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La Corte, riuniti due giudizi, dichiara incostituzionali più disposizioni di due leggi calabresi in materia di energia rinnovabile: una proroga di termini per la realizzazione di impianti e varie norme sulle procedure autorizzative che eccedevano la competenza regionale, invadendo la disciplina statale in materia di governo del territorio ed energia.
Di cosa si tratta
La Regione Calabria aveva approvato due leggi che incidevano sulla disciplina degli impianti di energia rinnovabile: la legge n. 38 del 2008 (proroga di un termine per la realizzazione di impianti) e la legge n. 42 del 2008 (misure in materia energetica con allegato che definiva procedure e criteri per impianti da fonti rinnovabili). Il Governo impugnò entrambe le leggi, lamentando la violazione delle competenze statali in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia e di tutela dell’ambiente.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Calabria n. 38 del 2008 e più disposizioni della legge n. 42 del 2008 (Misure in materia di energia), in riferimento agli artt. 117, terzo comma (governo del territorio ed energia, materie a legislazione concorrente) e 117, secondo comma, lettera s) (tutela dell’ambiente, competenza esclusiva statale) della Costituzione, nonché in riferimento al principio di leale collaborazione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 38 del 2008 (proroga di termine), nonché degli artt. 2, 3 e di specifici punti dell’Allegato sub 1 della legge n. 42 del 2008, nella parte in cui introducevano procedure autorizzative e criteri localizzativi non compatibili con la disciplina statale sulla produzione di energia da fonti rinnovabili e sulle misure di compensazione ambientale.
Il principio
In materia di energia e governo del territorio, che sono materie a legislazione concorrente, le Regioni possono legiferare nel rispetto dei principi fondamentali fissati dallo Stato. Non possono invece introdurre procedure autorizzative o criteri localizzativi che contraddicano la disciplina statale sugli impianti di energia rinnovabile, né derogare alle norme statali sulle compensazioni ambientali.
Domande e risposte
Le Regioni possono disciplinare gli impianti di energia rinnovabile?
Sì, ma solo nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale, poiché la materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» è a legislazione concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.
Cosa sono le misure di compensazione ambientale richiamate in sentenza?
Sono misure previste dalla legge n. 239/2004 per riequilibrare l’impatto ambientale di infrastrutture ed impianti ad elevato impatto territoriale, che le Regioni non possono eliminare o modificare autonomamente perché incidono su profili di tutela ambientale di competenza esclusiva statale.
Cosa cambia per chi vuole costruire un impianto di energie rinnovabili in Calabria?
Le procedure autorizzative devono seguire la disciplina statale: le norme regionali dichiarate incostituzionali non possono essere applicate, e i procedimenti autorizzativi devono conformarsi alle regole nazionali, inclusa la necessità di intese in sede di Conferenza unificata per le scelte localizzative più rilevanti.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — definisce le materie di legislazione esclusiva statale e concorrente, tra cui energia e tutela dell’ambiente
- Art. 118 della Costituzione — principio di sussidiarietà nell’allocazione delle funzioni amministrative
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