Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 338/2010 – Rinnovo permesso soggiorno e condanna penale automatica

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione del TAR Puglia sull’art. 26, comma 7-bis, del Testo unico immigrazione, che prevede il rifiuto automatico del permesso di soggiorno per chi ha subito una condanna penale. L’inammissibilità derivava dall’insufficiente descrizione della fattispecie concreta da parte del giudice rimettente.

    Di cosa si tratta

    Un cittadino straniero si era visto rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi commerciali a causa di una condanna penale per ricettazione e contraffazione divenuta irrevocabile. Il Questore aveva applicato automaticamente l’art. 26, comma 7-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 (introdotto dalla legge n. 189 del 2002), che prevede il rifiuto del permesso in caso di condanna per determinati reati, senza alcuna valutazione discrezionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR della Puglia ha sollevato questione di legittimità dell’art. 26, comma 7-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione in combinato disposto con gli artt. 29, 30, 35 e 41, nonché agli artt. 13 e 27, lamentando che l’effetto automatico della condanna sul permesso di soggiorno non consentisse alcuna valutazione delle circostanze individuali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per carente descrizione della fattispecie: il rimettente non aveva specificato se il ricorrente possedesse i requisiti per il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, né se avesse esercitato o fosse titolare del diritto al ricongiungimento familiare. Tali elementi incidono sulla disciplina applicabile e la loro omissione impedisce di verificare l’effettiva rilevanza della questione.

    Il principio

    Il giudice rimettente deve descrivere con completezza la fattispecie concreta: l’omissione di elementi che possono incidere sull’applicabilità della norma censurata o sull’esito del giudizio (come lo status giuridico dello straniero) determina una carenza di motivazione sulla rilevanza e, quindi, la manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 26, comma 7-bis, del Testo unico immigrazione?

    Prevede che, in caso di condanna irrevocabile per determinati reati, il permesso di soggiorno per lavoro autonomo non possa essere rilasciato o rinnovato, senza che l’amministrazione possa esercitare alcuna valutazione discrezionale sulle circostanze concrete.

    Perché lo status di soggiornante di lungo periodo era rilevante per la questione?

    Perché il d.lgs. n. 3 del 2007 (attuativo della direttiva 2003/109/CE) prevede garanzie rafforzate per i soggiornanti di lungo periodo in caso di provvedimenti restrittivi; la loro applicazione avrebbe potuto condizionare l’esito del giudizio principale e, quindi, la rilevanza della questione.

    Può una condanna penale automaticamente precludere il rinnovo del permesso di soggiorno?

    La Corte non si è pronunciata nel merito; ha dichiarato la questione inammissibile per ragioni procedurali. La disciplina del collegamento tra condanna penale e permesso di soggiorno è oggetto di una complessa normativa che distingue vari status giuridici dello straniero.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, invocato contro il meccanismo automatico di rifiuto del permesso
  • Corte cost. n. 337/2010 – Norma interpretativa retroattiva su proventi illeciti IRES

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dalla Commissione tributaria regionale della Toscana sull’art. 36, comma 34-bis, del d.l. n. 223 del 2006, ritenuto indebitamente qualificato come norma interpretativa retroattiva in materia di tassazione dei proventi illeciti. Il vizio era la carenza di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    Una società di capitali aveva ricevuto avvisi di accertamento per proventi illecitamente ricevuti dal proprio amministratore a danno di un’altra società. L’Agenzia delle entrate li aveva ripresi a tassazione come redditi diversi. La Commissione tributaria regionale della Toscana dubitava della legittimità dell’art. 36, comma 34-bis, del d.l. n. 223 del 2006, che si qualificava come norma interpretativa con efficacia retroattiva.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria regionale della Toscana ha sollevato questioni in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 97, 101, 104 e 136 della Costituzione, contestando l’efficacia retroattiva della norma e la sua qualificazione come interpretativa. Il rimettente non aveva adeguatamente motivato perché la norma fosse applicabile nel caso di specie.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza: il giudice rimettente non aveva chiarito perché i proventi illeciti non potessero essere classificati come “reddito d’impresa” ai sensi dell’art. 81 (ora 83) del TUIR — categoria che avrebbe escluso l’applicabilità dell’art. 36, comma 34-bis, riservato ai proventi non classificabili in altre categorie reddituali.

    Il principio

    Il giudice rimettente deve motivare puntualmente perché la norma censurata è applicabile nel caso di specie: se esistono altri plausibili criteri di risoluzione della questione, la mancata confutazione di essi determina un difetto di motivazione sulla rilevanza che rende la questione inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa sono i proventi illeciti ai fini fiscali?

    Sono somme conseguite attraverso attività contrarie alla legge. Il legislatore ha stabilito che, qualora non siano classificabili in nessuna delle categorie reddituali previste dall’art. 6 del TUIR, concorrono comunque a formare il reddito imponibile.

    Perché era importante stabilire se i proventi fossero “reddito d’impresa”?

    Perché l’art. 36, comma 34-bis, del d.l. n. 223 del 2006 si applica solo ai proventi non classificabili nelle categorie di cui all’art. 6, comma 1, del TUIR. Per le società di capitali, il reddito da qualsiasi fonte è per presunzione legale “reddito d’impresa” (art. 81 TUIR), quindi la norma censurata potrebbe non essere applicabile.

    Cosa si intende per norma interpretativa con efficacia retroattiva?

    Una norma che il legislatore qualifica come mera interpretazione di una disposizione già vigente, attribuendole così efficacia anche per il passato. Se la qualificazione è ingiustificata (la norma introduce in realtà una disciplina nuova), può essere incostituzionale per violazione del principio di uguaglianza e di affidamento.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e di ragionevolezza, rilevante per la legittimità delle norme retroattive
  • Corte cost. n. 336/2010 – Assicurazione RC auto e trasportato inconsapevole

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sull’assicurazione obbligatoria RC auto, che esclude dall’indennizzo del Fondo di garanzia i trasportati inconsapevoli della circolazione illegale del veicolo. La questione richiedeva un intervento additivo rimesso alla discrezionalità del legislatore.

    Di cosa si tratta

    Un soggetto rimasto gravemente ferito come terzo trasportato su una motocicletta priva di assicurazione aveva citato in giudizio il conducente. La legge n. 990 del 1969 sull’assicurazione obbligatoria RC auto garantisce il risarcimento tramite il Fondo di garanzia vittime della strada solo per chi è trasportato “contro la propria volontà”, escludendo chi era semplicemente inconsapevole della mancanza di copertura assicurativa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha sollevato questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 1, terzo comma, e 19, lettera b), della legge n. 990 del 1969, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non estende il diritto all’indennizzo anche ai trasportati inconsapevoli della circolazione illegale, oltre ai soli trasportati contro la propria volontà.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, in quanto richiedeva un intervento additivo in una materia rimessa alla discrezionalità del legislatore. Per sanare il vizio erano astrattamente possibili più soluzioni: o la soppressione della limitazione introdotta nel 1976, o l’inserimento dei trasportati inconsapevoli tra i beneficiari, analogamente a quanto già previsto dall’art. 283 del d.lgs. n. 209 del 2005.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale che richiede un intervento additivo è manifestamente inammissibile quando non vi è un’unica soluzione costituzionalmente obbligata, ma più possibili rimedi tra cui il legislatore ha ampia discrezionalità di scelta.

    Domande e risposte

    Chi ha diritto all’indennizzo del Fondo di garanzia per danni da veicolo non assicurato?

    In base alla legge n. 990 del 1969 (nel testo vigente al momento del sinistro), i terzi danneggiati non trasportati e i trasportati “contro la propria volontà”: erano esclusi i trasportati consapevoli della mancanza di assicurazione, nonché quelli semplicemente inconsapevoli della circolazione illegale.

    Cosa si intende per “intervento additivo non costituzionalmente obbligato”?

    Un intervento con cui la Corte dovrebbe aggiungere alla norma impugnata una previsione che il legislatore avrebbe potuto disciplinare in modi diversi. In tali casi la Corte non può sostituirsi al legislatore e dichiara la questione inammissibile.

    La situazione dei trasportati inconsapevoli è poi cambiata?

    Sì: il d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) ha ridisciplinato la materia e, come ricorda la Corte stessa, l’art. 283 prevede già una disciplina più ampia per le vittime di veicoli non assicurati.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, invocato per la differenza di trattamento tra trasportati contro la propria volontà e trasportati inconsapevoli
  • Corte cost. n. 325/2010 – Servizi pubblici locali e art. 23-bis: parziale illegittimità

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha esaminato le impugnazioni di più Regioni e del Presidente del Consiglio contro l’art. 23-bis del d.l. n. 112/2008 sui servizi pubblici locali a rilevanza economica. Ha dichiarato parzialmente illegittima la norma nella parte in cui consentiva deroghe al regime di gara per i servizi idrici integrati, materia in cui prevalgono le regole europee di concorrenza, e ha dichiarato illegittime alcune disposizioni di leggi regionali in contrasto con i principi statali sulla concorrenza.

    Di cosa si tratta

    L’art. 23-bis del d.l. n. 112/2008 (aggiunto dalla legge di conversione n. 133/2008 e poi modificato dall’art. 15 del d.l. n. 135/2009) disciplinava l’affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, imponendo il ricorso alla gara come regola generale e ammettendo eccezioni circostanziate. Più Regioni ne contestavano l’invadenza nelle competenze locali; il Presidente del Consiglio impugnava invece alcune leggi regionali che andavano in direzione contraria ai principi statali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Diversi ricorsi (Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Marche) e due ricorsi del Presidente del Consiglio contro leggi regionali di Liguria e Campania, in riferimento principalmente agli artt. 117 (quarto e sesto comma), 118 e 119 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 23-bis, comma 10, lettera a), prima parte, nella misura in cui prevedeva che, per il servizio idrico integrato, la disciplina derogatoria all’obbligo di gara potesse essere più restrittiva rispetto a quella dettata dal diritto comunitario: la risorsa acqua è soggetta a regole europee che lo Stato non può restringere ulteriormente per le Regioni. Ha dichiarato altresì illegittime alcune disposizioni delle leggi regionali impugnate che contrastavano con i principi fondamentali statali sulla concorrenza.

    Il principio

    La tutela della concorrenza è materia di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.); le Regioni non possono introdurre discipline più restrittive rispetto al diritto europeo, né possono sottrarsi ai principi fondamentali statali sull’affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica.

    Domande e risposte

    Cosa sono i servizi pubblici locali a rilevanza economica?

    Sono servizi di interesse generale (es. trasporto locale, ciclo dei rifiuti, servizio idrico) che le amministrazioni locali erogano anche tramite affidamento a operatori economici, con impatto sul mercato. Il loro affidamento è soggetto alle regole europee e nazionali sulla concorrenza e sulle gare.

    Perché la norma sull’acqua è stata dichiarata incostituzionale?

    Perché permetteva deroghe all’obbligo di gara per il servizio idrico più restrittive di quelle consentite dal diritto europeo: se il diritto UE già prevede condizioni per gestioni in house o deroghe, lo Stato non può vietarle alle Regioni, invasivamente restringendo uno spazio che il diritto europeo lascia.

    Cosa è stato confermato come legittimo?

    La disciplina generale dell’art. 23-bis che impone la gara come regola per i servizi pubblici locali a rilevanza economica: tale scelta rientra nella tutela della concorrenza (competenza esclusiva statale) ed è costituzionalmente legittima.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 324/2010 – Incarichi dirigenziali esterni alle Regioni e d.lgs. n. 150/2009

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Le Regioni Piemonte, Toscana e Marche avevano impugnato l’art. 40 del d.lgs. n. 150/2009 (riforma Brunetta) nella parte in cui estende alle Regioni i limiti percentuali sugli incarichi dirigenziali a soggetti esterni. La Corte ha dichiarato inammissibili alcune questioni (per difetto di delega) e non fondate le altre: la norma è riconducibile all’ordinamento civile (materia statale esclusiva) e non invade l’autonomia regionale sull’organizzazione.

    Di cosa si tratta

    Il decreto legislativo n. 150/2009 (c.d. «riforma Brunetta» del pubblico impiego) ha esteso alle amministrazioni regionali la disciplina degli incarichi dirigenziali esterni, fissando limiti percentuali (10% della dotazione organica per la prima fascia e 8% per la seconda) e dando precise regole su durata e qualificazione dei soggetti incaricabili. Le Regioni sostenevano che ciò invadesse la loro competenza esclusiva sull’organizzazione amministrativa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Piemonte, Toscana e Marche hanno impugnato l’art. 40, comma 1, lettera f), e l’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 150/2009, in riferimento agli artt. 76, 97, 117 (terzo e quarto comma) e 119 della Costituzione, contestando sia eccessi di delega sia invasioni della competenza regionale in materia di organizzazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni relative all’art. 76 Cost. (eccesso di delega), promosse da Toscana e Marche, per difetto di adeguata motivazione. Ha dichiarato non fondate le questioni sul riparto di competenze (artt. 117, 119 Cost.): la norma disciplina i profili fondamentali del rapporto con il dirigente esterno (durata, qualificazione, corrispettivo) e è riconducibile all’ordinamento civile, materia di esclusiva competenza statale.

    Il principio

    La disciplina degli aspetti sostanziali degli incarichi dirigenziali a soggetti esterni (durata, requisiti, compenso) attiene all’ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.), non all’organizzazione amministrativa regionale, e quindi può essere regolata dallo Stato con norme uniformi applicabili anche alle Regioni.

    Domande e risposte

    Cosa sono gli incarichi dirigenziali a soggetti esterni?

    Sono incarichi conferiti da pubbliche amministrazioni a persone non appartenenti ai propri ruoli dirigenziali, per coprire posizioni di vertice o funzioni specialistiche. La legge ne limita il numero (percentuale sulla dotazione organica) e fissa requisiti di qualificazione.

    Perché le Regioni ritenevano la norma incostituzionale?

    Perché sostenevano che la disciplina delle modalità di accesso ai ruoli dirigenziali regionali appartenesse alla loro competenza esclusiva residuale in materia di organizzazione amministrativa (art. 117, quarto comma, Cost.).

    Come ha risposto la Corte?

    Ha chiarito che la norma non regola «l’accesso» agli incarichi dirigenziali (competenza regionale), bensì gli aspetti fondamentali del rapporto contrattuale con il dirigente esterno (durata, qualificazione, corrispettivo), che attengono all’ordinamento civile (competenza esclusiva statale).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 323/2010 – Studi odontoiatrici liguri e autorizzazione sanitaria: processo estinto

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 27 della legge della Regione Liguria n. 57/2009, che escludeva dall’obbligo di autorizzazione gli studi medici e odontoiatrici privati. Il processo si è concluso con la dichiarazione di estinzione, dopo che il Governo – a fronte di modifiche legislative intervenute – ha rinunciato al ricorso, rinuncia accettata dalla Regione.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale ligure del 2009 aveva introdotto due nuovi commi nell’art. 2 della l.r. n. 20 del 1999, stabilendo che gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie condotti in forma singola o associata non richiedono l’autorizzazione sanitaria prevista dalla legge regionale. Il Governo aveva contestato che ciò contrastasse con i principi fondamentali statali in materia di tutela della salute.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 27 della legge della Regione Liguria 25 novembre 2009, n. 57, in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, terzo comma, della Costituzione, ritenendo che la norma regionale esorbitasse dalla competenza concorrente in materia di tutela della salute violando i principi fondamentali statali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi costituzionali, la rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio, seguita dall’accettazione della Regione Liguria, determina l’estinzione del giudizio.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte costituita, determina l’estinzione del processo davanti alla Corte costituzionale (art. 23 norme integrative).

    Domande e risposte

    Perché il Governo aveva impugnato la legge regionale?

    Perché la norma regionale escludeva gli studi medici privati dall’obbligo di autorizzazione sanitaria, discostandosi dagli artt. 8 e 8-ter del d.lgs. n. 502/1992, che prevedono tale obbligo per le strutture che erogano prestazioni di chirurgia ambulatoriale o diagnostica complessa.

    Perché il Governo ha rinunciato al ricorso?

    Come indicato nella delibera del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2010, erano venute meno le ragioni del ricorso, presumibilmente a seguito di modifiche normative o chiarimenti applicativi intervenuti nel frattempo.

    Cosa significa «estinzione del processo»?

    Significa che il giudizio costituzionale si chiude senza una decisione nel merito: la Corte non esamina se la norma regionale fosse o meno incostituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 335/2010 – Sospensione processo tributario e procedimento penale

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli sull’art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992, che vieta la sospensione del processo tributario per pendenza di un procedimento penale. La questione era inammissibile per più ragioni: erronea individuazione della norma da censurare, mancata motivazione sulla rilevanza e molteplicità di soluzioni costituzionalmente possibili.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un giudizio di impugnazione di un avviso di accertamento IVA, una società aveva chiesto la sospensione del giudizio tributario perché la sua documentazione era stata sequestrata dalla Procura della Repubblica. La Commissione tributaria di Napoli aveva sollevato questione di legittimità dell’art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992, che in linea generale vieta tale sospensione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Napoli ha sollevato questione di legittimità dell’art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, lamentando la compressione del diritto di difesa del contribuente che, a differenza dell’imputato nel processo penale, non può ottenere la sospensione del processo per effettuare accertamenti sui fatti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per plurimi profili: l’erronea individuazione della norma da censurare (il divieto effettivo discende dall’art. 20 del d.lgs. n. 74 del 2000, non dall’art. 39 impugnato); la mancata motivazione sulla rilevanza con riferimento ai poteri istruttori del giudice tributario ex art. 7 del d.lgs. n. 546; la molteplicità di soluzioni costituzionalmente praticabili per rimediare al vizio denunciato; l’assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente individua erroneamente la norma da censurare (aberratio ictus): la caducazione della norma impugnata non eliminerebbe il vizio denunciato, che dipende da una diversa disposizione; inoltre l’assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata rende la questione priva dei requisiti minimi di ammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per aberratio ictus nella questione di legittimità costituzionale?

    Si verifica quando il giudice rimettente impugna una norma che, anche se eliminata dall’ordinamento, non risolverebbe il problema di incostituzionalità denunciato, perché quest’ultimo dipende da una norma diversa da quella censurata.

    Può un contribuente ottenere la sospensione del processo tributario per attendere la definizione del processo penale?

    In linea generale no: il principio del “doppio binario” tra processo penale e tributario vieta tale sospensione. La norma che lo dispone è l’art. 20 del d.lgs. n. 74 del 2000, non il solo art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992.

    Perché la Corte ha ritenuto che mancasse una soluzione costituzionalmente obbligata?

    Perché per rimediare al vizio erano astrattamente possibili più interventi legislativi diversi: il legislatore aveva ampio margine di scelta su come bilanciare le esigenze del processo tributario e di quello penale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 322/2010 – Reclamo avverso ordinanze del giudice istruttore in separazione

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Il Tribunale di Cagliari aveva sollevato questione sull’art. 709, quarto comma, c.p.c. e sull’art. 709-ter c.p.c., ritenendo che l’impossibilità di reclamare dinanzi al collegio le ordinanze del giudice istruttore in materia di provvedimenti provvisori di separazione violasse uguaglianza, diritto di difesa e imparzialità del giudice. La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili entrambe le questioni.

    Di cosa si tratta

    Nel procedimento di separazione giudiziale, il presidente del tribunale emette provvedimenti provvisori urgenti; il giudice istruttore, nella fase successiva, può revocarli o modificarli con ordinanza. Il Tribunale di Cagliari (in sede di reclamo) riteneva che queste ordinanze del giudice istruttore fossero prive di impugnativa, creando così una disparità rispetto ai provvedimenti presidenziali, che sono invece reclamabili.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Cagliari (composizione collegiale) ha sollevato, con due ordinanze del 28 novembre 2009, questioni di legittimità degli artt. 709, quarto comma, e 709-ter c.p.c. in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, primo e secondo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di entrambe le questioni. Quanto all’art. 709, quarto comma, c.p.c., il rimettente era lo stesso organo giudicante che aveva emesso il provvedimento impugnato, e quindi non era un «giudice diverso» in grado di garantire l’imparzialità. Quanto all’art. 709-ter, la questione non emergeva direttamente dalla fattispecie concreta esaminata.

    Il principio

    Non può sollevare questione di legittimità costituzionale il giudice che, nell’ambito del medesimo procedimento, è anche il soggetto i cui atti sono oggetto di censura; la questione deve essere rilevante per la risoluzione della controversia pendente davanti al rimettente.

    Domande e risposte

    Cosa sono i provvedimenti provvisori urgenti nel giudizio di separazione?

    Sono misure temporanee disposte dal presidente del tribunale nella prima fase del giudizio di separazione (art. 708, terzo comma, c.p.c.) per regolare la situazione dei coniugi e dei figli nell’attesa della sentenza definitiva. Sono reclamabili al collegio.

    Perché il Tribunale riteneva incostituzionale la disciplina?

    Perché le ordinanze con cui il giudice istruttore revoca o modifica quei provvedimenti provvisori non possono essere reclamate al collegio, a differenza di quelle presidenziali, creando così una disparità di tutela per le parti.

    Perché la Corte ha dichiarato la questione inammissibile?

    Perché il rimettente (il tribunale in composizione collegiale) era lo stesso organo che aveva già emesso un’ordinanza nel procedimento: sollevare questione per garantire l’imparzialità da parte del giudice che è egli stesso protagonista dell’atto censurato è logicamente contraddittorio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 334/2010 – Apprendistato regionale Abruzzo e leale collaborazione

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha dichiarato incostituzionali alcune disposizioni della legge abruzzese sull’apprendistato che consentivano alla Regione di disciplinare autonomamente i profili formativi, senza le intese con il Ministero del lavoro, il Ministero dell’istruzione e le parti sociali previste dalla legislazione statale. Ha invece respinto la questione sugli artt. 6, comma 4, e 29, commi 1, 2 e 3, della medesima legge.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Abruzzo n. 30 del 2009 disciplinava l’apprendistato nelle sue tre tipologie. Alcune sue disposizioni permettevano alla Giunta regionale di regolare unilateralmente i profili formativi, senza passare per l’intesa prevista dalla normativa statale (d.lgs. n. 276 del 2003) con Ministeri e organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Il Presidente del Consiglio ha impugnato diverse norme per violazione delle competenze esclusive e concorrenti statali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorrente ha impugnato gli artt. 6, comma 4, 25, commi 1 e 2, 28, comma 1, e 29, commi 1, 2 e 3, della legge Regione Abruzzo n. 30 del 2009, per violazione degli artt. 117, commi secondo, lettere l) e n), e terzo, della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione. La doglianza principale riguardava la possibilità per la Regione di provvedere unilateralmente sui profili formativi dell’apprendistato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 25, commi 1 e 2, e 28, comma 1, per violazione del principio di leale collaborazione, poiché consentivano alla Regione di intervenire unilateralmente anziché attraverso lo strumento dell’intesa previsto dalla legislazione statale. Ha invece dichiarato non fondata la questione relativa agli artt. 6, comma 4, e 29, commi 1, 2 e 3, con riguardo all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

    Il principio

    Le regioni non possono disciplinare unilateralmente i profili formativi dell’apprendistato quando la legislazione statale richiede un’intesa con i Ministeri competenti e le parti sociali: la leale collaborazione impone la codeterminazione in luogo dell’intervento unilaterale.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per principio di leale collaborazione?

    Impone allo Stato e alle Regioni di cooperare nell’esercizio delle rispettive competenze, in particolare ricorrendo a strumenti di codecisione (come le intese) quando le materie si intrecciano. La violazione si configura quando un ente agisce unilateralmente su materie che richiedono concertazione.

    Quale norma statale prevedeva l’intesa per i profili formativi dell’apprendistato?

    Gli artt. 48, comma 4, e 49, comma 5, del d.lgs. n. 276 del 2003, che richiedevano l’intesa tra la Regione, il Ministero del lavoro, il Ministero dell’istruzione e le associazioni di datori di lavoro e lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

    Quali norme della legge abruzzese sono state salvate dalla Corte?

    Gli artt. 6, comma 4, e 29, commi 1, 2 e 3, relativi ai requisiti generali della formazione formale: la Corte ha dichiarato non fondata la questione con riguardo alla violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — ripartizione della potestà legislativa; lettera l) (ordinamento civile) e terzo comma (materie concorrenti) invocati come parametri
  • Corte cost. n. 333/2010 – Assunzioni Servizio sanitario Puglia e turn-over

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha dichiarato incostituzionale la legge pugliese che consentiva alle aziende sanitarie regionali di reimpiegare integralmente i risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio per nuove assunzioni. Tale meccanismo violava i principi statali di coordinamento della finanza pubblica in materia sanitaria.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Puglia n. 27 del 2009 prevedeva che i minori costi derivanti dalle cessazioni dal servizio del personale del Servizio sanitario regionale negli anni 2009 e 2010 fossero messi a disposizione a livello regionale nella misura del 40%, per essere poi ridistribuiti sulla base di specifici fabbisogni. In sostanza, la norma permetteva di reinvestire in nuove assunzioni l’intero ammontare dei risparmi sul personale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, della legge pugliese n. 27 del 2009, per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto la norma regionale si poneva in contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, specificamente con l’art. 1, comma 565, della legge n. 296 del 2006 e con l’art. 2, commi 71 e 73, della legge n. 191 del 2009.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, della legge della Regione Puglia n. 27 del 2009. Destinando l’intero ammontare dei minori costi da cessazioni a nuove assunzioni, la norma non rispettava i principi fondamentali statali in materia di coordinamento della finanza pubblica, violando l’art. 117, terzo comma, Cost.

    Il principio

    Le regioni, nell’esercizio della loro competenza in materia sanitaria, sono tenute a rispettare i principi fondamentali statali in tema di coordinamento della finanza pubblica; una norma regionale che reinveste integralmente i risparmi sul personale sanitario in nuove assunzioni si pone in contrasto con tali principi, anche se formalmente richiama i limiti di spesa statali.

    Domande e risposte

    Può una regione decidere autonomamente come impiegare i risparmi del personale sanitario?

    No: la materia è assoggettata ai principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica stabiliti dallo Stato, che limitano la possibilità di reinvestire integralmente i risparmi da cessazioni in nuove assunzioni.

    Perché la Corte ha ritenuto che la norma non rispettasse i principi statali pur richiamandoli espressamente?

    Il richiamo formale ai principi statali non è sufficiente se il meccanismo previsto dalla norma regionale è in concreto incompatibile con essi. La restituzione integrale dei risparmi in nuove assunzioni contraddiceva de facto le disposizioni statali sul contenimento della spesa per il personale.

    Qual è la competenza legislativa in materia di tutela della salute?

    È una competenza concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.: spetta allo Stato determinare i principi fondamentali e alle regioni disciplinare la materia nel rispetto di tali principi.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 332/2010 – Trattamento accessorio personale regionale Marche

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi gli articoli 11, comma 5, e 57, commi 1, 2 e 3, della legge finanziaria 2010 della Regione Marche. Il primo stabilizzava per legge risorse destinate al trattamento accessorio del personale regionale in materie riservate alla contrattazione collettiva; il secondo imponeva limiti di potenza agli impianti di cogenerazione, in contrasto con i principi statali in materia di produzione energetica.

    Di cosa si tratta

    Con la legge finanziaria 2010 (n. 31/2009), la Regione Marche aveva introdotto due disposizioni: la prima dichiarava stabile e certa la retribuzione accessoria di particolari categorie di dipendenti regionali (assistenti di gruppi politici, autisti, ecc.), incidendo su materie che spettano alla contrattazione collettiva; la seconda imponeva un limite di potenza termica agli impianti di cogenerazione autorizzabili in Regione, derogando così ai principi fissati dal decreto legislativo n. 387 del 2003 sulla produzione di energia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 11, comma 5, e 57, comma 1, della legge della Regione Marche n. 31 del 2009, deducendo la violazione degli artt. 117, commi primo, secondo lettera l), e terzo, e 120, primo comma, della Costituzione. La norma sul trattamento accessorio interferiva con la contrattazione collettiva nazionale (ordinamento civile, competenza esclusiva statale); la norma sull’energia contrastava con i principi fondamentali della legislazione statale in materia concorrente di produzione energetica.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 5, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (ordinamento civile), nonché dell’art. 57, commi 1, 2 e 3, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. in materia di produzione di energia. L’illegittimità dei commi 2 e 3 dell’art. 57 è stata dichiarata in via consequenziale ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, in quanto tali commi introducevano mere deroghe alla norma principale invalidata.

    Il principio

    Una legge regionale non può stabilizzare con norma unilaterale le risorse destinate al trattamento accessorio del personale, materia riservata alla contrattazione collettiva nazionale. Parimenti, la regione non può imporre limiti di potenza agli impianti energetici in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale.

    Domande e risposte

    Può una regione modificare per legge il trattamento economico accessorio del proprio personale?

    No: la materia rientra nell’ordinamento civile e nella contrattazione collettiva, riservati alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

    Cosa si intende per dichiarazione di illegittimità consequenziale?

    L’art. 27 della legge n. 87 del 1953 consente alla Corte di estendere l’illegittimità a norme che, pur non direttamente impugnate, non possono sopravvivere alla caducazione della norma principale di cui costituiscono mera deroga o specificazione.

    Qual era il vizio degli articoli sulla cogenerazione?

    L’art. 57 della legge marchigiana imponeva un limite di potenza termica che contrastava con il principio fondamentale in materia di produzione energetica espresso dall’art. 5, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 387 del 2003, violando la competenza concorrente regolata dall’art. 117, terzo comma, Cost.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 321/2010 – Ingresso illegale straniero e oblazione esclusa

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Il Giudice di pace di Trieste ha sollevato, con quattro ordinanze, questioni di legittimità dell’art. 10-bis TU Immigrazione. La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le censure sulla preclusione dell’oblazione e sulla mancanza di disciplina transitoria; ha dichiarato manifestamente infondate le censure sull’art. 27 Cost. (rieducazione) e sull’art. 3 Cost. (ragionevolezza della criminalizzazione).

    Di cosa si tratta

    Con quattro ordinanze di analogo tenore, il Giudice di pace di Trieste ha censurato il reato di ingresso e soggiorno illegale (art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998) da angolazioni diverse: impossibilità di pagare l’ammenda per lo straniero privo di reddito, esclusione dell’oblazione, mancata disciplina transitoria per chi era già clandestino all’entrata in vigore della norma, e irragionevolezza complessiva della scelta di criminalizzare la clandestinità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Trieste (quattro ordinanze iscritte ai nn. 130, 131, 132 e 135 del registro ordinanze 2010) ha sollevato questioni in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25 comma 2, 27 e 117 della Costituzione sull’art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998.

    La decisione della Corte

    La Corte ha operato una distinzione: ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sull’esclusione dell’oblazione e sulla mancanza di disciplina transitoria (per difetti di motivazione); ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sull’art. 27 Cost. (la pena pecuniaria assolve comunque alla sua funzione anche se l’interessato non può pagarla) e sull’art. 3 Cost. (la criminalizzazione della clandestinità non è irragionevole).

    Il principio

    La previsione di una pena pecuniaria a carico di soggetti privi di reddito non è di per sé incostituzionale; la scelta di criminalizzare l’ingresso e il soggiorno illegale rientra nella discrezionalità del legislatore, non manifestamente irragionevole.

    Domande e risposte

    Cos’è l’oblazione?

    È un istituto che consente all’imputato di estinguere il reato pagando una somma di denaro prima dell’apertura del dibattimento (art. 162 c.p.). Per il reato di cui all’art. 10-bis, l’oblazione è esclusa.

    Perché la Corte ha dichiarato infondata la censura sulla rieducazione?

    Perché l’inidoneità della pena pecuniaria a sortire effetti pratici su chi è privo di reddito non equivale a una violazione del principio rieducativo: la funzione della pena non si esaurisce nella rieducazione e la sua eseguibilità è questione distinta dalla sua legittimità.

    La criminalizzazione della clandestinità è costituzionalmente legittima?

    Secondo questa pronuncia sì: la scelta del legislatore di elevare a reato il fatto dell’ingresso e del soggiorno irregolare non supera la soglia dell’irragionevolezza manifesta, rientrando nell’esercizio della discrezionalità legislativa in materia di immigrazione.

    Norme collegate