Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 308/2010 – Direzione SERT e psicologi Regione Puglia

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    Con l’ordinanza n. 308 del 2010 la Corte Costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione di Lecce. La questione verteva sulla legge regionale pugliese che riservava ai soli medici la direzione dei SERT (Servizi per le Tossicodipendenze), escludendo gli psicologi.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Puglia n. 27/1999 riservava al personale medico la direzione delle sezioni dipartimentali del Dipartimento delle dipendenze patologiche delle aziende USL (i SERT). Un dirigente psicologo di I livello aveva impugnato le deliberazioni che affidavano la direzione solo ai medici di II livello. Il TAR di Lecce aveva sollevato questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR della Puglia, sezione di Lecce, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, 11 e 13 della legge regionale n. 27/1999 per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. (competenza esclusiva statale in materia di stato giuridico del personale sanitario) e dell’art. 3 Cost. (discriminazione degli psicologi rispetto ai medici nell’accesso alla dirigenza dei SERT).

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al TAR rimettente. Il motivo non risulta specificato nel dispositivo, ma la restituzione degli atti generalmente avviene quando si è verificato un ius superveniens (norma sopravvenuta) che il giudice rimettente deve valutare prima che la Corte si pronunci nel merito, o quando la questione richiede una nuova valutazione di rilevanza.

    Il principio

    La restituzione degli atti al giudice rimettente è uno strumento procedurale che la Corte utilizza quando, dopo la rimessione, intervengono modifiche normative rilevanti che potrebbero incidere sulla rilevanza o sulla non manifesta infondatezza della questione, richiedendo una nuova valutazione da parte del giudice a quo.

    Domande e risposte

    I dirigenti psicologi possono dirigere i SERT?

    La legge statale n. 45/1999 prevede che gli incarichi di direzione dei SERT siano conferiti mediante concorsi interni riservati al personale di ruolo con determinati requisiti, senza escludere esplicitamente gli psicologi. La norma regionale pugliese che riservava la direzione ai soli medici era potenzialmente in contrasto con questa disciplina statale.

    Cosa significa “restituzione degli atti”?

    La Corte restituisce gli atti al giudice che ha sollevato la questione affinché rivaluti la rilevanza e la non manifesta infondatezza alla luce di sopravvenienze normative o giurisprudenziali. Se il giudice ritiene che la questione sia ancora rilevante, può ri-sollevarla.

    Quali erano le competenze legislative in gioco?

    Lo stato giuridico del personale sanitario è materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.). La Regione Puglia non poteva quindi disciplinare in modo difforme i requisiti per accedere alla dirigenza dei SERT.

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  • Corte cost. n. 307/2010 – Conflitto attribuzioni trasporto pubblico Sicilia

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    Con l’ordinanza n. 307 del 2010 la Corte Costituzionale ha dichiarato estinto il processo nel conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito di un decreto della Regione Siciliana che proroga va i contratti di servizio del trasporto pubblico locale. Il Governo aveva poi rinunciato al ricorso, e la Regione Siciliana aveva accettato la rinuncia.

    Di cosa si tratta

    Il Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni della Regione Siciliana aveva emanato, nell’agosto 2009, un decreto che prorogava di cinque anni la scadenza dei contratti di servizio con le imprese del trasporto pubblico locale. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva promosso conflitto di attribuzione tra enti, sostenendo che la proroga, effettuata per via amministrativa e in modo generalizzato, invadesse le competenze statali in materia di tutela della concorrenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorso governativo lamentava la violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. (tutela della concorrenza) e dell’art. 117, primo comma, Cost. (vincoli comunitari in materia di affidamento dei servizi pubblici derivanti dagli artt. 43, 49 e ss. del Trattato CE). La Regione Siciliana aveva risposto che il provvedimento applicava una norma statale (art. 61, legge n. 99/2009) che recepiva il Regolamento CE 1370/07, il quale concedeva ai Paesi membri tempo fino al 2019 per adeguarsi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Il Presidente del Consiglio aveva depositato atto di rinuncia al conflitto, sulla base di una delibera del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2010. La Regione Siciliana aveva accettato la rinuncia. Ai sensi dell’art. 25, ultimo comma, delle norme integrative, la rinuncia seguita dall’accettazione comporta l’estinzione del processo.

    Il principio

    Nel contenzioso tra Stato e Regioni davanti alla Corte Costituzionale, la rinuncia al ricorso da parte del soggetto ricorrente, accettata dalla controparte, determina l’estinzione del processo ai sensi delle norme integrative, senza che la Corte si pronunci nel merito della questione.

    Domande e risposte

    Perché il Governo aveva contestato la proroga dei contratti TPL siciliani?

    Una proroga generalizzata e amministrativa dei contratti di trasporto pubblico locale, senza gara, poteva essere contraria alle norme europee e statali sulla tutela della concorrenza, che richiedono l’affidamento dei servizi tramite procedure di evidenza pubblica.

    Cosa prevedeva il Regolamento CE 1370/07 richiamato dalla Sicilia?

    Il Regolamento europeo 1370/07 disciplina i servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e ferrovia e prevedeva un periodo transitorio fino al 2019 per adeguare i sistemi di affidamento esistenti ai nuovi criteri. La Regione Siciliana aveva sostenuto di rientrare in questo regime transitorio.

    L’estinzione del processo significa che la Regione Siciliana aveva ragione?

    No. L’estinzione del processo per rinuncia non è una pronuncia nel merito e non implica che la posizione della Regione fosse giuridicamente corretta. Significa solo che il Governo ha rinunciato a perseguire il conflitto, probabilmente per ragioni politico-istituzionali o perché la questione si era risolta in altro modo.

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  • Corte cost. n. 306/2010 – Mandato arresto europeo e residente straniero

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    Con l’ordinanza n. 306 del 2010 la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sull’art. 18 della legge n. 69/2005 (mandato d’arresto europeo), nella parte in cui riservava al solo cittadino italiano il rifiuto di consegna per eseguire la pena in Italia. La questione era divenuta priva di oggetto poiché la Corte aveva già dichiarato l’incostituzionalità di quella norma con la sentenza n. 227/2010.

    Di cosa si tratta

    Un cittadino romeno stabilmente residente in Italia era stato raggiunto da un mandato d’arresto europeo per scontare una pena detentiva in Romania. La legge italiana sul mandato d’arresto europeo consentiva alla Corte d’appello di rifiutare la consegna e far eseguire la pena in Italia solo per i cittadini italiani, non per i residenti stranieri. La Corte d’appello di Perugia aveva sollevato questione di legittimità costituzionale su questo punto.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di appello di Perugia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lett. r), della legge n. 69/2005 per violazione degli artt. 3, 27 terzo comma e 117 primo comma della Costituzione. La norma riservava al solo cittadino italiano la possibilità di scontare in Italia la pena inflitta da uno Stato UE, escludendo i residenti stabili non cittadini.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione. Nelle more del giudizio, la Corte aveva già dichiarato l’incostituzionalità della stessa disposizione con la sentenza n. 227 del 2010, estendendo il diritto di eseguire la pena in Italia anche al cittadino UE che abbia residenza o dimora legittima ed effettiva nel territorio italiano. Essendo venuto meno il limite censurato, la questione era priva di oggetto.

    Il principio

    La sentenza n. 227/2010 (richiamata nell’ordinanza) ha stabilito che il rifiuto di consegna nell’ambito del mandato d’arresto europeo per l’esecuzione di pena detentiva spetta anche al cittadino di un altro Stato UE che abbia residenza o dimora legittima ed effettiva in Italia, in base ai principi di non discriminazione, finalità rieducativa della pena e vincoli dell’ordinamento comunitario.

    Domande e risposte

    Cos’è il mandato d’arresto europeo esecutivo?

    Il MAE esecutivo è emesso da uno Stato UE per far eseguire a un cittadino di un altro Stato una condanna penale definitiva già pronunciata. Si distingue dal MAE processuale, che serve per processare un indagato.

    Dopo la sentenza n. 227/2010, chi può chiedere di scontare la pena in Italia?

    Sia i cittadini italiani sia i cittadini di un altro Stato UE che abbiano residenza o dimora legittima ed effettiva nel territorio italiano possono chiedere di eseguire in Italia la pena loro inflitta da un altro Stato UE.

    Cosa significa “manifesta inammissibilità” in una decisione della Corte?

    La manifesta inammissibilità è una formula di rito con cui la Corte, in camera di consiglio, chiude rapidamente una questione che non supera un vaglio preliminare: ad esempio perché la norma censurata è già stata eliminata o modificata da una sentenza precedente, rendendo inutile un ulteriore esame di merito.

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  • Corte cost. n. 305/2010 – Professione maestro mountain bike Basilicata

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    Con l’ordinanza n. 305 del 2010 la Corte Costituzionale ha dichiarato estinto il processo nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri contro la legge della Regione Basilicata n. 38/2009 sulla professione di maestro di mountain bike. La legge regionale era stata integralmente abrogata prima della decisione, rendendo priva di oggetto la questione.

    Di cosa si tratta

    La Regione Basilicata aveva approvato una legge che istituiva e disciplinava la figura professionale del maestro di mountain bike e ciclismo fuoristrada. Il Governo aveva impugnato l’intera legge davanti alla Corte, ritenendo che l’istituzione di figure professionali fosse riservata allo Stato e non alle Regioni. Prima che la Corte si pronunciasse, la Regione aveva abrogato la legge con la successiva legge finanziaria regionale del 2010.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’intera legge della Regione Basilicata n. 38/2009 per violazione dell’art. 117, commi 1, 2 lett. e) e 3, della Costituzione. La contestazione si basava sul principio costituzionale per cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato per il suo carattere necessariamente unitario.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Il Presidente del Consiglio aveva rinunciato al ricorso dopo che la legge regionale n. 42/2009 (legge finanziaria regionale 2010) aveva integralmente abrogato la legge n. 38/2009 impugnata. In assenza di costituzione in giudizio della Regione resistente, la rinuncia ha comportato l’estinzione del processo ai sensi delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

    Il principio

    L’abrogazione integrale di una legge regionale impugnata in via principale, seguita dalla rinuncia al ricorso da parte del Governo, comporta l’estinzione del processo costituzionale ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte. Il principio di fondo è che la Regione non può istituire autonomamente nuove figure professionali con titoli abilitanti propri.

    Domande e risposte

    Perché le Regioni non possono istituire nuove professioni?

    Secondo la giurisprudenza costituzionale consolidata, la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio per cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato per il suo carattere necessariamente unitario (sentenza n. 153/2006). Le Regioni possono disciplinare solo gli aspetti con specifico collegamento regionale.

    Cosa succede quando una legge impugnata viene abrogata prima della sentenza?

    Se il ricorrente rinuncia e la controparte accetta (o non si è costituita), il processo si estingue. Se invece la questione è di legittimità costituzionale incidentale o se permangono effetti della norma abrogata, la Corte può comunque pronunciarsi nel merito.

    La professione di maestro di mountain bike esiste oggi in Italia?

    Non esiste una disciplina normativa regionale specifica riconosciuta. Le attività di guida e istruzione nel mountain bike rientrano nel quadro delle professioni sportive e delle norme sull’ordinamento sportivo nazionale.

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  • Corte cost. n. 286/2010 – Codice della strada punti patente proprietario veicolo

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 126-bis, comma 2, e 180, comma 8, del codice della strada (obbligo del proprietario di comunicare i dati del conducente al momento dell’infrazione), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Il codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992, come modificato dal d.l. n. 151 del 2003) prevede che il proprietario del veicolo, quando non era alla guida al momento dell’infrazione, debba comunicare all’autorità i dati personali e della patente del conducente effettivo. Chi non fornisce tali dati senza giustificato motivo è soggetto a sanzione e alla decurtazione di punti dalla propria patente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Recanati ha sollevato, con due ordinanze identiche, questione di legittimità costituzionale degli artt. 126-bis, comma 2, e 180, comma 8, del d.lgs. n. 285 del 1992, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione. I ricorrenti erano proprietari di veicoli che dichiaravano di non ricordare il conducente al momento dell’infrazione, commessa tempo prima.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione, ritenendo che la disciplina non violasse né il principio di uguaglianza, né il diritto di difesa, né il principio di personalità della responsabilità penale. L’obbligo di comunicare il conducente è un onere amministrativo ragionevole e la decurtazione di punti à carico del proprietario che non collabora ha una propria giustificazione.

    Il principio

    L’obbligo del proprietario di un veicolo di comunicare i dati del conducente al momento dell’infrazione è una misura ragionevole volta a consentire l’effettiva attribuzione della responsabilità per violazioni stradali legate al comportamento del conducente. La decurtazione di punti a carico del proprietario non collaborante costituisce una sanzione autonoma per il mancato adempimento di un obbligo di legge, non una punizione per l’altrui illecito.

    Domande e risposte

    Il proprietario di un veicolo deve sempre comunicare chi stava guidando?

    Sì, salvo giustificato e documentato motivo. Se non comunica i dati del conducente, subisce lui stesso la decurtazione dei punti prevista per la violazione commessa. Il sistema mira a evitare che il proprietario possa «coprire» il conducente effettivo.

    Non si tratta di una punizione per un fatto altrui, in contrasto con l’art. 27 Cost.?

    No, secondo la Corte. La sanzione a carico del proprietario non deriva dal fatto del conducente, ma dall’inadempimento del proprio obbligo di comunicazione. È una responsabilità autonoma per un fatto proprio: il rifiuto di collaborare con l’autorità.

    Cosa succede se il proprietario dimostra di non sapere chi guidava?

    La norma prevede l’esimente del «giustificato e documentato motivo». Il proprietario che dimostri in modo documentato di non poter conoscere il conducente non è soggetto alla sanzione. Nel caso di specie, i ricorrenti si erano limitati a dichiarare di non ricordare, senza documentazione idonea.

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  • Corte cost. n. 285/2010 – Indennità maternità padre libero professionista

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sollevata dalla Corte d’appello di Venezia e non fondata quella della Corte d’appello di Firenze sull’art. 70 del d.lgs. n. 151 del 2001 (testo unico maternità), nella parte in cui non attribuiva al padre libero professionista il diritto all’indennità di maternità in alternativa alla madre biologica.

    Di cosa si tratta

    Il testo unico delle disposizioni in materia di maternità (d.lgs. n. 151 del 2001) prevede all’art. 70 l’indennità di maternità per le libere professioniste iscritte a casse di previdenza autonome. Alcuni giudici avevano dubitato che la norma fosse incostituzionale nella parte in cui non estendeva il beneficio anche al padre libero professionista, in alternativa alla madre biologica.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Firenze (e separatamente quella di Venezia) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 70 del d.lgs. n. 151 del 2001, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione (Firenze) e agli artt. 3, 29, secondo comma, 30, primo comma, e 31 (Venezia), nella parte in cui non prevedeva il diritto del padre libero professionista di percepire l’indennità di maternità in alternativa alla madre.

    La decisione della Corte

    La Corte ha: a) dichiarato inammissibile la questione della Corte d’appello di Venezia (perché il rimettente non aveva correttamente individuato la norma applicabile al caso concreto); b) dichiarato non fondata la questione della Corte d’appello di Firenze, rilevando che la scelta del legislatore di limitare l’indennità alla madre biologica era rimessa alla discrezionalità del Parlamento in un settore in evoluzione normativa.

    Il principio

    La disciplina dell’indennità di maternità per i liberi professionisti spetta alla discrezionalità del legislatore, che deve contemperare esigenze diverse (tutela della maternità biologica, parità tra genitori, sostenibilità delle casse previdenziali). La mancata estensione al padre non è irragionevole in quanto la Corte non può rivolgersi alla sola cassa previdenziale di appartenenza del padre, in assenza di una disciplina legislativa organica.

    Domande e risposte

    Il padre libero professionista ha oggi diritto all’indennità di maternità?

    La normativa è stata modificata negli anni successivi. La questione è rimasta sensibile e ha portato a interventi legislativi progressivi in materia di congedi parentali e indennità per i lavoratori autonomi e professionisti.

    Perché la questione di Venezia è stata dichiarata inammissibile?

    Perché la Corte d’appello di Venezia non aveva correttamente individuato la norma applicabile al caso concreto: il rimettente aveva omesso di valutare se esistesse già nell’ordinamento una norma che regolasse la fattispecie, senza doversi rivolgere esclusivamente all’art. 70 del d.lgs. n. 151.

    Chi era coinvolto nel giudizio di Firenze?

    La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense era convenuta in un giudizio in cui l’avvocato P.L.F. aveva chiesto il pagamento dell’indennità di maternità per la nascita del figlio avvenuta nel 2006. Il Tribunale di Firenze gli aveva riconosciuto il diritto; la Cassa aveva appellato.

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  • Corte cost. n. 304/2010 – Spoils system uffici di diretta collaborazione

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    La sentenza n. 304 del 2010 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma che prevede la decadenza automatica degli incarichi negli uffici di diretta collaborazione ministeriale al cambio di Ministro, salvo conferma entro trenta giorni. La Corte ha distinto questa disciplina dal “spoils system” una tantum già censurato in precedenza.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 181/2006, convertito dalla legge n. 233/2006, ha introdotto la regola per cui, al giuramento di un nuovo Ministro, tutte le assegnazioni di personale e gli incarichi conferiti negli uffici di diretta collaborazione decadono automaticamente se non confermati entro trenta giorni. Una dirigente nominata direttore dell’ufficio di Gabinetto del Ministero dello sviluppo economico si è vista revocare l’incarico in applicazione di questa norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Roma (sezione lavoro) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 24-bis, del decreto-legge n. 181/2006 per violazione degli artt. 97 e 98 della Costituzione, ritenendo che il meccanismo di decadenza automatica interrompesse il rapporto dirigenziale in corso senza garanzie procedimentali, ledendo il principio di continuità dell’azione amministrativa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha rilevato che la norma opera esclusivamente nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro (strutture di fiducia politica) e non prevede una decadenza automatica e generalizzata una tantum, bensì un meccanismo fisiologico legato al cambio del vertice ministeriale. Ciò la distingue dalla fattispecie censurata con le sentenze n. 103/2007 e n. 161/2008.

    Il principio

    Il meccanismo di decadenza automatica degli incarichi negli uffici di diretta collaborazione ministeriale al cambio di Ministro, con possibilità di conferma entro trenta giorni, non viola i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, in quanto connesso alla natura fiduciaria di tali uffici.

    Domande e risposte

    Cosa sono gli uffici di diretta collaborazione ministeriale?

    Sono strutture di supporto al Ministro (Gabinetto, Ufficio legislativo, Segreteria del Ministro, ecc.) il cui personale lavora in stretto rapporto fiduciario con il titolare del dicastero. La loro composizione può variare legittimamente al cambio del Ministro.

    Qual è la differenza rispetto allo “spoils system” già dichiarato illegittimo?

    Le sentenze n. 103/2007 e n. 161/2008 avevano censurato sistemi di cessazione automatica generalizzata degli incarichi dirigenziali ordinari, estranei agli uffici di stretta collaborazione. La norma del 2006 si applica solo alle strutture di diretta collaborazione e non all’intera dirigenza ministeriale.

    La dirigente ha ottenuto la reintegra?

    No. La Corte ha confermato la legittimità costituzionale della norma, rendendo definitiva la decadenza dall’incarico di direttore dell’ufficio di Gabinetto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 303/2010 – Stabilizzazione vigili del fuoco volontari

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    La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 303 del 2010, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 519, della legge finanziaria 2007 in tema di stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il Consiglio di Stato aveva sollevato la questione per sospetta disparità di trattamento tra vincitori di concorso e idonei non vincitori.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2007 ha previsto la stabilizzazione (trasformazione del rapporto a tempo indeterminato) per i vigili del fuoco volontari iscritti negli appositi elenchi da almeno tre anni e con almeno 120 giorni di servizio, purché maturati nel quinquennio precedente l’entrata in vigore della legge. Alcuni volontari, pur avendo i requisiti in termini assoluti, non li avevano maturati nel quinquennio rilevante e si sono visti escludere dalla procedura.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, sostenendo che la norma penalizzasse paradossalmente i vincitori di concorso (assunti subito) rispetto agli idonei non vincitori (assunti dopo, con servizio più recente), in apparente contraddizione con il merito comparativo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha ritenuto che la scelta del legislatore di limitare la stabilizzazione al personale con servizio nel quinquennio precedente rientri nella discrezionalità legislativa, rispondendo all’esigenza di dare continuità a rapporti di lavoro recenti. Il dato temporale, pur “accidentale” secondo il rimettente, non appare manifestamente irragionevole rispetto alla finalità di stabilizzare precari attivi.

    Il principio

    In materia di stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni, il legislatore può legittimamente fissare requisiti temporali di servizio riferiti a un quinquennio determinato, senza che ciò integri una violazione del principio di uguaglianza o di buon andamento della pubblica amministrazione.

    Domande e risposte

    Chi erano i vigili del fuoco volontari interessati dalla stabilizzazione?

    Erano i volontari iscritti negli elenchi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da almeno tre anni, che avessero effettuato non meno di 120 giorni di servizio nel quinquennio anteriore all’entrata in vigore della legge finanziaria 2007 (cioè tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2006).

    Perché i vincitori di concorso erano penalizzati rispetto agli idonei?

    Chi era stato assunto immediatamente come vincitore aveva iniziato a lavorare prima e poteva aver maturato il servizio fuori dal quinquennio rilevante. Gli idonei non vincitori, assunti in un secondo momento, avevano invece il servizio concentrato nel periodo più recente. La Corte ha ritenuto questa asimmetria non manifestamente irragionevole.

    Cosa è cambiato dopo la sentenza n. 303/2010?

    La sentenza ha confermato la norma come costituzionalmente legittima, chiudendo il contenzioso sollevato dal Consiglio di Stato. Le procedure di stabilizzazione già avviate si sono concluse secondo i criteri originari senza necessità di modifiche legislative imposte dalla Corte.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 284/2010 – Assegno vedove invalidi lavoro termine decadenziale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 7, primo comma, della legge n. 248 del 1976, nella parte in cui non prevedeva che l’INAIL dovesse avvertire i superstiti del grande invalido sul lavoro della facoltà di presentare domanda di assegno entro il termine decadenziale di 180 giorni. Senza comunicazione, il termine non poteva decorrere a danno di chi non era informato.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 248 del 1976 prevede un assegno continuativo a favore delle vedove e degli orfani dei grandi invalidi sul lavoro deceduti per cause estranee all’infortunio. Per ottenere l’assegno, gli aventi diritto devono presentare domanda entro 180 giorni. La Corte d’appello di Catania aveva dubitato che questo termine decadenziale fosse costituzionale in assenza di comunicazione da parte dell’INAIL.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Catania ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, primo comma, della legge n. 248 del 1976, nella parte in cui non prevedeva l’obbligo dell’ente assicuratore di avvertire i superstiti della facoltà di proporre domanda nel termine di 180 giorni, in riferimento agli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevedeva che l’INAIL, nel caso di decesso dell’assicurato, dovesse avvertire i superstiti della facoltà di proporre domanda di assegno entro il termine decadenziale di 180 giorni dalla data dell’avvenuta comunicazione.

    Il principio

    Il diritto di difesa e il diritto alle prestazioni previdenziali impongono che chi è titolare di un diritto a prestazione sia messo in condizione di esercitarlo: non è costituzionalmente tollerabile che un termine decadenziale decorra a carico di soggetti che non siano stati informati dall’ente previdenziale dell’esistenza del diritto e delle modalità per farlo valere.

    Domande e risposte

    Chi ha diritto all’assegno previsto dalla legge n. 248 del 1976?

    Le vedove e gli orfani dei grandi invalidi sul lavoro (titolari di rendita INAIL per invalidità non inferiore al 65%) che siano deceduti per cause estranee all’infortunio o alla malattia professionale. L’assegno è una forma di tutela specifica per questi superstiti.

    Cosa cambia praticamente dopo questa sentenza?

    L’INAIL ha l’obbligo di comunicare ai superstiti del grande invalido deceduto la possibilità di presentare domanda di assegno. Il termine di 180 giorni decorre dalla data in cui l’INAIL ha effettivamente trasmesso tale comunicazione, non dalla data del decesso.

    Cosa è l’assegno di incollocabilità di cui all’art. 180 del TU n. 1124 del 1965?

    È un assegno mensile erogato dall’INAIL agli invalidi sul lavoro con grado di invalidità molto elevato che non possono essere collocati al lavoro. È distinto dall’assegno per i superstiti previsto dalla legge n. 248 del 1976.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 283/2010 – Ineleggibilità consigliere regionale Valle d’Aosta

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera r), della legge della Regione Valle d’Aosta n. 20 del 2007, che prevedeva una causa di ineleggibilità per i consiglieri regionali. La norma è risultata compatibile con i principi costituzionali in materia di elettorato passivo.

    Di cosa si tratta

    La Regione Valle d’Aosta aveva adottato una legge che disciplinava le cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di consigliere regionale. Una delle cause di ineleggibilità (art. 2, comma 1, lettera r) era stata applicata a C.N., eletto al Consiglio regionale nel 2008 ma dichiarato ineleggibile dalla Corte d’appello di Torino.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, sezione prima civile, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera r), della legge regionale valdostana n. 20 del 2007, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione. La questione era se la causa di ineleggibilità prevista dalla norma regionale fosse giustificata o costituisse una restrizione irragionevole dell’elettorato passivo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La causa di ineleggibilità prevista dalla norma regionale è stata ritenuta ragionevole e proporzionata rispetto all’obiettivo di garantire l’autonomia e l’imparzialità dei consiglieri regionali. Non sussisteva una violazione degli artt. 3 e 51 della Costituzione.

    Il principio

    Le Regioni a statuto speciale hanno ampia competenza nell’adottare la propria disciplina elettorale, incluse le cause di ineleggibilità e incompatibilità. Le restrizioni al diritto di elettorato passivo sono legittime quando perseguono finalità riconoscibili (tutela dell’imparzialità e del buon andamento degli organi elettivi) e risultano proporzionate.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 51 della Costituzione?

    Garantisce il diritto di accedere alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza. È il fondamento costituzionale del diritto di elettorato passivo. Le limitazioni sono ammissibili ma devono essere giustificate da ragioni proporzionate.

    La Valle d’Aosta può stabilire autonomamente le cause di ineleggibilità?

    Sì, in quanto Regione a statuto speciale, ai sensi dell’art. 15 del suo Statuto speciale (che rinvia alla competenza regionale). La legge n. 20 del 2007 era stata adottata proprio in attuazione di tale competenza.

    Come si è conclusa la vicenda di C.N.?

    La Corte costituzionale ha confermato la compatibilità della norma regionale con la Costituzione, il che ha sostenuto la dichiarazione di ineleggibilità nei suoi confronti pronunciata dai giudici ordinari.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 302/2010 – Canone demaniale marittimo e legge finanziaria 2007

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    Con la sentenza n. 302 del 2010 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 251, della legge finanziaria 2007, che aveva introdotto nuovi criteri di calcolo dei canoni demaniali marittimi per le pertinenze. Il Tribunale di Sanremo lamentava aumenti sproporzionati (oltre il 300%), ma la Corte ha ritenuto la norma compatibile con i principi costituzionali di ragionevolezza, uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione.

    Di cosa si tratta

    Una società titolare di una concessione demaniale marittima per un bar-gelateria a Sanremo aveva visto il proprio canone annuo aumentare da circa 2.500 euro a oltre 41.000 euro per effetto della legge finanziaria 2007. La norma impugnata stabiliva nuovi criteri basati sui valori dell’Osservatorio del mercato immobiliare moltiplicati per un coefficiente fisso. Il giudice rimettente riteneva che l’aumento fosse irragionevole e discriminatorio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Sanremo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) per violazione degli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione. La norma prevedeva, per le pertinenze demaniali marittime destinate ad attività commerciali, un canone calcolato sui valori OMI moltiplicati per 6,5, con riduzioni progressive per scaglioni di superficie.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione. Ha ritenuto che la norma, pur determinando significativi aumenti, esercitasse la discrezionalità legislativa entro limiti compatibili con la Costituzione. L’incremento del canone per le pertinenze adibite ad attività commerciali risponde a una ratio differenziatrice non manifestamente irragionevole, data la natura patrimoniale del bene demaniale.

    Il principio

    Il legislatore gode di ampia discrezionalità nella determinazione dei canoni demaniali marittimi; tale discrezionalità è censurabile solo in caso di manifesta irragionevolezza che leda il buon andamento della pubblica amministrazione o produca situazioni di ingiustificata disuguaglianza.

    Domande e risposte

    Perché il canone demaniale marittimo è aumentato così tanto nel 2007?

    La legge finanziaria 2007 ha introdotto nuovi criteri agganciati ai valori OMI (Osservatorio del mercato immobiliare), che riflettono i prezzi reali del mercato, moltiplicati per un coefficiente fisso (6,5). L’intento era adeguare il canone pubblico al valore commerciale dell’area in concessione.

    Erano previste riduzioni per le aziende più piccole?

    Sì. La norma prevedeva riduzioni progressive per scaglioni: 0% per superfici fino a 200 mq, 20% tra 200 e 500 mq, 40% tra 500 e 1.000 mq, 60% oltre 1.000 mq. Tuttavia, anche con le riduzioni, gli aumenti potevano risultare molto consistenti rispetto ai canoni storici.

    La sentenza ha reso definitivo l’aumento del 2007?

    La sentenza n. 302/2010 ha confermato la legittimità costituzionale della norma. Tuttavia, la disciplina dei canoni demaniali marittimi è stata oggetto di successive modifiche legislative, per cui l’assetto normativo attuale può differire da quello del 2007.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 282/2010 – Sorveglianza speciale prescrizioni reato di inosservanza

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, secondo comma, della legge n. 1423 del 1956 (misure di prevenzione), nella parte che punisce l’inosservanza delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale. La norma è stata ritenuta compatibile con il principio di legalità penale.

    Di cosa si tratta

    Chi è sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno deve rispettare le prescrizioni imposte dal Tribunale. L’art. 9 della legge n. 1423 del 1956 puniva penalmente (con reclusione da uno a cinque anni) chi non rispettava tali prescrizioni. Il Tribunale di Trani dubitava che la norma violasse il principio di determinatezza del reato (art. 25, secondo comma, Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Trani (sezione distaccata di Andria) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, secondo comma, della legge n. 1423 del 1956, come sostituito dall’art. 14 del d.l. n. 144 del 2005 (antiterrorismo), in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione. Il rimettente sosteneva che la norma rinviasse a prescrizioni indeterminate, violando la riserva di legge in materia penale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione, nei sensi di cui in motivazione. Le prescrizioni della sorveglianza speciale (vivere onestamente, rispettare le leggi, non dare motivo di sospetto) trovano il loro contenuto nell’art. 5 della stessa legge n. 1423 del 1956, con sufficiente specificazione. Il meccanismo del rinvio interno non viola il principio di determinatezza.

    Il principio

    Il principio di legalità penale non è violato quando la legge indica con sufficiente specificazione i presupposti, i caratteri e i limiti della condotta punibile, anche se il contenuto precettuale è ricavabile mediante un rinvio interno alla stessa legge. Le prescrizioni della sorveglianza speciale sono sufficientemente determinate dal combinato disposto degli artt. 5 e 9 della legge n. 1423 del 1956.

    Domande e risposte

    Cosa sono le misure di prevenzione e la sorveglianza speciale?

    Le misure di prevenzione sono provvedimenti adottati dal Tribunale nei confronti di persone ritenute pericolose per la sicurezza pubblica, anche in assenza di una condanna penale. La sorveglianza speciale è la più grave: impone prescrizioni sul comportamento quotidiano (orari, frequentazioni, soggiorno) e la loro violazione costituisce reato.

    Le prescrizioni della sorveglianza speciale sono sufficientemente precise?

    La Corte ha risposto di sì, nel senso di cui in motivazione: le prescrizioni generali (vivere onestamente, rispettare le leggi) devono essere lette congiuntamente alle prescrizioni specifiche del decreto applicativo, il cui contenuto è determinato dalla legge con sufficiente specificazione.

    Nel caso concreto, cosa aveva fatto il sorvegliato speciale?

    G.D., sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Andria, era stato arrestato in flagranza per aver violato le prescrizioni della misura, commettendo infrazioni al codice della strada. Era stato tratto a giudizio con rito direttissimo.

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