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Con Sentenza n. 102/2010 la Corte Costituzionale dichiara la questione inammissibile sulla questione relativa a la norma impugnata.
Di cosa si tratta
La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con la Costituzione di la norma impugnata. La questione è stata sollevata da Regione Valle d’Aosta,.
La questione di legittimità costituzionale
Parametro costituzionale: art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio del ministri 20 ottobre del 1994, n. 755 (Regolamento recante disposizioni sulle modalità per il perseguimento dei fini della Riserva Fondo Lire U.N.R.R.A. e sui criteri di gestione del relativo patrimonio, in attuazione dell’art. 9, comma 3, della leg. Rimettente: Regione Valle d’Aosta,.
La decisione della Corte
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Valle d’Aosta-Vallèe d’Aoste nei confronti dello Stato con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2010. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente Alessandro CRISCUOLO, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2010.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è inammissibile: il giudice rimettente non ha soddisfatto i requisiti formali e sostanziali per la corretta instaurazione del giudizio incidentale.
Domande e risposte
Cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 102/2010?
La Corte ha dichiarato la questione inammissibile sulla questione relativa a la norma impugnata.
Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?
La questione può essere sollevata d’ufficio o su istanza di parte dal giudice nel corso di un giudizio, oppure dallo Stato o dalle Regioni in via principale.
Quale effetto produce una dichiarazione di illegittimità costituzionale?
La norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione in Gazzetta Ufficiale (art. 136 Cost.).
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