Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 78/2010 – Archiviazione obbligata PM e norma già abrogata

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 405, comma 1-bis, c.p.p. perché la norma impugnata era già stata dichiarata incostituzionale integralmente dalla sentenza n. 121/2009, rendendo la questione priva di oggetto.

    Di cosa si tratta

    Il GUP del Tribunale di Varese aveva chiesto di ampliare l’obbligo del PM di chiedere l’archiviazione anche quando il GIP o il tribunale del riesame avessero escluso la gravità indiziaria con decisione non impugnata. Prima che la Corte decidesse, la norma è stata rimossa dall’ordinamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 405, comma 1-bis, c.p.p. (aggiunto dall’art. 3 della legge n. 46/2006 in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento). Parametro: art. 3 Cost. Giudice rimettente: GUP del Tribunale di Varese (ordinanza 13 febbraio 2008).

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità: con sentenza n. 121/2009 la Corte aveva già dichiarato incostituzionale l’intera norma impugnata. La questione è pertanto priva di oggetto e non può essere rimessa al giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza.

    Il principio

    Quando la norma oggetto di rimessione è stata già rimossa dall’ordinamento con efficacia ex tunc da una precedente declaratoria di incostituzionalità, la nuova questione va dichiarata manifestamente inammissibile per sopravvenuta carenza di oggetto, senza restituzione degli atti al rimettente.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva l’art. 405, comma 1-bis, c.p.p. prima di essere abrogato?

    Obbligava il PM a chiedere l’archiviazione quando il GIP o il tribunale del riesame avessero escluso la gravità indiziaria con decisione definitiva, senza nuovi elementi a carico.

    Perché quella norma fu dichiarata incostituzionale con sent. 121/2009?

    Perché la richiesta di archiviazione “obbligata” era incompatibile con l’art. 112 Cost. (obbligatorietà dell’azione penale) e con l’art. 3 Cost. per irragionevole limitazione dei poteri del PM.

    Cosa succede al giudizio pendente davanti al rimettente?

    Il processo deve proseguire applicando le regole ordinarie del c.p.p. prive della norma annullata: il PM valuterà autonomamente se proseguire le indagini o chiedere l’archiviazione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 77/2010 – Sanzioni assegni bancari e difesa prefettizia

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 8-bis della legge sugli assegni bancari sollevata in riferimento agli artt. 3 e 113 Cost., e manifestamente infondata quella in riferimento all’art. 24 Cost.: il petitum è ambiguo e richiede un intervento creativo riservato al legislatore.

    Di cosa si tratta

    Un Giudice di pace aveva contestato la norma che affida al Prefetto – e non a un’autorità distinta – la valutazione delle deduzioni difensive di chi ha emesso assegni senza provvista. Secondo il rimettente ciò violava i principi di uguaglianza, difesa e tutela giurisdizionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 8-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), introdotto dall’art. 33 del d.lgs. n. 507/1999. Parametri: artt. 3, 24 e 113 Cost. Giudice rimettente: Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo (ordinanza 9 luglio 2009).

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità per artt. 3 e 113 Cost.: il rimettente non chiarisce se chiede un’aggiunta di garanzie procedurali o un intervento manipolativo riservato al legislatore, rendendo il petitum oscuro. Manifesta infondatezza per art. 24 Cost.: il diritto di difesa è garantito dalla possibilità di presentare deduzioni al Prefetto e di ricorrere al giudice ordinario.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il rimettente non indica con chiarezza il verso dell’intervento richiesto alla Corte, lasciandola in alternativa tra soluzioni entrambe di natura creativa riservate al legislatore.

    Domande e risposte

    Chi valuta le deduzioni difensive del traente nell’iter sanzionatorio per assegni scoperti?

    Il Prefetto, ai sensi dell’art. 8-bis l. n. 386/1990: riceve le memorie dell’interessato e adotta poi l’ordinanza-ingiunzione o archivia il procedimento.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché il giudice rimettente non ha precisato quale tipo di pronuncia chiedeva alla Corte: aggiungere una garanzia procedurale o spostare la competenza a un’autorità diversa. Entrambe le soluzioni avrebbero richiesto scelte discrezionali del legislatore.

    Esiste comunque un rimedio per chi contesta l’ordinanza-ingiunzione prefettizia?

    Sì: l’ordinanza è impugnabile davanti al giudice ordinario (opposizione ex lege n. 689/1981), che garantisce il pieno controllo giurisdizionale e il rispetto dell’art. 24 Cost.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 134/2010 – Immigrazione e divieto regionale di centri identificazione ed espulsione

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara incostituzionale la norma della Regione Liguria che proclamava la propria «indisponibilità» ad ospitare sul territorio regionale i centri di identificazione ed espulsione (CIE) degli stranieri irregolari: la localizzazione di tali strutture è di competenza esclusiva statale in materia di immigrazione.

    Di cosa si tratta

    La Regione Liguria aveva modificato la propria legge regionale sull’immigrazione aggiungendo, tra gli obiettivi della politica regionale in materia, la «manifesta indisponibilità» ad avere sul proprio territorio strutture o centri in cui si svolgono funzioni preliminari di trattamento e identificazione degli stranieri immigrati. In sostanza, la Regione cercava di impedire l’apertura di centri di identificazione ed espulsione (CIE) in Liguria. Il Governo impugnò la norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1 della legge della Regione Liguria 6 marzo 2009, n. 4 (modificativa della l.r. n. 7 del 2007 sull’integrazione sociale degli stranieri), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera b), della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di immigrazione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma ligure nella parte in cui afferma la indisponibilità della Regione ad avere sul proprio territorio i CIE. La costituzione e l’individuazione di tali strutture attengono alla disciplina dell’immigrazione, che è di competenza esclusiva statale: le Regioni non possono impedire l’esercizio di funzioni statali sul proprio territorio.

    Il principio

    La materia dell’immigrazione, inclusa la localizzazione dei centri di identificazione ed espulsione, appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera b), Cost.). Le Regioni possono intervenire sul fenomeno dell’immigrazione solo nelle materie di propria competenza (diritto allo studio, assistenza sociale), ma non possono ostacolare o vietare l’esercizio sul proprio territorio di funzioni statali connesse al controllo dei flussi migratori.

    Domande e risposte

    Cosa sono i Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE)?

    I CIE (oggi denominati CPR, Centri di Permanenza per i Rimpatri) sono strutture previste dall’art. 14 del d.lgs. n. 286/1998 (Testo unico immigrazione) in cui vengono trattenuti gli stranieri extracomunitari in posizione irregolare in attesa dell’esecuzione del provvedimento di espulsione, con convalida del giudice di pace.

    Le Regioni possono fare politica sull’immigrazione?

    Sì, ma solo nei limiti delle proprie competenze: possono promuovere l’integrazione degli stranieri, il diritto all’istruzione, all’assistenza sociale, alla casa. Non possono invece interferire con la disciplina degli ingressi, dei soggiorni e delle espulsioni, che è riservata allo Stato.

    Un Comune o una Regione possono dichiarare di non volere i CIE sul proprio territorio?

    No, non con efficacia giuridica vincolante. La Corte ha chiarito che la localizzazione dei CIE spetta al Ministro dell’interno, e un atto regionale o comunale che ne impedisca l’istituzione invade la competenza esclusiva statale sull’immigrazione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 133/2010 – Spesa farmaceutica e autonomia finanziaria delle Province autonome

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara incostituzionali alcune norme del decreto-legge n. 78 del 2009 che obbligavano le Province autonome di Trento e Bolzano a riversare nel bilancio statale le economie realizzate sulla spesa farmaceutica, violando lo statuto speciale di autonomia finanziaria che garantisce alle Province autonome un assetto dei rapporti finanziari modificabile solo con accordo bilaterale.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 78 del 2009 (misure anticrisi) aveva introdotto norme che imponevano anche alle Province autonome di Trento e Bolzano di riversare allo Stato le somme risparmiate sulla spesa farmaceutica (economie realizzate rispetto ai limiti previsti). Le Province autonome impugnarono queste norme ritenendo che violassero la loro speciale autonomia finanziaria, la quale prevede che i rapporti finanziari con lo Stato possano essere modificati solo con accordo bilaterale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e la Provincia autonoma di Trento hanno promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9-bis, comma 5, e 22, commi 2 e 3, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge, in riferimento agli statuti speciali di autonomia e ai principi di autonomia finanziaria tutelati dalla Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 9-bis, comma 5, secondo, terzo e quarto periodo, del d.l. n. 78 del 2009, nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e Bolzano e alla Regione Valle d’Aosta: lo Stato non può unilateralmente modificare, con legge ordinaria, l’assetto dei rapporti finanziari regolato dagli statuti speciali senza il previo accordo con le autonomie speciali interessate.

    Il principio

    L’autonomia finanziaria delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome è garantita dagli statuti speciali, che possono essere modificati solo con legge costituzionale e, per i profili finanziari, secondo le procedure bilaterali previste dagli statuti stessi. Una legge ordinaria dello Stato che impone unilateralmente nuovi obblighi di riversamento a carico delle autonomie speciali viola tale assetto.

    Domande e risposte

    Cos’è la spesa farmaceutica che originava le economie?

    La spesa farmaceutica è la quota della spesa sanitaria destinata ai medicinali erogati dal Servizio sanitario. Quando la spesa effettiva rimane al di sotto dei limiti previsti, si generano «economie»; il decreto-legge n. 78/2009 tentava di far confluire tali risparmi nel bilancio statale anche per le autonomie speciali.

    Perché le Province autonome hanno una tutela più forte delle Regioni ordinarie?

    Perché le loro autonomie sono garantite da statuti speciali approvati con legge costituzionale e da accordi bilaterali con lo Stato: l’art. 116 Cost. riconosce a Trento, Bolzano, Aosta, Friuli e Sicilia forme di autonomia più ampia, e tali forme non possono essere compresse da una semplice legge ordinaria.

    Questa sentenza vale anche per la Regione Valle d’Aosta?

    Sì. La Corte ha riunito più giudizi promossi sia dalla Valle d’Aosta sia dalla Provincia autonoma di Trento. Le altre questioni sollevate dalla Provincia di Trento (non decise in questa sentenza) sono state riservate a separate pronunce.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 132/2010 – Professioni turistiche e riserva statale in Puglia

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara incostituzionale l’intera legge pugliese sulle professioni turistiche che istituiva tre nuove figure professionali (interprete turistico, operatore congressuale, guida turistica sportiva) e ne disciplinava requisiti, elenchi e condizioni di esercizio, violando la riserva statale in materia di individuazione delle professioni.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia aveva approvato la legge n. 37 del 2008 sulle attività professionali turistiche, che creava tre nuove figure professionali non previste dalla legislazione nazionale, istituiva elenchi provinciali e disciplinava le condizioni per l’accreditamento e l’iscrizione. Il Governo impugnò le disposizioni principali ritenendo che la Regione avesse invaso la competenza statale in materia di professioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 2, commi 1 e 2, e gli artt. 4, 7 e 8 della legge della Regione Puglia 19 dicembre 2008, n. 37 (Norme in materia di attività professionali turistiche), in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione (materia «professioni» a legislazione concorrente) e, in via subordinata, all’art. 117, secondo comma, lettera e) (tutela della concorrenza).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale delle norme impugnate in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. e, per inscindibile connessione, estende la declaratoria all’intera legge regionale n. 37 del 2008 ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953. La censura relativa alla concorrenza è dichiarata inammissibile per difetto di motivazione.

    Il principio

    Anche per le professioni turistiche, la competenza a individuare nuove figure professionali, definirne i profili e stabilire le condizioni di accesso spetta esclusivamente allo Stato. La Regione non può creare nuove professioni né istituire elenchi professionali con propri requisiti: ciò varrebbe anche se l’iscrizione all’elenco non fosse obbligatoria per esercitare l’attività.

    Domande e risposte

    Perché la legge pugliese è stata dichiarata incostituzionale nella sua interezza?

    Perché le norme non impugnate direttamente (come quella sull’istituzione degli elenchi provinciali) erano inscindibilmente connesse a quelle dichiarate incostituzionali: senza le disposizioni sulle figure professionali, le restanti norme sarebbero prive di autonoma portata normativa, e quindi la declaratoria si estende all’intera legge.

    La Regione può regolamentare le guide turistiche?

    Le Regioni hanno competenza residuale sul turismo, ma le figure professionali delle guide e degli operatori turistici rientrano nella materia «professioni» (legislazione concorrente), dove spetta allo Stato fissare i principi fondamentali, inclusa l’individuazione delle categorie professionali.

    Cosa cambia per interprete turistico e operatore congressuale dopo questa sentenza?

    Le tre nuove figure create dalla legge pugliese (interprete turistico, operatore congressuale, guida turistica sportiva) non hanno base legale dopo la declaratoria di incostituzionalità. Chi esercitava tali attività in base alla legge regionale non può più invocarla come fondamento normativo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 131/2010 – Mediazione familiare e competenza statale sulle professioni

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara incostituzionali le norme delle leggi regionali laziali che istituivano la figura professionale del mediatore familiare, ne definivano il profilo, istituivano un coordinatore ASL per la mediazione e un elenco regionale con requisiti di accesso: tutte funzioni che spettano esclusivamente allo Stato in materia di professioni.

    Di cosa si tratta

    La Regione Lazio aveva approvato due leggi sulla mediazione familiare (n. 26 e n. 27 del 2008) che definivano la figura del mediatore familiare, istituivano presso ogni ASL un «coordinatore per la mediazione familiare», e prevedevano un elenco regionale dei mediatori con i requisiti per l’iscrizione. Il Governo impugnò le disposizioni ritenendo che la Regione avesse invaso la competenza statale nella definizione delle figure professionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, comma 2, 3, 4 e 6 della legge della Regione Lazio n. 26 del 2008 e l’art. 1 della legge n. 27 del 2008, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione (materia «professioni» a legislazione concorrente), per violazione del principio fondamentale secondo cui spetta esclusivamente allo Stato individuare le figure professionali e i relativi titoli abilitanti.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di tutte le disposizioni impugnate. Le norme laziali, nel definire il profilo del mediatore familiare, istituire il coordinatore ASL e disciplinare l’elenco regionale con i requisiti di accesso, hanno individuato una figura professionale con il relativo profilo e le condizioni di esercizio: ciò è riservato allo Stato, anche nella materia a legislazione concorrente delle professioni.

    Il principio

    In materia di professioni — che è di legislazione concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. — il principio fondamentale riservato allo Stato è che solo la legge statale può individuare nuove figure professionali, definirne i profili e stabilire i titoli abilitanti. Le Regioni possono legiferare in questa materia solo nel rispetto di tale principio, e non possono dunque creare nuove professioni né istituire registri professionali regionali con requisiti propri.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono creare nuove figure professionali?

    No. La giurisprudenza costituzionale è costante: anche nella materia a legislazione concorrente delle «professioni», individuare nuove figure professionali e stabilirne i profili e i titoli abilitanti è un principio fondamentale riservato alla legge statale.

    Cosa può fare una Regione in materia di mediazione familiare?

    Può promuovere e finanziare servizi di mediazione familiare, organizzare sportelli e centri di ascolto, e disciplinare l’offerta di tali servizi nell’ambito del welfare regionale. Non può però definire un profilo professionale autonomo con requisiti di accesso e un registro regionale dedicato.

    Perché anche l’istituzione di un elenco regionale è incostituzionale?

    Perché la Corte ha chiarito che istituire un registro o elenco professionale e prevedere le condizioni per l’iscrizione ha già di per sé una funzione individuatrice della professione, anche se l’iscrizione non è obbligatoria per esercitare: e tale funzione spetta allo Stato.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — assegna la materia «professioni» alla legislazione concorrente, riservando i principi fondamentali allo Stato
  • Corte cost. n. 128/2010 – Rendiconto annuale Province e autonomia finanziaria in Calabria

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’obbligo di rendiconto annuale imposto dalla Regione Calabria alle Province per le risorse trasferite a fronte delle funzioni conferite: la sanzione della sospensione dei trasferimenti in caso di omessa rendicontazione è compatibile con l’autonomia costituzionalmente garantita degli enti locali.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Calabria n. 40 del 2008 aveva modificato una precedente norma regionale imponendo alle Province un obbligo di rendiconto annuale (entro il 15 marzo dell’anno successivo) sulle risorse trasferite per l’esercizio delle funzioni amministrative loro conferite con legge regionale. In caso di mancata presentazione del rendiconto, scattava la sospensione della prima rata semestrale dei trasferimenti dell’anno successivo. Il TAR Calabria aveva sollevato questione di legittimità costituzionale ritenendo che tale meccanismo ledesse l’autonomia finanziaria delle Province.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria – Sezione staccata di Reggio Calabria ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Calabria n. 40 del 2008, modificativo dell’art. 26 della legge regionale n. 9 del 2007, in riferimento agli artt. 114, 118 e 119 della Costituzione, lamentando che l’obbligo di rendicontazione e la sanzione della sospensione delle erogazioni fossero incompatibili con l’autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Province.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. La norma impugnata si limita a subordinare il trasferimento di risorse regionali a un obbligo di rendiconto che è funzionale al controllo sull’uso corretto delle risorse pubbliche. La Regione, trasferendo le funzioni agli enti locali, ha mantenuto un potere di vigilanza che è connaturato al sistema di finanziamento tramite trasferimenti e non viola l’autonomia finanziaria garantita dall’art. 119 Cost.

    Il principio

    Quando una Regione trasferisce funzioni amministrative alle Province finanziandole con risorse proprie, può legittimamente prevedere un obbligo di rendicontazione e la sospensione temporanea dei trasferimenti in caso di inadempimento, senza che ciò leda l’autonomia finanziaria degli enti locali garantita dall’art. 119 Cost., purché la sanzione sia proporzionata e non impedisca l’esercizio delle funzioni conferite.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono sospendere i trasferimenti alle Province?

    Sì, a condizione che la sospensione sia legata a un inadempimento specifico (come la mancata presentazione del rendiconto) e sia proporzionata. Non viola l’autonomia finanziaria costituzionale perché le risorse sospese sono quelle che la Regione ha volontariamente trasferito per finanziare funzioni delegate.

    Cosa tutela l’art. 119 della Costituzione?

    L’art. 119 Cost. garantisce a Comuni, Province e Regioni autonomia finanziaria di entrata e di spesa, stabilendo che essi dispongano di risorse proprie sufficienti a finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. La norma non vieta però che il finanziamento di funzioni delegate sia condizionato alla rendicontazione.

    Cosa sono le funzioni conferite alle Province con legge regionale?

    Si tratta di funzioni amministrative che la Regione Calabria aveva trasferito alle Province (in materia di sviluppo economico, territorio, servizi alla persona) attuando il principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 Cost. La Regione manteneva il finanziamento e il controllo sul corretto utilizzo delle risorse.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 127/2010 – Gestione rifiuti e autorizzazione centri raccolta in Umbria

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara incostituzionali tre disposizioni della legge umbra sui rifiuti: la prima attribuiva ai Comuni il potere di autorizzare la gestione dei centri di raccolta (riservato invece alla disciplina statale che richiede solo l’iscrizione all’Albo gestori), la seconda consentiva lo stoccaggio di rifiuti in deroga ai limiti nazionali, la terza ammetteva la bonifica dei siti inquinati con metodi non conformi alla normativa statale.

    Di cosa si tratta

    La Regione Umbria aveva approvato la legge n. 11 del 2009 sulla gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate, prevedendo, tra l’altro, che i Comuni potessero rilasciare, rinnovare e modificare le autorizzazioni alla gestione dei centri di raccolta differenziata. Il Governo contestò questa scelta, ritenendo che la normativa statale non prevedesse alcuna autorizzazione per la gestione di tali centri (bastava l’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali) e che la Regione avesse ecceduto le proprie competenze anche in materia di stoccaggio e bonifica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 7, lettera c), 44 e 46 della legge della Regione Umbria 13 maggio 2009, n. 11, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale: dell’art. 7, lettera c), nella parte in cui attribuisce ai Comuni la funzione di rilasciare, rinnovare e modificare l’autorizzazione alla gestione dei centri di raccolta (funzione non prevista dalla normativa statale); dell’art. 44 (stoccaggio in deroga) e dell’art. 46 (bonifica con metodi difformi). Tutte e tre le norme violano la competenza esclusiva statale in materia ambientale.

    Il principio

    La materia dei rifiuti appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela ambientale (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.). Le Regioni non possono né attribuire ai Comuni poteri autorizzativi non previsti dalla legislazione nazionale, né derogare ai limiti quantitativi di stoccaggio o alle procedure di bonifica fissate dallo Stato.

    Domande e risposte

    I Comuni possono autorizzare la gestione dei centri di raccolta differenziata?

    No. La disciplina statale (d.m. 8 aprile 2008) prevede solo che il Comune approvi la «realizzazione» del centro, non la sua «gestione»: chi gestisce deve semplicemente essere iscritto all’Albo nazionale dei gestori ambientali, senza alcuna ulteriore autorizzazione comunale.

    Perché la gestione dei rifiuti è di competenza esclusiva statale?

    Perché la materia rientra nella «tutela dell’ambiente», che l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. attribuisce in via esclusiva allo Stato, il quale può anche emanare regolamenti per garantire uniformità su tutto il territorio nazionale.

    Cosa prevede la normativa nazionale per la bonifica dei siti inquinati?

    Il d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) disciplina analiticamente le procedure di bonifica e i metodi ammessi: le Regioni non possono consentire metodi difformi da quelli statali, anche se ritenessero tali metodi equivalenti o più efficienti.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, includendovi la disciplina dei rifiuti
  • Corte cost. n. 125/2010 – Cessata materia infrastrutture regionali Lombardia

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara cessata la materia del contendere sull’impugnazione del Governo contro la legge lombarda sulle infrastrutture di interesse concorrente statale e regionale, poiché nelle more del giudizio la Regione Lombardia aveva abrogato le disposizioni contestate, rendendo il conflitto privo di oggetto.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato alcune disposizioni della legge della Regione Lombardia n. 15 del 2008, che disciplinava le procedure per la realizzazione di infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale il cui concorrente interesse regionale era riconosciuto in appositi accordi. Il ricorso lamentava la violazione degli artt. 117 e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione, poiché la Regione avrebbe invaso la competenza statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 3, 4, 6, 10, 11 e 12, comma 1, della legge della Regione Lombardia 26 maggio 2008, n. 15 (Infrastrutture di interesse concorrente statale e regionale), in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara cessata la materia del contendere perché la Regione Lombardia ha abrogato le disposizioni impugnate nelle more del giudizio, eliminando così le norme oggetto del ricorso. In assenza di disposizioni ancora vigenti su cui pronunciarsi, il giudizio non ha più oggetto.

    Il principio

    Quando il legislatore regionale abroga le disposizioni impugnate in via principale dal Governo prima che la Corte si pronunci nel merito, il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere, senza che venga emessa alcuna pronuncia nel merito sull’asserita incostituzionalità.

    Domande e risposte

    Cosa significa «cessata materia del contendere»?

    Significa che, dopo la proposizione del ricorso, si è verificato un fatto (nel caso, l’abrogazione delle norme impugnate) che ha fatto venire meno l’oggetto del giudizio. La Corte non si pronuncia nel merito e dichiara estinto il processo.

    L’abrogazione della norma regionale impedisce sempre la sentenza della Corte?

    Non sempre: la Corte valuta se residuino effetti ancora applicabili alle situazioni pregresse. Solo quando la norma non è più applicabile a nessun rapporto giuridico pendente o futuro, il giudizio cessa per sopravvenuta carenza di interesse.

    Cosa riguardava la legge lombarda sulle infrastrutture?

    La legge regionale n. 15/2008 disciplinava le procedure per le infrastrutture strategiche in cui Stato e Regione avevano un interesse concorrente, stabilendo regole per le intese, le conferenze di servizi e le procedure in caso di inerzia degli organi statali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 124/2010 – Energia rinnovabile e competenze regionali in Calabria

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte, riuniti due giudizi, dichiara incostituzionali più disposizioni di due leggi calabresi in materia di energia rinnovabile: una proroga di termini per la realizzazione di impianti e varie norme sulle procedure autorizzative che eccedevano la competenza regionale, invadendo la disciplina statale in materia di governo del territorio ed energia.

    Di cosa si tratta

    La Regione Calabria aveva approvato due leggi che incidevano sulla disciplina degli impianti di energia rinnovabile: la legge n. 38 del 2008 (proroga di un termine per la realizzazione di impianti) e la legge n. 42 del 2008 (misure in materia energetica con allegato che definiva procedure e criteri per impianti da fonti rinnovabili). Il Governo impugnò entrambe le leggi, lamentando la violazione delle competenze statali in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia e di tutela dell’ambiente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Calabria n. 38 del 2008 e più disposizioni della legge n. 42 del 2008 (Misure in materia di energia), in riferimento agli artt. 117, terzo comma (governo del territorio ed energia, materie a legislazione concorrente) e 117, secondo comma, lettera s) (tutela dell’ambiente, competenza esclusiva statale) della Costituzione, nonché in riferimento al principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 38 del 2008 (proroga di termine), nonché degli artt. 2, 3 e di specifici punti dell’Allegato sub 1 della legge n. 42 del 2008, nella parte in cui introducevano procedure autorizzative e criteri localizzativi non compatibili con la disciplina statale sulla produzione di energia da fonti rinnovabili e sulle misure di compensazione ambientale.

    Il principio

    In materia di energia e governo del territorio, che sono materie a legislazione concorrente, le Regioni possono legiferare nel rispetto dei principi fondamentali fissati dallo Stato. Non possono invece introdurre procedure autorizzative o criteri localizzativi che contraddicano la disciplina statale sugli impianti di energia rinnovabile, né derogare alle norme statali sulle compensazioni ambientali.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono disciplinare gli impianti di energia rinnovabile?

    Sì, ma solo nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale, poiché la materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» è a legislazione concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.

    Cosa sono le misure di compensazione ambientale richiamate in sentenza?

    Sono misure previste dalla legge n. 239/2004 per riequilibrare l’impatto ambientale di infrastrutture ed impianti ad elevato impatto territoriale, che le Regioni non possono eliminare o modificare autonomamente perché incidono su profili di tutela ambientale di competenza esclusiva statale.

    Cosa cambia per chi vuole costruire un impianto di energie rinnovabili in Calabria?

    Le procedure autorizzative devono seguire la disciplina statale: le norme regionali dichiarate incostituzionali non possono essere applicate, e i procedimenti autorizzativi devono conformarsi alle regole nazionali, inclusa la necessità di intese in sede di Conferenza unificata per le scelte localizzative più rilevanti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 123/2010 – Credito d’imposta regionale per assunzioni e residenza stranieri

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara incostituzionali due disposizioni della legge finanziaria regionale della Campania: una che introduceva un credito d’imposta per le assunzioni condizionato alla residenza pregressa del lavoratore fuori Regione, e una che imponeva un requisito di residenza biennale in Campania per accedere alle case di edilizia residenziale pubblica, entrambe lesive della libertà di circolazione e della parità di trattamento.

    Di cosa si tratta

    La Regione Campania aveva introdotto nella propria legge finanziaria 2009 due misure: un credito d’imposta per le imprese che assumevano lavoratori precedentemente residenti fuori dalla Campania, e un requisito di residenza biennale nel territorio campano per accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Il Governo impugnò entrambe le disposizioni davanti alla Corte.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 12 e 25, comma 2, della legge della Regione Campania 16 gennaio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009), in riferimento agli artt. 3 e 120 Cost., all’art. 117, primo comma Cost. (in relazione agli artt. 12 e 39 del Trattato CE sulla libertà di circolazione dei lavoratori) e all’art. 117, secondo comma, lettera l) Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di entrambi gli articoli impugnati. L’art. 12 sul credito d’imposta viola sia il principio di non discriminazione nel diritto comunitario (libertà di circolazione dei lavoratori) sia l’art. 120 Cost. che vieta alle Regioni di adottare misure che ostacolino la libera circolazione delle persone tra le Regioni. L’art. 25, comma 2, che condizionava l’accesso all’edilizia residenziale pubblica alla residenza biennale, viola il principio di uguaglianza e la libertà di circolazione.

    Il principio

    Le Regioni non possono introdurre misure che discriminino i cittadini in base alla loro provenienza territoriale o che ostacolino la libertà di circolazione delle persone tra le diverse aree del territorio nazionale: tali misure violano sia l’art. 120 Cost., sia il diritto comunitario sulla libertà di circolazione dei lavoratori, sia il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.

    Domande e risposte

    Può una Regione concedere incentivi solo per chi assume lavoratori da fuori regione?

    No. Un credito d’imposta regionale che agevola le assunzioni condizionandole alla provenienza geografica del lavoratore discrimina indirettamente in base alla nazionalità o residenza e viola la libertà di circolazione garantita dal diritto comunitario e dall’art. 120 Cost.

    Può una Regione richiedere anni di residenza per accedere agli alloggi pubblici?

    No. Subordinare l’accesso all’edilizia residenziale pubblica a un requisito di residenza biennale nel territorio regionale viola il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e la libertà di circolazione, poiché penalizza chi si è trasferito di recente nella Regione.

    Cosa prevede l’art. 120 della Costituzione sul punto?

    L’art. 120 Cost. vieta espressamente alle Regioni di adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libertà di circolazione e soggiorno dei cittadini o di esercizio delle professioni e dei lavori su tutto il territorio nazionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 122/2010 – Software libero e competenza statale sul diritto d’autore

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara incostituzionali due disposizioni della legge regionale Piemonte sul software libero che escludevano l’applicazione di sanzioni penali sul diritto d’autore e imponevano un obbligo di preferenza per l’open source, riservando alla competenza esclusiva dello Stato la materia del diritto d’autore e della concorrenza. Le restanti norme sono dichiarate non fondate.

    Di cosa si tratta

    La Regione Piemonte aveva approvato una legge per promuovere il software libero (open source) nella pubblica amministrazione regionale, prevedendo tra l’altro che alla cessione di software libero non si applicassero le sanzioni penali della legge sul diritto d’autore e imponendo una preferenza verso il software open source negli appalti pubblici regionali. Il Governo impugnò alcune di queste disposizioni davanti alla Corte costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, comma 3, 3, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6, commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte 26 marzo 2009, n. 9 (Norme in materia di pluralismo informatico, sull’adozione e la diffusione del software libero), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) e l) della Costituzione, che riservano allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile e penale (incluso il diritto d’autore).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, che escludeva l’applicazione dell’art. 171-bis della legge sul diritto d’autore al software libero — disposizione che invade la competenza statale sull’ordinamento penale — e dell’art. 3, che imponeva un obbligo generalizzato di preferenza per il software open source nelle acquisizioni pubbliche regionali, lesivo della concorrenza. Dichiara invece non fondate le questioni relative agli artt. 4, 5 e 6.

    Il principio

    Le Regioni possono promuovere l’uso del software libero nella propria pubblica amministrazione, ma non possono né derogare alle norme statali (penali e civili) in materia di diritto d’autore né imporre una preferenza obbligatoria per l’open source che alteri le regole della concorrenza negli appalti: entrambe le materie appartengono alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettere e) e l), Cost.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono adottare leggi per favorire il software libero?

    Sì, possono farlo con riferimento alla propria organizzazione amministrativa, ma non possono interferire con le norme statali sul diritto d’autore né creare obblighi di preferenza che distorcano la concorrenza.

    Cos’è il software open source che la sentenza descrive?

    Il software open source è un programma il cui codice sorgente viene reso liberamente accessibile e modificabile dall’autore, che rinuncia volontariamente alle facoltà escludenti tipiche del diritto d’autore per favorire la condivisione e lo sviluppo collaborativo.

    Perché la Corte ha salvato gli artt. 4, 5 e 6?

    Quelle disposizioni, pur promuovendo il software libero, non obbligavano a escludere il software proprietario né derogavano a norme statali penali: si limitavano a orientare scelte discrezionali dell’amministrazione regionale nel rispetto della normativa nazionale.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenza legislativa tra Stato e Regioni; riserva allo Stato la tutela della concorrenza e l’ordinamento civile e penale