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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara incostituzionali due disposizioni della legge finanziaria regionale della Campania: una che introduceva un credito d’imposta per le assunzioni condizionato alla residenza pregressa del lavoratore fuori Regione, e una che imponeva un requisito di residenza biennale in Campania per accedere alle case di edilizia residenziale pubblica, entrambe lesive della libertà di circolazione e della parità di trattamento.

Di cosa si tratta

La Regione Campania aveva introdotto nella propria legge finanziaria 2009 due misure: un credito d’imposta per le imprese che assumevano lavoratori precedentemente residenti fuori dalla Campania, e un requisito di residenza biennale nel territorio campano per accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Il Governo impugnò entrambe le disposizioni davanti alla Corte.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 12 e 25, comma 2, della legge della Regione Campania 16 gennaio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009), in riferimento agli artt. 3 e 120 Cost., all’art. 117, primo comma Cost. (in relazione agli artt. 12 e 39 del Trattato CE sulla libertà di circolazione dei lavoratori) e all’art. 117, secondo comma, lettera l) Cost.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di entrambi gli articoli impugnati. L’art. 12 sul credito d’imposta viola sia il principio di non discriminazione nel diritto comunitario (libertà di circolazione dei lavoratori) sia l’art. 120 Cost. che vieta alle Regioni di adottare misure che ostacolino la libera circolazione delle persone tra le Regioni. L’art. 25, comma 2, che condizionava l’accesso all’edilizia residenziale pubblica alla residenza biennale, viola il principio di uguaglianza e la libertà di circolazione.

Il principio

Le Regioni non possono introdurre misure che discriminino i cittadini in base alla loro provenienza territoriale o che ostacolino la libertà di circolazione delle persone tra le diverse aree del territorio nazionale: tali misure violano sia l’art. 120 Cost., sia il diritto comunitario sulla libertà di circolazione dei lavoratori, sia il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.

Domande e risposte

Può una Regione concedere incentivi solo per chi assume lavoratori da fuori regione?

No. Un credito d’imposta regionale che agevola le assunzioni condizionandole alla provenienza geografica del lavoratore discrimina indirettamente in base alla nazionalità o residenza e viola la libertà di circolazione garantita dal diritto comunitario e dall’art. 120 Cost.

Può una Regione richiedere anni di residenza per accedere agli alloggi pubblici?

No. Subordinare l’accesso all’edilizia residenziale pubblica a un requisito di residenza biennale nel territorio regionale viola il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e la libertà di circolazione, poiché penalizza chi si è trasferito di recente nella Regione.

Cosa prevede l’art. 120 della Costituzione sul punto?

L’art. 120 Cost. vieta espressamente alle Regioni di adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libertà di circolazione e soggiorno dei cittadini o di esercizio delle professioni e dei lavori su tutto il territorio nazionale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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