissibilità da parte dell’Agenzia delle entrate.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 53, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui impone il deposito della copia dell’appello presso la segreteria del giudice di primo grado entro trenta giorni dalla notifica, a pena di inammissibilità.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza di entrambe le questioni. L’obbligo di deposito della copia dell’appello presso la segreteria del giudice di primo grado assolve una funzione informativa per le parti e il giudice, assicurando la conoscenza del gravame e la possibilità di controllo sulla tempestività dell’impugnazione. Il termine di trenta giorni è ragionevole e la sanzione dell’inammissibilità non pone oneri tali da rendere eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di difesa.

    Il principio

    L’obbligo di depositare una copia dell’appello tributario presso la segreteria del giudice di primo grado entro trenta giorni dalla notifica è costituzionalmente legittimo: risponde a una ragionevole esigenza di certezza processuale e non viola il diritto di difesa, purché il termine sia rispettabile con ordinaria diligenza.

    Domande e risposte

    Come si notifica l’appello tributario?

    L’appello può essere notificato tramite ufficiale giudiziario, oppure direttamente dall’appellante. Nel secondo caso, è obbligatorio depositare una copia dell’atto presso la segreteria della commissione tributaria di primo grado entro trenta giorni dalla notifica, a pena di inammissibilità.

    Cosa succede se si supera il termine di trenta giorni per il deposito?

    L’appello è inammissibile. Il mancato deposito nei termini comporta la perdita del diritto di impugnare la sentenza, anche se l’atto era stato correttamente notificato all’Ufficio.

    Questo adempimento si applica anche all’Agenzia delle entrate appellante?

    Sì. L’obbligo si applica all’«appellante» in generale: chiunque proponga appello senza ricorrere all’ufficiale giudiziario per la notifica è tenuto al deposito della copia entro il termine di trenta giorni.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza, invocato in relazione alla sanzione dell’inammissibilità per il mancato deposito
    • Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, invocato come limite agli oneri processuali imposti all’appellante
  • Corte cost. n. 66/2010 – Aggravante clandestinità art. 61 n. 11-bis c.p. e restituzione atti

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    La Corte Costituzionale dichiara manifestamente inammissibili le questioni del Tribunale di Livorno sull’aggravante della clandestinità (art. 61, n. 11-bis, c.p.) e restituisce gli atti ai Tribunali di Agrigento e Trieste per rivalutare la rilevanza alla luce del sopravvenuto mutamento normativo: l’ingresso irregolare era divenuto nel frattempo reato autonomo.

    Di cosa si tratta

    L’art. 61, n. 11-bis, del codice penale, introdotto dal decreto-legge n. 92/2008 (pacchetto sicurezza), prevedeva come aggravante comune l’essere il colpevole uno straniero in posizione irregolare sul territorio. Diversi tribunali avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale per presunto contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. Nelle more del giudizio, l’ingresso e il soggiorno irregolari erano stati trasformati in reato autonomo dalla legge n. 94/2009.

    La questione di legittimità costituzionale

    Questioni sollevate dal Tribunale di Livorno (r.o. n. 80/2009), dal Tribunale di Agrigento (r.o. nn. 103 e 251/2009) e dal Tribunale di Trieste (r.o. nn. 133 e 134/2009), tutte in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, sull’art. 61, n. 11-bis, c.p.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni del Tribunale di Livorno, e ordina la restituzione degli atti ai Tribunali di Agrigento e Trieste affinché rivalutino la rilevanza delle questioni alla luce del mutato quadro normativo (trasformazione dell’irregolarità da mera violazione amministrativa a reato autonomo).

    Il principio

    Quando il quadro normativo di riferimento muta significativamente nel corso del giudizio costituzionale (nella specie, l’irregolarità migratoria diventa reato autonomo), la Corte restituisce gli atti ai giudici rimettenti affinché rivalutino la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione nel nuovo contesto.

    Domande e risposte

    In cosa consisteva l’aggravante della clandestinità?

    L’art. 61, n. 11-bis, c.p. prevedeva un aumento di pena per qualsiasi reato commesso da uno straniero in posizione irregolare. I critici sostenevano che questa norma puniva uno status personale anziché un comportamento, violando i principi di uguaglianza (art. 3 Cost.) e personalità della responsabilità penale (art. 27 Cost.).

    Cosa succede quando una norma penale viene modificata durante il giudizio costituzionale?

    La Corte non decide nel merito ma restituisce gli atti al giudice rimettente, che deve rivalutare se la questione sia ancora rilevante nel processo principale e se il mutato quadro normativo incida sulla non manifesta infondatezza. Il giudice può poi risollevare la questione in termini aggiornati.

    L’aggravante della clandestinità è ancora in vigore?

    No. L’art. 61, n. 11-bis, c.p. è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte con la sentenza n. 249/2010, successiva a questa ordinanza, per violazione del principio di uguaglianza e del principio di offensività della responsabilità penale.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, evocato come parametro contro la discriminazione in base allo status di straniero irregolare
    • Art. 27 della Costituzione — Personalità della responsabilità penale e finalità rieducativa della pena
  • Corte cost. n. 65/2010 – Contratto a termine Poste Italiane e art. 4-bis d.lgs. 368/2001

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    La Corte Costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 1, comma 1, e sull’art. 11 del d.lgs. n. 368/2001 (contratti a termine), sollevata in riferimento agli artt. 76, 77 e 117 Cost., e manifestamente inammissibile la questione sull’art. 4-bis dello stesso decreto (già dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 214/2009).

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Roma aveva sollevato dubbi di costituzionalità nel corso di un giudizio promosso da una lavoratrice di Poste Italiane che contestava la validità del termine apposto al proprio contratto. In particolare il giudice rimettente censurava gli artt. 1, comma 1, e 11 del d.lgs. n. 368/2001 (attuazione della direttiva UE sul lavoro a tempo determinato) e l’art. 4-bis dello stesso decreto, introdotto dalla legge n. 133/2008, che limitava le conseguenze dell’illegittimità del termine.

    La questione di legittimità costituzionale

    Questioni sollevate dal Tribunale di Roma in riferimento agli artt. 76, 77 e 117, primo comma, Cost. (per gli artt. 1 e 11 d.lgs. n. 368/2001) e agli artt. 3, 24, 101, 102 e 117 Cost. (per l’art. 4-bis). Il giudice rimettente: C. M. contro Poste Italiane s.p.a.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 1, comma 1, e sull’art. 11 del d.lgs. n. 368/2001, e manifestamente inammissibile la questione sull’art. 4-bis, in quanto quest’ultimo era già stato dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 214/2009 della stessa Corte.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando ha per oggetto una norma già espunta dall’ordinamento da una precedente pronuncia della Corte. Il giudice rimettente deve verificare lo stato vigente dell’ordinamento prima di sollevare la questione.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva l’art. 4-bis del d.lgs. 368/2001?

    L’art. 4-bis, introdotto nel 2008, limitava le conseguenze dell’illegittimità del termine: in caso di accertata invalidità, il datore di lavoro era tenuto solo a corrispondere un’indennità tra 2,5 e 6 mensilità, senza reintegrazione. La Corte lo aveva già dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 214/2009.

    Il contratto a termine nei servizi postali è soggetto a regole speciali?

    Negli anni 2000, Poste Italiane ha fatto ampio ricorso ai contratti a termine per esigenze organizzative del settore postale. La legittimità di questi contratti, in applicazione del d.lgs. n. 368/2001, è stata oggetto di numerosi giudizi, con orientamenti contrastanti tra i tribunali.

    Cosa significa che una questione è manifestamente infondata?

    Significa che la Corte ritiene, prima facie, che la norma censurata non violi la Costituzione nei termini indicati dal giudice rimettente. La pronuncia avviene in camera di consiglio e non vincola i giudici su altre questioni di interpretazione della norma.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, rilevante nella valutazione del trattamento differenziato dei lavoratori a termine