Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 93/2010 – Misure prevenzione antimafia

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    Con Sentenza n. 93/2010 la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale sulla questione relativa a dell’art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e dell’art. 2- ter dell….

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con la Costituzione di dell’art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e dell’art. 2- ter dell…. La questione è stata sollevata da Tribunale di S.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: dell’art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e dell’art. 2- ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia),. Parametro costituzionale: art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e dell’art. 2- ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), promosso dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere nel procedimen. Rimettente: Tribunale di S.

    La decisione della Corte

    LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e dell’art. 2- ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione si svolga, davanti al tribunale e alla corte d’appello, nelle

    Il principio

    La norma impugnata contrasta con i principi costituzionali richiamati come parametro; ne deriva l’illegittimità costituzionale della disposizione.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 93/2010?

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale sulla questione relativa a dell’art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e dell’art. 2- ter dell….

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    La questione può essere sollevata d’ufficio o su istanza di parte dal giudice nel corso di un giudizio, oppure dallo Stato o dalle Regioni in via principale.

    Quale effetto produce una dichiarazione di illegittimità costituzionale?

    La norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione in Gazzetta Ufficiale (art. 136 Cost.).

  • Corte cost. n. 92/2010 – Stabilizzazione personale pubblico

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    Con Ordinanza n. 92/2010 la Corte Costituzionale dichiara il processo estinto sulla questione relativa a dell’ art. 9, commi 2 e 3 della legge della Regione Marche 24 dicembre 2008 n. 37 ( Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione –….

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con la Costituzione di dell’ art. 9, commi 2 e 3 della legge della Regione Marche 24 dicembre 2008 n. 37 ( Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione –…. La questione è stata sollevata da Presidente del Consiglio dei ministri.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: dell’ art. 9, commi 2 e 3 della legge della Regione Marche 24 dicembre 2008 n. 37 ( Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione – Legge finanziaria 2009),. Parametro costituzionale: art. 9, commi 2 e 3 della legge della Regione Marche 24 dicembre 2008 n. 37 ( Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione – Legge finanziaria 2009), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 26 febbraio-3 marzo 200. Rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2010. F.to: Ugo DE SIERVO, Presidente Sabino CASSESE, Redattore Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2010.

    Il principio

    La Corte ha definito il giudizio con Ordinanza n. 92/2010.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la Ordinanza n. 92/2010?

    La Corte ha dichiarato il processo estinto sulla questione relativa a dell’ art. 9, commi 2 e 3 della legge della Regione Marche 24 dicembre 2008 n. 37 ( Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione –….

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    La questione può essere sollevata d’ufficio o su istanza di parte dal giudice nel corso di un giudizio, oppure dallo Stato o dalle Regioni in via principale.

    Quale effetto produce una dichiarazione di illegittimità costituzionale?

    La norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione in Gazzetta Ufficiale (art. 136 Cost.).

  • Corte cost. n. 121/2010 – Edilizia residenziale pubblica d.l. 112/2008

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di diverse disposizioni del d.l. n. 112/2008 in materia di edilizia residenziale pubblica, ritenendo che alcune norme invadessero la competenza legislativa residuale delle Regioni sulla gestione degli alloggi di edilizia popolare.

    Di cosa si tratta

    Più Regioni (Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Toscana e Sicilia) avevano impugnato alcune disposizioni del decreto-legge n. 112 del 2008 (convertito dalla legge n. 133/2008), in particolare gli artt. 11 e 13, che disciplinavano i programmi integrati di edilizia residenziale pubblica e la gestione degli alloggi degli ex IACP, lamentando un’ingerenza statale in materie di competenza regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni hanno sollevato questioni di legittimità degli artt. 11 e 13 del d.l. n. 112/2008, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, sostenendo che la disciplina di dettaglio sull’edilizia residenziale pubblica e la gestione degli alloggi fosse di competenza regionale residuale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 11, comma 3, lettera e), limitatamente alla parola “anche”; dell’art. 11, comma 4, ultimo periodo (“Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati”); dell’art. 11, comma 9; degli artt. 13, commi 2, 3 e 3-ter. Ha dichiarato non fondate le questioni sulle altre disposizioni.

    Il principio

    Lo Stato non può prevedere, nella materia dell’edilizia residenziale pubblica, meccanismi che consentano di superare l’intesa con le Regioni mediante il decorso di un termine: il principio di leale collaborazione esige un’intesa “forte” quando la norma statale incide in modo significativo su materie di competenza regionale.

    Domande e risposte

    Perché è stata dichiarata illegittima la clausola dei “90 giorni”?

    Perché la norma consentiva di approvare accordi di programma in materia di edilizia residenziale — materia di competenza regionale — anche senza l’intesa della Regione, se questa non fosse stata raggiunta entro 90 giorni; la Corte ha ritenuto che tale meccanismo violasse il principio di leale collaborazione, che richiede un’intesa “forte” (non superabile per silenzio o diniego).

    L’edilizia residenziale pubblica è di competenza statale o regionale?

    La Corte ha chiarito che l’edilizia residenziale pubblica, nella sua dimensione di gestione degli alloggi, è materia di competenza legislativa residuale delle Regioni (art. 117, quarto comma, Cost.); lo Stato mantiene competenze sui livelli essenziali e sui principi fondamentali, ma non può dettare la disciplina di dettaglio.

    Quali disposizioni sono state salvate?

    Le questioni sulle disposizioni generali di principio degli artt. 11 e 13 del d.l. n. 112/2008 sono state dichiarate non fondate, in quanto la Corte ha ritenuto che gli aspetti di coordinamento statale — ove non si traducano in poteri amministrativi privi di giustificazione unitaria — siano ammissibili.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 120/2010 – Linee elettriche Puglia varianti tracciato e VIA

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 4, comma 4, della legge pugliese sulle linee elettriche, nella parte in cui esentava le varianti di tracciato concordate dalla verifica di assoggettabilità alla valutazione d’impatto ambientale, violando la normativa statale e comunitaria in materia di VIA.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia aveva approvato la legge n. 25/2008 in materia di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt. L’art. 4, comma 4, prevedeva che le varianti di tracciato degli impianti esistenti, concordate con i proprietari dei fondi e le amministrazioni interessate, non fossero soggette né ad autorizzazione né a denuncia, equiparandole a interventi di manutenzione ordinaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato più articoli della l.r. Puglia n. 25/2008, tra cui l’art. 4, comma 4, in riferimento agli artt. 10, 11 e 117, primo comma, secondo comma, lettere a) e s), e terzo comma, della Costituzione, per violazione della normativa di derivazione comunitaria in materia di VIA.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 4, comma 4, nella parte in cui, comprendendo tra le manutenzioni ordinarie le varianti di tracciato, le sottraeva alla verifica di assoggettabilità alla VIA. Ha dichiarato invece non fondate le questioni sull’art. 5, comma 7, e non ha ritenuto necessario pronunciarsi sugli altri articoli, le cui questioni erano assorbite o inammissibili.

    Il principio

    La variazione del percorso di un elettrodotto esistente costituisce una modifica progettuale sostanziale che non può essere assimilata alla manutenzione ordinaria e deve essere sottoposta alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA: una legge regionale che la esoneri viola i principi fondamentali in materia ambientale stabiliti dal d.lgs. n. 152/2006 e dalla normativa comunitaria.

    Domande e risposte

    Che cos’è la verifica di assoggettabilità alla VIA (o “screening”)?

    È la procedura preliminare con cui si accerta se un progetto debba essere sottoposto alla piena Valutazione di impatto ambientale. Per gli interventi sulla rete elettrica, il d.lgs. n. 152/2006 prevede specifiche soglie e criteri per determinare quando lo screening sia obbligatorio.

    Perché le varianti di tracciato non possono essere manutenzione ordinaria?

    Perché implicano una modificazione progettuale che può alterare l’impatto ambientale dell’opera; il principio di prevenzione della normativa VIA esige che qualsiasi modifica significativa sia valutata in anticipo, indipendentemente dall’accordo tra le parti private.

    Le questioni sugli altri articoli della legge pugliese sono state decise?

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 5, comma 7; per gli altri articoli (artt. 19, comma 2, e 20, comma 2) ha pronunciato declaratoria di inammissibilità o non ha dovuto esaminarne il merito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 119/2010 – Energie rinnovabili accordi compensazione Puglia

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 2 e 3 della legge pugliese n. 31/2008, che subordinava le autorizzazioni per impianti da fonti rinnovabili a misure di compensazione a favore della Regione, in contrasto con il divieto stabilito dall’art. 12, comma 6, del d.lgs. n. 387/2003. Le questioni su artt. 1 e 7 sono state dichiarate non fondate.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia aveva approvato una legge che consentiva alla Giunta di stipulare accordi con operatori industriali, condizionando il rilascio delle autorizzazioni per impianti da energie rinnovabili alla realizzazione di misure di compensazione ambientale a favore della Regione. Il Governo aveva impugnato la legge, ritenendola in contrasto con la disciplina statale e comunitaria in materia di autorizzazione unica per le fonti rinnovabili.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, 2, commi 1 e 2, 3, 4, 7, comma 1, della l.r. Puglia n. 31/2008, in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, della Costituzione, sostenendo che le misure di compensazione regionali contrastassero con il divieto dell’art. 12, comma 6, d.lgs. n. 387/2003.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 2, commi 1, 2 e 3, e 3, commi 1 e 2, della legge pugliese, perché condizionavano l’autorizzazione a impianti rinnovabili a misure di compensazione, violando il divieto di cui all’art. 12, comma 6, del d.lgs. n. 387/2003. Ha invece dichiarato non fondate le questioni sugli artt. 1 e 7, comma 1 (che riguardavano accordi più generali senza il divieto delle compensazioni vincolate), e inammissibile la questione sull’art. 4.

    Il principio

    Le Regioni non possono subordinare il rilascio dell’autorizzazione unica per impianti da fonti rinnovabili a misure di compensazione a proprio favore, poiché tale divieto, stabilito dall’art. 12, comma 6, del d.lgs. n. 387/2003, costituisce un principio fondamentale della materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” di competenza concorrente, vincolante per le Regioni.

    Domande e risposte

    Cosa vieta l’art. 12, comma 6, del d.lgs. n. 387/2003?

    Vieta di subordinare l’autorizzazione unica per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili al versamento di misure di compensazione a favore delle Regioni o delle Province; tale divieto tutela la promozione delle energie rinnovabili impedendo che le Regioni rendano più costosa o complessa l’autorizzazione.

    Accordi di compensazione e accordi di riequilibrio ambientale sono la stessa cosa?

    No: l’art. 1, comma 5, della legge n. 239/2004 consente accordi tra Regioni e operatori che prevedano “misure di compensazione e riequilibrio ambientale” non vincolate all’autorizzazione; la Corte ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 1 pugliese, che si limitava a questo tipo di accordi.

    Con quali altri principi si raccorda questa sentenza?

    La sentenza si inserisce nella giurisprudenza della Corte sulle limitazioni regionali alle fonti rinnovabili: la Corte ha sistematicamente dichiarato incostituzionali le norme regionali che frappongono ostacoli agli impianti da energie rinnovabili senza il fondamento nelle linee guida statali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 118/2010 – Stabilizzazione personale SSN Liguria rinuncia

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    La Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere nel ricorso governativo contro la legge ligure sulle stabilizzazioni del personale del SSN regionale, a seguito della rinuncia al ricorso da parte del Governo, accettata dalla Regione Liguria attraverso la Giunta regionale.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato la legge della Regione Liguria n. 12 del 2009, che prevedeva la stabilizzazione di personale precario e nuove assunzioni presso gli IRCCS e le aziende del Servizio sanitario regionale, ritenendo che tali disposizioni contrastassero con il Piano di rientro dal disavanzo sanitario e con i principi statali di coordinamento della finanza pubblica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, 2 e 3, commi 2, 3 e 4, della l.r. Liguria n. 12/2009, in riferimento agli artt. 3, 33, 51, 81, 97, 117, commi secondo, lettere l) e m), e terzo, e 118 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    Il Governo ha rinunciato al ricorso. La Regione Liguria ha accettato la rinuncia attraverso delibera della Giunta regionale — unico organo competente ad accettare la rinuncia — e non tramite il solo avvocato difensore. La Corte ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, precisando che la rinuncia in udienza dell’avvocato non era sufficiente e che occorreva l’accettazione espressa dell’organo costituzionale competente.

    Il principio

    Nei giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso e la relativa accettazione da parte della controparte devono provenire dagli organi istituzionalmente competenti (per la Regione, dalla Giunta regionale con delibera formale); la sola dichiarazione dell’avvocato in udienza non è sufficiente ad accettare la rinuncia.

    Domande e risposte

    Chi può accettare la rinuncia al ricorso per una Regione?

    La Giunta regionale, con formale deliberazione: le norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale richiedono che la rinuncia sia accettata dalla “parte costituita”, e per le Regioni tale parte è la Giunta, non il semplice difensore.

    Cosa succede se la rinuncia non è accettata?

    Il processo prosegue e la Corte decide nel merito; la rinuncia unilaterale del ricorrente senza accettazione della controparte non produce effetti estintivi del giudizio.

    Perché il Governo aveva rinunciato al ricorso?

    La pronuncia non specifica le ragioni, ma di solito ciò avviene quando le norme impugnate sono state modificate in modo soddisfacente dal legislatore regionale, o quando è intervenuto un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 117/2010 – Parco Monti Ausoni Lazio tutela ambiente

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    La Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere nel ricorso governativo contro la legge regionale laziale che istituiva il Parco naturale dei Monti Ausoni e il relativo ente di gestione, a seguito di modifiche legislative intervenute nelle more del giudizio che hanno rimosso i profili di illegittimità contestati.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato l’art. 3, comma 2, della legge della Regione Lazio n. 21/2008, che istituiva il Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e del Lago di Fondi. La norma contestata disciplinava l’ente di gestione del parco richiamando le disposizioni della legge regionale n. 29/1997, ritenute incompatibili con la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e del paesaggio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 3, comma 2, della l.r. Lazio n. 21/2008, in riferimento all’art. 117, commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione, sostenendo che la disciplina dei parchi naturali rientra nella potestà esclusiva statale per i profili di tutela del paesaggio e dell’ambiente.

    La decisione della Corte

    Successivamente alla proposizione del ricorso, la Regione Lazio ha approvato la legge n. 5/2009, che ha modificato sostanzialmente la disposizione richiamata dall’art. 3, comma 2, rimuovendo i profili di illegittimità. La Regione Lazio non si era nemmeno costituita in giudizio, e l’Avvocatura dello Stato non aveva insistito nel ricorso; la Corte ha pertanto dichiarato cessata la materia del contendere.

    Il principio

    Nei giudizi di costituzionalità in via principale, se il legislatore regionale interviene modificando la norma impugnata rimuovendo i vizi contestati, e il ricorrente non insiste nel giudizio, la Corte può dichiarare cessata la materia del contendere senza esaminare il merito della questione.

    Domande e risposte

    La Regione può istituire parchi naturali con propria legge?

    Sì: la Regione ha competenza legislativa concorrente in materia di “governo del territorio”, ma i profili attinenti alla “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” (art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.) sono di competenza esclusiva statale. Il raccordo tra le due competenze è una questione delicata che ha generato numerosi conflitti tra Stato e Regioni.

    Cosa significa “cessazione della materia del contendere” nel giudizio in via principale?

    Significa che, dopo la proposizione del ricorso, è intervenuto un fatto (solitamente una modifica legislativa) che ha eliminato la ragione del conflitto; la Corte prende atto di questa situazione e chiude il giudizio senza pronunciarsi nel merito.

    La questione sulla tutela dei parchi poteva avere conseguenze più ampie?

    Sì: il tema del riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di parchi naturali era oggetto di ricorrente contenzioso costituzionale negli anni 2000-2010, con pronunce che hanno progressivamente definito i confini tra la competenza esclusiva statale per la tutela ambientale e la competenza regionale per il governo del territorio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 116/2010 – Tributi finanziari assicurazioni IVA Regione Siciliana

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    La Corte costituzionale ha riconosciuto che spettava allo Stato emettere la nota ministeriale che negava alla Regione Siciliana la spettanza del gettito di diversi tributi — imposta sulle assicurazioni, IVA su prodotti di monopolio, ritenute su interessi bancari e postali, ritenute su redditi di lavoro — il cui presupposto si realizzava nel territorio regionale ma era gestito da soggetti con sede fuori dalla Sicilia.

    Di cosa si tratta

    La Regione Siciliana rivendicava il gettito di quattro categorie di tributi: l’imposta sulle assicurazioni per polizze stipulate in Sicilia, l’IVA sui prodotti di monopolio venduti in Sicilia, le ritenute su interessi bancari e postali di correntisti siciliani e le ritenute su redditi di lavoro corrisposti in Sicilia da amministrazioni statali. Il Ministero dell’economia aveva rigettato tutte le richieste con una nota del dicembre 2007.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Siciliana ha sollevato conflitto di attribuzioni in riferimento agli artt. 36 e 37 del proprio Statuto e agli artt. 2, 4 e 7 del d.P.R. n. 1074/1965, sostenendo che la nota ministeriale avesse illegittimamente negato il gettito di tributi il cui presupposto si era verificato in Sicilia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ritenuto che spettasse allo Stato emettere la nota ministeriale, confermando la tesi governativa: per ciascuna delle quattro categorie di tributi, il presupposto d’imposta non si realizzava nel territorio siciliano nella misura rivendicata dalla Regione, o la fonte del gettito era riconducibile a soggetti e attività aventi sede fuori dalla Regione.

    Il principio

    Il criterio dello “spettanza del gettito” previsto dallo Statuto siciliano va interpretato in base alla localizzazione effettiva del presupposto d’imposta e non sulla base del luogo di consumo o di residenza del contribuente: i tributi versati da soggetti con domicilio fiscale fuori dalla Sicilia non spettano alla Regione anche se i contratti o i correntisti si trovano nel territorio regionale.

    Domande e risposte

    Quali sono i criteri per determinare se un tributo “spetta” alla Regione Siciliana?

    Lo Statuto e le relative norme di attuazione attribuiscono alla Regione i tributi erariali il cui presupposto d’imposta si verifichi nel territorio siciliano, con eccezioni per le imposte di produzione, il monopolio e il lotto; la Corte ha precisato che il presupposto va localizzato in base alle regole proprie di ciascun tributo.

    L’imposta sulle assicurazioni doveva spettare alla Sicilia?

    No: la Corte ha ritenuto che il presupposto dell’imposta sulle assicurazioni (il pagamento del premio) si realizzi nel domicilio fiscale dell’assicuratore, che aveva sede fuori dalla Sicilia, non nel luogo in cui era localizzato il rischio assicurato.

    Stesso ragionamento per le ritenute bancarie?

    Sì: le ritenute sugli interessi bancari e postali sono operate dall’istituto di credito o dall’Ente poste nel proprio domicilio fiscale, non nella filiale in cui il conto è acceso; pertanto il gettito non spetta alla Regione siciliana anche se il correntista risiede in Sicilia.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 115/2010 – Accise energia Regione Siciliana gettito statale

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    La Corte costituzionale ha accolto il conflitto di attribuzioni dello Stato, dichiarando che spettava al Ministero dell’economia e delle finanze emettere le note con cui aveva rigettato le pretese della Regione Siciliana di acquisire il gettito delle accise sui prodotti energetici dopo la riforma comunitaria che le aveva trasformate da imposte di produzione in imposte sul consumo.

    Di cosa si tratta

    A seguito della Direttiva CE n. 2003/96 e del d.lgs. n. 26/2007 che l’aveva recepita, le accise su alcuni prodotti energetici erano passate da “imposte di produzione” a “imposte sul consumo”. La Regione Siciliana aveva rivendicato il gettito di queste accise in base al proprio Statuto speciale, che attribuisce alla Regione i tributi erariali il cui presupposto si verifichi nel territorio regionale. Il Ministero dell’economia aveva rigettato le richieste regionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Siciliana ha sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato, in riferimento agli artt. 36 e 37 del proprio Statuto autonomistico e all’art. 2 del d.P.R. n. 1074/1965 (Norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria), sostenendo che il gettito delle accise sui prodotti energetici consumati in Sicilia dovesse essere attribuito alla Regione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ritenuto che spettasse allo Stato emettere le note ministeriali di rigetto, confermando che le accise sui prodotti energetici, nonostante la riqualificazione comunitaria in imposte sul consumo, non rientrano tra i tributi attribuiti alla Regione Siciliana dallo Statuto speciale e dalle sue norme di attuazione.

    Il principio

    Il mutamento della qualificazione formale di un’imposta (da “imposta di produzione” a “imposta sul consumo”) operato dal diritto europeo non modifica automaticamente il riparto del gettito fiscale tra Stato e Regioni speciali: le norme dello Statuto siciliano vanno interpretate autonomamente rispetto alle categorie tributarie comunitarie.

    Domande e risposte

    Cosa prevede lo Statuto siciliano in materia di entrate tributarie?

    Gli artt. 36 e 37 dello Statuto e il d.P.R. n. 1074/1965 attribuiscono alla Regione Siciliana la quota del gettito dei tributi erariali il cui presupposto si realizzi nel territorio regionale, con eccezioni espresse per le “imposte di produzione”, le entrate del monopolio e del lotto.

    Perché la Sicilia riteneva di avere diritto al gettito delle accise energetiche?

    La Regione sosteneva che, poiché le accise erano state riqualificate come “imposte sul consumo” dalla normativa europea, non rientravano più nell’eccezione per le “imposte di produzione” prevista dallo Statuto e spettavano quindi alla Regione nella misura in cui il consumo avveniva nel territorio siciliano.

    Il conflitto di attribuzioni è lo stesso del ricorso in via principale?

    No: il conflitto di attribuzioni è uno strumento distinto, azionabile quando una Regione o lo Stato ritiene che un atto (anche non legislativo, come una nota ministeriale) abbia leso le proprie competenze costituzionali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 114/2010 – Intercettazioni parlamentari indirette GUP Napoli

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dal GUP e dal GIP del Tribunale di Napoli sull’art. 6 della legge n. 140/2003 in materia di utilizzo di intercettazioni indirette di parlamentari, per insufficiente motivazione sulla verifica dei presupposti normativi.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un’udienza preliminare a Napoli, erano state depositate intercettazioni di conversazioni telefoniche di un deputato, captate in un’indagine su terzi. Il GUP e successivamente il GIP avevano sollevato questioni di legittimità sull’intera procedura prevista dall’art. 6 della legge n. 140/2003, sia sulla necessità di richiedere l’autorizzazione parlamentare, sia sulla disciplina conseguente al diniego.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GUP del Tribunale di Napoli ha sollevato questione di legittimità dell’art. 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6, della legge n. 140/2003, in riferimento agli artt. 3, 24, 68, 102 e 104 della Costituzione, contestando sia l’obbligo di autorizzazione sia le conseguenze del diniego camerale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni, perché i giudici rimettenti non avevano verificato in modo adeguato se nel caso concreto ricorressero i presupposti che fanno scattare l’obbligo di richiedere l’autorizzazione: in particolare, non avevano accertato se le intercettazioni fossero effettivamente “indirette” e non frutto di captazioni dirette nei confronti del parlamentare.

    Il principio

    Prima di sollevare questione sulla norma che regola le intercettazioni indirette di parlamentari, il giudice deve verificare concretamente – e motivare – che le conversazioni captate rientrino nella fattispecie “indiretta” e non in quella “diretta” (soggetta a diversa disciplina); l’omissione di tale verifica rende la questione inammissibile.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra intercettazione “diretta” e “indiretta” di un parlamentare?

    L’intercettazione “diretta” è quella eseguita nei confronti del parlamentare come bersaglio: richiede l’autorizzazione preventiva della Camera ai sensi dell’art. 4 della legge n. 140/2003. L’intercettazione “indiretta” o “casuale” è quella captata nell’ambito di un’indagine su terzi, in cui il parlamentare compare fortuitamente: è regolata dall’art. 6.

    Perché è importante stabilire il tipo di intercettazione prima di sollevare la questione?

    Perché le due fattispecie hanno discipline diverse, e la questione di legittimità riguarda solo l’art. 6 (intercettazioni indirette): se le intercettazioni fossero in realtà “dirette”, si applicherebbe l’art. 4 e la norma impugnata non sarebbe rilevante.

    Quale sarà il destino di queste norme?

    L’art. 6, comma 2, della legge n. 140/2003 era già stato in parte modificato dalla sentenza n. 390/2007 della Corte, che ne aveva dichiarato l’illegittimità nella parte relativa alla distruzione delle intercettazioni in caso di diniego del Parlamento; le questioni del 2010 non hanno aggiunto ulteriori pronunce nel merito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 113/2010 – Intercettazioni casuali parlamentari autorizzazione Camera

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sull’obbligo di richiedere l’autorizzazione parlamentare per utilizzare intercettazioni di conversazioni di un membro del Parlamento captate nel corso di indagini a carico di terzi, per difetto di motivazione sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Durante un’indagine a carico di imprenditori, erano emersi indizi di corruzione nei confronti di un deputato-ministro dell’ambiente. Le intercettazioni erano state effettuate “casualmente” (il parlamentare non era il bersaglio dell’intercettazione). Il Collegio per i reati ministeriali del Tribunale di Roma aveva sollevato questione sulla norma che obbliga a chiedere l’autorizzazione della Camera prima di utilizzare quelle intercettazioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Collegio per i reati ministeriali del Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità dell’art. 6, comma 2, della legge n. 140/2003 (attuativa dell’art. 68 Cost.), in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione, nella parte in cui prevede l’obbligo di richiedere l’autorizzazione camerale per l’utilizzo di intercettazioni “casuali” di conversazioni di parlamentari.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione per carenza di descrizione della fattispecie e difetto di motivazione sulla rilevanza. Il rimettente non aveva illustrato in modo sufficiente quale fosse la specifica situazione processuale che lo obbligasse ad applicare la norma impugnata, né aveva verificato se il parlamentare intercettato avesse già prestato il consenso all’utilizzo.

    Il principio

    La motivazione sulla rilevanza deve descrivere in modo analitico la fattispecie concreta e dimostrare che la norma impugnata è necessariamente applicabile nel giudizio a quo; la mancanza di tale descrizione rende la questione inammissibile, indipendentemente dalla fondatezza nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa disciplina l’art. 6, comma 2, della legge n. 140/2003?

    Prevede che, quando il giudice ritenga necessario utilizzare intercettazioni “casuali” (cioè captate nell’ambito di indagini su terzi) di conversazioni di un membro del Parlamento, debba richiedere entro 10 giorni l’autorizzazione della Camera di appartenenza.

    Quando un’intercettazione è “casuale” o “indiretta”?

    Si tratta di intercettazioni disposte nei confronti di terzi (es. un imprenditore indagato), nel corso delle quali emerge fortuitamente una conversazione con un parlamentare: in questo caso si applicano le cautele dell’art. 6 della legge n. 140/2003, non l’autorizzazione preventiva dell’art. 4.

    La Corte ha poi affrontato il merito di questa questione in altri giudizi?

    Sì: la questione sull’art. 6 della legge n. 140/2003 era già stata esaminata dalla Corte con la sentenza n. 390 del 2007, che aveva dichiarato l’illegittimità di alcune parti della disposizione; il caso n. 113/2010 non ha potuto affrontare il merito per ragioni processuali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 112/2010 – GECT Euroregione Alpi Mediterraneo Liguria

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità della legge ligure che istituisce il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale “Euroregione Alpi Mediterraneo”, con sede in Francia. Le censure del Governo relative alla violazione del principio di leale collaborazione e dell’art. 97 Cost. sono risultate infondate nel merito.

    Di cosa si tratta

    La Regione Liguria aveva adottato la legge n. 1 del 2009 per partecipare alla costituzione di un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT), strumento previsto dal Regolamento CE n. 1082/2006, finalizzato a favorire la cooperazione transfrontaliera e la coesione economica e sociale tra regioni europee. Il Governo aveva impugnato la legge, ritenendola in contrasto con gli artt. 97, 117 e 118 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge regionale ligure n. 1/2009, in riferimento agli artt. 97, 117 e 118 della Costituzione, sostenendo che la partecipazione al GECT richiedesse una previa notifica e autorizzazione statale ai sensi del Regolamento CE e che l’omissione di tale passaggio violasse il principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione relativa alla legge nel suo complesso e ha dichiarato cessata la materia del contendere sulle specifiche disposizioni degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 2, lettere b) e d), a seguito di modifiche legislative intervenute nelle more del giudizio. Il GECT, secondo la Corte, è uno strumento di diritto europeo che le Regioni possono utilizzare nel rispetto delle procedure previste dal Regolamento.

    Il principio

    Le Regioni possono partecipare a forme di cooperazione territoriale europea previste dal diritto dell’Unione, come il GECT, senza che ciò costituisca di per sé una violazione del principio di leale collaborazione o delle competenze statali, purché siano rispettate le procedure di notifica previste dal Regolamento comunitario.

    Domande e risposte

    Che cos’è un GECT?

    Il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale è un soggetto giuridico di diritto europeo, istituito dal Regolamento CE n. 1082/2006, che consente a enti pubblici di diversi Stati membri di cooperare stabilmente in settori di interesse comune (trasporti, ambiente, sviluppo economico) senza dover stipulare trattati internazionali.

    Le Regioni italiane possono partecipare a strutture europee senza l’autorizzazione dello Stato?

    Il Regolamento CE prevede una procedura di notifica allo Stato, che può opporsi entro determinati termini. La Corte ha chiarito che la legge regionale di per sé non viola le competenze statali se rispetta il quadro europeo.

    Cosa significa “cessazione della materia del contendere”?

    Significa che, dopo la proposizione del ricorso, alcune norme impugnate erano state modificate dal legislatore regionale, eliminando i profili di illegittimità contestati: su quelle norme il giudizio si è concluso senza decisione nel merito.

    Norme collegate