Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 144/2010 – Concessione gratuita infrastrutture idriche inammissibile

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Piemonte sul d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell’ambiente) in materia di concessione gratuita delle infrastrutture idriche, per carenza di motivazione sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Il TAR Piemonte, in un giudizio promosso dalla Federconsumatori Piemonte contro l’Autorità d’àmbito n. 2 (Biellese-Vercellese-Casalese), aveva sollevato questione di legittimità dell’art. 153, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, che prevede la concessione gratuita delle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali al gestore del servizio idrico integrato, nonché dell’intero d.lgs. n. 152 del 2006 per eccesso di delega.

    La questione di legittimità costituzionale

    Questione di legittimità costituzionale del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare dell’art. 153, comma 1, in riferimento all’art. 76 Cost. (eccesso di delega) e altri parametri, sollevata dal TAR Piemonte nel procedimento tra Federconsumatori Piemonte e l’Autorità d’àmbito n. 2 – Biellese-Vercellese-Casalese.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile l’intervento della Regione Piemonte e manifesta inammissibilità di tutte le questioni sollevate, sia quella relativa all’intero d.lgs. n. 152 del 2006 sia quella concernente il singolo art. 153, comma 1. Il rimettente non ha adeguatamente motivato la rilevanza delle questioni nel giudizio principale.

    Il principio

    Il giudice a quo deve motivare adeguatamente sia la non manifesta infondatezza sia la rilevanza della questione di legittimità costituzionale nel giudizio principale. La mancanza di motivazione sulla rilevanza — ossia sul fatto che la norma impugnata sia applicabile alla fattispecie e che la sua illegittimità influirebbe sull’esito del giudizio — rende la questione manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 153 del Codice dell’ambiente?

    L’art. 153, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 stabilisce che le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali (reti acquedottistiche, fognature) vengano affidate in concessione d’uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato. Gli enti locali cedono l’uso delle reti senza ricevere un canone.

    Cos’è la manifesta inammissibilità di una questione costituzionale?

    La manifesta inammissibilità è pronunciata dalla Corte in camera di consiglio (con ordinanza) quando la questione è palesemente inammissibile per difetti formali o sostanziali: mancanza di motivazione sulla rilevanza, assenza di descrizione del giudizio principale, questione ipotetica o astratta. Non comporta un giudizio nel merito sulla norma impugnata.

    Cosa avrebbe dovuto dimostrare il TAR per sollevare validamente la questione?

    Il TAR avrebbe dovuto spiegare: (1) perché la norma impugnata era effettivamente applicabile alla controversia concreta sui canoni idrici del Comune di Vercelli; (2) come l’eventuale dichiarazione di illegittimità avrebbe influenzato la decisione del giudizio principale. La mancanza di queste spiegazioni ha reso le questioni inammissibili.

  • Corte cost. n. 143/2010 – Ineleggibilità dipendenti pubblici all’ARS Sicilia

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    La Corte costituzionale dichiara illegittima la legge elettorale siciliana nella parte in cui non prevede l’ineleggibilità dei dipendenti pubblici regionali all’Assemblea regionale siciliana, in violazione del principio di imparzialità della pubblica amministrazione.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Palermo, in un giudizio tra privati, aveva sollevato questione di legittimità della legge della Regione siciliana n. 29 del 1951 (come modificata dalla l. reg. n. 22 del 2007), nella parte in cui non prevedeva cause di ineleggibilità dei dipendenti pubblici regionali alle elezioni dell’Assemblea regionale siciliana. La norma si discostava dalla disciplina statale sull’ineleggibilità dei dipendenti pubblici.

    La questione di legittimità costituzionale

    Questione di legittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all’Assemblea regionale siciliana), come modificata dalla legge regionale n. 22 del 2007, nella parte in cui non prevedeva l’ineleggibilità dei dipendenti pubblici regionali, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 122 della Costituzione. Sollevata dal Tribunale di Palermo.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della legge siciliana nella parte in cui ometteva di prevedere cause di ineleggibilità per i dipendenti pubblici regionali che si candidavano all’Assemblea regionale. Anche la Sicilia, pur avendo statuto speciale, deve rispettare i principi fondamentali in materia elettorale, tra cui l’imparzialità dei dipendenti pubblici.

    Il principio

    Il principio di imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) impone che i dipendenti pubblici che si candidano a cariche regionali siano soggetti a cause di ineleggibilità analoghe a quelle previste dalla legislazione statale. Anche le Regioni a statuto speciale devono rispettare questo principio fondamentale.

    Domande e risposte

    Cos’è l’ineleggibilità in materia elettorale?

    L’ineleggibilità è una condizione che impedisce a determinate categorie di soggetti (dipendenti pubblici, magistrati, prefetti, ecc.) di essere eletti a cariche pubbliche, per evitare conflitti di interesse e garantire l’imparzialità della pubblica amministrazione. È distinta dall’incompatibilità, che opera dopo l’elezione.

    Perché la Sicilia poteva avere una disciplina diversa?

    La Sicilia è una Regione a statuto speciale con ampia autonomia legislativa, anche in materia elettorale. Tuttavia, questa autonomia non è illimitata: la Regione deve rispettare i principi costituzionali fondamentali, tra cui quello di imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e i principi fondamentali in materia di ineleggibilità stabiliti dalla legge dello Stato (art. 122 Cost.).

    Quale legge statale è il parametro di riferimento?

    L’art. 122 Cost. (come modificato dalla l. cost. n. 1 del 1999) riserva alla legge dello Stato i principi fondamentali in materia di sistema elettorale regionale, tra cui le cause di ineleggibilità dei consiglieri regionali. La legge n. 154 del 1981 ha dettato la disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità alle cariche regionali.

  • Corte cost. n. 142/2010 – Gestione servizio idrico integrato Lombardia

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    La Corte costituzionale dichiara parzialmente illegittima la legge della Regione Lombardia n. 1 del 2009 sul servizio idrico integrato: la norma che consentiva alla Conferenza dei comuni di scegliere liberamente le forme di gestione invade la competenza statale esclusiva sulla tutela della concorrenza.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri e la Regione Piemonte avevano impugnato alcune norme della legge della Regione Lombardia 29 gennaio 2009, n. 1, che modificava la disciplina del servizio idrico integrato (acquedotti, fognature, depurazione). In particolare, l’art. 4, comma 1, lett. b), consentiva alla Conferenza dei comuni di scegliere tra diverse modalità di gestione del servizio idrico, alcune non previste dalla normativa statale (d.lgs. n. 152 del 2006).

    La questione di legittimità costituzionale

    Questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, lettera b), 5 e 8 della legge della Regione Lombardia 29 gennaio 2009, n. 1 (Modifiche alle disposizioni generali del servizio idrico integrato), in riferimento agli artt. 117, commi secondo e terzo, e 118 della Costituzione. Sollevata in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri e dalla Regione Piemonte.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, lettera b), della legge lombarda, che consentiva alla conferenza dei comuni di optare per forme di gestione del servizio idrico non previste dalla normativa statale. Le altre disposizioni impugnate non vengono dichiarate illegittime o il giudizio cessa per sopravvenuta carenza di interesse.

    Il principio

    Le Regioni non possono disciplinare le forme di gestione del servizio idrico integrato in modo difforme dai principi statali in materia di tutela della concorrenza e di servizi pubblici locali. L’organizzazione del servizio idrico, pur avendo carattere locale, è soggetta ai vincoli della legislazione statale esclusiva sulla concorrenza (art. 117, secondo comma, lett. e, Cost.).

    Domande e risposte

    Cos’è il servizio idrico integrato?

    Il servizio idrico integrato comprende captazione, adduzione e distribuzione dell’acqua ad usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue. È disciplinato dal d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell’ambiente) e gestito a livello di ambito territoriale ottimale (ATO) da soggetti affidatari selezionati con procedure di evidenza pubblica.

    Perché la Lombardia non poteva ampliare le opzioni di gestione?

    Perché le forme di gestione dei servizi pubblici locali rientrano nella materia «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. e, Cost.). La Regione non può introdurre opzioni gestionali aggiuntive o diverse da quelle previste dalla normativa statale.

    Le Regioni hanno competenza sull’acqua?

    Sì, parzialmente. Le Regioni hanno competenza in materia di «governo del territorio» e «tutela della salute» (materie concorrenti), ma la disciplina delle forme di affidamento e gestione del servizio idrico resta riservata al legislatore statale in quanto incide sulla concorrenza tra operatori.

  • Corte cost. n. 141/2010 – Distretti socio-sanitari montani Regione Lazio

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    La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’intera legge della Regione Lazio n. 9 del 2009 sui distretti socio-sanitari montani, per violazione della competenza concorrente in materia di tutela della salute: la Regione ha disatteso i principi fondamentali fissati dallo Stato.

    Di cosa si tratta

    La Regione Lazio aveva approvato la legge 6 aprile 2009, n. 9 (Norme per la disciplina dei distretti socio-sanitari montani), che prevedeva la creazione di distretti specifici per i comuni montani a bassa densità abitativa. Il Presidente del Consiglio dei ministri l’aveva impugnata sostenendo che la Regione aveva ecceduto le proprie competenze nella materia concorrente «tutela della salute», violando i principi fondamentali fissati dallo Stato con il d.lgs. n. 502 del 1992.

    La questione di legittimità costituzionale

    Questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 4 e 5 (e degli altri articoli ad essi collegati) della legge della Regione Lazio 6 aprile 2009, n. 9 (Norme per la disciplina dei distretti socio-sanitari montani), in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione. Sollevata in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’intera legge della Regione Lazio n. 9 del 2009. La legge disciplinava autonomamente i distretti sanitari nelle zone montane senza rispettare i principi fondamentali fissati dal legislatore statale (d.lgs. n. 502 del 1992), invadendo la competenza concorrente in materia di tutela della salute.

    Il principio

    Nella materia concorrente della «tutela della salute» (art. 117, terzo comma, Cost.), le Regioni possono legiferare ma devono rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla legge statale. Una legge regionale che disciplini l’organizzazione dei distretti sanitari in modo difforme dai criteri dell’organizzazione sanitaria nazionale è costituzionalmente illegittima.

    Domande e risposte

    Cosa sono i distretti socio-sanitari?

    I distretti sono articolazioni territoriali delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) che erogano servizi sanitari e socio-assistenziali di base alla popolazione. La loro istituzione è disciplinata principalmente dal d.lgs. n. 502 del 1992 (riforma sanitaria) e dalle leggi regionali, nel rispetto dei principi fondamentali statali.

    Perché la legge del Lazio era incostituzionale?

    Perché ha disciplinato autonomamente i distretti per le zone montane senza rispettare i criteri organizzativi fissati a livello nazionale. La tutela della salute è materia a competenza concorrente: la Regione può legiferare, ma deve restare nei limiti dei principi fondamentali statali (art. 117, terzo comma, Cost.).

    Cosa succede dopo la dichiarazione di illegittimità di una legge regionale?

    La legge regionale cessa di produrre effetti dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale. La Regione dovrà adottare una nuova normativa compatibile con i principi fondamentali statali per disciplinare la materia.

  • Corte cost. n. 140/2010 – Poteri istruttori nel giudizio abbreviato

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    La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità degli artt. 441 e 441-bis c.p.p. nella parte in cui non attribuiscono al giudice del rito abbreviato poteri istruttori d’ufficio generalizzati a favore dell’imputato. Il regime probatorio limitato del rito speciale è compatibile con la Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Il rito abbreviato è un procedimento speciale penale in cui l’imputato rinuncia al dibattimento, accettando che la decisione avvenga allo stato degli atti con uno sconto di pena. Il G.U.P. del Tribunale di Lecce dubitava della legittimità degli artt. 441 e 441-bis c.p.p. nella parte in cui non permettevano al giudice di disporre autonomamente prove favorevoli all’imputato, in contrasto con il potere analogo previsto nel dibattimento ordinario.

    La questione di legittimità costituzionale

    Questione di legittimità costituzionale degli artt. 441 e 441-bis del codice di procedura penale, nella parte in cui, nel giudizio abbreviato, non consentono al giudice di disporre d’ufficio l’assunzione di prove favorevoli all’imputato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111 e 112 della Costituzione. Sollevata dal G.U.P. del Tribunale di Lecce.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. Il rito abbreviato si fonda sulla scelta volontaria dell’imputato di rinunciare al contraddittorio probatorio dibattimentale in cambio di uno sconto di pena. L’art. 441, comma 5, c.p.p. già prevede un residuo potere integrativo del giudice nei casi di assoluta necessità. Il bilanciamento operato dal legislatore non è irragionevole.

    Il principio

    Il giudizio abbreviato, fondato sulla scelta volontaria dell’imputato, può prevedere un regime probatorio differenziato rispetto al dibattimento ordinario senza violare i principi costituzionali del giusto processo. La previsione di poteri istruttori d’ufficio limitati ai casi di «assoluta necessità» non è irragionevole.

    Domande e risposte

    Cos’è il rito abbreviato?

    Il rito abbreviato (artt. 438-443 c.p.p.) è un procedimento speciale in cui l’imputato chiede che il processo sia definito allo stato degli atti, rinunciando al dibattimento. In cambio ottiene una riduzione della pena di un terzo (o la sostituzione dell’ergastolo con la reclusione di 30 anni). La decisione spetta al G.U.P., che può disporre integrazioni istruttorie solo se assolutamente necessarie.

    Il giudice del rito abbreviato può acquisire prove d’ufficio?

    Solo in casi limitati. L’art. 441, comma 5, c.p.p. prevede che il giudice possa assumere «anche d’ufficio i mezzi di prova necessari ai fini della decisione», ma solo quando è assolutamente necessario. Non esiste un potere integrativo generalizzato analogo a quello previsto per il dibattimento.

    Questa limitazione non viola il diritto di difesa?

    Secondo la Corte, no. L’imputato sceglie volontariamente il rito abbreviato, accettando le sue caratteristiche (decisione allo stato degli atti, poteri istruttori limitati). La rinuncia al contraddittorio probatorio è compensata dallo sconto di pena. L’art. 441, comma 5, c.p.p. garantisce comunque un residuo potere istruttorio del giudice nelle ipotesi di assoluta necessità.

  • Corte cost. n. 139/2010 – Soglia reddituale patrocinio a spese dello Stato

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    La Corte costituzionale dichiara illegittima la presunzione assoluta di reddito superiore alla soglia applicata ai familiari conviventi con condannati per reati di criminalità organizzata ai fini del patrocinio a spese dello Stato. La norma viola il diritto di difesa (art. 24 Cost.).

    Di cosa si tratta

    L’art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) escludeva dal gratuito patrocinio chi, pur avendo un reddito inferiore alla soglia, convivesse con familiari già condannati definitivamente per reati di criminalità organizzata (es. associazione di tipo mafioso). Il Tribunale di Catania e il Tribunale di Lecce sollevarono la questione per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Questione di legittimità costituzionale dell’art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico spese di giustizia), nella parte in cui stabiliva una presunzione assoluta di reddito superiore alla soglia per i familiari conviventi con condannati definitivi per reati di criminalità organizzata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Sollevata dai Tribunali di Catania e di Lecce (sezione distaccata di Campi Salentina).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 76, comma 4-bis, nella parte in cui, per i soggetti già definitivamente condannati per i reati indicati, stabilisce che la presunzione di reddito superiore alla soglia si applica anche ai familiari conviventi. La presunzione assoluta priva il familiare della possibilità di dimostrare la propria effettiva povertà, violando il diritto di difesa.

    Il principio

    L’accesso al gratuito patrocinio non può essere negato sulla base di una presunzione assoluta fondata sulla convivenza con un condannato per reati di criminalità organizzata, in assenza di un accertamento della situazione reddituale individuale. Tale presunzione viola l’art. 24 Cost. (diritto di difesa) e l’art. 3 Cost. (ragionevolezza).

    Domande e risposte

    Cos’è il patrocinio a spese dello Stato?

    Il patrocinio a spese dello Stato (o «gratuito patrocinio») consente alle persone con reddito inferiore a una determinata soglia di farsi assistere da un avvocato nei giudizi civili, penali e amministrativi a carico dell’erario. È disciplinato dal d.P.R. n. 115 del 2002 e garantisce l’effettività del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost.

    Perché la presunzione assoluta di reddito era incostituzionale?

    Perché impediva al giudice di verificare la reale situazione economica del singolo familiare convivente con un condannato. In questo modo si negava il gratuito patrocinio a chi, pur essendo povero, viveva con un condannato per mafia, senza prova che ne beneficiasse economicamente. Ciò violava sia il diritto di difesa (art. 24 Cost.) sia il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.).

    Quali effetti pratici ha questa sentenza?

    Dopo questa pronuncia, la sola convivenza con un condannato definitivo per reati di criminalità organizzata non può più automaticamente escludere il familiare dall’accesso al gratuito patrocinio. Il giudice deve valutare caso per caso la reale situazione economica del richiedente.

  • Corte cost. n. 138/2010 – Matrimonio tra persone dello stesso sesso

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    La Corte costituzionale dichiara inammissibile e non fondata la questione di legittimità costituzionale delle norme del codice civile che non consentono il matrimonio tra persone dello stesso sesso. La Corte riconosce però alle coppie omosessuali il diritto a una tutela della loro vita comune fondata sull’art. 2 Cost. e invita il Parlamento a colmare il vuoto normativo.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Venezia e la Corte d’appello di Trento avevano sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis e 156-bis del codice civile, nella parte in cui non consentivano alle persone dello stesso sesso di contrarre matrimonio. Le questioni erano fondate sugli artt. 2, 3, 29 e 117, primo comma, Cost. Si trattava di uno dei temi di maggiore rilevanza sociale e giuridica dell’epoca.

    La questione di legittimità costituzionale

    Questione di legittimità costituzionale degli artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis e 156-bis del codice civile, nella parte in cui non consentono il matrimonio tra persone dello stesso sesso, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 117, primo comma, della Costituzione. Sollevata dal Tribunale di Venezia (ordinanza 3 aprile 2009) e dalla Corte d’appello di Trento (ordinanza 29 luglio 2009).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile la questione in riferimento agli artt. 2 e 117, primo comma, Cost. e non fondata quella in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost. Afferma che il matrimonio ai sensi dell’art. 29 Cost. presuppone l’eterogeneità dei sessi, ma che l’art. 2 Cost. impone di garantire alle coppie omosessuali un nucleo di tutele, rimettendo al Parlamento la scelta delle forme concrete.

    Il principio

    L’art. 29 Cost., nella sua genesi storica e nel contesto del 1948, riflette il concetto di matrimonio tra un uomo e una donna. Tuttavia, le coppie omosessuali formano «formazioni sociali» tutelate dall’art. 2 Cost. Spetta al Parlamento, nell’esercizio della sua discrezionalità, individuare le forme di garanzia e riconoscimento delle unioni omosessuali.

    Domande e risposte

    Il matrimonio tra persone dello stesso sesso è un diritto costituzionale in Italia?

    No, secondo questa pronuncia. L’art. 29 Cost. tutela il matrimonio come unione tra un uomo e una donna, secondo l’interpretazione storica e sistematica della Costituzione del 1948. La Corte non ha ritenuto che la norma possa essere estesa in via interpretativa per includere le coppie omosessuali.

    Le coppie omosessuali hanno diritti costituzionalmente garantiti?

    Sì. La Corte ha riconosciuto che le coppie omosessuali costituiscono «formazioni sociali» ai sensi dell’art. 2 Cost. e hanno diritto a una tutela giuridica della loro vita comune. Spetta però al Parlamento stabilire quali forme di riconoscimento siano appropriate (poi realizzato con la legge n. 76 del 2016 sulle unioni civili).

    Questa sentenza ha avuto conseguenze legislative?

    Sì. Questa pronuncia, insieme alle pressioni normative europee, ha contribuito al percorso che ha portato all’approvazione della legge 20 maggio 2016, n. 76 (legge Cirinnà), che ha introdotto le unioni civili tra persone dello stesso sesso nell’ordinamento italiano.

  • Corte cost. n. 137/2010 – Appalti pubblici Provincia di Bolzano estinzione

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    La Corte costituzionale dichiara estinto il processo relativo al ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri contro la legge finanziaria 2009 della Provincia autonoma di Bolzano in materia di appalti pubblici, dopo che la Provincia ha modificato le disposizioni impugnate.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune norme della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 1 del 2009 (Legge finanziaria 2009), in particolare le disposizioni sugli appalti pubblici — acquisizione di immobili tramite opere pubbliche, disciplina dell’avvalimento, formulario di identificazione dei rifiuti — ritenendole in contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lett. e, Cost.) e con il Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163 del 2006).

    La questione di legittimità costituzionale

    Questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, 25, 27 comma 7, 28 comma 1, 31 e 52 della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 1 del 2009 (Legge finanziaria 2009), in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, commi primo e secondo lettere e), l), o), s), della Costituzione e agli artt. 8, 9, 19 e 89 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972). Sollevata in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale dichiara estinto il processo. La Provincia autonoma di Bolzano aveva medio tempore modificato le disposizioni impugnate, eliminando i profili di contrasto con la competenza statale esclusiva in materia di appalti e concorrenza.

    Il principio

    L’estinzione del processo costituzionale per cessazione della materia del contendere si verifica quando le disposizioni impugnate siano state modificate o abrogate dalla Regione o Provincia autonoma in modo tale da rimuovere i profili di illegittimità denunciati, rendendo priva di oggetto la questione.

    Domande e risposte

    Perché il processo si è estinto?

    La Provincia autonoma di Bolzano ha modificato le disposizioni impugnate durante il giudizio costituzionale, eliminando i profili di contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza. Venendo meno l’oggetto del contendere, la Corte ha dichiarato estinto il processo.

    Cosa prevede l’art. 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione?

    L’art. 117, secondo comma, lett. e) attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di «tutela della concorrenza». Le Regioni e le Province autonome non possono legiferare in modo da interferire con le regole di evidenza pubblica negli appalti, che rientrano in questa materia.

    Le Province autonome possono avere norme proprie sugli appalti?

    Sì, nei limiti del loro statuto speciale. La Provincia autonoma di Bolzano ha competenze legislative primarie in numerose materie (art. 8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), ma deve comunque rispettare la tutela della concorrenza come disciplinata dal legislatore statale e dalle direttive europee.

  • Corte cost. n. 166/2010 – Benefici penitenziari minorenni reati sessuali inammissibilità parziale

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    Il Tribunale per i minorenni di Trento aveva dubitato che il regime ostativo all’accesso ai benefici penitenziari introdotto dal d.l. n. 11/2009 per i reati sessuali commessi da minorenni violasse i principi rieducativi e di tutela del minore. La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 656 c.p.p. e ha restituito gli atti quanto all’art. 4-bis ord. pen.

    Di cosa si tratta

    Il d.l. n. 11/2009, modificando l’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario, ha esteso il regime ostativo ai benefici penitenziari anche ai condannati per reati sessuali (artt. 609-quater e 609-octies c.p.), imponendo che l’accesso ai benefici avvenga solo dopo un anno di osservazione scientifica della personalità in regime carcerario. Il Tribunale per i minorenni di Trento, chiamato a decidere sull’affidamento in prova di un giovane condannato da minorenne, ha sollevato questione di legittimità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale per i minorenni di Trento ha sollevato questione di legittimità dell’art. 656, comma 9, c.p.p. e dell’art. 4-bis l. n. 354/1975, come modificato dal d.l. n. 11/2009, in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui tali disposizioni si applicano anche a condannati per fatti commessi da minorenni.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 656, comma 9, c.p.p. (per difetto di rilevanza nel caso concreto) e ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale per i minorenni di Trento quanto alla questione sull’art. 4-bis ord. pen., perché era intervenuta una pronuncia della Corte che modificava il quadro normativo di riferimento.

    Il principio

    Quando una pronuncia della Corte costituzionale sopravvenuta modifica il contesto normativo rilevante per la questione sollevata, gli atti vanno restituiti al giudice a quo per una nuova valutazione; le questioni prive di rilevanza nel caso concreto sono invece dichiarate inammissibili.

    Domande e risposte

    Perché il regime penitenziario per i minorenni autori di reati sessuali è più delicato?

    L’art. 31, secondo comma, Cost. impone alla Repubblica di proteggere l’infanzia e la gioventù e di favorire gli istituti necessari a tale scopo. Un regime ostativo uguale a quello degli adulti può confliggere con la finalità recuperatoria che deve permeare l’esecuzione penale minorile.

    Cosa è l’“osservazione scientifica della personalità”?

    È lo strumento previsto dall’ordinamento penitenziario per valutare il percorso rieducativo del detenuto: un’équipe multidisciplinare (educatori, psicologi, assistenti sociali) osserva il comportamento del condannato per almeno un anno prima che possa accedere a certi benefici.

    La questione sull’art. 4-bis è stata poi risolta?

    Il giudice rimettente ha dovuto rivalutare la questione alla luce della pronuncia sopravvenuta della Corte. La problematica dei reati ostativi applicati a condannati che avevano delinquito da minorenni è stata oggetto di successive pronunce della Corte, che ha progressivamente ampliato le tutele per i condannati minorenni.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 165/2010 – Revoca automatica permesso soggiorno violazione diritto autore

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa all’art. 26, comma 7-bis, T.U. immigrazione, che prevede la revoca automatica del permesso di soggiorno in caso di condanna per violazione del diritto d’autore o contraffazione. Il TAR Veneto non aveva adeguatamente motivato l’inammissibilità di un’interpretazione adeguatrice della norma.

    Di cosa si tratta

    L’art. 26, comma 7-bis, del d.lgs. n. 286/1998 (T.U. immigrazione) prevede che la condanna irrevocabile per reati in materia di diritto d’autore (tra cui la vendita di prodotti con marchi contraffatti) comporti in via automatica la revoca del permesso di soggiorno. Un cittadino senegalese condannato nel 2003 a due mesi per violazione delle norme sul diritto d’autore si era visto rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno nel 2009.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR per il Veneto ha sollevato questione di legittimità dell’art. 26, comma 7-bis, del d.lgs. n. 286/1998, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per irragionevole automatismo nella revoca del permesso di soggiorno in confronto alla disciplina generale dell’art. 4, comma 3, stesso T.U.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile: il TAR non aveva sufficientemente valutato la possibilità di pervenire a una interpretazione della norma conforme a Costituzione, e non aveva spiegato perché tale interpretazione adeguatrice fosse preclusa. Il rimettente aveva pertanto omesso di tentare previamente la strada dell’interpretazione costituzionalmente orientata.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente non ha previamente verificato se la norma impugnata sia suscettibile di un’interpretazione conforme a Costituzione idonea a eliminare il dubbio di legittimità.

    Domande e risposte

    La revoca automatica del permesso di soggiorno per reati minori è compatibile con la Costituzione?

    La Corte non si è pronunciata nel merito in questa occasione. Tuttavia, la sua giurisprudenza ha in generale mostrato diffidenza verso gli automatismi che non consentono al giudice alcuna valutazione del caso concreto.

    Cosa si intende per “interpretazione adeguatrice”?

    Il giudice deve in primo luogo tentare di interpretare la norma in modo da renderla compatibile con la Costituzione. Solo se tale interpretazione non è possibile può sollevare la questione di legittimità davanti alla Corte.

    Questa norma è ancora in vigore?

    L’art. 26, comma 7-bis, del T.U. immigrazione è rimasto oggetto di ulteriori controversie. La questione degli automatismi espulsivi per condanne a reati non gravi ha continuato ad essere dibattuta sia davanti alla Corte costituzionale sia nelle corti europee.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 164/2010 – Contributo unificato appalti pubblici TAR inammissibilità

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa al contributo unificato fisso di 2.000 euro dovuto nei ricorsi al TAR in materia di appalti pubblici. La Commissione tributaria rimettente non era il giudice competente a sollevare la questione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. n. 115/2002 (Testo unico spese di giustizia) prevede un contributo unificato fisso di 2.000 euro per i ricorsi presentati al TAR in materia di affidamento di contratti pubblici. Una società esclusa da una gara d’appalto ha contestato questo importo davanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che ha sollevato questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Milano ha sollevato questione di legittimità dell’art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla legge n. 296/2006, in riferimento agli artt. 3, 97 e 81, terzo comma, della Costituzione, per l’importo fisso del contributo unificato nei ricorsi al TAR in materia di appalti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile: la Commissione tributaria non era competente a conoscere della controversia sul contributo unificato per ricorsi al giudice amministrativo, trattandosi di materia priva di natura tributaria e riservata alla cognizione del giudice amministrativo. Il difetto di giurisdizione del rimettente rendeva inammissibile la questione.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente è privo di giurisdizione sulla controversia principale: non può sollevare la questione un giudice che non è competente a decidere il caso.

    Domande e risposte

    Il contributo unificato per i ricorsi al TAR sugli appalti è una tassa?

    La Corte ha chiarito che non è una tassa in senso tecnico di natura tributaria soggetta alla giurisdizione tributaria. È piuttosto un onere di accesso alla giustizia amministrativa, la cui cognizione spetta al giudice amministrativo.

    Quanto era l’importo contestato e perché era controverso?

    Il contributo era fissato in 2.000 euro a prescindere dal valore della controversia. Chi ricorreva per una gara da pochi migliaia di euro pagava lo stesso contributo di chi impugnava un appalto da milioni, il che sembrava sproporzionato.

    La questione sulla legittimità del contributo unificato negli appalti è poi stata risolta?

    Sì: la Corte si è pronunciata sul merito in successive pronunce (anche sull’ulteriore aumento del contributo), affermando la proporzionalità dell’importo come strumento deflattivo del contenzioso amministrativo, pur con alcuni temperamenti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 163/2010 – Termini opposizione decreto ingiuntivo inammissibilità

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa agli artt. 645, 647 e 165 c.p.c. sul termine dimezzato di costituzione dell’opponente a decreto ingiuntivo. La questione era già stata dichiarata inammissibile e il rimettente non aveva superato i rilievi già formulati.

    Di cosa si tratta

    Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la giurisprudenza consolidata riteneva che la riduzione a metà del termine di comparizione imponesse automaticamente la riduzione a metà anche del termine di costituzione dell’opponente. Il Tribunale di Messina aveva dubitato di questa interpretazione, sostenendo che il diritto vivente creasse una disparità ingiustificata a danno dell’opponente (che è convenuto in senso sostanziale).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Messina ha sollevato questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 645, secondo comma, 647 e 165, primo comma, c.p.c., in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione e all’art. 6 della CEDU, per violazione del diritto di difesa e del giusto processo a carico dell’opponente a decreto ingiuntivo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile: la stessa questione era già stata dichiarata manifestamente inammissibile con l’ordinanza n. 407 del 2008, e il rimettente non aveva prospettato argomenti nuovi idonei a superare le ragioni di inammissibilità già rilevate.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale già dichiarata inammissibile non può essere riproposta senza nuovi argomenti che superino le ragioni di inammissibilità precedentemente rilevate.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 645 c.p.c. in materia di termini?

    L’art. 645 c.p.c. stabilisce che l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo deve contenere l’invito a comparire a un’udienza e che, se il termine assegnato è inferiore a quello ordinario, si riduce a metà anche il termine di costituzione dell’opponente secondo il diritto vivente, pur non essendo esplicitamente scritto nella norma.

    Perché l’opponente è “convenuto in senso sostanziale”?

    Formalmente chi propone opposizione è attore processuale, ma in senso sostanziale è il debitore che si difende. Il creditore è già a conoscenza della controversia perché ha ottenuto il decreto. Questo rendeva discutibile imporre all’opponente gli stessi oneri dell’attore ordinario.

    La questione è rimasta irrisolta?

    Sul punto specifico la Corte non si è mai pronunciata nel merito in questa occasione. Tuttavia, la riforma del processo civile del 2009 (l. n. 69/2009) ha modificato la disciplina, chiarendo che la riduzione del termine di comparizione non comporta automaticamente la riduzione di quello di costituzione.

    Norme collegate