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La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale di due leggi della Regione Abruzzo approvate durante la prorogatio del Consiglio regionale, dopo le dimissioni del Presidente della Giunta. Le leggi non riguardavano materie oggettivamente urgenti e necessarie, come richiesto dai limiti immanenti della prorogatio.
Di cosa si tratta
Il Presidente della Giunta regionale dell’Abruzzo aveva rassegnato le dimissioni nell’agosto 2008, determinando lo scioglimento del Consiglio regionale e l’avvio della prorogatio. In questo periodo il Consiglio regionale aveva approvato la legge n. 14/2008 (tutela della Costa Teatina) e la legge n. 17/2008 (attuazione del d.lgs. n. 152/2006 e disposizioni sul personale). Il Presidente del Consiglio dei ministri le aveva impugnate ritenendole adottate in violazione dei limiti della prorogatio.
La questione di legittimità costituzionale
Ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri (rr. nn. 103 e 104/2008) contro gli artt. 5, 24, 25 e 26 della legge Abruzzo n. 17/2008 e gli artt. 1 e 2 della legge Abruzzo n. 14/2008. Parametro principale: art. 86, terzo comma, dello Statuto della Regione Abruzzo in relazione all’art. 123 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della legge regionale Abruzzo n. 14/2008 e della legge regionale Abruzzo n. 17/2008. Il Consiglio regionale in prorogatio non aveva selezionato le materie urgenti e necessarie, approvando leggi di ampio contenuto senza adeguate motivazioni di urgenza.
Il principio
Il Consiglio regionale in prorogatio può approvare solo atti strettamente urgenti e necessari, la cui mancata adozione causerebbe gravi danni all’interesse pubblico. Leggi di ampio contenuto normativo, non giustificate da specifiche ragioni di urgenza, non rientrano nei limiti immanenti della prorogatio e sono costituzionalmente illegittime.
Domande e risposte
Cosa è la prorogatio di un organo costituzionale o regionale?
È il periodo in cui un organo elettivo, dopo lo scioglimento o le dimissioni, continua a esercitare le proprie funzioni fino all’insediamento del successore. La prorogatio ha una funzione di garanzia della continuità istituzionale, ma implica limiti impliciti all’attività legislativa: solo atti urgenti e necessari.
Quali leggi regionali si possono approvare in prorogatio?
Secondo la giurisprudenza costituzionale consolidata, in prorogatio sono consentiti solo atti di ordinaria amministrazione e provvedimenti urgenti e indifferibili, la cui mancata adozione causerebbe danni gravi e immediati. Leggi di riforma, leggi di ampio respiro normativo o leggi non urgenti non rispettano i limiti immanenti della prorogatio.
Cosa succede alle leggi già entrate in vigore se dichiarate incostituzionali?
La sentenza della Corte ha effetto ex nunc (dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). Gli atti compiuti in applicazione delle norme incostituzionali prima della pronuncia rimangono in linea di principio validi, salvo che siano ancora pendenti procedimenti giudiziari in cui la questione sia stata sollevata.
Norme collegate
- Art. 123 della Costituzione — Statuti regionali, cui si rinvia per la disciplina della prorogatio degli organi regionali
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