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La Corte pronuncia una decisione articolata sulla legge della Provincia autonoma di Trento n. 10/2008 in materia di lavori pubblici: dichiara incostituzionali numerose disposizioni che invadono la competenza statale in materia di tutela della concorrenza e ordinamento civile, e non fondate le questioni sulle restanti disposizioni che rientrano nei poteri statutari della Provincia.
Di cosa si tratta
La Provincia autonoma di Trento gode di ampie competenze legislative in forza dello Statuto speciale (d.P.R. n. 670/1972). Con la legge n. 10 del 2008, la Provincia aveva modificato la propria disciplina sui lavori pubblici, introducendo regole su appalti, qualificazione delle imprese, subappalto, collaudi e contratti. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato numerose disposizioni, ritenendo che si sconfinasse nelle materie di competenza esclusiva statale (tutela della concorrenza, ordinamento civile, tutela del lavoro).
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato con due ricorsi numerosi articoli della legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10, in riferimento agli artt. 11, 117, primo e secondo comma, lettere e), l) ed m), della Costituzione, nonché agli artt. 4 e 8 del d.P.R. n. 670/1972 (Statuto speciale del Trentino-Alto Adige).
La decisione della Corte
La Corte accoglie parzialmente il ricorso, dichiarando incostituzionali le disposizioni che disciplinano aspetti civilistici dei contratti di appalto (competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile) o che incidono sulla tutela della concorrenza e la disciplina europea degli appalti pubblici. Dichiara invece non fondate le questioni relative alle disposizioni che rientrano nelle competenze statutarie della Provincia in materia di lavori pubblici locali, di sostegno all’economia e di urbanistica.
Il principio
Anche le Province autonome con ampia autonomia statutaria non possono legiferare in materie di competenza esclusiva statale come l’ordinamento civile e la tutela della concorrenza: le norme provinciali che invadono tali materie sono incostituzionali, indipendentemente dalla finalità di disciplinare i lavori pubblici di interesse locale.
Domande e risposte
Quali poteri ha la Provincia autonoma di Trento in materia di lavori pubblici?
In base allo Statuto speciale, la Provincia autonoma di Trento ha competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di interesse provinciale. Può quindi disciplinare procedure, qualificazioni e collaudi per i propri appalti, ma nel rispetto della normativa statale di derivazione europea sulla concorrenza e degli istituti civilistici dei contratti.
Perché alcune norme provinciali sugli appalti sono incostituzionali?
Perché invadevano la materia dell’ordinamento civile (contratti, responsabilità, garanzie) e della tutela della concorrenza, riservate allo Stato in via esclusiva dall’art. 117, secondo comma, lettere e) e l), della Costituzione, che prevale sulle competenze statutarie speciali.
Il diritto dell’UE sugli appalti si applica alle Province autonome?
Sì. Le direttive europee sugli appalti pubblici si applicano integralmente anche alle Province autonome, che non possono derogarvi nell’esercizio delle proprie competenze legislative. L’art. 117, primo comma, Cost. vincola tutta la legislazione regionale e provinciale al rispetto degli obblighi internazionali e comunitari.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni/Province, parametro principale del giudizio
- Art. 118 della Costituzione — principio di sussidiarietà, invocato in relazione all’organizzazione dei lavori pubblici locali
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.