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La Corte dichiara non fondate le questioni sugli artt. 80 e 131 del T.U. n. 1124/1965 relative al limite del quindicennio per la revisione della rendita INAIL per malattia professionale, e inammissibili per difetto di rilevanza le questioni sugli artt. 132 e 137. Quando l’aggravamento della malattia professionale dipende dal protrarsi dell’esposizione al rischio, si configura una «nuova» malattia professionale tutelata in modo autonomo, senza il limite temporale del quindicennio.
Di cosa si tratta
L’assicurazione INAIL contro le malattie professionali garantisce una rendita ai lavoratori che contraggono patologie per causa lavorativa. Il Testo unico n. 1124/1965 prevedeva che la rendita potesse essere rivista entro un quindicennio dalla sua costituzione (art. 137). Un lavoratore addetto a una cava di marmo, già titolare di rendita per ipoacusia professionale dal 1978, aveva continuato a lavorare nelle medesime condizioni e aveva subito un progressivo aggravamento dell’udito. L’INAIL eccepiva che la domanda di revisione era tardiva per scadenza del quindicennio.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Brescia ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 80, 131, 132 e 137 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione, nella parte in cui pongono un limite temporale alla rilevanza delle variazioni delle condizioni fisiche del lavoratore anche quando l’aggravamento dipende dal protrarsi dell’esposizione al rischio morbigeno.
La decisione della Corte
La Corte non dichiara incostituzionale la normativa, ma ne fornisce un’interpretazione costituzionalmente orientata: quando l’aggravamento del maggior grado di inabilità dipende dalla protrazione dell’esposizione a rischio patogeno – come nel caso del lavoratore che ha continuato l’attività nelle medesime condizioni – si è in presenza di una «nuova» malattia professionale della stessa natura della prima. In tal caso si applica la disciplina degli artt. 80 e 131, che tutela adeguatamente la fattispecie senza il limite del quindicennio. Le questioni sugli artt. 132 e 137 sono inammissibili perché il rimettente non doveva fare applicazione di tali norme nel giudizio principale.
Il principio
Quando l’aggravamento di una malattia professionale non è la semplice evoluzione della patologia già indennizzata ma deriva dal protrarsi dell’esposizione al rischio lavorativo, si configura una nuova malattia professionale autonomamente tutelata: in tal caso non si applica il limite quindicennale di revisione della rendita, ma la disciplina generale della nuova malattia professionale.
Domande e risposte
Cosa succede se la malattia professionale si aggrava dopo il quindicennio dalla rendita?
Dipende dalla causa dell’aggravamento. Se si tratta della semplice evoluzione della patologia già indennizzata, il limite del quindicennio si applica. Se invece l’aggravamento deriva dal protrarsi dell’esposizione al rischio lavorativo, si configura una nuova malattia professionale che può essere indennizzata autonomamente, senza il limite temporale.
L’ipoacusia professionale è coperta dall’assicurazione INAIL?
Sì. La perdita dell’udità causata dall’esposizione a rumore sul lavoro è una malattia professionale indennizzabile dall’INAIL. La rendita viene costituita quando il grado di inabilità supera le soglie previste dal testo unico.
Come si calcola il grado di inabilità per le malattie professionali?
Il grado di inabilità permanente è determinato dall’INAIL mediante visita medica che valuta la riduzione della capacità lavorativa generica. Le tabelle di legge fissano i coefficienti di riduzione per le diverse menomazioni fisiche. Il lavoratore può contestare la valutazione dell’Istituto davanti al giudice del lavoro.
Norme collegate
- Art. 38 della Costituzione — diritto alla previdenza e all’assistenza sociale per i lavoratori inabili, parametro principale del giudizio
- Art. 32 della Costituzione — diritto alla salute, invocato in relazione alla tutela del lavoratore con malattia professionale aggravata
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, invocato per la disparità di trattamento tra lavoratori con aggravamento dovuto a nuova esposizione e quelli con semplice evoluzione della patologia
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