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Con Sentenza n. 103/2010 la Corte Costituzionale dichiara la questione inammissibile sulla questione relativa a degli artt. 424, 429 e 521, comma 1, del codice di procedura penale,.
Di cosa si tratta
La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con la Costituzione di degli artt. 424, 429 e 521, comma 1, del codice di procedura penale,. La questione è stata sollevata da Tribunale di Lecce.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: degli artt. 424, 429 e 521, comma 1, del codice di procedura penale,. Parametro costituzionale: articoli 3, 24, 111, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, degli articoli 424, 429 e 521, comma 1, del codice di procedura penale nella parte in cui «consentono al GUP di disporre il rinvio a giudizio dell’imputato in relazione ad un fatto qualificato, di ufficio, giuridicamente in ma. Rimettente: Tribunale di Lecce.
La decisione della Corte
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 424, 429 e 521, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 111, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Lecce, con l’ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2010. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è inammissibile: il giudice rimettente non ha soddisfatto i requisiti formali e sostanziali per la corretta instaurazione del giudizio incidentale.
Domande e risposte
Cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 103/2010?
La Corte ha dichiarato la questione inammissibile sulla questione relativa a degli artt. 424, 429 e 521, comma 1, del codice di procedura penale,.
Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?
La questione può essere sollevata d’ufficio o su istanza di parte dal giudice nel corso di un giudizio, oppure dallo Stato o dalle Regioni in via principale.
Quale effetto produce una dichiarazione di illegittimità costituzionale?
La norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione in Gazzetta Ufficiale (art. 136 Cost.).
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