Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 90/2010 – Impianti a fune Veneto e rinvio a nuovo ruolo

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    La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo su istanza concorde delle parti: le disposizioni regionali sugli impianti a fune veneti impugnate erano state nel frattempo modificate dalla Regione stessa, rendendo necessario accertare la persistenza dell’interesse al ricorso.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune disposizioni della legge veneta sugli impianti a fune (l.r. n. 21/2008) che rinviavano, per gli appalti, alla normativa regionale sui lavori pubblici (l.r. n. 27/2003), ritenendo tale rinvio in contrasto con le competenze statali. Prima dell’udienza, la Regione aveva modificato le norme sostituendo il rinvio alla legge regionale con un richiamo alla “normativa vigente in materia”.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 24, comma 4, e 40, comma 4, della legge Regione Veneto 21 novembre 2008, n. 21 (disciplina impianti a fune, piste e sicurezza sport sulla neve). Parametri: artt. 97 e 117, secondo comma, lett. e) e l), Cost. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    Rinvio a nuovo ruolo: accogliendo la richiesta concorde dell’Avvocatura generale dello Stato e della Regione Veneto, la Corte rinvia per consentire al Governo di valutare la persistenza dell’interesse al ricorso alla luce delle modifiche legislative regionali intervenute, e a entrambe le parti di fornire prove sulla mancata applicazione delle norme impugnate nel periodo in cui erano vigenti.

    Il principio

    Nel giudizio costituzionale in via principale, quando la norma impugnata viene modificata prima della decisione e le parti concordano sulla necessità di verificare la persistenza dell’interesse al ricorso, la Corte può rinviare la causa a nuovo ruolo per consentire questa valutazione.

    Domande e risposte

    Perché il rinvio alla legge regionale sui lavori pubblici era contestato?

    Perché la disciplina degli appalti pubblici rientra nella competenza esclusiva statale (art. 117, comma 2, lett. e) Cost.): una legge regionale non può derogare alle norme statali in materia, nemmeno indirettamente attraverso un rinvio ad altra legge regionale.

    Cosa ha fatto la Regione Veneto per “correggere” le norme?

    Ha approvato la legge regionale n. 4/2010, che ha sostituito il rinvio alla l.r. n. 27/2003 con un generico richiamo alla “normativa vigente in materia”, eliminando il conflitto diretto con la competenza statale.

    Cosa succederà dopo il rinvio a nuovo ruolo?

    Il Presidente del Consiglio valuterà se mantenere o rinunciare al ricorso alla luce delle modifiche; se rinuncia, il processo si estinguerà; se mantiene il ricorso, la Corte deciderà nel merito sulla compatibilità delle norme nel testo originario.

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  • Corte cost. n. 89/2010 – Sorveglianza speciale pena inosservanza obblighi prevenzione

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sulla pena per la violazione degli obblighi di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza: il rimettente non ha spiegato perché l’art. 9, comma 2, l. n. 1423/1956 si applichesse al caso e non la norma speciale per appartenenti alla criminalità organizzata.

    Di cosa si tratta

    Un soggetto sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza era accusato di inosservanza degli obblighi della misura di prevenzione. Il Tribunale di Caltanissetta aveva dubitato della proporzionalità della pena prevista (reclusione da 1 a 5 anni) e dell’uguaglianza rispetto a chi non fosse soggetto all’obbligo o divieto di soggiorno.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 9, comma 2, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione), come sostituito dall’art. 14 del d.l. n. 144/2005 (contrasto al terrorismo), convertito dalla legge n. 155/2005. Parametri: artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost. Giudice rimettente: Tribunale di Caltanissetta (ordinanza 22 ottobre 2008).

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità: il rimettente non ha motivato perché, in relazione a un soggetto già condannato con provvedimento definitivo di sorveglianza speciale, dovesse applicarsi la norma generale dell’art. 9, comma 2, l. n. 1423/1956 anziché quella speciale dell’art. 6 della legge n. 575/1965 per la criminalità organizzata, e non ha spiegato le ragioni per preferire l’una o l’altra fattispecie.

    Il principio

    Quando nel giudizio principale sono astrattamente applicabili due diverse disposizioni incriminatrici, il giudice rimettente deve spiegare – pena l’inammissibilità – perché la fattispecie che vuole censurare sia quella effettivamente applicabile nel caso concreto, tenendo conto del criterio di specialità (art. 15 c.p.).

    Domande e risposte

    Cos’è la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza?

    È una misura di prevenzione personale (ora regolata dal d.lgs. n. 159/2011) che impone al soggetto considerato pericoloso obblighi di comportamento (residenza, presentazione all’autorità, ecc.) la cui violazione costituisce reato.

    Qual era la differenza tra art. 9, l. n. 1423/1956 e art. 6, l. n. 575/1965?

    L’art. 9, comma 2 (nel testo post-2005) prevedeva la reclusione da 1 a 5 anni per chi violasse gli obblighi della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno; l’art. 6 della l. n. 575/1965 si applicava specificamente agli indiziati di appartenenza ad organizzazioni mafiose.

    Perché il difetto di motivazione sulla rilevanza causa inammissibilità?

    Perché senza sapere quale norma si applica al caso concreto, la Corte non può valutare se la dichiarazione di incostituzionalità avrebbe effetto sull’esito del giudizio principale: il requisito della rilevanza non risulta soddisfatto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 88/2010 – Patrocinio spese Stato onorari impugnazione inammissibile

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 131 del T.U. spese di giustizia: il pagamento degli onorari al difensore del non abbiente anche per impugnazioni inammissibili è compatibile con gli artt. 3 e 111 Cost. perché esistono già strumenti normativi per rimediare agli abusi.

    Di cosa si tratta

    Nel processo civile e minorile, l’art. 131 del T.U. spese di giustizia (d.P.R. n. 115/2002) prevede che l’erario anticipi sempre gli onorari al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, a prescindere dall’esito del giudizio. La Corte d’appello di Catania aveva dubitato che questo valesse anche per impugnazioni dichiarate inammissibili.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 131 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. spese di giustizia). Parametri: artt. 3 e 111 Cost. Giudice rimettente: Corte d’appello di Catania, sezione minori (ordinanza 15 dicembre 2008).

    La decisione della Corte

    Manifesta infondatezza: la rimettente non aveva considerato gli artt. 120 e 136 del medesimo T.U., che impediscono alla parte ammessa soccombente di giovarsi del patrocinio per proporre impugnazioni e prevedono la revoca dell’ammissione in caso di mala fede o colpa grave. La questione si fonda su una ricostruzione parziale del quadro normativo.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata quando il giudice rimettente non ha tenuto conto di norme dello stesso corpus legislativo che escludono già il vizio denunciato: la doglianza si rivela destituita di fondamento in quanto basata su una lettura parziale dell’ordinamento.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 131 T.U. spese di giustizia?

    Le spese anticipate dall’erario a favore del non abbiente (compresi gli onorari al difensore) sono dovute a prescindere dall’esito del giudizio, anche quando l’impugnazione proposta viene dichiarata inammissibile.

    Quali strumenti esistono per evitare abusi del patrocinio a spese dello Stato?

    L’art. 120 T.U. impedisce alla parte soccombente ammessa al gratuito patrocinio di usufruirne per proporre impugnazione; l’art. 136 prevede la revoca dell’ammissione se l’interessato ha agito con mala fede o colpa grave.

    Il difensore della parte non abbiente ha sempre diritto all’onorario?

    Sì, a carico dell’erario, per garantire il diritto di difesa effettivo; ma ciò non significa che il sistema sia privo di controlli: la revoca dell’ammissione e il divieto di usare il patrocinio per impugnazioni strumentali limitano i potenziali abusi.

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  • Corte cost. n. 87/2010 – Sospensione obbligo vaccinale regione Veneto e uguaglianza

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’obbligo vaccinale sospeso dalla legge regionale veneta: il Giudice di pace non ha descritto adeguatamente il giudizio principale né motivato la rilevanza della questione in rapporto all’oggetto della causa.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Veneto n. 7/2007 aveva sospeso l’obbligo vaccinale statale (antidifterica, antitetanica, antipoliomielitica e contro l’epatite B) per i nati dal 1° gennaio 2008. Un Giudice di pace, investito di un’opposizione a ordinanza-ingiunzione comunale per mancata vaccinazione, aveva dubitato che la norma regionale violasse il principio di uguaglianza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 1 della legge Regione Veneto 23 marzo 2007, n. 7 (Sospensione dell’obbligo vaccinale per l’età evolutiva). Parametro: art. 3 Cost. Giudice rimettente: Giudice di pace di Padova (ordinanza 8 ottobre 2008).

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità: il rimettente non ha descritto l’oggetto del giudizio principale (opposizione ad ordinanza-ingiunzione del Comune) in modo da consentire alla Corte di verificare la plausibilità della rilevanza; inoltre la vaccinazione non è incondizionatamente obbligatoria perché va omessa in presenza di pericoli concreti per la salute del minore.

    Il principio

    La motivazione sulla rilevanza di una questione di legittimità costituzionale deve contenere una descrizione chiara e completa del giudizio principale: senza di essa la Corte non può verificare che l’esito del giudizio dipenda effettivamente dalla norma impugnata.

    Domande e risposte

    Le vaccinazioni erano obbligatorie per i nati prima del 1° gennaio 2008 in Veneto?

    Sì: la legge statale prevedeva l’obbligo per tutte le vaccinazioni richiamate. La legge regionale n. 7/2007 ne aveva sospeso l’obbligo solo per i nati a partire dal 1° gennaio 2008, creando una disparità tra i minori in base alla data di nascita.

    Perché il Giudice di pace aveva sollevato la questione?

    Stava decidendo sull’opposizione di genitori multati dal Comune per non aver vaccinato la figlia. Riteneva che la norma regionale creasse un’ingiustificata disparità tra bambini nati prima e dopo il 1° gennaio 2008.

    Esiste un’eccezione all’obbligo vaccinale?

    Sì: la Corte ricorda che, secondo la propria giurisprudenza (ordinanza n. 262/2004), la vaccinazione deve essere omessa o differita in caso di accertati pericoli concreti per la salute del minore.

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  • Corte cost. n. 86/2010 – Conflitto attribuzioni insindacabilità parlamentare Gasparri

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Roma contro la deliberazione della Camera dei deputati che aveva coperto con l’insindacabilità ex art. 68 Cost. le dichiarazioni del senatore Gasparri ritenute diffamatorie nei confronti del pm Woodcock.

    Di cosa si tratta

    In un’intervista del giugno 2006 pubblicata da “Il Messaggero”, l’allora deputato Maurizio Gasparri aveva rilasciato dichiarazioni ritenute offensive nei confronti del dott. Henry John Woodcock. La Camera dei deputati aveva deliberato che quelle opinioni fossero coperte dall’insindacabilità parlamentare. Il Tribunale di Roma, che doveva giudicare per diffamazione, aveva contestato questa qualificazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Tipo di giudizio: conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (non questione incidentale). Ricorrente: Tribunale ordinario di Roma. Resistente: Camera dei deputati. Norma: deliberazione Camera del 19 dicembre 2008 (insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost.).

    La decisione della Corte

    Ammissibilità del conflitto (fase preliminare): sussistono sia il requisito soggettivo (Tribunale e Camera sono poteri dello Stato legittimati) sia quello oggettivo (il Tribunale lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita). La Corte dispone la notifica e rinvia alla fase di merito.

    Il principio

    Il Tribunale che procede per un reato di diffamazione è legittimato a sollevare conflitto di attribuzione contro la Camera che ha deliberato l’insindacabilità ex art. 68 Cost., quando ritiene che quella delibera leda la propria competenza giurisdizionale a decidere in modo definitivo.

    Domande e risposte

    Cosa è il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    È il giudizio davanti alla Corte Costituzionale (art. 134 Cost.) attraverso cui un potere dello Stato contesta a un altro potere di avere invaso le sue attribuzioni costituzionalmente garantite.

    Cosa prevede l’art. 68, primo comma, Cost. sull’insindacabilità?

    I parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La Camera delibera se le dichiarazioni contestate rientrino in questa immunità.

    Cosa succederà dopo questa ordinanza di ammissibilità?

    Il Tribunale di Roma dovrà notificare il ricorso alla Camera dei deputati, che potrà costituirsi in giudizio; la Corte deciderà poi nel merito se la delibera di insindacabilità abbia effettivamente leso le attribuzioni del giudice.

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  • Corte cost. n. 85/2010 – Risarcimento diretto assicurazioni e interpretazione conforme

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 149 del Codice delle assicurazioni private (risarcimento diretto): il Giudice di pace non ha tentato l’interpretazione costituzionalmente orientata già indicata dalla sentenza n. 180/2009 e non ha motivato adeguatamente su rilevanza ed eccesso di delega.

    Di cosa si tratta

    L’art. 149 del Codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005) ha introdotto la procedura di risarcimento diretto: il danneggiato in un incidente stradale può (in certi casi deve) rivolgersi alla propria compagnia assicuratrice anziché a quella del responsabile. Un giudice di pace aveva dubitato della legittimità costituzionale di questo sistema.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 149 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private). Parametri: artt. 3, 24 e 76 Cost. Giudice rimettente: Giudice di pace di Arezzo (ordinanza 23 settembre 2008).

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità su tutti i profili: difetto di motivazione sull’eccesso di delega; censura su norma regolamentare (art. 150 CAP) sottratta al sindacato di costituzionalità; mancata ricerca dell’interpretazione costituzionalmente orientata già indicata dalla Corte con sentenza n. 180/2009 (l’art. 149 rafforza la posizione dell’assicurato senza escludere l’azione contro il responsabile).

    Il principio

    Prima di sollevare una questione di legittimità il giudice deve tentare l’interpretazione conforme a Costituzione e, se la Corte ha già indicato una lettura compatibile della norma, motivare perché tale lettura non sarebbe praticabile nel caso concreto.

    Domande e risposte

    Cosa prevede la procedura di risarcimento diretto ex art. 149 CAP?

    Il danneggiato può chiedere il risarcimento direttamente alla propria compagnia assicuratrice (Gestionaria), che poi si rivalrà sulla compagnia del responsabile attraverso un sistema compensativo tra imprese assicurative.

    Perché il giudice di pace dubitava della sua costituzionalità?

    Riteneva che la norma obbligasse il danneggiato ad agire contro un soggetto diverso dal responsabile, violando il diritto di azione (art. 24) e i limiti della delega legislativa (art. 76 Cost.).

    Qual è l’interpretazione costituzionalmente orientata già indicata dalla Corte?

    La sentenza n. 180/2009 aveva chiarito che l’art. 149 CAP rafforza la posizione del danneggiato, offrendogli una via ulteriore, senza impedirgli di agire direttamente contro il responsabile secondo le regole della responsabilità civile ordinaria.

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  • Corte cost. n. 84/2010 – Tassa portuale imbarco sbarco merci approdo privato

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sulla tassa portuale per le operazioni di imbarco/sbarco nell’approdo privato di Santa Panagia (Siracusa): il giudice rimettente non ha adeguatamente ricostruito il quadro normativo applicabile e non ha tentato un’interpretazione costituzionalmente orientata.

    Di cosa si tratta

    ERG Raffinerie Mediterranee s.p.a. aveva contestato il pagamento della tassa sulle operazioni di imbarco e sbarco di merci effettuate attraverso il suo pontile privato nella baia di Santa Panagia a Siracusa. L’Agenzia delle dogane sosteneva che il pontile fosse nell’ambito portuale e quindi soggetto alla tassa; la società contestava tale qualificazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 1, comma 986, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), nella parte interpretativa della disciplina della tassa portuale. Parametri: artt. 3, 101, 102 e 104 Cost. Giudice rimettente: Commissione tributaria provinciale di Siracusa (ordinanza 10 marzo 2008).

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità: la Commissione tributaria non ha adeguatamente ricostruito i presupposti normativi della tassa portuale (in particolare l’art. 28, comma 6, della legge n. 84/1994 che adotta l’appartenenza all’ambito portuale come presupposto dell’imposizione) e non ha tentato un’interpretazione costituzionalmente orientata prima di sollevare la questione.

    Il principio

    Il giudice rimettente deve esaurire ogni ragionevole tentativo di interpretazione costituzionalmente conforme e ricostruire compiutamente il quadro normativo prima di sollevare una questione di legittimità costituzionale, pena l’inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cos’è la tassa portuale sulle operazioni di imbarco e sbarco?

    È un tributo dovuto per le operazioni di carico e scarico merci che si svolgono nell’ambito portuale, regolato storicamente dalle leggi n. 82/1963, n. 355/1976 e dalla legge sui porti n. 84/1994.

    Qual era la norma censurata e perché veniva definita “interpretativa”?

    Il comma 986 della legge finanziaria 2007 sarebbe intervenuto a chiarire retroattivamente l’ambito di applicazione della tassa; la società contestava questo carattere interpretativo, ritenendo si trattasse di una norma innovativa che la rendeva debitrice del tributo.

    Come avrebbe dovuto procedere il giudice rimettente?

    Avrebbe dovuto verificare se fosse possibile interpretare la norma in modo conforme alla Costituzione, tenendo conto dell’art. 28, comma 6, l. n. 84/1994 e della completa disciplina della tassa portuale, prima di sollevare la questione davanti alla Corte.

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  • Corte cost. n. 83/2010 – Reati speciali emergenza rifiuti Campania e legalità penale

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    La Corte dichiara non fondate le questioni sull’art. 6, lett. a) e d), del d.l. n. 172/2008 (emergenza rifiuti Campania): le fattispecie penali speciali per le aree in stato di emergenza rispettano i principi di legalità, tassatività e uguaglianza perché la legge definisce compiutamente il precetto e le sanzioni.

    Di cosa si tratta

    Durante l’emergenza rifiuti in Campania, il decreto-legge n. 172/2008 aveva creato figure di reato più gravi per chi abbandonasse rifiuti nelle aree soggette allo stato di emergenza: condotte che altrove non erano reato (lett. a) o erano mere contravvenzioni (lett. d) diventavano delitti. Tre persone arrestate in flagranza avevano contestato la legittimità di queste norme.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 6, lett. a) e d), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 (emergenza smaltimento rifiuti Campania), convertito dalla legge n. 210/2008. Parametri: artt. 3, 25, secondo comma, e 77, secondo comma, Cost. Giudice rimettente: Tribunale ordinario di Torre Annunziata (ordinanza 11 novembre 2008).

    La decisione della Corte

    Non fondate: le norme impugnate descrivono compiutamente le fattispecie incriminatrici e le pene; la dichiarazione dello stato di emergenza è solo condizione di fatto per la loro applicabilità, non integra il precetto penale. L’atto che dichiara l’emergenza è assoggettabile a controllo di legittimità sia dal giudice ordinario sia da quello amministrativo.

    Il principio

    Le norme penali la cui applicabilità dipende dalla dichiarazione governativa di uno stato di emergenza non violano il principio di legalità (art. 25, comma 2, Cost.) purché il precetto e la sanzione siano integralmente definiti dalla legge e l’atto presupposto sia sottoponibile a controllo giurisdizionale.

    Domande e risposte

    In cosa consistevano le fattispecie speciali per l’emergenza rifiuti Campania?

    L’art. 6, lett. a), puniva come delitto (fino a 3 anni) la raccolta o il trasporto non autorizzato di rifiuti nelle aree di emergenza, anche se altrove non era reato; la lett. d) elevava a delitto condotte che nel resto d’Italia erano solo contravvenzioni.

    Perché la Corte non ravvisa violazione dell’art. 25 Cost.?

    Perché il precetto e la pena sono fissati in modo completo dalla legge stessa; la dichiarazione di emergenza è solo il presupposto fattuale di applicabilità, come accade per molte norme penali condizionate a fattori esterni già tipicizzati dal legislatore.

    Chi controlla la legittimità della dichiarazione di stato di emergenza?

    I giudici ordinari e quelli amministrativi, nell’ambito delle rispettive competenze: non vi è quindi un vuoto di legalità che possa far derivare conseguenze penali da atti governativi privi di controllo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 82/2010 – Competenza mantenimento figli genitori non coniugati

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    La Corte dichiara non fondata la questione sulla competenza del tribunale ordinario (e non del tribunale per i minorenni) per le domande di solo assegno di mantenimento dei figli di genitori non coniugati: la distinzione è ragionevole perché i due giudizi hanno oggetti diversi.

    Di cosa si tratta

    Con la legge n. 54/2006 sull’affidamento condiviso, la competenza sulle questioni relative all’affidamento di figli nati fuori dal matrimonio era stata distribuita tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni a seconda del tipo di domanda. Un tribunale ordinario aveva dubitato della conformità a Costituzione della norma che gli attribuiva la sola domanda di mantenimento senza quella sull’affidamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (affidamento condiviso), nella parte in cui non attribuisce ai Tribunali per i minorenni i procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati. Parametri: artt. 3, 25 e 111 Cost. Giudice rimettente: Tribunale ordinario di Roma (ordinanza 21 gennaio 2009).

    La decisione della Corte

    Non fondata la questione riferita all’art. 3 Cost.: la distinzione tra la domanda di solo mantenimento (tribunale ordinario) e quella sull’esercizio della potestà genitoriale (tribunale per i minorenni) ha una base razionale, poiché i due giudizi hanno oggetti differenti. Manifestamente inammissibile la questione riferita agli artt. 25 e 111 Cost. per difetto di motivazione.

    Il principio

    Il legislatore può legittimamente distribuire la competenza giurisdizionale sui figli nati fuori dal matrimonio tra giudici diversi in base all’oggetto specifico della domanda proposta, senza che ciò violi il principio di uguaglianza.

    Domande e risposte

    Quale giudice è competente per i figli di genitori non coniugati?

    Il tribunale ordinario per la sola domanda di mantenimento; il tribunale per i minorenni per le questioni sull’affidamento e sull’esercizio della potestà genitoriale.

    Perché la Corte ritiene ragionevole questa distinzione?

    Perché i due tipi di causa hanno oggetti diversi: il mantenimento riguarda un obbligo economico tra privati; l’affidamento incide sui diritti-doveri genitoriali e coinvolge l’interesse superiore del minore in senso più ampio.

    E se le due domande vengono proposte insieme?

    La Corte precisa che la relazione tra mantenimento e potestà genitoriale, ove non si concretizzi in domande esplicitamente cumulate, non incide sulla competenza del singolo giudice.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 81/2010 – Incarichi dirigenziali esterni cessazione automatica PA

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    La Corte dichiara incostituzionale la norma del decreto-legge n. 262/2006 che faceva cessare automaticamente gli incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni alla PA prima del 17 maggio 2006 se non confermati entro 60 giorni: viola gli artt. 97 e 98 Cost. perché impedisce la distinzione tra indirizzo politico e gestione amministrativa.

    Di cosa si tratta

    Una norma di urgenza del 2006 aveva disposto che tutti gli incarichi dirigenziali conferiti a personale esterno alla PA (ex art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001) e affidati prima del 17 maggio 2006 cessassero automaticamente se l’amministrazione non li confermava entro 60 giorni. Un dirigente esterno del Ministero dello Sviluppo Economico si era visto revocare l’incarico prima della scadenza contrattuale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 2, comma 161, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286. Parametri: artt. 3 e 97 Cost. Giudice rimettente: Tribunale ordinario di Roma, sezione terza lavoro (ordinanza 24 febbraio 2009).

    La decisione della Corte

    Illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 97 e 98 Cost.: la cessazione automatica degli incarichi, senza alcuna valutazione caso per caso, compromette la necessaria distinzione tra attività di indirizzo politico-amministrativo e attività gestionale, rendendo i dirigenti dipendenti dalle scelte politiche contingenti anzi­ché dalla professionalità tecnica.

    Il principio

    Gli incarichi dirigenziali a soggetti esterni conferiti nel rispetto dei requisiti di legge non possono essere revocati en masse con una norma di urgenza che non garantisce la distinzione funzionale tra indirizzo politico e gestione: ciò viola i principi di buon andamento e imparzialità della PA.

    Domande e risposte

    Chi sono i dirigenti “esterni” ex art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001?

    Soggetti privi di rapporto di lavoro con la PA, scelti per la loro professionalità specifica non rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione, ai quali può essere conferito un incarico dirigenziale a tempo determinato.

    Perché la cessazione automatica era incostituzionale?

    Perché subordinava la prosecuzione dell’incarico alla mera volontà politica del momento (conferma entro 60 giorni), senza criteri oggettivi, vanificando la separazione tra politica e amministrazione imposta dagli artt. 97 e 98 Cost.

    L’amministrazione può comunque revocare un incarico dirigenziale esterno?

    Sì, ma solo con procedure che rispettino i principi di buon andamento e imparzialità, con adeguata motivazione e nel rispetto del contratto individuale sottoscritto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 80/2010 – Insegnanti di sostegno disabilità grave e tetto invalicabile

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    La Corte dichiara incostituzionale la legge finanziaria 2008 nella parte in cui fissa un tetto invalicabile al numero di insegnanti di sostegno e impedisce deroghe per gli alunni con disabilità grave: il diritto all’istruzione e alla tutela del disabile prevale sulle esigenze di contenimento della spesa.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2008 aveva stabilito un rapporto medio di un insegnante di sostegno ogni due alunni disabili, eliminando la possibilità – già prevista dalla legge n. 449/1997 – di assumere insegnanti in deroga per i casi di disabilità grave. Un’alunna con grave handicap si era vista ridurre le ore di sostegno assegnatele l’anno precedente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008). Parametri: artt. 2, 3, 4, 10, 30, 31, 34, 35 e 38 Cost. Giudice rimettente: Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (ordinanza 26 marzo 2009).

    La decisione della Corte

    Illegittimità costituzionale del comma 413 nella parte in cui fissa un limite massimo invalicabile al numero di posti di sostegno; illegittimità costituzionale del comma 414 nella parte in cui esclude la possibilità di assumere insegnanti di sostegno in deroga quando vi siano alunni con disabilità grave, una volta esperiti gli altri strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente.

    Il principio

    Il diritto fondamentale all’istruzione del disabile grave, che richiede sostegno individualizzato, non può essere compresso da un tetto rigido di spesa che lo rende di fatto inaccessibile. Le esigenze di bilancio non possono giustificare limitazioni irragionevoli a diritti garantiti dalla Costituzione.

    Domande e risposte

    Cosa prevedevano i commi 413 e 414 della legge finanziaria 2008?

    Stabilivano un rapporto medio di un insegnante di sostegno ogni due alunni disabili (comma 413) e vietavano le assunzioni in deroga per casi gravi già ammesse dalla legge n. 449/1997 (comma 414).

    Perché la Corte le ha dichiarate incostituzionali?

    Perché il limite massimo invalicabile impediva in modo automatico di garantire al disabile grave il supporto necessario al suo inserimento scolastico, violando gli artt. 3, 34 e 38 Cost. in modo irragionevole.

    Cosa cambia in pratica dopo questa sentenza?

    Le scuole possono richiedere insegnanti di sostegno in deroga per gli alunni con disabilità grave, ripristinando la possibilità prevista dalla legge n. 449/1997, senza essere vincolate al tetto numerico fissato dalla finanziaria 2008.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 79/2010 – Cumulo emolumenti piccoli comuni e rinuncia al ricorso

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    Il processo si estingue per rinuncia del ricorrente (Presidente del Consiglio dei ministri): l’art. 5, comma 7, della legge Regione Abruzzo n. 4/2009 – che esentava gli amministratori di piccoli comuni dal divieto di cumulo di emolumenti – era stato già abrogato dalla stessa Regione.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato una norma regionale abruzzese che, nel disciplinare il riordino degli enti locali, consentiva agli amministratori di comuni con meno di 5.000 abitanti di cumulare l’indennità di carica con altri emolumenti derivanti da nomine politiche regionali, in deroga al divieto generale di cumulo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 5, comma 7, ultimo periodo, legge Regione Abruzzo 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli enti locali). Parametri: artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    Estinzione del processo: l’art. 6 della legge Regione Abruzzo n. 12/2009 aveva abrogato la norma impugnata prima ancora che essa trovasse applicazione, e il Presidente del Consiglio ha rinunciato al ricorso. In mancanza di costituzione della parte convenuta, la rinuncia comporta automaticamente l’estinzione del giudizio (art. 23 norme integrative).

    Il principio

    Nel giudizio in via principale, la rinuncia al ricorso da parte dello Stato, in assenza di costituzione della Regione convenuta, determina l’estinzione del processo senza necessità di accettazione della controparte.

    Domande e risposte

    Qual era il contenuto della norma impugnata?

    Il divieto di cumulo tra indennità di carica degli amministratori regionali e altri emolumenti fissi derivanti da nomine politiche non si applicava agli amministratori di comuni con meno di 5.000 abitanti.

    Perché il Governo ha rinunciato al ricorso?

    Perché la Regione Abruzzo aveva già abrogato autonomamente la norma contestata (art. 6, l.r. n. 12/2009), rendendo il giudizio privo di interesse pratico.

    Cosa significa “estinzione del processo” in questo contesto?

    Significa che la Corte non si pronuncia nel merito: nessuna norma è dichiarata costituzionale o incostituzionale. Il giudizio si chiude senza effetti sull’ordinamento diversi da quelli già prodotti dall’abrogazione regionale.

    Norme collegate