Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 242/2010 – Indeducibilità IRAP da IRES e mutato quadro normativo

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    La Commissione tributaria provinciale di Prato aveva sollevato la questione di costituzionalità dell’indeducibilità dell’IRAP dall’IRES, invocando gli artt. 3 e 53 della Costituzione. La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità perché il giudice rimettente non aveva considerato l’art. 6 del d.l. n. 185 del 2008, che aveva già modificato il quadro normativo introducendo una deduzione forfettaria del 10%.

    Di cosa si tratta

    L’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi (IRES e IRPEF). Una società a responsabilità limitata aveva chiesto il rimborso dell’IRES versata in eccesso, sostenendo che la mancata deduzione dell’IRAP generasse una doppia imposizione su redditi in realtà inesistenti. Il giudice tributario aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997 — nella parte in cui esclude la deducibilità dell’IRAP ai fini IRES — era censurato in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione. Il rimettente era la Commissione tributaria provinciale di Prato (r.o. n. 42 del 2010).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. L’ordinanza di rimessione non menzionava l’art. 6 del d.l. n. 185 del 2008 (convertito in legge n. 2 del 2009), che aveva introdotto una deduzione forfettaria del 10% dell’IRAP riferita alla quota imponibile degli interessi passivi e del costo del personale. Il rimettente avrebbe dovuto valutare la rilevanza della questione alla luce di questo mutato quadro normativo, tanto più che la Corte aveva già restituito gli atti in una analoga vicenda con l’ordinanza n. 258 del 2009.

    Il principio

    Quando il quadro normativo di riferimento subisce modifiche significative dopo la rimessione ma prima della decisione della Corte, il giudice a quo deve motivare la rilevanza della questione tenendo conto delle nuove disposizioni. La mancata considerazione del mutato quadro legislativo determina la manifesta inammissibilità per ricostruzione incompleta del diritto applicabile.

    Domande e risposte

    L’IRAP è deducibile ai fini IRES?

    In linea generale no, per effetto dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997. Tuttavia, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, il d.l. n. 185 del 2008 ha introdotto una deduzione forfettaria del 10% dell’IRAP riferita agli interessi passivi e al costo del personale.

    Perché la Corte ha dichiarato inammissibile la questione?

    Perché il giudice rimettente non aveva considerato la novella legislativa del 2008 che aveva parzialmente modificato il regime di indeducibilità. Una ricostruzione incompleta del quadro normativo rende impossibile valutare correttamente la rilevanza della questione nel giudizio principale.

    Cosa avrebbe dovuto fare il giudice rimettente?

    Avrebbe dovuto esaminare se, alla luce della deduzione forfettaria introdotta nel 2008, la questione mantenesse la sua rilevanza nel giudizio concreto e, in caso affermativo, motivare adeguatamente tale circostanza, come già indicato dalla Corte con l’ordinanza n. 258 del 2009.

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  • Corte cost. n. 241/2010 – Discarica rifiuti Campania e giurisdizione cautelare

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 4, comma 2, e l’art. 9, comma 1, del d.l. n. 90/2008 (emergenza rifiuti Campania), sollevate dal Tribunale di Salerno. Le questioni erano carenti di motivazione sulla rilevanza: il Tribunale non aveva adeguatamente dimostrato di avere giurisdizione nel giudizio di merito a quo né di essere competente a decidere la questione incidentale.

    Di cosa si tratta

    Il d.l. n. 90/2008 (conv. l. n. 123/2008) aveva attribuito al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva in materia di gestione dell’emergenza rifiuti in Campania (art. 4) e aveva autorizzato la realizzazione di nuove discariche in alcuni Comuni campani, tra cui il Comune di Serre (art. 9). Il Tribunale di Salerno, pendente un giudizio civile di merito promosso dal Comune di Serre per impedire la costruzione di una discarica, aveva impugnato entrambe le norme.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Salerno ha impugnato gli artt. 4, comma 2, e 9, comma 1, del d.l. n. 90/2008, in riferimento a numerosi parametri (artt. 2, 3, 9, 24, 32, 100, 101, 102, 103, 104, 111, 113, 114, 117 e 118 Cost.), per la concentrazione della giurisdizione nella materia dell’emergenza rifiuti in capo al giudice amministrativo e per l’autorizzazione legislativa alla discarica di Serre.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni. Il Tribunale di Salerno non aveva adeguatamente motivato: a) di essere competente nel giudizio di merito, nonostante la Cassazione avesse enunciato in favore del giudice amministrativo il principio di diritto; b) che la norma sulla concentrazione della giurisdizione (art. 4, comma 2) non potesse incidere sul giudizio di merito pendente; c) che la questione sull’art. 9 (autorizzazione discarica) avesse effetti diretti nel giudizio in corso.

    Il principio

    Nel giudizio incidentale di costituzionalità, il giudice rimettente deve motivare in modo non implausibile sia sulla propria giurisdizione/competenza nel giudizio principale, sia sulla rilevanza della questione: il giudice che non dimostri di poter fare applicazione della norma censurata non soddisfa il requisito della rilevanza e la questione va dichiarata inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva l’art. 4, comma 2, del d.l. n. 90/2008 sulla giurisdizione?

    Stabiliva che le misure cautelari adottate da un’autorità giudiziaria diversa dal giudice amministrativo in materia di gestione dei rifiuti in Campania cessavano di avere effetto se non riconfermate entro 30 giorni dal giudice amministrativo competente.

    Perché la questione era inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza?

    Il Tribunale di Salerno non aveva dimostrato di essere legittimamente competente nel giudizio di merito, né aveva spiegato come la norma impugnata (sulla giurisdizione) potesse trovare applicazione nel giudizio pendente davanti a sé: senza questa premessa la questione non è rilevante.

    Cosa è successo alla discarica di Serre?

    Il procedimento davanti al Tribunale di Salerno si è concluso con la dichiarazione di inammissibilità della questione costituzionale. La Corte non si è pronunciata nel merito sull’art. 9 del d.l. n. 90/2008, che autorizzava la realizzazione della discarica.

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  • Corte cost. n. 240/2010 – Deroga sismica Ferrovie e sopraelevazioni Calabria

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    La Corte dichiara estinto il processo sul ricorso del Governo contro gli artt. 3, comma 3 (deroga all’autorizzazione sismica per le Ferrovie dello Stato) e 6, comma 2 (sostituzione della certificazione sismica regionale con quella del progettista per le sopraelevazioni) della legge regionale calabrese n. 35/2009. La Regione aveva nel frattempo abrogato e modificato entrambe le norme.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale Calabria 19 ottobre 2009, n. 35, in materia di procedure sismiche, prevedeva: all’art. 3, comma 3, l’esonero delle Ferrovie dello Stato dall’obbligo di autorizzazione sismica; all’art. 6, comma 2, la possibilità che nei lavori di sopraelevazione la certificazione del competente ufficio tecnico regionale fosse sostituita da quella del progettista. Il Governo aveva impugnato entrambe le disposizioni per contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost. (governo del territorio) e con i principi fondamentali del d.P.R. n. 380/2001 (Testo unico edilizia) in materia sismica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio aveva impugnato gli artt. 3, comma 3, e 6, comma 2, l. reg. Calabria n. 35/2009, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., per violazione dei principi fondamentali statali in materia di sicurezza sismica e di governo del territorio (artt. 83, 88 e 90 del d.P.R. n. 380/2001).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara estinto il processo: la Regione Calabria aveva abrogato l’art. 3, comma 3, con l. reg. n. 1/2010 e radicalmente modificato l’art. 6, comma 2 – aggiungendo la parola «non» per rendere la norma pienamente conforme all’art. 90, comma 2, d.P.R. n. 380/2001. Il Consiglio dei ministri aveva deliberato la rinuncia al ricorso; la Regione Calabria aveva formalmente accettato la rinuncia.

    Il principio

    Le Regioni non possono derogare ai principi fondamentali statali in materia di sicurezza sismica: la normativa tecnica antisismica (artt. 83, 88 e 90 del T.U. edilizia) costituisce un principio fondamentale in materia di governo del territorio vincolante per il legislatore regionale. Deroghe regionali a tutele di incolumità pubblica sono incostituzionali, indipendentemente dal soggetto beneficiario.

    Domande e risposte

    Perché l’esonero delle Ferrovie dall’autorizzazione sismica era incostituzionale?

    L’art. 88 del T.U. edilizia prevede che solo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa istruttoria e parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, possa concedere deroghe alle norme tecniche sismiche: una Regione non può sostituirsi a questa procedura con una deroga diretta per legge.

    In cosa consisteva il vizio dell’art. 6, comma 2, sulla certificazione per le sopraelevazioni?

    L’art. 90, comma 2, del T.U. edilizia richiede la certificazione dell’ufficio tecnico regionale per le sopraelevazioni in zona sismica. La norma calabrese sostituiva questo controllo pubblico con un certificato del progettista, privato, riducendo il livello di sicurezza garantito dalla normativa statale.

    Come è stata risolta la questione senza una pronuncia nel merito?

    La Regione Calabria ha modificato le norme con la legge n. 1/2010, rimuovendo i vizi censurati. Il Governo ha quindi rinunciato al ricorso e la Regione ha accettato: il processo si è estinto prima che la Corte potesse pronunciarsi nel merito.

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  • Corte cost. n. 239/2010 – Nuovi profili professionali cooperazione sociale Calabria

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    La Corte dichiara estinto il processo sul ricorso del Governo contro gli artt. 13, comma 1, lett. a), e 21, comma 2, lett. c), della legge regionale calabrese n. 28/2009 (cooperazione sociale). La Regione Calabria aveva modificato le disposizioni contestate, il Governo ha rinunciato al ricorso e – non essendosi la Regione costituita – l’assenza di costituzione equivale ad accettazione della rinuncia.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Calabria 17 agosto 2009, n. 28, sulle norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, aveva previsto: all’art. 13, comma 1, lett. a), che gli organi regionali e locali definissero nuovi profili professionali per le attività di inserimento lavorativo; all’art. 21, comma 2, lett. c), interventi di sostegno per la riqualificazione tecnico-professionale del personale delle cooperative. Il Governo aveva censurato queste norme per invasione della competenza statale in materia di istruzione e formazione professionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio aveva impugnato gli artt. 13, comma 1, lett. a), e 21, comma 2, lett. c), l. reg. Calabria n. 28/2009, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., per la previsione di nuove figure professionali e corsi di riqualificazione abilitanti in materia di profili professionali, riservati dalla giurisprudenza costituzionale alla competenza statale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara estinto il processo. La Regione Calabria aveva modificato le disposizioni censurate con la legge n. 55/2009. Il Governo aveva quindi rinunciato al ricorso; la Regione Calabria non si era costituita, e ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative, in mancanza di costituzione della parte resistente la rinuncia determina direttamente l’estinzione del processo.

    Il principio

    Nel giudizio costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso determina l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione della controparte qualora questa non si sia costituita in giudizio. La modifica legislativa regionale sopravvenuta che rimuove il vizio censurato è la causa tipica della rinuncia statale.

    Domande e risposte

    Perché la definizione di nuovi profili professionali è considerata di competenza statale?

    Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la creazione di nuove figure professionali e la disciplina dei relativi profili e ordinamenti didattici attiene alla materia dell’istruzione (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.) o, per certi aspetti, alla formazione professionale (art. 117, terzo comma), ma in ogni caso richiede standard nazionali uniformi che le Regioni non possono determinare autonomamente.

    Qual era la differenza tra la legge calabrese n. 28/2009 e la successiva n. 55/2009?

    La legge n. 55/2009 ha modificato le disposizioni contestate, eliminando i riferimenti alla creazione autonoma di profili professionali da parte degli organi regionali e locali e limitando l’intervento regionale ai soli ambiti consentiti dalla normativa statale.

    La mancata costituzione della Regione comporta automaticamente l’estinzione per rinuncia?

    Sì: secondo l’art. 23 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, in caso di mancata costituzione del soggetto resistente, la rinuncia al ricorso produce direttamente l’estinzione senza necessità di accettazione formale.

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  • Corte cost. n. 238/2010 – Riutilizzo acque reflue e competenza ambientale Toscana

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    La Corte dichiara estinto il processo sul ricorso del Governo contro l’art. 34 della legge regionale toscana n. 62/2008 (criteri regionali per il riuso delle acque reflue). La Regione Toscana aveva successivamente modificato la norma, il Governo ha rinunciato e la Regione ha accettato la rinuncia.

    Di cosa si tratta

    L’art. 34 della legge regionale toscana n. 62/2008 aveva previsto che la Regione emanasse un regolamento per la definizione di criteri per il riuso delle acque, anche in deroga alle sole prescrizioni dell’art. 99 del d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente), che affida alle Regioni solo la facoltà di adottare norme e misure per il riciclo delle acque reflue depurate. Il Governo aveva impugnato la disposizione per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio aveva impugnato l’art. 34, l. reg. Toscana n. 62/2008, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., per la previsione di una potestà regolamentare regionale in materia di riuso delle acque che esulava dall’ambito consentito dal Codice dell’ambiente.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara estinto il processo: la norma impugnata era stata integralmente modificata dall’art. 88 della legge regionale n. 75/2009, il Governo aveva quindi rinunciato al ricorso e la Regione Toscana aveva formalmente accettato la rinuncia. Ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative, la rinuncia seguita da accettazione determina l’estinzione del processo.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso in via principale, seguita dall’accettazione della parte resistente, determina l’estinzione del processo costituzionale ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte. Non si pronuncia nel merito sulla conformità costituzionale della norma originariamente impugnata.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva l’art. 34 della legge toscana n. 62/2008 dichiarato oggetto di ricorso?

    Prevedeva che la Regione emanasse un regolamento per criteri di riutilizzo delle acque, non solo «in attuazione» dell’art. 99 del Codice dell’ambiente, ma «anche» in aggiunta: una formulazione più ampia rispetto al titolo di competenza regionale.

    Perché il Governo ha rinunciato al ricorso?

    La Regione Toscana aveva già modificato la norma contestata con la legge n. 75/2009, venendo incontro ai rilievi del Governo: non aveva più senso proseguire il giudizio su una disposizione non più vigente.

    L’estinzione del processo significa che la norma era valida?

    No: l’estinzione per rinuncia non equivale a una pronuncia di infondatezza. Semplicemente, il giudizio non si è concluso nel merito perché è venuta meno la norma impugnata.

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  • Corte cost. n. 237/2010 – Mandato d’arresto europeo esecutivo e cittadino UE residente

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 19, comma 1, lett. c), legge n. 69/2005 (mandato d’arresto europeo), sollevata dalla Corte d’appello di Bari. La questione era già stata risolta dalla coeva sentenza n. 227/2010 che ha dichiarato incostituzionale la norma parallela (art. 18), rendendo la questione sull’art. 19 priva di autonoma rilevanza.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Bari aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 1, lett. c), della legge n. 69/2005 (mandato d’arresto europeo), nella parte in cui non attribuisce al cittadino UE residente in Italia – soggetto a MAE esecutivo – la facoltà di chiedere di scontare la pena in Italia. La questione riguardava G.V.F., cittadino romeno con famiglia in Italia, attinto da un MAE dalla Romania.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Bari ha impugnato l’art. 19, comma 1, lett. c), legge n. 69/2005, in riferimento all’art. 3 Cost. e all’art. 20 della Carta dei diritti fondamentali UE (Carta di Nizza), nella parte in cui non attribuisce allo straniero UE residente in Italia, con MAE ai fini esecutivi, la facoltà di espiare la pena in Italia.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. La sentenza n. 227/2010 pronunciata lo stesso giorno ha dichiarato incostituzionale l’art. 18, comma 1, lett. r), della medesima legge – norma dal contenuto parallelo relativa al caso di MAE esecutivo – rendendo la questione sull’art. 19 non atta a produrre un autonomo effetto nel giudizio a quo (la disposizione da applicare nel caso concreto è quella dell’art. 18, non dell’art. 19).

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile per difetto di rilevanza quando la norma impugnata non è quella applicabile nel giudizio principale oppure quando altra pronuncia costituzionale coeva risolve il caso in modo diretto. L’inammissibilità manifesta consente alla Corte di pronunciarsi in camera di consiglio senza udienza pubblica.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra l’art. 18 e l’art. 19 della legge n. 69/2005 sul mandato d’arresto europeo?

    L’art. 18 riguarda il rifiuto di consegna ai fini dell’esecuzione di una pena già irrogata (MAE esecutivo); l’art. 19 riguarda la consegna condizionata ai fini di un processo ancora in corso (MAE processuale). Per i MAE esecutivi è l’art. 18 la norma applicabile: per questo la questione sull’art. 19 era irrilevante.

    La sentenza n. 227/2010 risolve anche il problema di G.V.F.?

    Sì: dopo la sentenza n. 227/2010, il cittadino UE residente in Italia può chiedere di scontare la pena in Italia anche in caso di MAE esecutivo, grazie alla dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 18, comma 1, lett. r), l. n. 69/2005.

    Cosa significa «manifesta inammissibilità» nel giudizio costituzionale?

    Significa che la questione è palesemente non scrutinabile nel merito, per evidenti ragioni processuali (difetto di rilevanza, difetto di motivazione, ecc.). La Corte la decide in camera di consiglio, con ordinanza, senza udienza pubblica, ai sensi degli artt. 26, comma 2, l. n. 87/1953 e 9, comma 2, norme integrative.

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  • Corte cost. n. 236/2010 – Impugnativa atti endoprocedimentali elettorali ante proclamazione

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    La Corte dichiara incostituzionale l’art. 83-undecies del d.P.R. n. 570/1960 nella parte in cui esclude l’impugnativa autonoma degli atti del procedimento elettorale immediatamente lesivi, anteriormente alla proclamazione degli eletti. La norma violava il diritto di difesa e i diritti elettorali costituzionalmente garantiti.

    Di cosa si tratta

    L’art. 83-undecies del T.U. per le elezioni degli organi comunali prevedeva che gli atti del procedimento elettorale potessero essere impugnati solo successivamente alla proclamazione degli eletti. La giurisprudenza aveva consolidato questo orientamento come «diritto vivente», escludendo la tutela cautelare e la contestazione immediata degli atti di ammissione o esclusione di liste durante la campagna elettorale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Liguria, nel corso di un giudizio promosso da candidati la cui lista era stata ricusata, ha impugnato l’art. 83-undecies del d.P.R. n. 570/1960, in riferimento agli artt. 3, 24, 48, 49, 51, 97 e 113 Cost., nella parte in cui esclude la possibilità di impugnare autonomamente gli atti endoprocedimentali del procedimento elettorale immediatamente lesivi, anteriormente alla proclamazione degli eletti.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 83-undecies del d.P.R. n. 570/1960 nella parte in cui esclude l’impugnativa autonoma degli atti del procedimento preparatorio alle elezioni, ancorché immediatamente lesivi, anteriormente alla proclamazione degli eletti. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura.

    Il principio

    Gli atti del procedimento elettorale immediatamente lesivi di diritti costituzionalmente garantiti – come il diritto all’elettorato passivo, alla presentazione di liste, alla partecipazione democratica – devono poter essere impugnati in via autonoma e con tutela cautelare prima della proclamazione degli eletti. Altrimenti il danno diventerebbe definitivo e irreparabile, svuotando di contenuto la tutela giurisdizionale.

    Domande e risposte

    Cosa cambia concretamente dopo questa sentenza per chi vede la propria lista esclusa?

    I candidati la cui lista viene esclusa durante il procedimento elettorale possono ora ricorrere al giudice amministrativo e chiedere la tutela cautelare (sospensione del provvedimento di esclusione) prima che le elezioni si svolgano, non più solo dopo la proclamazione degli eletti.

    Perché la norma precedente era considerata incostituzionale?

    Perché l’unico rimedio (impugnazione post-proclamazione con eventuale annullamento e ripetizione delle elezioni) non offre la stessa tutela dell’intervento immediato: il candidato escluso non può più partecipare alle elezioni già avvenute, con danno irreparabile al suo diritto di elettorato passivo.

    Questa sentenza si applica anche alle elezioni politiche nazionali?

    La pronuncia riguarda specificamente il contenzioso elettorale amministrativo (elezioni comunali) disciplinato dal d.P.R. n. 570/1960. Tuttavia il principio sull’impugnabilità immediata degli atti lesivi è stato successivamente recepito anche nel Codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 235/2010 – Stabilizzazione precari e autonomia organizzativa Sardegna

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    La Corte dichiara incostituzionali i commi 2, 3 e 12 dell’art. 3 della legge regionale sarda n. 3/2009 (programmi di stabilizzazione del precariato negli enti locali e inquadramento dei dipendenti a tempo determinato), per violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile. Dichiara invece non fondate le questioni sugli altri commi dello stesso articolo e sull’art. 9.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 aveva introdotto disposizioni per il superamento del precariato nel settore pubblico regionale e locale. L’art. 3 limitava il ricorso a contratti a tempo determinato, autorizzava la Regione a finanziare stabilizzazioni e prevedeva l’inquadramento di dipendenti a termine già concorsuali. L’art. 9 riguardava l’autonomia scolastica regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio ha impugnato l’art. 3, commi 1, 2, 3 e 12, e l’art. 9, commi 3 e 4, della legge reg. Sardegna n. 3/2009, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lett. l) e m), Cost., nonché agli artt. 3 e 5 dello Statuto speciale sardo e al principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara incostituzionali i commi 2, 3 e 12 dell’art. 3: queste disposizioni disciplinano la stabilizzazione dei precari degli enti locali e l’inquadramento nei ruoli stabili, materia che attiene all’ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.), di competenza esclusiva statale. Dichiara non fondate le questioni sul comma 1 (limiti quantitativi ai contratti a termine) e sugli artt. 9, commi 3 e 4 (autonomia scolastica regionale).

    Il principio

    La stabilizzazione del personale precario degli enti locali e l’inquadramento nei ruoli a tempo indeterminato attengono all’ordinamento del rapporto di lavoro pubblico, materia di ordinamento civile riservata alla competenza esclusiva dello Stato. Le Regioni – anche a statuto speciale – non possono legiferare in deroga alla normativa statale sui contratti a termine nella pubblica amministrazione.

    Domande e risposte

    Perché i commi 2, 3 e 12 sono stati dichiarati incostituzionali ma non il comma 1?

    Il comma 1 disciplinava limiti organizzativi interni alla Regione (percentuale massima di contratti a termine), rientrando nell’autonomia organizzativa regionale. I commi 2, 3 e 12 invece prevedevano la stabilizzazione dei precari degli enti locali e l’inquadramento nel ruolo stabile: scelte che incidono sull’ordinamento del rapporto di lavoro pubblico, materia statale.

    Cosa disciplina l’art. 9 della legge regionale sarda dichiarato non incostituzionale?

    L’art. 9 riguardava le modalità di gestione del personale scolastico regionale, ritenute dalla Corte rientranti nell’autonomia organizzativa della Regione Sardegna rispetto alle istituzioni scolastiche di propria competenza.

    Le Regioni possono stabilizzare i propri dipendenti precari?

    Solo nei limiti della normativa statale: il d.l. n. 78/2009 fissava come termine per le stabilizzazioni il 31 dicembre 2010. La Regione Sardegna non poteva dettare una disciplina difforme rispetto a quella statale per i dipendenti degli enti locali.

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  • Corte cost. n. 234/2010 – Autorizzazione scarichi idrici e tutela ambientale Friuli

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    La Corte dichiara incostituzionale la norma della legge regionale FVG che attribuiva al gestore privato del servizio idrico il potere di autorizzare scarichi in fognatura senza la certificazione del competente ufficio tecnico regionale (art. 16-ter). Dichiara invece non fondate le censure sull’art. 16-bis (autorizzazione scarichi affidata al gestore del servizio idrico integrato).

    Di cosa si tratta

    L’art. 4, comma 25, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 12/2009 aveva introdotto gli artt. 16-bis e 16-ter nella legge reg. n. 16/2008. L’art. 16-bis consentiva al gestore del servizio idrico di autorizzare gli scarichi in pubblica fognatura; l’art. 16-ter esonerare dall’autorizzazione i titolari di scarichi non finali, abbassando le garanzie ambientali previste dall’art. 124 del d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio ha impugnato l’art. 4, comma 25, l. reg. FVG n. 12/2009, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. s), e 118 Cost., per violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e per lesione del principio di sussidiarietà.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara incostituzionale l’art. 4, comma 25, l. reg. FVG n. 12/2009 nella parte in cui inserisce l’art. 16-ter: questa norma, esonerando il titolare dello scarico dall’obbligo di autorizzazione e consentendo la sostituzione della certificazione dell’ufficio tecnico regionale con quella del progettista, abbassa la tutela ambientale prevista dalla norma statale (art. 124, d.lgs. n. 152/2006), violando l’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. Dichiara invece non fondate le questioni sull’art. 16-bis.

    Il principio

    Le Regioni e le Province autonome non possono derogare o abbassare il livello di tutela ambientale stabilito dalla legislazione statale: la tutela dell’ambiente è materia di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.) e il legislatore regionale non può alleggerire i presupposti per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi idrici rispetto a quanto previsto dal Codice dell’ambiente.

    Domande e risposte

    Qual era la differenza tra art. 16-bis e art. 16-ter dichiarato incostituzionale?

    L’art. 16-bis attribuiva il potere autorizzatorio al gestore del servizio idrico integrato, soggetto ritenuto dalla Corte sostanzialmente pubblico: le censure sono state respinte. L’art. 16-ter invece eliminava la necessità di una certificazione dell’ufficio tecnico regionale per le sopraelevazioni, sostituita da un semplice certificato del progettista: questa riduzione di garanzia è stata dichiarata incostituzionale.

    Perché la Corte ha distinto tra le due norme?

    Perché l’art. 16-bis, pur affidando il potere autorizzatorio a un soggetto diverso dalla Provincia, non abbassava il livello sostanziale di tutela; l’art. 16-ter invece permetteva scarichi senza il controllo tecnico previsto dalla norma statale, riducendo effettivamente la tutela ambientale.

    Cosa prevede l’art. 124 del Codice dell’ambiente in materia di scarichi?

    L’art. 124 del d.lgs. n. 152/2006 richiede l’autorizzazione preventiva per gli scarichi di acque reflue; l’esonero dall’obbligo di autorizzazione è consentito solo in presenza di precise condizioni tecniche (conferimento tramite condotta al terzo gestore dell’impianto di depurazione), non liberamente estensibili dalla normativa regionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 233/2010 – Concessioni demaniali marittime e caccia Friuli-VG

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    La Corte dichiara incostituzionali alcune disposizioni della legge comunitaria 2008 del Friuli-Venezia Giulia: la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime a soggetti sprovvisti di requisiti (art. 36), la norma sull’autonoma definizione regionale delle specie cacciabili (art. 37, comma 1), e la norma sulla protezione faunistica (art. 48, comma 6). Dichiara invece inammissibile la questione sull’art. 37, comma 2.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 luglio 2009, n. 13 (legge comunitaria 2008) conteneva più disposizioni impugnate dal Presidente del Consiglio. In sintesi: l’art. 36, comma 2 prorogava concessioni demaniali marittime a soggetti privi di requisiti; l’art. 37 disciplinava le specie cacciabili autonomamente; l’art. 48, comma 6, estendeva al territorio regionale il regime della zona faunistica delle Alpi per la quota minima di protezione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio ha impugnato gli artt. 36, comma 2, 37, commi 1 e 2, e 48, comma 6, della legge reg. FVG n. 13/2009, in riferimento all’art. 4 dello Statuto speciale FVG, agli artt. 3 e 117, primo e secondo comma, lett. a) e s), Cost., per violazione della libertà di stabilimento comunitaria (concessioni), dei principi fondamentali statali in materia di caccia (l. n. 157/1992), e dei principi ambientali.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara incostituzionali gli artt. 36, comma 2, 37, comma 1, e 48, comma 6 della legge reg. FVG n. 13/2009. Dichiara inammissibile la questione sull’art. 37, comma 2, per difetto di motivazione sulla rilevanza. Le norme regionali eccedevano le competenze della Regione: le concessioni demaniali con proroga automatica violano il principio UE di libertà di stabilimento; l’autonoma individuazione delle specie cacciabili eccede i principi fondamentali dell’art. 18, l. n. 157/1992; l’applicazione del regime di zona faunistica delle Alpi a tutto il territorio regionale contrasta con la tutela dell’ambiente.

    Il principio

    Le Regioni a statuto speciale non possono derogare ai principi fondamentali in materia di caccia né ai principi UE di non discriminazione e libertà di stabilimento nelle concessioni demaniali marittime. La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema è materia di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.

    Domande e risposte

    Perché la proroga delle concessioni demaniali marittime è stata dichiarata incostituzionale?

    Perché una proroga automatica a favore di soggetti già concessionari, anche se privi di requisiti, crea un meccanismo preferenziale che viola la libertà di stabilimento prevista dal diritto UE (art. 43 TFUE), recepita in Costituzione tramite l’art. 117, primo comma.

    Quali sono i limiti delle Regioni in materia di caccia?

    Le Regioni possono legiferare sulla caccia nell’ambito dei principi fondamentali statali fissati dalla legge n. 157/1992. Non possono autonomamente determinare le specie cacciabili né i periodi di caccia al di fuori delle liste e dei meccanismi previsti dalla normativa statale.

    Cosa prevede l’art. 48, comma 6, dichiarato incostituzionale?

    La norma estendeva il regime giuridico della zona faunistica delle Alpi – previsto per specifici territori montani – a tutto il territorio agro-silvo-pastorale regionale, abbassando la quota minima di protezione della fauna e violando i parametri statali di tutela ambientale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 232/2010 – Divieto regionale di vendite promozionali pre-saldi

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    La Corte dichiara incostituzionale la norma della Regione Liguria che vietava in assoluto le vendite promozionali nei 40 giorni precedenti i saldi, per qualsiasi prodotto. Il divieto assoluto contrasta con la disciplina statale che, dopo il d.l. n. 223/2006, consente solo il divieto limitato ai prodotti che saranno poi in saldo, non un blocco generalizzato.

    Di cosa si tratta

    L’art. 113, comma 2, della legge della Regione Liguria n. 1/2007 (Testo unico commercio), come sostituito dalla l. reg. n. 14/2007, prevedeva che «non possono essere effettuate vendite promozionali nei quaranta giorni antecedenti le vendite di fine stagione o saldi», senza distinzione merceologica. Il decreto Bersani (d.l. n. 223/2006, conv. l. n. 248/2006) aveva invece liberalizzato le vendite promozionali, consentendo il solo divieto sui medesimi prodotti che andranno in saldo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Genova, nel corso di un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa per vendita promozionale in periodo vietato, ha impugnato l’art. 113, comma 2, l. reg. Liguria n. 1/2007, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. e) e m), Cost., per violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e determinazione dei livelli essenziali di prestazione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 113, comma 2, l. reg. Liguria n. 1/2007, nella parte in cui non prevede che il divieto di vendite promozionali nei 40 giorni pre-saldi sia limitato ai medesimi prodotti merceologici oggetto dei saldi. Il divieto assoluto è incompatibile con la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.).

    Il principio

    Le Regioni non possono vietare in modo generalizzato le vendite promozionali nei periodi pre-saldi: la disciplina delle vendite promozionali è materia di tutela della concorrenza, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. L’unica restrizione ammessa è quella statale: divieto limitato ai medesimi prodotti che saranno oggetto dei saldi.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva il decreto Bersani del 2006 sulle vendite promozionali?

    Il d.l. n. 223/2006 (conv. l. n. 248/2006) aveva eliminato le limitazioni temporali e quantitative alle vendite promozionali, con la sola eccezione del divieto, nel periodo immediatamente pre-saldi, di promuovere i medesimi articoli che poi saranno in saldo.

    Perché il divieto ligure era incostituzionale?

    Perché andava oltre quanto consentito dal legislatore statale: vietava qualsiasi vendita promozionale, indipendentemente dal prodotto, incidendo sulla concorrenza e sui consumatori in modo più restrittivo rispetto alla norma nazionale e invadendo la competenza esclusiva dello Stato.

    Le Regioni possono regolamentare i saldi e le promozioni?

    Solo nei limiti fissati dalla legislazione statale. Possono fissare date e calendario dei saldi di fine stagione, ma non possono introdurre restrizioni alle vendite promozionali più stringenti di quelle previste dalla normativa statale sulla concorrenza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 231/2010 – Proiezioni farmaceutiche in comuni montani Toscana

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    La Corte dichiara estinto il processo sul ricorso del Governo contro l’art. 20 della legge regionale toscana n. 62/2008 (proiezioni farmaceutiche anche nei comuni montani). La Regione Toscana aveva nel frattempo modificato la norma impugnata, il Governo ha rinunciato al ricorso e la Regione ha accettato la rinuncia.

    Di cosa si tratta

    L’art. 20 della legge della Regione Toscana 21 novembre 2008, n. 62, aveva esteso la possibilità di istituire «proiezioni» delle sedi farmaceutiche (punti vendita aggiuntivi di medicinali comuni) anche ai comuni montani o parzialmente montani, indipendentemente dalla soglia demografica dei 12.500 abitanti prevista dalla legge statale. Il Presidente del Consiglio aveva impugnato la disposizione per contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost. (tutela della salute).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva sollevato in via principale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, legge reg. Toscana n. 62/2008, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., per contrasto con i principi fondamentali statali in materia di assistenza farmaceutica (l. n. 475/1968 e l. n. 362/1991).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara estinto il processo. L’art. 17, comma 2, della legge regionale n. 16/2000 (su cui insisteva la norma impugnata) era stato interamente sostituito dall’art. 71 della legge regionale n. 75/2009. Il Governo aveva quindi rinunciato al ricorso, e la Regione Toscana aveva formalmente accettato la rinuncia: ciò determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso in via principale seguita dall’accettazione della controparte determina l’estinzione del processo costituzionale, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. Non si forma pronuncia sul merito della questione.

    Domande e risposte

    Che cosa sono le «proiezioni farmaceutiche» previste dalla normativa toscana?

    Sono punti di vendita di medicinali comuni e di pronto soccorso già confezionati, dipendenti da una farmacia principale, distinti dai dispensari annuali statali perché non soggetti a limiti di orario e di prodotti vendibili.

    Perché il Governo ha rinunciato al ricorso?

    La norma impugnata era stata integralmente sostituita dalla legge regionale n. 75/2009, facendo venir meno l’oggetto dell’impugnazione e le ragioni che avevano motivato il ricorso.

    L’estinzione del processo equivale a una pronuncia di infondatezza?

    No: l’estinzione per rinuncia non pronuncia sul merito della questione di legittimità costituzionale, né in senso favorevole né in senso contrario alla norma impugnata.

    Norme collegate