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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi: nel 2026 le spese di rappresentanza restano deducibili dal reddito d’impresa entro un plafond commisurato ai ricavi della gestione caratteristica (1,5% fino a 10 milioni di euro, 0,6% sulla parte tra 10 e 50 milioni, 0,4% sull’eccedenza). Gli omaggi di valore unitario non superiore a 50 euro sono invece deducibili per intero, senza erodere quel plafond, e con IVA detraibile sull’acquisto. La novità di rilievo, introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 e già operativa anche nel 2026, è l’obbligo di pagamento tracciabile: senza un mezzo di pagamento tracciabile la deduzione viene meno.

Cosa sono le spese di rappresentanza e in cosa differiscono dagli omaggi

Le spese di rappresentanza sono i costi sostenuti dall’impresa per attività promozionali e di pubbliche relazioni, finalizzate a generare, anche solo potenzialmente, benefici economici e a promuovere l’immagine dell’azienda. Rientrano in questa categoria, ad esempio, gli inviti a eventi, le ospitalità offerte a clienti e potenziali clienti, le spese per ricevimenti e manifestazioni.

Gli omaggi sono una sottocategoria specifica: si tratta della cessione gratuita di beni a clienti, fornitori o altri soggetti esterni. Quando il bene omaggiato non rientra nell’attività propria dell’impresa (il classico cesto natalizio, la bottiglia di vino, l’oggetto di cancelleria personalizzato regalato al cliente), il costo è trattato come spesa di rappresentanza, ma segue una regola di favore quando il valore unitario è contenuto.

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La distinzione è importante perché cambia il regime fiscale: la spesa di rappresentanza generica concorre al plafond commisurato ai ricavi, mentre l’omaggio di modico valore gode di una deducibilità integrale che non intacca quel plafond.

Il plafond di deducibilità: 1,5% / 0,6% / 0,4% per scaglioni di ricavi

Ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUIR, le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di sostenimento entro un plafond commisurato ai ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa. Il limite è calcolato per scaglioni, applicando le seguenti percentuali:

Scaglione di ricavi e proventi Percentuale deducibile
Fino a 10 milioni di euro 1,5%
Parte compresa tra 10 e 50 milioni di euro 0,6%
Parte eccedente 50 milioni di euro 0,4%

Le percentuali si applicano per scaglioni successivi, non a tutto il fatturato in un’unica aliquota. Il risultato è l’importo massimo di spese di rappresentanza che può essere portato in deduzione nell’esercizio; l’eventuale eccedenza rispetto a tale plafond è indeducibile.

Esempio illustrativo (ipotesi con numeri tondi)

Ipotizziamo un’impresa con ricavi della gestione caratteristica pari a 20 milioni di euro. Il plafond di deducibilità si calcola così:

Plafond complessivo deducibile: 210.000 euro. Se in quell’anno l’impresa avesse sostenuto spese di rappresentanza per 250.000 euro, ne potrebbe dedurre 210.000, mentre i restanti 40.000 euro resterebbero indeducibili. I valori sono puramente illustrativi e servono solo a mostrare il meccanismo di calcolo per scaglioni.

La soglia dei 50 euro per gli omaggi

Per gli omaggi esiste una regola dedicata che ruota attorno alla soglia dei 50 euro di valore unitario. Gli omaggi di valore unitario non superiore a 50 euro sono integralmente deducibili e non erodono il plafond di rappresentanza: si tratta di un binario autonomo e di favore rispetto al limite commisurato ai ricavi.

La stessa soglia rileva ai fini IVA. Ai sensi dell’art. 19-bis1, lett. h), del DPR 633/1972:

In altre parole, sotto i 50 euro l’omaggio offre il doppio vantaggio della deducibilità integrale del costo e della detraibilità dell’IVA; sopra i 50 euro si applicano i limiti propri delle spese di rappresentanza e l’IVA non è detraibile.

Il nuovo obbligo di tracciabilità (già in vigore nel 2026)

La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha introdotto un requisito che incide direttamente sulla deducibilità. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (quindi dal 2025, e dunque anche nel 2026), le spese di rappresentanza e quelle per omaggi sono deducibili dal reddito d’impresa e ai fini IRAP solo se pagate con mezzi tracciabili.

Sono considerati tracciabili il bonifico bancario o postale e gli altri sistemi di pagamento tracciabili previsti dall’art. 23 del D.Lgs. 241/1997 (ad esempio carte di debito, di credito e prepagate). La conseguenza pratica è netta: il pagamento in contanti di una spesa di rappresentanza o di un omaggio, anche se la spesa rientra nel plafond e rispetta la soglia dei 50 euro, fa perdere la deduzione. È quindi essenziale che la gestione amministrativa garantisca la tracciabilità e conservi le evidenze del pagamento.

Il doppio limite per le spese di vitto e alloggio

Una regola specifica riguarda le spese di vitto e alloggio che siano qualificabili come spese di rappresentanza (ad esempio una cena offerta a clienti in occasione di un evento). Per questi costi si applica un doppio limite, in due passaggi successivi:

  1. Prima riduzione al 75%: in base all’art. 109, comma 5, del TUIR, le spese di vitto e alloggio sono deducibili nel limite del 75% del loro importo.
  2. Poi il plafond di rappresentanza: l’importo già ridotto al 75% si confronta con il plafond commisurato ai ricavi (1,5% / 0,6% / 0,4%) per stabilire quanto sia effettivamente deducibile.

L’ordine dei due passaggi non è indifferente: si applica prima la riduzione al 75% e solo dopo si verifica la capienza nel plafond. A questi costi si aggiunge, come per tutte le spese di rappresentanza, il requisito della tracciabilità del pagamento.

Domande frequenti

Gli omaggi ai dipendenti seguono le stesse regole?

Gli omaggi destinati a soggetti esterni all’impresa (clienti, fornitori, potenziali clienti) sono trattati come spese di rappresentanza, con la regola di favore per i beni di valore unitario non superiore a 50 euro. Gli omaggi ai dipendenti seguono invece una logica diversa, legata al rapporto di lavoro, e non rientrano nella nozione di spesa di rappresentanza qui descritta.

Il cesto o cestino natalizio è deducibile?

Il cesto natalizio regalato a clienti o fornitori è un omaggio. Se il suo valore unitario non supera 50 euro, il costo è integralmente deducibile e l’IVA sull’acquisto è detraibile; se supera 50 euro, il costo confluisce tra le spese di rappresentanza soggette al plafond e l’IVA diventa indetraibile. In entrambi i casi, dal 2025 il pagamento deve essere tracciabile per poter dedurre.

Come si verifica la soglia dei 50 euro: per singolo bene o per confezione?

La soglia si riferisce al valore unitario dell’omaggio. Quando l’omaggio è composto da più beni che insieme formano un’unica regalia (come un cesto con più prodotti), occorre considerare il valore complessivo della confezione come unico bene omaggiato per verificare se la soglia dei 50 euro è rispettata.

Le percentuali del plafond cambiano nel 2026?

Le percentuali per scaglioni (1,5%, 0,6% e 0,4%) e la soglia di 50 euro sono i valori vigenti. La novità specifica che incide nel 2026 è l’obbligo di pagamento tracciabile introdotto dalla Legge di Bilancio 2025: è questo il requisito da non trascurare nella gestione delle spese di rappresentanza e degli omaggi.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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