Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 105/2010 – Illeciti edilizi disciplina regionale

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    Con Ordinanza n. 105/2010 la Corte Costituzionale dichiara la questione inammissibile sulla questione relativa a dell’art. 4, comma 6, della legge della Regione Lombardia 3 novembre 2004, n. 31 (Disposizioni regionali in materia di illeciti edilizi),.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con la Costituzione di dell’art. 4, comma 6, della legge della Regione Lombardia 3 novembre 2004, n. 31 (Disposizioni regionali in materia di illeciti edilizi),. La questione è stata sollevata da Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia,.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: dell’art. 4, comma 6, della legge della Regione Lombardia 3 novembre 2004, n. 31 (Disposizioni regionali in materia di illeciti edilizi),. Parametro costituzionale: art. 4, comma 6, della legge della Regione Lombardia 3 novembre 2004, n. 31 (Disposizioni regionali in materia di illeciti edilizi), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, nel procedimento vertente tra M.p. s.r.l. in liquidazione e il Comune di Milano, con ordinanza del 20. Rimettente: Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia,.

    La decisione della Corte

    la corte costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 6, della legge della Regione Lombardia 3 novembre 2004, n. 31 (Disposizioni regionali in materia di illeciti edilizi), sollevata, con riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con l’ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, i

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile: il giudice rimettente non ha soddisfatto i requisiti formali e sostanziali per la corretta instaurazione del giudizio incidentale.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la Ordinanza n. 105/2010?

    La Corte ha dichiarato la questione inammissibile sulla questione relativa a dell’art. 4, comma 6, della legge della Regione Lombardia 3 novembre 2004, n. 31 (Disposizioni regionali in materia di illeciti edilizi),.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    La questione può essere sollevata d’ufficio o su istanza di parte dal giudice nel corso di un giudizio, oppure dallo Stato o dalle Regioni in via principale.

    Quale effetto produce una dichiarazione di illegittimità costituzionale?

    La norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione in Gazzetta Ufficiale (art. 136 Cost.).

  • Corte cost. n. 104/2010 – Sicurezza sport invernali competenze regionali

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    Con Sentenza n. 104/2010 la Corte Costituzionale si pronuncia sulla questione relativa a degli artt. 3, comma 4, 18 e 20 della legge della Regione Basilicata 22 luglio 2009 n. 22 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo),.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con la Costituzione di degli artt. 3, comma 4, 18 e 20 della legge della Regione Basilicata 22 luglio 2009 n. 22 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo),. La questione è stata sollevata da Presidente del Consiglio dei ministri.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: degli artt. 3, comma 4, 18 e 20 della legge della Regione Basilicata 22 luglio 2009 n. 22 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo),. Parametro costituzionale: art. 117, secondo comma, lettere g ) e h ), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. Rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 4, 18 e 20 della legge della Regione Basilicata 22 luglio 2009, n. 22 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), sollevata, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere g ) e h ), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzional

    Il principio

    La Corte ha definito il giudizio con Sentenza n. 104/2010.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 104/2010?

    La Corte ha pronunciato sulla questione relativa a degli artt. 3, comma 4, 18 e 20 della legge della Regione Basilicata 22 luglio 2009 n. 22 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo),.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    La questione può essere sollevata d’ufficio o su istanza di parte dal giudice nel corso di un giudizio, oppure dallo Stato o dalle Regioni in via principale.

    Quale effetto produce una dichiarazione di illegittimità costituzionale?

    La norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione in Gazzetta Ufficiale (art. 136 Cost.).

  • Corte cost. n. 103/2010 – Diritto penale

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    Con Sentenza n. 103/2010 la Corte Costituzionale dichiara la questione inammissibile sulla questione relativa a degli artt. 424, 429 e 521, comma 1, del codice di procedura penale,.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con la Costituzione di degli artt. 424, 429 e 521, comma 1, del codice di procedura penale,. La questione è stata sollevata da Tribunale di Lecce.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: degli artt. 424, 429 e 521, comma 1, del codice di procedura penale,. Parametro costituzionale: articoli 3, 24, 111, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, degli articoli 424, 429 e 521, comma 1, del codice di procedura penale nella parte in cui «consentono al GUP di disporre il rinvio a giudizio dell’imputato in relazione ad un fatto qualificato, di ufficio, giuridicamente in ma. Rimettente: Tribunale di Lecce.

    La decisione della Corte

    LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 424, 429 e 521, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 111, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Lecce, con l’ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2010. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente Alessandro CRISCUOLO, Redattore

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile: il giudice rimettente non ha soddisfatto i requisiti formali e sostanziali per la corretta instaurazione del giudizio incidentale.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 103/2010?

    La Corte ha dichiarato la questione inammissibile sulla questione relativa a degli artt. 424, 429 e 521, comma 1, del codice di procedura penale,.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    La questione può essere sollevata d’ufficio o su istanza di parte dal giudice nel corso di un giudizio, oppure dallo Stato o dalle Regioni in via principale.

    Quale effetto produce una dichiarazione di illegittimità costituzionale?

    La norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione in Gazzetta Ufficiale (art. 136 Cost.).

  • Corte cost. n. 102/2010 – Conflitto di attribuzione tra enti

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    Con Sentenza n. 102/2010 la Corte Costituzionale dichiara la questione inammissibile sulla questione relativa a la norma impugnata.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con la Costituzione di la norma impugnata. La questione è stata sollevata da Regione Valle d’Aosta,.

    La questione di legittimità costituzionale

    Parametro costituzionale: art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio del ministri 20 ottobre del 1994, n. 755 (Regolamento recante disposizioni sulle modalità per il perseguimento dei fini della Riserva Fondo Lire U.N.R.R.A. e sui criteri di gestione del relativo patrimonio, in attuazione dell’art. 9, comma 3, della leg. Rimettente: Regione Valle d’Aosta,.

    La decisione della Corte

    LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Valle d’Aosta-Vallèe d’Aoste nei confronti dello Stato con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2010. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente Alessandro CRISCUOLO, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2010.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile: il giudice rimettente non ha soddisfatto i requisiti formali e sostanziali per la corretta instaurazione del giudizio incidentale.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 102/2010?

    La Corte ha dichiarato la questione inammissibile sulla questione relativa a la norma impugnata.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    La questione può essere sollevata d’ufficio o su istanza di parte dal giudice nel corso di un giudizio, oppure dallo Stato o dalle Regioni in via principale.

    Quale effetto produce una dichiarazione di illegittimità costituzionale?

    La norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione in Gazzetta Ufficiale (art. 136 Cost.).

  • Corte cost. n. 101/2010 – Urbanistica edilizia

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    Con Sentenza n. 101/2010 la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale sulla questione relativa a dell’art. 58 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio), come sostituito ….

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con la Costituzione di dell’art. 58 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio), come sostituito …. La questione è stata sollevata da Presidente del Consiglio dei ministri.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: dell’art. 58 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio), come sostituito dall’art. 2, comma 13, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2008, n. 12, recante «Integrazioni e modifiche alla legge regionale n. 5/2007 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizi. Parametro costituzionale: art. 58 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio), come sostituito dall’art. 2, comma 13, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2008, n. 12, recante «Integrazioni e modifi. Rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 58, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio), come sostituito dall’art. 2, comma 13, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2008, n. 12, recante «Integrazioni e modifiche alla legge regionale n. 5/2007 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio)», nonch

    Il principio

    La norma impugnata contrasta con i principi costituzionali richiamati come parametro; ne deriva l’illegittimità costituzionale della disposizione.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 101/2010?

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale sulla questione relativa a dell’art. 58 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio), come sostituito ….

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    La questione può essere sollevata d’ufficio o su istanza di parte dal giudice nel corso di un giudizio, oppure dallo Stato o dalle Regioni in via principale.

    Quale effetto produce una dichiarazione di illegittimità costituzionale?

    La norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione in Gazzetta Ufficiale (art. 136 Cost.).

  • Corte cost. n. 100/2010 – Diritto alla salute

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    Con Sentenza n. 100/2010 la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale sulla questione relativa a degli articoli 4, comma 2, e 7 della legge della Regione Campania 28 novembre 2008, n. 16 (Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario region….

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con la Costituzione di degli articoli 4, comma 2, e 7 della legge della Regione Campania 28 novembre 2008, n. 16 (Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario region…. La questione è stata sollevata da Presidente del Consiglio dei ministri.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: degli articoli 4, comma 2, e 7 della legge della Regione Campania 28 novembre 2008, n. 16 (Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo),. Parametro costituzionale: articoli 4, comma 2, e 7 della legge della Regione Campania 28 novembre 2008, n. 16 (Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 30 gennaio 200. Rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7 della legge della Regione Campania 28 novembre 2008, n. 16 (Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo); dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, della medesima legge della Regione Campania n. 16 del 2008, proposta – in riferimento all’articolo 117, terzo comma, del

    Il principio

    La norma impugnata contrasta con i principi costituzionali richiamati come parametro; ne deriva l’illegittimità costituzionale della disposizione.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 100/2010?

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale sulla questione relativa a degli articoli 4, comma 2, e 7 della legge della Regione Campania 28 novembre 2008, n. 16 (Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario region….

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    La questione può essere sollevata d’ufficio o su istanza di parte dal giudice nel corso di un giudizio, oppure dallo Stato o dalle Regioni in via principale.

    Quale effetto produce una dichiarazione di illegittimità costituzionale?

    La norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione in Gazzetta Ufficiale (art. 136 Cost.).

  • Corte cost. n. 99/2010 – Finanza pubblica

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    Con Ordinanza n. 99/2010 la Corte Costituzionale dichiara il processo estinto sulla questione relativa a dell’art. 8, comma 2, della legge della Regione Umbria 13 novembre 2008, n. 16 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 26 marzo 2008, n. 4, della legge regionale 26 ma….

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con la Costituzione di dell’art. 8, comma 2, della legge della Regione Umbria 13 novembre 2008, n. 16 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 26 marzo 2008, n. 4, della legge regionale 26 ma…. La questione è stata sollevata da Presidente del Consiglio dei ministri.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: dell’art. 8, comma 2, della legge della Regione Umbria 13 novembre 2008, n. 16 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 26 marzo 2008, n. 4, della legge regionale 26 marzo 2008, n. 5 e della legge regionale 27 marzo 2008, n. 6. Assestamento del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2008 e reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utili. Parametro costituzionale: art. 23 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. Rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 marzo 2010. F.to: Ugo DE SIERVO, Presidente Alfio FINOCCHIARO, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 12 marzo 2010.

    Il principio

    La Corte ha definito il giudizio con Ordinanza n. 99/2010.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la Ordinanza n. 99/2010?

    La Corte ha dichiarato il processo estinto sulla questione relativa a dell’art. 8, comma 2, della legge della Regione Umbria 13 novembre 2008, n. 16 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 26 marzo 2008, n. 4, della legge regionale 26 ma….

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    La questione può essere sollevata d’ufficio o su istanza di parte dal giudice nel corso di un giudizio, oppure dallo Stato o dalle Regioni in via principale.

    Quale effetto produce una dichiarazione di illegittimità costituzionale?

    La norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione in Gazzetta Ufficiale (art. 136 Cost.).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 98/2010 – Concordato preventivo legge fallimentare

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    Con Ordinanza n. 98/2010 la Corte Costituzionale si pronuncia sulla questione relativa a degli articoli 163, primo comma, 162, secondo comma e 160, primo comma, lettera c ), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e….

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con la Costituzione di degli articoli 163, primo comma, 162, secondo comma e 160, primo comma, lettera c ), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e…. La questione è stata sollevata da Tribunale ordinario di Biella,.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: degli articoli 163, primo comma, 162, secondo comma e 160, primo comma, lettera c ), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), nel testo modificato dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell’àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito. Parametro costituzionale: art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. Rimettente: Tribunale ordinario di Biella,.

    La decisione della Corte

    La Corte ha pronunciato Ordinanza n. 98/2010.

    Il principio

    La Corte ha definito il giudizio con Ordinanza n. 98/2010.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la Ordinanza n. 98/2010?

    La Corte ha pronunciato sulla questione relativa a degli articoli 163, primo comma, 162, secondo comma e 160, primo comma, lettera c ), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e….

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    La questione può essere sollevata d’ufficio o su istanza di parte dal giudice nel corso di un giudizio, oppure dallo Stato o dalle Regioni in via principale.

    Quale effetto produce una dichiarazione di illegittimità costituzionale?

    La norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione in Gazzetta Ufficiale (art. 136 Cost.).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 97/2010 – Procreazione medicalmente assistita

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    Con Ordinanza n. 97/2010 la Corte Costituzionale dichiara la questione inammissibile sulla questione relativa a la norma impugnata.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con la Costituzione di la norma impugnata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Parametro costituzionale: art. 700 del codice di procedura civile, su ricorso dei coniugi A.M. e I.G., il Tribunale ordinario di Milano, con ordinanza del 6 marzo 2009 (reg. ord. n. 235 del 2009), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 14, commi 1, 2 e 3, e dell’art. 6, comma 3, ultima parte, del.

    La decisione della Corte

    LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi; dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 3, ultima parte, e 14, commi 1, 2, e 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Milano, con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituz

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile: il giudice rimettente non ha soddisfatto i requisiti formali e sostanziali per la corretta instaurazione del giudizio incidentale.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la Ordinanza n. 97/2010?

    La Corte ha dichiarato la questione inammissibile sulla questione relativa a la norma impugnata.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    La questione può essere sollevata d’ufficio o su istanza di parte dal giudice nel corso di un giudizio, oppure dallo Stato o dalle Regioni in via principale.

    Quale effetto produce una dichiarazione di illegittimità costituzionale?

    La norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione in Gazzetta Ufficiale (art. 136 Cost.).

  • Corte cost. n. 96/2010 – Elezioni voto

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    Con Ordinanza n. 96/2010 la Corte Costituzionale dichiara la questione inammissibile sulla questione relativa a dell’art. 2, comma 1, lettera m ), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 luglio 2004, n. 21 (Determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla ….

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con la Costituzione di dell’art. 2, comma 1, lettera m ), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 luglio 2004, n. 21 (Determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla …. La questione è stata sollevata da Tribunale ordinario di Trieste.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: dell’art. 2, comma 1, lettera m ), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 luglio 2004, n. 21 (Determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere e di membro della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 12, secondo comma, dello Statuto),. Parametro costituzionale: art. 2, primo comma, numero 10) della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale); l’art. 60, comma 1. Rimettente: Tribunale ordinario di Trieste.

    La decisione della Corte

    LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera m ), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 luglio 2004, n. 21 (Determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere e di membro della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 12, secondo comma, dello Statuto), sollevata – in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione e 12, secondo comma, della legge cos

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile: il giudice rimettente non ha soddisfatto i requisiti formali e sostanziali per la corretta instaurazione del giudizio incidentale.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la Ordinanza n. 96/2010?

    La Corte ha dichiarato la questione inammissibile sulla questione relativa a dell’art. 2, comma 1, lettera m ), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 luglio 2004, n. 21 (Determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla ….

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    La questione può essere sollevata d’ufficio o su istanza di parte dal giudice nel corso di un giudizio, oppure dallo Stato o dalle Regioni in via principale.

    Quale effetto produce una dichiarazione di illegittimità costituzionale?

    La norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione in Gazzetta Ufficiale (art. 136 Cost.).

  • Corte cost. n. 95/2010 – Antiriciclaggio fondazioni bancarie

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    Con Ordinanza n. 95/2010 la Corte Costituzionale dichiara la questione inammissibile sulla questione relativa a dell’art. 5, comma 3, decreto legislativo del 26 maggio 1997, n. 153 (Integrazione dell’attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza ….

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con la Costituzione di dell’art. 5, comma 3, decreto legislativo del 26 maggio 1997, n. 153 (Integrazione dell’attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza …. La questione è stata sollevata da Tribunale di Catania.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: dell’art. 5, comma 3, decreto legislativo del 26 maggio 1997, n. 153 (Integrazione dell’attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita),. Parametro costituzionale: articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153 (Integrazione dell’attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita), in riferimento agli articoli 25, 76 e 77 della Costituzione, nella parte in cui «commina pene superiori ai lim. Rimettente: Tribunale di Catania.

    La decisione della Corte

    LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153 (Integrazione dell’attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita), sollevata, in riferimento agli articoli 25, 76 e 77 della Costituzione, dal Tribunale di Catania con l’ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazz

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile: il giudice rimettente non ha soddisfatto i requisiti formali e sostanziali per la corretta instaurazione del giudizio incidentale.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la Ordinanza n. 95/2010?

    La Corte ha dichiarato la questione inammissibile sulla questione relativa a dell’art. 5, comma 3, decreto legislativo del 26 maggio 1997, n. 153 (Integrazione dell’attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza ….

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    La questione può essere sollevata d’ufficio o su istanza di parte dal giudice nel corso di un giudizio, oppure dallo Stato o dalle Regioni in via principale.

    Quale effetto produce una dichiarazione di illegittimità costituzionale?

    La norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione in Gazzetta Ufficiale (art. 136 Cost.).

  • Corte cost. n. 94/2010 – Sanzioni disciplinari pubblica amministrazione

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con Ordinanza n. 94/2010 la Corte Costituzionale dichiara la questione inammissibile sulla questione relativa a articolo 8-septies del decreto-legge n. 136/2004 (funzionalità pubblica amministrazione).

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con la Costituzione di la norma impugnata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Parametro costituzionale: art. 2, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367 (Misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell’annata agraria 1989-1990), convertito, con modificazioni, nella legge 30 gennaio 1991, n. 31, il Giudice di pace di San Vit.

    La decisione della Corte

    LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8- septies , del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 2004, n. 186, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 81, 101, 102, 104 e 119 della Costituzione, dal Giudice di pace di San Vito dei Normanni, con l

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile: il giudice rimettente non ha soddisfatto i requisiti formali e sostanziali per la corretta instaurazione del giudizio incidentale.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la Ordinanza n. 94/2010?

    La Corte ha dichiarato la questione inammissibile sulla questione relativa a articolo 8-septies del decreto-legge n. 136/2004 (funzionalità pubblica amministrazione).

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    La questione può essere sollevata d’ufficio o su istanza di parte dal giudice nel corso di un giudizio, oppure dallo Stato o dalle Regioni in via principale.

    Quale effetto produce una dichiarazione di illegittimità costituzionale?

    La norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione in Gazzetta Ufficiale (art. 136 Cost.).