Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 344/2010 – Impianti eolici Puglia e competenza esclusiva statale autorizzazione

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    La Corte ha dichiarato incostituzionale la legge finanziaria della Regione Puglia nella parte in cui richiamava il regolamento regionale sugli impianti eolici, che imponeva criteri di localizzazione e distanze in contrasto con la competenza statale in materia di produzione di energie rinnovabili e tutela dell’ambiente.

    Di cosa si tratta

    L’art. 3, comma 16, della legge finanziaria pugliese 2008 (l. n. 40 del 2007) richiamava il regolamento regionale n. 16 del 2006, che disciplinava i criteri per la localizzazione, le distanze dai centri abitati e le procedure di autorizzazione per gli impianti eolici in Puglia. Una società (Farpower S.r.l.) si era vista rifiutare l’autorizzazione per la realizzazione di un parco eolico in applicazione di tale regolamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR della Puglia ha sollevato questione di legittimità dell’art. 3, comma 16, della legge pugliese n. 40 del 2007, nella parte in cui richiamava il regolamento n. 16 del 2006, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, in materia di tutela dell’ambiente e produzione di energia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 16, della legge pugliese n. 40 del 2007, nella parte in cui richiamava gli artt. 10 e 14, commi 2 e 7, del regolamento n. 16 del 2006. Ha inoltre dichiarato, in via consequenziale ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’illegittimità della stessa norma nella parte in cui richiamava le restanti disposizioni del regolamento, tutte strettamente connesse nella disciplina del procedimento autorizzativo.

    Il principio

    Le regioni non possono disciplinare autonomamente i criteri di localizzazione degli impianti eolici in contrasto con la normativa statale di attuazione della direttiva 2001/77/CE sulle energie rinnovabili (d.lgs. n. 387 del 2003); ciò vale anche quando la disciplina regionale è introdotta mediante rinvio a un regolamento regionale.

    Domande e risposte

    Quale normativa statale disciplina l’autorizzazione degli impianti eolici?

    Il d.lgs. n. 387 del 2003, che attua la direttiva comunitaria 2001/77/CE sulle fonti energetiche rinnovabili, stabilisce che le autorizzazioni per gli impianti siano rilasciate attraverso un procedimento unico regionale, nel rispetto dei principi fondamentali determinati dallo Stato.

    Perché il regolamento pugliese sugli impianti eolici era incostituzionale?

    Perché imponeva criteri di localizzazione e distanze che andavano oltre la competenza regionale concorrente in materia di produzione energetica, incidendo su aspetti (come la tutela dell’ambiente e la concorrenza nel settore) riservati alla competenza esclusiva statale.

    Cosa è la dichiarazione di illegittimità consequenziale in questa sentenza?

    La Corte ha esteso l’illegittimità a tutte le restanti norme del regolamento pugliese richiamate dalla legge impugnata, perché erano tutte intimamente connesse nella disciplina del procedimento autorizzativo degli impianti eolici: caduta la norma principale, le altre non potevano sopravvivere autonomamente.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — lettera s) del secondo comma (tutela dell’ambiente, competenza esclusiva statale) e terzo comma (produzione di energia, competenza concorrente)
  • Corte cost. n. 343/2010 – Reato di ingresso irregolare e competenza penale Giudice di pace

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate da più Giudici di pace sull’art. 10-bis del Testo unico immigrazione (reato di ingresso o soggiorno illegale) e sulle norme processuali correlate. I rimettenti non avevano descritto adeguatamente le fattispecie concrete né motivato correttamente sulla non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 94 del 2009 (pacchetto sicurezza) aveva introdotto nell’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 il reato di ingresso o soggiorno illegale nel territorio dello Stato, attribuendone la competenza al Giudice di pace. Erano state introdotte anche norme processuali specifiche (artt. 20-bis e 20-ter del d.lgs. n. 274 del 2000). Più Giudici di pace avevano sollevato questioni di legittimità sulle modalità di citazione degli imputati e sull’esercizio dell’azione penale.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Giudici di pace di Albano Laziale e di Cuorgnè hanno sollevato questioni di legittimità dell’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 e degli artt. 20-bis e 20-ter del d.lgs. n. 274 del 2000, in riferimento agli artt. 3, 10, 24, 25, 27, 97, 102, 111 e 112 della Costituzione, sostenendo tra l’altro che il potere di esercizio dell’azione penale fosse attribuito alla polizia giudiziaria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di tutte le questioni, riunite in unico giudizio: le ordinanze di rimessione relative all’art. 10-bis erano prive di specifici riferimenti alle vicende concrete; quelle sugli artt. 20-bis e 20-ter non specificavano le modalità di citazione degli imputati; infine, la motivazione sulla non manifesta infondatezza era erronea, perché il potere di esercizio dell’azione penale era attribuito al pubblico ministero, non alla polizia giudiziaria.

    Il principio

    Le ordinanze di rimessione devono contenere riferimenti precisi alla fattispecie concreta (non solo astratta descrizione della norma impugnata) e una motivazione sulla non manifesta infondatezza che non poggi su un’erronea lettura del testo normativo: entrambi i vizi determinano la manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 10-bis del Testo unico immigrazione?

    Introdotto dalla legge n. 94 del 2009, punisce con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro lo straniero che fa ingresso nel territorio italiano o vi si trattiene in violazione delle disposizioni del Testo unico e di quelle sull’ingresso e il soggiorno degli stranieri nell’Unione europea. La competenza è del Giudice di pace.

    A chi spetta l’esercizio dell’azione penale per i reati di competenza del Giudice di pace?

    Spetta al pubblico ministero, non alla polizia giudiziaria: i rimettenti avevano interpretato erroneamente le norme processuali sulle modalità di avvio del procedimento davanti al Giudice di pace.

    Perché il fatto che le ordinanze non descrivessero le fattispecie concrete rendeva le questioni inammissibili?

    Perché la rilevanza della questione deve essere verificabile rispetto al caso concreto; senza tale descrizione, è impossibile stabilire se, nell’ipotesi in cui la norma fosse dichiarata incostituzionale, l’imputato verrebbe effettivamente assolto nel giudizio principale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 331/2010 – Leggi regionali anti-nucleare e competenza statale sull’energia

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    Le Regioni Puglia, Basilicata e Campania avevano approvato leggi che escludevano o condizionavano l’installazione di impianti nucleari sui rispettivi territori. Il Presidente del Consiglio ha impugnato tali disposizioni. La Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittime le norme delle Regioni Puglia, Basilicata e Campania che precludevano l’insediamento nucleare senza o in deroga all’intesa con lo Stato, riaffermando la competenza statale esclusiva in materia di energia e sicurezza nucleare.

    Di cosa si tratta

    Nel 2009-2010, mentre il Governo avviava il ritorno al nucleare con la legge n. 99/2009 (art. 25), alcune Regioni hanno approvato leggi che dichiaravano il loro territorio precluso agli impianti nucleari. La Regione Puglia (l. n. 30/2009, art. 1, comma 2) vietava impianti di produzione, stoccaggio e deposito di rifiuti radioattivi in assenza di intesa con lo Stato; analoghe disposizioni erano contenute nella legge della Regione Basilicata n. 1/2010 e nella legge finanziaria della Regione Campania n. 2/2010.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, comma 2, della l.r. Puglia n. 30/2009, l’art. 8 della l.r. Basilicata n. 1/2010 e l’art. 1, comma 2, della l.r. Campania n. 2/2010, in riferimento agli artt. 41, 117 (secondo comma, lettere d, e, h, s, e terzo comma), 118 e 120 della Costituzione, nonché ai principi di sussidiarietà, leale collaborazione e ragionevolezza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della l.r. Puglia n. 30/2009 e dell’art. 1, comma 2, della l.r. Campania n. 2/2010. Ha riservato a separata pronuncia le questioni sulla legge della Regione Basilicata. La disciplina nucleare attiene a competenze esclusive statali (sicurezza, ordine pubblico, tutela dell’ambiente, tutela della concorrenza) e alla strategia energetica nazionale; le Regioni non possono precludere unilateralmente il proprio territorio agli impianti nucleari, nemmeno condizionando l’insediamento alla mera mancanza di intesa.

    Il principio

    La localizzazione di impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi rientrano nella competenza esclusiva dello Stato (artt. 117, secondo comma, lettere d, e, h, s, e 120 Cost.); le Regioni non possono introdurre divieti o condizioni che ostacolino l’esercizio di tali competenze statali, nemmeno in forma di clausola subordinata all’intesa.

    Domande e risposte

    Perché nel 2010 il nucleare era di nuovo attualità in Italia?

    La legge n. 99/2009 aveva avviato il processo normativo per il ritorno all’energia nucleare, delegando il Governo a definire la strategia energetica nazionale e le procedure di localizzazione dei siti. Il referendum del 2011 ha poi bloccato definitivamente tale percorso.

    Cosa sostenevano le Regioni a difesa delle loro leggi?

    Che la previsione dell’intesa con lo Stato fosse rispettosa del principio di sussidiarietà e leale collaborazione, e che le competenze regionali in materia di governo del territorio e tutela della salute giustificassero un intervento di salvaguardia del proprio territorio.

    Perché la Corte ha dichiarato illegittime le norme regionali?

    Perché la localizzazione di impianti nucleari è funzione che, anche quando richiede l’intesa Stato-Regioni, deve essere disciplinata dalla legge statale, non da quella regionale. Le leggi regionali non possono introdurre autonomamente un ostacolo o una condizione sospensiva, nemmeno qualificandola come «attesa dell’intesa».

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  • Corte cost. n. 330/2010 – Impianti a fune Regione Veneto: processo estinto per rinuncia

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    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato due disposizioni della legge della Regione Veneto n. 21/2008 sugli impianti a fune, che rinviavano a una legge regionale in materia di lavori pubblici per la disciplina dei collaudi. La Corte ha dichiarato estinto il processo: la Regione Veneto aveva modificato le norme contestate prima dell’udienza e aveva confermato che le disposizioni originarie non avevano trovato applicazione; il Governo ha quindi rinunciato al ricorso.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Veneto n. 21/2008 disciplina gli impianti a fune adibiti al servizio pubblico di trasporto e le piste da sci. I suoi artt. 24, comma 4, e 40, comma 4, per la disciplina dei collaudi, rinviavano alla legge regionale n. 27/2003 sui lavori pubblici. Il Governo riteneva che questo rinvio violasse la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile e sicurezza dello Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 24, comma 4, e 40, comma 4, della legge della Regione Veneto 21 novembre 2008, n. 21, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere e) ed l), e 97 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. La Regione Veneto aveva modificato le disposizioni contestate con la legge regionale n. 4/2010, sostituendo il rinvio alla l.r. n. 27/2003 con un generico richiamo alla «normativa vigente». La Regione aveva inoltre attestato che le norme originarie non erano state applicate nel periodo di vigenza. Il Governo ha quindi rinunciato al ricorso e la Regione ha accettato, determinando l’estinzione.

    Il principio

    Quando, nel corso del giudizio costituzionale in via principale, la norma impugnata viene modificata in modo da rimuovere il contrasto contestato e la parte ricorrente rinuncia al ricorso con accettazione della controparte, il processo si estingue senza pronuncia nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa sono gli impianti a fune adibiti al servizio pubblico?

    Sono gli impianti (funivie, seggiovie, cabinovie, skilift ecc.) che trasportano persone, gestiti come servizio pubblico di trasporto. La loro costruzione, esercizio e collaudo sono soggetti a norme di sicurezza sia statali sia regionali.

    Perché il Governo aveva impugnato il rinvio alla l.r. n. 27/2003?

    Perché la legge regionale sui lavori pubblici n. 27/2003 disciplinava le modalità di collaudo in modo difforme dagli standard statali e comunitari applicabili agli impianti a fune, incidendo su materie di competenza statale esclusiva (ordinamento civile, sicurezza).

    Cosa ha fatto la Regione per risolvere il contrasto?

    Con la legge regionale n. 4/2010 ha sostituito il rinvio specifico alla l.r. n. 27/2003 con un generico rinvio alla «normativa vigente», rimuovendo il profilo contestato; ha inoltre attestato che le norme originarie non avevano avuto applicazione concreta nel periodo di vigenza.

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  • Corte cost. n. 342/2010 – Gettito imposta sostitutiva rivalutazioni e autonomia finanziaria Sicilia

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    La Corte ha dichiarato non fondata la questione della Regione siciliana sull’art. 2, comma 230, della legge finanziaria 2010, che destinava a un fondo statale le maggiori entrate derivanti dalla rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni. Il gettito dell’imposta sostitutiva riscosso in Sicilia affluisce alle risorse regionali, così che il presupposto interpretativo della questione era erroneo.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria statale 2010 aveva rideterminato i valori delle partecipazioni e dei terreni posseduti fino al 1° gennaio 2010, differendo al 31 ottobre 2010 il versamento dell’imposta sostitutiva. Il comma 230 dell’art. 2 destinava le “maggiori entrate” così generate a un fondo statale. La Regione siciliana sosteneva che tali maggiori entrate dovessero spettare alla Regione, in base al suo Statuto speciale e alle norme di attuazione finanziaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione siciliana ha impugnato l’art. 2, comma 230, della legge n. 191 del 2009, in riferimento agli artt. 36 e 37 dello Statuto di autonomia (r.d.lgs. n. 455 del 1946) e all’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 (norme di attuazione finanziaria), ritenendo che le maggiori entrate derivanti dalla rivalutazione spettassero alla Regione e non potessero essere destinate a un fondo statale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione: il gettito dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione di partecipazioni e terreni, riscosso nel territorio siciliano, spetta già alla Regione in forza dello Statuto e delle norme di attuazione. Il comma 230 destina a un fondo statale le “maggiori entrate” derivanti dall’applicazione del comma 229, che sono entrate erariali nuove; il gettito riscosso in Sicilia non confluisce in tale fondo. Il presupposto interpretativo della questione era quindi erroneo.

    Il principio

    La Regione siciliana ha diritto, in base al proprio Statuto speciale, al gettito delle imposte erariali riscosse nel suo territorio; tale attribuzione si applica anche all’imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni. Una norma statale che destina tali entrate a un fondo è incostituzionale solo se effettivamente sottrae alla Regione proventi che le spettano; se il gettito siciliano rimane alle risorse regionali, la questione è infondata.

    Domande e risposte

    Quali entrate spettano alla Regione siciliana in base al suo Statuto speciale?

    In base agli artt. 36 e 37 dello Statuto di autonomia siciliano e alle relative norme di attuazione finanziaria, alla Regione spettano le entrate tributarie erariali riscosse nel territorio regionale, salvo quelle espressamente destinate dalla legge a soddisfare particolari finalità dello Stato.

    Cosa si intende per imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni?

    Una imposta agevolata che consente ai contribuenti di aggiornare il valore fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti a una certa data, versando un’aliquota sostitutiva ridotta invece delle imposte ordinarie sulle plusvalenze.

    Perché il presupposto interpretativo della Regione siciliana era erroneo?

    Perché la Corte ha accertato che il gettito dell’imposta sostitutiva riscosso in Sicilia afferisce già alle risorse regionali e non confluisce nel fondo statale istituito dal comma 230; la norma impugnata riguardava le “maggiori entrate” statali, non il gettito siciliano.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — rilevante nel quadro del rapporto tra autonomie speciali e legislazione statale in materia finanziaria
  • Corte cost. n. 341/2010 – Variante urbanistica e pianificazione sovraordinata legge finanziaria 2010

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    La Corte ha dichiarato incostituzionale l’art. 2, comma 191, della legge finanziaria statale 2010, che permetteva alle varianti urbanistiche per il piano delle alienazioni immobiliari pubbliche di prescindere dalla verifica di conformità con la pianificazione sovraordinata di Regioni e Province. Ha invece respinto la questione sul comma 240 della stessa legge riguardante il rischio idrogeologico.

    Di cosa si tratta

    L’art. 2, comma 191, della legge finanziaria 2010 (l. n. 191 del 2009) stabiliva che la delibera del consiglio comunale di approvazione del protocollo d’intesa relativo al piano delle alienazioni di immobili pubblici costituisse variante urbanistica che poteva prescindere dalla verifica di conformità con la pianificazione sovraordinata (piani provinciali e regionali). La Regione Toscana contestava la norma perché escludeva il suo potere di coordinamento urbanistico.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Toscana ha impugnato l’art. 2, comma 191 (incompatibile con la pianificazione sovraordinata regionale e provinciale, in violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. in materia di governo del territorio) e il comma 240 (sulla governance delle Autorità di bacino nella tutela del rischio idrogeologico, in violazione del principio di leale collaborazione).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 191: una norma statale non può stabilire che le varianti per il piano delle alienazioni prescindano dalla verifica di conformità con la pianificazione regionale e provinciale, in quanto incide sulla competenza concorrente in materia di governo del territorio. Ha invece dichiarato non fondata la questione sul comma 240, perché la sede di partecipazione regionale nella governance delle Autorità di bacino è già prevista dalla legge.

    Il principio

    Lo Stato non può esonerare le varianti urbanistiche per le alienazioni del patrimonio immobiliare pubblico dalla verifica di conformità con la pianificazione sovraordinata: ciò esautorerebbe le Regioni dalla loro competenza in materia di governo del territorio.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per pianificazione sovraordinata in materia urbanistica?

    Sono i piani territoriali di livello regionale e provinciale (piani paesaggistici, piani territoriali di coordinamento) che fissano le linee guida entro cui devono muoversi i piani urbanistici comunali. Le varianti urbanistiche comunali devono generalmente rispettarne le previsioni.

    Può lo Stato stabilire che le alienazioni di immobili pubblici creino varianti urbanistiche automatiche?

    Sì, ma non può disporre che tali varianti prescindano dalla verifica di conformità con gli strumenti di pianificazione sovraordinata di competenza regionale, perché ciò lederebbe la competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio.

    Perché la questione sul rischio idrogeologico (comma 240) è stata respinta?

    Perché la norma si limita all’attività tecnica di individuazione delle situazioni a rischio idrogeologico, che rientra nella tutela dell’ambiente (competenza esclusiva statale), ed è prevista una sede di partecipazione regionale; non era quindi violato il principio di leale collaborazione.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — terzo comma: governo del territorio come materia di legislazione concorrente, parametro della decisione sul comma 191
  • Corte cost. n. 340/2010 – Concessioni demanio marittimo Toscana e diritto UE

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    La Corte ha dichiarato incostituzionale la norma della legge finanziaria toscana 2010 che consentiva di prorogare le concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo fino a venti anni, violando il diritto UE in materia di libertà di stabilimento e il principio di concorrenza. La proroga automatica impediva ai nuovi operatori di accedere al mercato.

    Di cosa si tratta

    L’art. 16, comma 2, della legge finanziaria toscana per il 2010 (l. n. 77 del 2009) prevedeva che, su richiesta del concessionario, le concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo potessero essere prorogate fino a un massimo di venti anni, in ragione degli investimenti realizzati. La norma era emanata in un contesto in cui la Commissione europea aveva già avviato una procedura di infrazione contro l’Italia per le norme interne sul cosiddetto “diritto d’insistenza” dei concessionari uscenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 16, comma 2, della legge toscana n. 77 del 2009, per violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli articoli 43 (ora 49) e 81 (ora 101) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in materia di libertà di stabilimento e concorrenza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 2, della legge toscana n. 77 del 2009, per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 49 TFUE. La proroga automatica delle concessioni impediva l’accesso al mercato a nuovi operatori economici, ponendo barriere all’ingresso che alteravano la concorrenza e favorivano i vecchi concessionari in contrasto con il principio di parità di trattamento derivante dalla libertà di stabilimento.

    Il principio

    Una legge regionale che proroga le concessioni demaniali marittime a favore dei concessionari uscenti, impedendo a nuovi operatori di accedere al mercato, viola il principio di parità di trattamento ricavabile dalla libertà di stabilimento garantita dal diritto UE e, tramite il vincolo dell’art. 117, primo comma, Cost., è incostituzionale.

    Domande e risposte

    Qual è la procedura corretta per rinnovare le concessioni demaniali marittime secondo il diritto UE?

    Le concessioni devono essere assegnate tramite procedure selettive aperte e trasparenti, che consentano a chiunque di partecipare. La proroga automatica a favore del concessionario uscente è incompatibile con i principi comunitari di libertà di stabilimento e concorrenza.

    Come opera il vincolo dei trattati UE sulla legislazione regionale?

    Tramite l’art. 117, primo comma, della Costituzione, che obbliga sia la legislazione statale sia quella regionale al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario. La violazione di una norma del TFUE da parte di una legge regionale determina l’incostituzionalità della legge stessa.

    Che cosa è la procedura di infrazione europea menzionata nella sentenza?

    La procedura n. 4908 del 2008 avviata dalla Commissione europea contro l’Italia per le norme interne che attribuivano una preferenza (il cosiddetto diritto d’insistenza) al concessionario uscente nella procedura di rinnovo delle concessioni demaniali marittime.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — primo comma: obbligo di rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, parametro della decisione
  • Corte cost. n. 329/2010 – Reato di clandestinità e sanatoria immigrazione: inammissibilità

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    Giudici di pace di Borgo San Dalmazzo, Vergato e Rivarolo Canavese avevano sollevato questioni sull’art. 10-bis TU Immigrazione (reato di clandestinità) e su norme connesse alla sanatoria lavoratori stranieri (art. 1-ter d.l. n. 78/2009). La Corte ha dichiarato tutte le questioni manifestamente inammissibili per difetti di motivazione delle ordinanze di rimessione.

    Di cosa si tratta

    Oltre al reato di ingresso e soggiorno illegale (art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998), alcuni giudici rimettenti avevano coinvolto nel proprio scrutinio anche l’art. 16, comma 1, del TU Immigrazione (espulsione come misura alternativa alla pena) e l’art. 1-ter, commi 1 e 8, del d.l. n. 78/2009 (procedura di emersione/sanatoria per lavoratori domestici e assistenti familiari stranieri), ritenendo che queste norme interagissero con la fattispecie penale in modo incostituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Giudici di pace di Borgo San Dalmazzo, Vergato (due ordinanze), Rivarolo Canavese e di nuovo Vergato (due ordinanze), in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 27 della Costituzione, hanno sollevato questioni sull’art. 10-bis e 16, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998, e sull’art. 1-ter, commi 1 e 8, del d.l. n. 78/2009.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di tutte le questioni, dopo aver riunito i giudizi. Le ordinanze di rimessione presentavano gravi carenze: alcune non descrivevano adeguatamente i fatti concreti; altre sollevavano questioni non rilevanti nel giudizio principale; la motivazione sulla non manifesta infondatezza era insufficiente o del tutto assente per alcune delle norme impugnate.

    Il principio

    Quando il giudice a quo solleva più questioni connesse, ciascuna deve essere autonomamente sorretta da motivazione adeguata su rilevanza e non manifesta infondatezza; l’inammissibilità di alcune non travolge automaticamente le altre, ma la Corte esamina ognuna separatamente.

    Domande e risposte

    Cos’è la procedura di emersione dei lavoratori stranieri irregolari?

    È una sanatoria periodicamente introdotta dal legislatore per consentire ai datori di lavoro di regolarizzare i rapporti con lavoratori domestici o assistenti familiari stranieri privi di permesso di soggiorno, pagando i contributi e rispettando determinate condizioni.

    Perché i giudici rimettenti coinvolgevano la sanatoria nelle questioni sul reato di clandestinità?

    Perché ritenevano che l’esistenza di una procedura di emersione per alcune categorie di irregolari, mentre altri venivano perseguiti penalmente, creasse disparità di trattamento irragionevoli e mettesse in dubbio la coerenza del sistema repressivo.

    Perché la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni?

    Per difetti formali delle ordinanze: mancava la descrizione dei fatti concreti, la rilevanza di alcune norme impugnate nel giudizio a quo non era dimostrata, e la motivazione sulla non manifesta infondatezza era lacunosa.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 339/2010 – Autorizzazioni somministrazione alimenti Veneto e libertà di impresa

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal TAR Veneto sull’art. 38, comma 1, della legge regionale veneta sull’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, che manteneva in via transitoria i parametri numerici per il rilascio delle autorizzazioni. La questione era inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza e sull’art. 41 Cost.

    Di cosa si tratta

    Un soggetto aveva chiesto l’autorizzazione ad aprire un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande nel Sestiere di San Marco a Venezia, ma il Comune aveva rigettato l’istanza applicando la legge regionale veneta e la normativa comunale che, in via transitoria, consentiva nuove autorizzazioni solo in caso di cessazione, revoca o decadenza di quelle già concesse. Il TAR aveva sollevato d’ufficio questione di legittimità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR del Veneto ha sollevato questione di legittimità dell’art. 38, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 29 del 2007, in riferimento agli artt. 41 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione (tutela della concorrenza, competenza esclusiva statale), contestando il mantenimento in via transitoria dei parametri numerici che limitavano l’accesso al mercato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per due ragioni: 1) il TAR non aveva fornito motivazione sul perché i “parametri e criteri attualmente vigenti” richiamati dalla norma transitoria coincidessero necessariamente con i parametri numerici che riteneva incostituzionali; 2) con riferimento all’art. 41 Cost., il TAR non aveva spiegato in che modo la norma si ponesse in contrasto con tale parametro.

    Il principio

    Il giudice rimettente deve motivare in modo completo e non equivoco sia la rilevanza della questione nel giudizio principale, sia la non manifesta infondatezza con riferimento a ciascun parametro invocato: la motivazione insufficiente su uno dei parametri determina l’inammissibilità della questione anche per quegli aspetti.

    Domande e risposte

    La tutela della concorrenza nel settore della ristorazione è di competenza statale o regionale?

    La tutela della concorrenza è materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. Le regioni non possono introdurre limitazioni al mercato che ostacolino la libera concorrenza senza violare tale competenza.

    Cosa si intende per parametri numerici nel settore delle autorizzazioni commerciali?

    Sono limiti al numero di esercizi autorizzabili in un determinato territorio, fissati in rapporto alla popolazione o ad altri criteri. La normativa statale post-liberalizzazione (legge n. 287 del 1991 e successive riforme) ha progressivamente abbandonato i criteri puramente numerici a favore di parametri qualitativi.

    Perché la Corte non ha esaminato il merito della questione?

    Perché la questione presentava vizi procedurali insanabili: la motivazione del TAR era insufficiente sia sulla rilevanza (corretta individuazione del contenuto della norma transitoria), sia sulla non manifesta infondatezza con riguardo all’art. 41 Cost.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 328/2010 – Emblema Repubblica su diplomi scolastici di Bolzano

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    La Giunta provinciale di Bolzano aveva approvato nuovi modelli di attestati e diplomi scolastici privi dell’emblema della Repubblica italiana. La Corte, pronunciandosi sul conflitto di attribuzioni sollevato dal Governo, ha dichiarato che non spettava alla Provincia deliberare tale eliminazione e ha annullato la delibera nella parte contestata: le scuole provinciali hanno carattere statale e i loro titoli devono recare l’emblema della Repubblica.

    Di cosa si tratta

    La Giunta provinciale di Bolzano, con deliberazione n. 1034 del 14 aprile 2009, aveva approvato nuovi modelli di attestati, diplomi e pagelle per le scuole secondarie – in lingua tedesca, italiana e ladina – della Provincia, nei quali non compariva più l’emblema della Repubblica italiana, sostituito dal solo stemma provinciale. Sebbene la Giunta avesse poi sospeso la parte relativa agli emblemi (dopo le polemiche), il Governo ha sollevato conflitto di attribuzioni perché la delibera non era stata revocata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso conflitto di attribuzioni tra enti contro la deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano n. 1034/2009, per violazione degli artt. 33 e 117 della Costituzione, del principio di leale collaborazione e dei limiti statutari della Provincia autonoma di Bolzano.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che non spettava alla Provincia autonoma di Bolzano deliberare l’eliminazione della denominazione e dell’emblema della Repubblica italiana dai modelli dei titoli di studio delle scuole secondarie, e ha annullato la delibera in quella parte. Le scuole della Provincia di Bolzano, pur regolate da uno statuto speciale di autonomia, hanno carattere statale (art. 3 d.P.R. n. 89/1983) e i loro titoli di studio sono validi a tutti gli effetti: devono quindi recare l’emblema della Repubblica.

    Il principio

    Le scuole della Provincia autonoma di Bolzano hanno carattere statale; i loro titoli di studio, spendibili per il valore legale che la legge nazionale attribuisce loro, devono recare l’emblema della Repubblica italiana, la cui apposizione non rientra nelle competenze statutarie provinciali.

    Domande e risposte

    Perché Bolzano ha uno statuto scolastico speciale?

    Lo statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670/1972) attribuisce alla Provincia di Bolzano competenza legislativa concorrente in materia di istruzione elementare e secondaria. Le scuole sono trilingui (tedesco, italiano, ladino) e la Provincia gestisce molti aspetti organizzativi, ma le scuole restano statali e i titoli hanno valore nazionale.

    Cosa è un conflitto di attribuzioni tra enti?

    È il ricorso con cui lo Stato o una Regione/Provincia autonoma sostiene che l’altro ente ha invaso la propria sfera di competenza costituzionalmente garantita. Il conflitto di attribuzioni è diverso dal giudizio in via principale (impugnativa di legge) ed è rivolto contro atti non legislativi.

    Perché il conflitto non si è estinto nonostante la sospensione della delibera?

    Perché la Giunta provinciale aveva «sospeso» (non revocato) la parte relativa agli emblemi e aveva pubblicamente manifestato l’intenzione di riproporla l’anno seguente; permaneva quindi l’interesse del Governo a ottenere una pronuncia che chiarisse definitivamente le competenze.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 327/2010 – Stabilizzazione personale precario ASL e scorrimento graduatorie

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    Il Consiglio di Stato aveva sollevato questione di legittimità sull’art. 30 della legge della Regione Puglia n. 10/2007, che imponeva alle ASL di stabilizzare i precari, bloccando così l’utilizzo delle graduatorie concorsuali. La Corte ha dichiarato la questione non fondata: la norma regionale rientra nella competenza residuale pugliese e non viola né il principio del concorso pubblico né il diritto UE sul lavoro a tempo determinato.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Puglia del 2007 aveva imposto alle aziende sanitarie pugliesi di adottare un piano di stabilizzazione del personale precario in attuazione della legge finanziaria statale 2007. La Giunta regionale, in esecuzione, aveva deliberato che le ASL non potessero scorrere le graduatorie concorsuali esistenti per coprire posti vacanti, riservandoli alla stabilizzazione dei precari. Coloro che avevano superato il concorso ed erano inseriti in graduatoria si erano opposti, sostenendo che la norma violasse il diritto al concorso e le garanzie europee sui contratti a tempo determinato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato, quinta Sezione giurisdizionale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 30 della legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10, in riferimento agli artt. 97, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata. Ha chiarito che la norma pugliese non viola l’art. 97 Cost.: la stabilizzazione del personale precario è una scelta discrezionale del legislatore regionale che si muove nell’ambito dei principi fondamentali statali, e il blocco temporaneo dello scorrimento delle graduatorie non equivale a un abbandono del principio del concorso pubblico. Ha altresì escluso la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. (recepimento della Direttiva UE n. 1999/70 sul lavoro a tempo determinato).

    Il principio

    Il piano di stabilizzazione del personale precario delle ASL, adottato in attuazione della legge statale, non viola il principio costituzionale di accesso tramite concorso pubblico (art. 97 Cost.) né il diritto europeo sul lavoro a tempo determinato, rientrando nell’esercizio della discrezionalità legislativa regionale in materia sanitaria.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per «stabilizzazione del precariato»?

    Il processo con cui le amministrazioni pubbliche trasformano i rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato, in base a requisiti predeterminati dalla legge (anzianità di servizio, tipologia di contratto, ecc.), senza dover bandire un nuovo concorso.

    Perché chi era in graduatoria si è opposto?

    Perché aveva superato un concorso pubblico e si aspettava di essere assunto man mano che si liberavano posti, per scorrimento della graduatoria. Il blocco dello scorrimento, a favore dei precari, vanificava le aspettative dei concorsisti idonei.

    Come ha risposto la Corte sulla violazione del concorso pubblico?

    Ha ritenuto che la norma regionale, pur temporaneamente derogando allo scorrimento, non eliminasse il principio del concorso né creasse disparità irragionevoli: la stabilizzazione dei precari che già svolgono funzioni è scelta di politica del personale ammessa dall’ordinamento.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 326/2010 – Finanziamento statale comunità montane e legge finanziaria 2010

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    Le Regioni Calabria, Toscana, Liguria e Campania hanno impugnato l’art. 2, commi 186 e 187, della legge finanziaria 2010, che sopprimeva il finanziamento statale alle comunità montane. La Corte ha dichiarato parzialmente illegittima la norma, nella parte in cui eliminava il fondo per gli investimenti e aggiungeva la clausola «altre disposizioni di legge», invadendo la competenza residuale regionale sulle comunità montane senza una proporzionata disciplina di raccordo.

    Di cosa si tratta

    L’art. 2, comma 187, della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010) aveva stabilito che lo Stato cessasse di concorrere al finanziamento delle comunità montane e aveva devoluto il 30% delle risorse direttamente ai comuni montani, definiti in base a criteri altimetrici. Le Regioni contestavano che tale intervento ledesse la loro competenza legislativa residuale sulle comunità montane (art. 117, quarto comma, Cost.) e incidesse sull’autonomia finanziaria (art. 119 Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Calabria, Toscana, Liguria e Campania hanno impugnato l’art. 2, commi 186 (lettere a ed e) e 187, della l. n. 191/2009 in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 119 e 3 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 187, nella parte in cui: a) richiamando l’art. 34 del d.lgs. n. 504/1992, sopprimeva il fondo nazionale ordinario per gli investimenti alle comunità montane; b) conteneva la formula «e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane», troppo ampia e indeterminata per essere ricondotta ai principi di coordinamento della finanza pubblica. Ha invece dichiarato non fondate o inammissibili le altre censure.

    Il principio

    Lo Stato può ridurre i trasferimenti alle comunità montane nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.), ma non può eliminarli integralmente con formula indeterminata che invada la competenza residuale regionale sulle comunità montane (art. 117, quarto comma, Cost.) senza prevedere adeguate compensazioni o meccanismi di raccordo.

    Domande e risposte

    Cosa sono le comunità montane?

    Sono enti locali intermedi tra Comuni e Province, previsti dalla legge, che raggruppano comuni montani per valorizzare e gestire le zone montane. La loro disciplina appartiene alla competenza legislativa residuale delle Regioni.

    Perché la Corte ha dichiarato parzialmente illegittima la norma?

    Perché la soppressione del fondo per gli investimenti e la formula «altre disposizioni di legge» non erano riconducibili a principi di coordinamento della finanza pubblica (che richiedono norme-obiettivo, non tagli diretti), e invadevano la competenza regionale nella scelta delle modalità di finanziamento delle comunità montane.

    Quale parte della norma è stata salvata?

    La soppressione del fondo nazionale ordinario per la «spesa corrente» (diverso dal fondo per gli investimenti) è stata ritenuta coerente con i principi di coordinamento della finanza pubblica e non ha superato la soglia dell’invasione nella competenza regionale.

    Norme collegate