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Con Ordinanza n. 97/2010 la Corte Costituzionale dichiara la questione inammissibile sulla questione relativa a la norma impugnata.
Di cosa si tratta
La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con la Costituzione di la norma impugnata.
La questione di legittimità costituzionale
Parametro costituzionale: art. 700 del codice di procedura civile, su ricorso dei coniugi A.M. e I.G., il Tribunale ordinario di Milano, con ordinanza del 6 marzo 2009 (reg. ord. n. 235 del 2009), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 14, commi 1, 2 e 3, e dell’art. 6, comma 3, ultima parte, del.
La decisione della Corte
LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi; dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 3, ultima parte, e 14, commi 1, 2, e 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Milano, con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituz
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è inammissibile: il giudice rimettente non ha soddisfatto i requisiti formali e sostanziali per la corretta instaurazione del giudizio incidentale.
Domande e risposte
Cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la Ordinanza n. 97/2010?
La Corte ha dichiarato la questione inammissibile sulla questione relativa a la norma impugnata.
Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?
La questione può essere sollevata d’ufficio o su istanza di parte dal giudice nel corso di un giudizio, oppure dallo Stato o dalle Regioni in via principale.
Quale effetto produce una dichiarazione di illegittimità costituzionale?
La norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione in Gazzetta Ufficiale (art. 136 Cost.).
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