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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione sull’art. 507 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all’art. 111 Cost. (giusto processo). La norma consente al giudice di disporre l’assunzione di nuovi mezzi di prova anche quando le parti siano decadute per tardivo deposito della lista testimoniale, ma ciò non viola il principio del contraddittorio a condizione che sia garantita adeguata difesa alla parte che «subisce» la prova.

Di cosa si tratta

Nel corso di un processo per lesioni personali, il Tribunale di Moncalieri aveva dichiarato inammissibile la lista testimoniale del pubblico ministero per deposito tardivo. Il PM aveva poi chiesto l’ammissione delle prove ai sensi dell’art. 507 c.p.p., che attribuisce al giudice poteri istruttori residuali. Il tribunale aveva sollevato questione di legittimità costituzionale chiedendo se questa norma, interpretata dalle sezioni unite della Cassazione in senso estensivo, violasse il principio del contraddittorio.

La questione di legittimità costituzionale

Questione sollevata dal Tribunale di Torino, sezione distaccata di Moncalieri (r.o. n. 207/2009) sull’art. 507 c.p.p., in riferimento all’art. 111 della Costituzione (principio del contraddittorio nella formazione della prova).

La decisione della Corte

La Corte dichiara non fondata la questione. L’art. 507 c.p.p. consente al giudice di ammettere prove anche quando le parti siano decadute, ma a condizione che siano rispettati il principio del contraddittorio e il diritto alla prova contraria della parte «svantaggiata».

Il principio

Il giudice può esercitare i poteri istruttori ex art. 507 c.p.p. anche in assenza di acquisizioni probatorie precedenti, purché alla controparte sia garantito adeguato diritto alla prova contraria (art. 495, comma 2, c.p.p.) e i tempi per esercitarla. Il contraddittorio è condizione di legittimità dell’esercizio del potere istruttorio officioso, non suo impedimento.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 507 del codice di procedura penale?

L’art. 507 c.p.p. attribuisce al giudice il potere di disporre «anche d’ufficio» l’assunzione di nuovi mezzi di prova, una volta terminata l’acquisizione probatoria delle parti, se ne riconosce la «assoluta necessità». È una norma residuale che consente l’accertamento della verità anche quando le parti abbiano mancato ai propri oneri probatori.

Il pubblico ministero può recuperare la prova decaduta tramite l’art. 507?

La giurisprudenza delle sezioni unite della Cassazione, richiamata nel giudizio, ammette che il giudice possa esercitare i poteri istruttori anche per recuperare prove alle quali una parte sia decaduta. La Corte ha ritenuto questa interpretazione compatibile con la Costituzione, a condizione che la difesa possa contrastare efficacemente le prove ammesse d’ufficio.

Cosa garantisce il contraddittorio nella formazione della prova?

L’art. 111, terzo e quarto comma, Cost. (inserito dalla legge cost. n. 2/1999) garantisce che la prova penale si formi in contraddittorio tra le parti. In caso di prove ammesse d’ufficio ex art. 507, la controparte ha diritto alla prova contraria (art. 495, comma 2, c.p.p.) e ai tempi adeguati per prepararla.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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