Autore: Andrea Marton

  • Conferimento d’azienda e di partecipazioni 2026: come creare una holding senza tassare la plusvalenza

    Per costituire una holding di solito devi trasferire le tue partecipazioni o la tua azienda a una nuova società. Fiscalmente questo trasferimento è un atto di realizzo: fa emergere la differenza tra il valore di mercato e il costo fiscale, cioè una plusvalenza potenzialmente tassabile. La risposta breve è che il TUIR mette a disposizione tre famiglie di regimi – neutralità per il conferimento d’azienda (art. 176) e realizzo controllato per le partecipazioni (art. 175 e 177 c.2 e 2-bis) – che permettono di riorganizzarsi senza far emergere la plusvalenza, rinviando la tassazione al momento di un eventuale futuro realizzo effettivo.

    Questa guida spiega quale regime si applica in ciascuno scenario, con una tabella di confronto, e affronta il caso più cercato: la holding unipersonale di famiglia per il passaggio generazionale e per incassare dividendi in regime PEX.

    Il problema: la holding farebbe emergere una plusvalenza

    Ipotizziamo che tu abbia una partecipazione in una società operativa con un costo fiscale di 50.000 euro e un valore attuale di 500.000 euro. Se la conferisci a una nuova holding ricevendone in cambio quote, in linea di principio stai realizzando 450.000 euro di plusvalenza. Senza un regime agevolato, su quella differenza pagheresti imposte pur non avendo incassato un euro: hai solo cambiato la forma giuridica del tuo possesso.

    I regimi che seguono servono proprio a questo: consentono di iscrivere la partecipazione ricevuta agli stessi valori fiscali di prima, così la plusvalenza non emerge (o si azzera). La tassazione non sparisce: resta latente e riemergerà solo quando, in futuro, venderai davvero realizzando un corrispettivo.

    Conferimento d’azienda (art. 176): neutralità a doppia sospensione

    Quando l’oggetto del conferimento è un’azienda (o un ramo d’azienda) e l’operazione avviene tra soggetti residenti nell’esercizio di imprese commerciali, l’art. 176 TUIR stabilisce che il conferimento non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Si parla di neutralità a doppia sospensione perché la continuità dei valori fiscali opera su due fronti:

    • il conferente assume, quale valore fiscale delle partecipazioni ricevute, l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita;
    • il conferitario (la società che riceve l’azienda) subentra nella posizione del conferente sugli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda.

    Ipotizziamo un’azienda con un valore fiscalmente riconosciuto di 200.000 euro che ne vale 800.000 sul mercato. Conferendola in neutralità, il conferente iscrive la partecipazione ricevuta a 200.000 euro e la conferitaria continua ad ammortizzare i beni sugli stessi valori fiscali di prima: nessuna plusvalenza emerge in capo a nessuno dei due. (Esempio illustrativo, dichiaratamente ipotetico.)

    Affrancamento facoltativo dei maggiori valori (art. 176 c.2-ter)

    La conferitaria può, se lo ritiene conveniente, optare in dichiarazione per un’imposta sostitutiva di IRES e IRAP allo scopo di affrancare, in tutto o in parte, i maggiori valori iscritti in bilancio sulle immobilizzazioni materiali e immateriali. L’imposta è dovuta ad aliquote a scaglioni. È una scelta opzionale: serve a far riconoscere fiscalmente i valori contabili più alti (utile, ad esempio, per dedurre ammortamenti maggiori), pagando subito un’imposta ridotta. Se non eserciti l’opzione, resti nella piena neutralità.

    I tre regimi per le partecipazioni: art. 175, 177 c.2 e 177 c.2-bis

    Quando a essere conferite sono partecipazioni (e non un’azienda), il TUIR non prevede una neutralità piena ma il meccanismo del realizzo controllato: la plusvalenza si determina non sul valore di mercato, ma su un valore che le parti possono governare attraverso le scritture contabili, fino ad azzerarla. Esistono tre regimi distinti.

    Art. 175: realizzo controllato a valori contabili

    È il regime generale per i conferimenti di partecipazioni (e di aziende) tra soggetti d’impresa. Il valore di realizzo è pari al valore attribuito alle partecipazioni ricevute, e alla partecipazione conferita, nelle scritture contabili del conferente o, se superiore, in quelle del conferitario. Mantenendo i valori fiscali pregressi nelle scritture, non emerge plusvalenza: è una neutralità indotta dal comportamento contabile.

    Art. 177 c.2: realizzo controllato da scambio che dà il controllo

    Si applica quando, con il conferimento di partecipazioni, la società conferitaria acquisisce o integra il controllo (art. 2359 c.1 n. 1 c.c., cioè la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria) della società le cui partecipazioni vengono conferite. In questo caso la plusvalenza si determina in base all’incremento di patrimonio netto della conferitaria prodotto dal conferimento. Iscrivendo la partecipazione ricevuta al costo fiscale pregresso, l’incremento di patrimonio netto coincide con quel costo e la plusvalenza si azzera.

    Art. 177 c.2-bis: la holding unipersonale con partecipazioni qualificate

    È il regime nato per le riorganizzazioni con holding di famiglia, quando il conferimento da solo non dà il controllo (quindi non rientra nel comma 2) ma riguarda partecipazioni qualificate. Il realizzo controllato è ammesso a condizioni stringenti:

    • le partecipazioni conferite devono essere qualificate, cioè superare determinate soglie di diritti di voto o di partecipazione al capitale (le soglie esatte, differenziate tra società quotate e non quotate, vanno verificate sul testo vigente dell’art. 177);
    • la società conferitaria deve essere interamente partecipata dal conferente (da qui l’espressione holding personale o unipersonale);
    • quando la conferitaria è a sua volta una holding, sono previsti requisiti aggiuntivi sulle società indirettamente partecipate.

    Tabella: quando uso quale

    Regime Oggetto conferito Quando si usa Come si azzera la plusvalenza
    Art. 176 Azienda o ramo d’azienda Conferimento di azienda tra soggetti residenti che esercitano imprese commerciali Neutralità piena a doppia sospensione (continuità dei valori fiscali)
    Art. 175 Partecipazioni (regime generale) Conferimento tra soggetti d’impresa quando non ricorrono i presupposti dell’art. 177 Realizzo controllato sui valori iscritti nelle scritture contabili
    Art. 177 c.2 Partecipazioni che danno il controllo Il conferimento fa acquisire o integrare alla conferitaria il controllo della società conferita Plusvalenza calcolata sull’incremento di patrimonio netto della conferitaria
    Art. 177 c.2-bis Partecipazioni qualificate Holding unipersonale interamente partecipata dal conferente; il conferimento non dà il controllo ma riguarda partecipazioni qualificate Realizzo controllato a condizioni (soglie di qualificazione e requisiti soggettivi)

    Il caso più cercato: la holding di famiglia (art. 177 c.2-bis)

    Lo scenario tipico è quello dell’imprenditore o del socio di minoranza qualificata che vuole interporre una propria holding personale tra sé e la società operativa. Il comma 2-bis serve proprio quando la singola partecipazione non raggiunge il controllo, ma è qualificata: conferendola alla holding unipersonale in realizzo controllato, l’operazione non genera plusvalenza tassabile e si crea la struttura su cui costruire il passaggio generazionale.

    I vantaggi pratici di questa struttura sono due. Il primo riguarda la successione: una volta che le partecipazioni operative sono dentro la holding, è possibile organizzare il trasferimento delle quote della holding ai figli (per donazione o successione) in modo ordinato, mantenendo unitaria la governance del gruppo invece di frammentare la partecipazione diretta tra più eredi.

    Il secondo vantaggio è la circolazione dei dividendi in regime PEX. I dividendi che la società operativa distribuisce alla holding (società di capitali) godono del regime di parziale esenzione: come già trattato in altra nostra guida sulla PEX, l’esenzione è del 95% in presenza dei requisiti previsti, cosicché concorre a tassazione solo il 5% del dividendo. Gli utili possono così essere accumulati e reinvestiti a livello di holding con un prelievo molto contenuto, in attesa di una distribuzione finale alle persone fisiche.

    Avvertenze: cosa verificare prima di procedere

    • L’affrancamento dei maggiori valori (art. 176 c.2-ter) è sempre facoltativo: valutalo solo se il riconoscimento fiscale dei valori contabili più alti compensa l’imposta sostitutiva da versare.
    • Le soglie di qualificazione dell’art. 177 c.2-bis (percentuali di voto e di capitale, distinte tra società quotate e non quotate) vanno sempre riscontrate sul testo vigente della norma: sono il presupposto di accesso al regime e una verifica errata fa decadere il realizzo controllato.
    • Queste operazioni possono essere soggette a sindacato antiabuso: la riorganizzazione deve rispondere a valide ragioni economiche e non risolversi in un mero vantaggio fiscale indebito. La sequenza degli atti (conferimento seguito da cessione, ad esempio) va valutata nel suo complesso.

    Domande frequenti

    Conferire l’azienda o le partecipazioni: che differenza fa?

    Se conferisci l’azienda si applica l’art. 176 con neutralità piena a doppia sospensione. Se conferisci partecipazioni si applica il realizzo controllato (art. 175 o 177): la plusvalenza non emerge mantenendo i valori fiscali pregressi nelle scritture, ma il meccanismo è tecnicamente diverso dalla neutralità dell’azienda.

    Quando devo usare il 177 c.2 e quando il 2-bis?

    Usi il comma 2 quando il conferimento fa acquisire o integrare alla conferitaria il controllo della società conferita. Usi il comma 2-bis quando non ottieni il controllo ma conferisci partecipazioni qualificate a una holding interamente partecipata da te.

    La plusvalenza sparisce per sempre?

    No. Questi regimi non cancellano la plusvalenza: la rinviano. Poiché le partecipazioni ricevute conservano il costo fiscale pregresso, la differenza riemergerà al momento di un futuro realizzo effettivo (ad esempio la vendita delle quote della holding).

    La holding di famiglia conviene per i dividendi?

    I dividendi distribuiti dalla operativa alla holding di capitali beneficiano del regime PEX, con concorso a tassazione del solo 5% in presenza dei requisiti. Questo consente di accumulare e reinvestire gli utili a livello di gruppo con un prelievo ridotto, rinviando la tassazione piena al momento della distribuzione alle persone fisiche.

  • Scissione mediante scorporo 2026: profili fiscali (art. 173 c.15-ter TUIR)

    In sintesi: la scissione mediante scorporo è un istituto introdotto nel codice civile (art. 2506.1) e disciplinato fiscalmente dal nuovo comma 15-ter dell’art. 173 TUIR (D.Lgs. 192/2024). Permette alla società scissa di assegnare una parte del proprio patrimonio a una o più società di nuova costituzione, ricevendo in cambio le partecipazioni delle beneficiarie, che restano in capo alla scissa stessa (non ai soci). Si applica il regime di neutralità fiscale dell’art. 173, con continuità dei valori. Attenzione però: con la Risposta a interpello n. 225 del 21/08/2025 l’Agenzia delle Entrate ha negato la neutralità quando la beneficiaria è preesistente. Chi sbaglia la struttura rischia di perdere il regime agevolato.

    La scissione e il principio di neutralità fiscale

    La scissione (totale o parziale) è un’operazione straordinaria con cui una società trasferisce in tutto o in parte il proprio patrimonio a una o più altre società. Sul piano fiscale, l’art. 173, comma 1, del TUIR stabilisce un principio cardine: la scissione non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze o minusvalenze dei beni della società scissa, compresi quelli relativi a rimanenze e all’avviamento.

    Si tratta del regime di neutralità fiscale, analogo a quello previsto per la fusione: i beni trasferiti non emergono a valori correnti, ma vengono assunti dalla beneficiaria in continuità, cioè ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti che avevano in capo alla scissa. Le plusvalenze latenti restano sospese e si manifesteranno, eventualmente, solo al momento di un futuro realizzo. È questo il motivo per cui la scissione è uno strumento naturale per riorganizzare gruppi, separare immobili da attività operativa o costituire holding senza generare tassazione immediata.

    Cos’è lo scorporo: la scissa riceve le partecipazioni, non i soci

    La scissione mediante scorporo è la novità più rilevante in materia. Sul piano civilistico è disciplinata dall’art. 2506.1 del codice civile e presenta una caratteristica che la distingue nettamente dalla scissione classica.

    Nella scissione tradizionale, le partecipazioni nella beneficiaria vengono assegnate ai soci della scissa. Nello scorporo, invece, la società scissa assegna parte del proprio patrimonio a una o più società di nuova costituzione e riceve in cambio le partecipazioni delle beneficiarie, che restano in capo alla scissa stessa. I soci della scissa non ricevono nulla direttamente: la loro posizione resta invariata, perché il valore è ora rappresentato dalla partecipazione nella NewCo iscritta nel patrimonio della scissa.

    Economicamente, l’operazione è assimilabile a un conferimento d’azienda o di un compendio: in entrambi i casi un soggetto trasferisce un complesso di beni a una società e ne riceve in cambio le quote. La differenza decisiva è il regime applicabile: lo scorporo beneficia della neutralità ex art. 173, mentre il conferimento segue le regole proprie (art. 175 e 176 TUIR), con presupposti e formalità diversi. Per questo lo scorporo si presenta come un’alternativa interessante per chi vuole isolare un ramo, un immobile o una partecipazione in una nuova società controllata.

    Il regime fiscale dello scorporo: art. 173, comma 15-ter

    Il D.Lgs. 192/2024 ha introdotto il comma 15-ter dell’art. 173 TUIR, che disciplina sul piano fiscale la scissione mediante scorporo. La regola di base è chiara: si applicano le disposizioni dell’art. 173 (e dunque la neutralità del comma 1), con esclusione dei commi 3, 7, 9 e 10.

    L’esclusione di questi commi tiene conto della struttura peculiare dell’operazione: nello scorporo non c’è assegnazione di quote ai soci, quindi non si pongono le questioni tipiche del concambio, dei rapporti di cambio e di taluni profili soggettivi che gli altri commi regolano per la scissione ordinaria.

    Quanto ai valori, vale il principio di continuità: le partecipazioni nelle beneficiarie ricevute dalla scissa assumono il valore fiscalmente riconosciuto netto del patrimonio scorporato. In altre parole, la quota che la scissa iscrive nel proprio attivo eredita il costo fiscale netto dei beni trasferiti, senza salti d’imposta e senza emersione di plusvalenze. La continuità opera quindi su due fronti: sui beni in capo alla NewCo e sulla partecipazione in capo alla scissa.

    Il caso pratico killer: codice civile vs fisco sulla beneficiaria preesistente

    Qui si annida l’errore più pericoloso, ed è il punto su cui ogni riorganizzazione del 2026 deve essere costruita con attenzione.

    Sul piano civilistico, l’art. 2506.1 c.c. ammette lo scorporo a favore tanto di società di nuova costituzione quanto, secondo una lettura della disciplina, di una beneficiaria preesistente. Il diritto societario, insomma, sembra lasciare aperta entrambe le strade.

    Sul piano fiscale, la prospettiva cambia radicalmente. Con la Risposta a interpello n. 225 del 21 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha negato l’applicabilità del regime di neutralità ex art. 173, comma 15-ter, alla scissione mediante scorporo a favore di una beneficiaria preesistente. Secondo l’Agenzia, la norma fiscale presuppone beneficiarie di nuova costituzione: il comma 15-ter sarebbe stato pensato per quella sola fattispecie.

    La conseguenza è pesante. Esiste un divario tra ciò che il codice civile consente e ciò che il fisco riconosce come neutrale. Chi struttura uno scorporo a favore di una società già esistente rischia di trovarsi fuori dal regime di neutralità, con possibile emersione di plusvalenze e tassazione dell’operazione. In termini operativi: per avere la certezza della neutralità secondo l’interpretazione attuale dell’Agenzia, la beneficiaria dello scorporo deve essere una NewCo costituita ad hoc. La scelta tra NewCo e veicolo preesistente, che potrebbe apparire indifferente sul piano civilistico, diventa il fattore che decide se l’operazione è neutrale o realizzativa.

    Scorporo vs conferimento d’azienda vs scissione classica

    I tre strumenti perseguono finalità simili (isolare beni o rami in una società dedicata) ma hanno presupposti e destinatari delle quote diversi. La tabella sintetizza, in termini generali, quando ciascuno tende a essere più adatto.

    Profilo Scorporo (art. 2506.1 c.c. / 173 c.15-ter) Conferimento d’azienda (art. 175-176 TUIR) Scissione classica (art. 173 TUIR)
    Chi riceve le partecipazioni La società scissa stessa Il soggetto conferente I soci della scissa
    Regime fiscale Neutralità ex art. 173 (con esclusione commi 3, 7, 9, 10) Neutralità con regole proprie (continuità / valori) Neutralità ex art. 173
    Beneficiaria preesistente A rischio: AdE 225/2025 nega la neutralità Ammessa Ammessa
    Quando tende a convenire Creare una controllata diretta della scissa (struttura holding-NewCo) mantenendo invariata la compagine sociale Trasferire un’azienda già organizzata, anche verso un veicolo esistente Separare patrimoni assegnando le quote direttamente ai soci
    Effetto sulla compagine sociale Invariata: i soci restano soci della scissa Dipende dal conferente Può cambiare l’assetto tra i soci

    La tabella ha finalità orientativa: la scelta concreta dipende dagli obiettivi della riorganizzazione, dalla struttura del gruppo e dalle posizioni fiscali soggettive coinvolte.

    Domande frequenti

    Lo scorporo genera tassazione sulle plusvalenze?

    No, se ricorrono i presupposti del comma 15-ter dell’art. 173 TUIR. L’operazione è in regime di neutralità: non emergono plusvalenze e i beni passano alla beneficiaria in continuità di valori. La partecipazione ricevuta dalla scissa assume il valore fiscalmente riconosciuto netto del patrimonio scorporato.

    Posso usare una società già esistente come beneficiaria dello scorporo?

    Sul piano civilistico può essere praticabile, ma sul piano fiscale è rischioso. Con la Risposta a interpello n. 225/2025 l’Agenzia delle Entrate ha negato la neutralità ex art. 173 c.15-ter per lo scorporo a favore di beneficiaria preesistente, ritenendo che la norma presupponga società di nuova costituzione. Per la neutralità la strada più sicura, secondo l’interpretazione attuale, è una NewCo.

    Che differenza c’è tra scorporo e conferimento d’azienda?

    Entrambi trasferiscono un complesso di beni a una società in cambio di partecipazioni. Lo scorporo è un’operazione di scissione che applica il regime dell’art. 173 e in cui le quote restano in capo alla scissa; il conferimento segue le proprie regole (art. 175-176 TUIR) e ammette anche veicoli preesistenti. La scelta dipende da finalità, formalità e flessibilità richieste.

    Nello scorporo i soci ricevono nuove quote?

    No. È la differenza chiave rispetto alla scissione classica: nello scorporo le partecipazioni nella beneficiaria restano in capo alla società scissa, non vengono assegnate ai soci. La compagine sociale della scissa resta invariata.

  • Fusione societaria 2026: neutralità fiscale, disavanzo e riporto delle perdite dopo il D.Lgs. 192/2024

    In sintesi: la fusione è un’operazione fiscalmente neutra. Non genera di per sé imposte sui redditi, perché i beni delle società coinvolte conservano il loro valore fiscalmente riconosciuto e non emergono plusvalenze imponibili. Il punto critico non è quindi la tassazione dell’operazione, ma il riporto delle perdite fiscali: queste sopravvivono solo se superano il test di vitalità (40%) e restano entro il tetto del patrimonio netto. Dal 2026, con il D.Lgs. 192/2024, quel tetto si calcola in modo più severo e penalizza chi ha ricapitalizzato la società nei 24 mesi precedenti.

    Il principio di neutralità: perché la fusione in sé non genera tasse

    La regola di base è fissata dall’art. 172, comma 1, del TUIR: la fusione non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse o incorporate. In altre parole, il semplice fatto di unire due o più società non fa emergere materia imponibile.

    La logica è quella della continuità dei valori fiscali. I beni che passano dalla società incorporata all’incorporante mantengono il valore fiscalmente riconosciuto che avevano prima dell’operazione. Non si crea, dall’operazione in sé, alcun salto d’imposta né alcuna tassazione su valori latenti. La fusione è una riorganizzazione, non una cessione: non c’è un prezzo, non c’è un corrispettivo, non c’è un realizzo.

    Questo non significa che il tema fiscale sparisca. Significa che si sposta su altri tre piani: la sorte dei maggiori valori contabili (disavanzo e avanzo), la sorte delle perdite pregresse e la possibilità di far retroagire gli effetti dell’operazione.

    Disavanzo e avanzo: valori non riconosciuti, salvo affrancamento

    Quando le società si fondono può emergere una differenza tra i valori contabili. Si parla di disavanzo quando il valore contabile delle partecipazioni annullate (o il rapporto di concambio) è superiore al patrimonio netto ricevuto, e di avanzo nel caso opposto.

    La regola fiscale è netta (art. 172, commi 2 e 6, TUIR):

    • il maggior valore iscritto in bilancio per imputazione del disavanzo (sia da concambio sia da annullamento) non è fiscalmente riconosciuto. Contabilmente i beni possono essere rivalutati, ma quei maggiori valori non producono effetti fiscali (niente maggiori ammortamenti deducibili, niente minori plusvalenze in caso di futura cessione);
    • l’avanzo di fusione non è tassabile.

    C’è un’eccezione per il disavanzo: l’opzione per un’imposta sostitutiva (cosiddetto affrancamento). Pagando l’imposta sostitutiva, il maggior valore diventa fiscalmente riconosciuto e quindi deducibile o opponibile in futuro. È una scelta di convenienza: ha senso quando il beneficio fiscale futuro (ammortamenti, minori plusvalenze) supera il costo immediato dell’imposta.

    Il punto critico: il riporto delle perdite fiscali

    Qui si gioca la partita più delicata. L’art. 172, comma 7, del TUIR è una norma antielusiva: serve a impedire il commercio delle cosiddette “bare fiscali”, cioè società vuote ma cariche di perdite, comprate solo per abbattere l’imponibile dell’incorporante.

    Per questo le perdite delle società partecipanti sono riportabili dall’incorporante solo se superano due ostacoli, entrambi necessari:

    Test 1 – La vitalità (la soglia del 40%)

    La società che porta in dote le perdite deve essere stata operativa, non una scatola vuota. Il test confronta due grandezze dell’esercizio precedente la fusione con la media dei due esercizi anteriori:

    • i ricavi e proventi dell’attività caratteristica;
    • le spese per lavoro subordinato e relativi contributi.

    Entrambe devono risultare superiori al 40% della media dei due esercizi anteriori. Se l’attività si è sostanzialmente spenta (ricavi e personale crollati sotto quella soglia), il test non è superato e le perdite non passano.

    Test 2 – Il tetto del patrimonio netto

    Anche superato il test di vitalità, le perdite riportabili non sono illimitate: sono ammesse entro il limite del patrimonio netto della società che le riporta. Questo secondo test è quello toccato dalla riforma 2024.

    Tabella decisionale: la mia perdita sopravvive alla fusione?

    Test di vitalità (40%) Entro il tetto del patrimonio netto Esito sulla perdita
    Superato Sì, perdita inferiore al tetto Perdita riportabile per intero
    Superato No, perdita oltre il tetto Riportabile solo fino al tetto; l’eccedenza si perde
    Non superato Irrilevante Perdita non riportabile

    La logica è cumulativa: serve prima la vitalità, poi il rispetto del tetto. Mancato il primo test, il secondo non si applica nemmeno.

    La stretta del D.Lgs. 192/2024: il patrimonio netto ridotto del doppio dei versamenti recenti

    Fino alla riforma, il limite quantitativo si misurava sul patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio, già al netto dei conferimenti e versamenti degli ultimi 24 mesi (per evitare le “gonfiature” pre-fusione).

    Il D.Lgs. 192/2024 rende il calcolo più severo. Il tetto diventa il valore economico del patrimonio netto della società che riporta le perdite, alla data di efficacia della fusione, ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti effettuati negli ultimi 24 mesi.

    Due aspetti pratici:

    • in assenza di una relazione giurata di stima che attesti il valore economico, vale il patrimonio netto contabile dell’ultimo bilancio, sempre al netto dei versamenti degli ultimi 24 mesi;
    • dalla decurtazione restano esclusi i contributi statali o di enti pubblici erogati a norma di legge.

    Il cambiamento ha un effetto preciso: prima i versamenti recenti si sottraevano una volta sola, ora si sottraggono raddoppiati. Questo penalizza le ricapitalizzazioni recenti pre-fusione: chi ha versato denaro nella società in perdita poco prima dell’operazione si vede abbassare il tetto in misura doppia rispetto a quanto immesso, riducendo le perdite riportabili.

    Esempio illustrativo (ipotesi, numeri tondi)

    Ipotizziamo una società con patrimonio netto contabile di 1.000 e perdite pregresse per 900. Nei 24 mesi precedenti la fusione i soci hanno versato 300.

    • Regola precedente: tetto = 1.000 – 300 = 700. Perdite riportabili fino a 700, eccedenza 200 persa.
    • Regola D.Lgs. 192/2024: tetto = 1.000 – (2 x 300) = 1.000 – 600 = 400. Perdite riportabili fino a 400, eccedenza 500 persa.

    Nell’ipotesi, lo stesso versamento recente che prima abbatteva il tetto di 300 ora lo abbatte di 600: la quota di perdite che si perde passa da 200 a 500. I numeri sono inventati a fini di esempio e servono solo a mostrare il meccanismo del raddoppio.

    La retrodatazione degli effetti fiscali: a cosa serve

    L’art. 172, comma 9, del TUIR consente che l’atto di fusione stabilisca, ai fini delle imposte sui redditi, una decorrenza degli effetti anteriore alla data giuridica dell’operazione. Esiste però un limite: la data non può essere anteriore a quella di chiusura dell’ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate (o, se più recente, dell’incorporante).

    A cosa serve in pratica:

    • semplificare gli adempimenti, evitando la chiusura di un esercizio infrannuale e la redazione di bilanci di periodo separati per la frazione d’anno;
    • unificare il risultato fiscale del periodo in capo all’incorporante, riferendo a un unico soggetto i redditi prodotti dall’inizio dell’esercizio.

    La retrodatazione è una facoltà, non un obbligo: va valutata caso per caso, anche in relazione agli effetti sul riporto delle perdite e sul calcolo dei test.

    Domande frequenti

    La fusione fa pagare imposte sulle plusvalenze dei beni?

    No. In base all’art. 172, comma 1, TUIR la fusione non costituisce realizzo: i beni mantengono il valore fiscalmente riconosciuto e non emerge materia imponibile dall’operazione in sé.

    Se il disavanzo viene imputato a maggior valore dei beni, posso dedurre maggiori ammortamenti?

    No, salvo affrancamento. Il maggior valore da disavanzo non è fiscalmente riconosciuto, a meno che non si eserciti l’opzione per l’imposta sostitutiva: solo allora quei valori producono effetti fiscali.

    Basta superare il test di vitalità per riportare tutte le perdite?

    No. La vitalità (soglia del 40%) è condizione necessaria ma non sufficiente. Anche superata, le perdite sono ammesse solo entro il tetto del patrimonio netto, calcolato con la nuova regola del D.Lgs. 192/2024.

    Perché aver versato capitale di recente riduce le perdite riportabili?

    Perché il tetto del patrimonio netto va ridotto del doppio dei conferimenti e versamenti degli ultimi 24 mesi. Una ricapitalizzazione recente abbassa quindi il limite in misura raddoppiata, riducendo lo spazio per riportare le perdite.

  • IVA pro-rata di detraibilità 2026: come funziona e come si calcola con operazioni esenti

    Il pro-rata di detraibilità è il meccanismo che riduce l’IVA detraibile sugli acquisti quando un soggetto passivo effettua sia operazioni imponibili sia operazioni esenti ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972. In questi casi la detrazione non spetta in misura piena, ma in proporzione: si applica una percentuale di detrazione (il cosiddetto pro-rata generale) che si abbatte sull’intera IVA a credito dell’anno. La risposta operativa è questa: più pesano le operazioni esenti che rientrano nell’attività propria, più si perde IVA detraibile. Ma non tutte le esenti contano, e qui sta il punto che fa la differenza.

    Cos’è il pro-rata e a chi si applica

    L’art. 19 c.5 del DPR 633/1972 stabilisce che quando il contribuente esercita sia attività che danno diritto a detrazione sia operazioni esenti, il diritto alla detrazione dell’IVA spetta in misura proporzionale alla prima categoria e si determina con la percentuale di detrazione prevista dall’art. 19-bis.

    Si tratta di un meccanismo strutturale, non analitico: non si va a guardare a quale singolo acquisto sia collegata l’operazione esente, ma si applica un’unica percentuale a tutta l’IVA assolta sugli acquisti del periodo. Per questo riguarda soprattutto i soggetti che hanno operazioni esenti fisiologiche e ricorrenti, parte integrante del loro modello di business:

    • Intermediari finanziari e operatori del credito, con interessi e provvigioni esenti.
    • Imprese immobiliari con locazioni o cessioni esenti.
    • Strutture sanitarie private, con prestazioni mediche esenti.
    • Holding miste, che affiancano alla gestione di partecipazioni operazioni esenti rilevanti.
    • Assicurazioni, scuole private e altri soggetti con operazioni esenti tipiche.

    Per questi soggetti il pro-rata non è un’eccezione episodica: è una variabile permanente che incide direttamente sul costo dell’IVA non recuperata.

    La formula della percentuale di detrazione

    L’art. 19-bis c.1 definisce la percentuale di detrazione come il rapporto tra:

    • al numeratore, l’ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione effettuate nell’anno;
    • al denominatore, lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell’anno.

    In forma sintetica:

    Percentuale = Operazioni con diritto a detrazione / (Operazioni con diritto a detrazione + Operazioni esenti)

    Il risultato si arrotonda all’unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi (0,5).

    Esempio illustrativo (ipotesi, numeri tondi). Ipotizziamo una struttura con operazioni imponibili (che danno diritto a detrazione) pari a 800.000 euro e operazioni esenti rilevanti pari a 200.000 euro. Il calcolo è:

    Voce Importo (ipotesi)
    Operazioni con diritto a detrazione (numeratore) 800.000
    Operazioni esenti rilevanti 200.000
    Denominatore (800.000 + 200.000) 1.000.000
    Rapporto (800.000 / 1.000.000) 0,80
    Percentuale di detrazione 80%

    In questa ipotesi, su 100 euro di IVA assolta sugli acquisti, ne risultano detraibili 80. I restanti 20 diventano un costo indetraibile. I numeri sono volutamente arrotondati per rendere leggibile il meccanismo: nel caso reale gli importi vanno presi dalle operazioni effettivamente registrate.

    La distinzione cruciale: quali esenti erodono davvero la detrazione

    È qui che molti calcoli sbagliano per eccesso, gonfiando il denominatore con operazioni che non dovrebbero entrarvi. L’art. 19-bis c.2 prevede infatti che, nel calcolo della percentuale, non si tiene conto delle operazioni esenti dei numeri da 1 a 9 dell’art. 10 quando non formano oggetto dell’attività propria del soggetto oppure sono accessorie a operazioni imponibili.

    In altre parole, esistono due categorie diverse di esenti:

    • Esenti che entrano nel calcolo: quelle che costituiscono oggetto dell’attività propria del soggetto. Per una clinica privata, le prestazioni mediche esenti sono il cuore dell’attività e finiscono nel denominatore, abbattendo la percentuale.
    • Esenti che NON entrano nel calcolo: quelle accessorie a operazioni imponibili o comunque estranee all’attività propria (occasionali). Queste non erodono la percentuale di detrazione generale.

    Esempio tipico: un’impresa industriale prevalentemente imponibile che incassa interessi attivi esenti da una dilazione di pagamento concessa a un cliente, oppure cede in via del tutto occasionale un immobile in esenzione. Se queste operazioni non rientrano nell’attività propria e hanno carattere accessorio, non vanno inserite nel denominatore del pro-rata.

    Attenzione però al contrappeso: per queste stesse operazioni esenti escluse dal calcolo, resta indetraibile l’IVA sui relativi acquisti specifici. La logica è coerente: l’operazione non penalizza il pro-rata generale, ma l’IVA direttamente afferente a quell’operazione esente non è comunque recuperabile.

    Le voci escluse dal calcolo

    Sempre l’art. 19-bis c.2 elenca altre voci che non concorrono a formare il rapporto, perché falserebbero la rappresentazione dell’attività ordinaria:

    • le cessioni di beni ammortizzabili;
    • i passaggi interni previsti dall’art. 36, ultimo comma;
    • alcune operazioni escluse dal campo IVA richiamate dall’art. 2, c.3, lett. a), b), d) e f);
    • le già citate operazioni esenti dell’art. 10, nn. da 1 a 9, non rientranti nell’attività propria o accessorie a operazioni imponibili.

    Tenere queste poste fuori dal calcolo evita di abbattere artificiosamente la percentuale di detrazione a causa di eventi straordinari, come la vendita di un capannone o di un macchinario.

    Provvisorio durante l’anno, conguaglio in dichiarazione

    Il pro-rata definitivo di un anno si conosce solo a fine esercizio, quando tutte le operazioni sono registrate. Per questo il meccanismo funziona in due tempi:

    1. Durante l’anno si applica la percentuale provvisoria, pari a quella definitiva dell’anno precedente. È il riferimento che si usa nelle liquidazioni periodiche.
    2. In sede di dichiarazione annuale IVA si determina la percentuale definitiva dell’anno, sulla base delle operazioni effettivamente registrate, e si effettua il conguaglio tra l’IVA detratta in via provvisoria e quella effettivamente spettante.

    Il conguaglio può risultare a favore del contribuente (ha detratto meno del dovuto) o a suo carico (ha detratto troppo). Per i soggetti con pro-rata variabile di anno in anno, la previsione del dato definitivo è un elemento da monitorare già in corso d’esercizio, per evitare sorprese in dichiarazione.

    La leva della separazione delle attività (art. 36)

    Quando un soggetto svolge attività eterogenee e il pro-rata generale risulta penalizzante – perché le esenti dell’attività propria abbattono la detrazione anche sugli acquisti del ramo imponibile – esiste una leva: la separazione delle attività prevista dall’art. 36.

    Separando contabilmente le attività, ciascun ramo applica le proprie regole di detrazione in modo autonomo: il ramo interamente imponibile può recuperare l’IVA in misura piena, senza essere zavorrato dal pro-rata generato dal ramo esente. È uno strumento particolarmente rilevante, in linea di principio, per holding miste e gruppi immobiliari con linee di attività nettamente distinte. La separazione comporta però obblighi contabili e gestionali specifici e va valutata caso per caso rispetto alla concreta struttura delle operazioni: questo paragrafo è un semplice cenno alla logica della leva, non una guida operativa alla sua adozione.

    Domande frequenti

    Gli interessi attivi su una dilazione concessa a un cliente entrano nel pro-rata?

    Se sono operazioni esenti accessorie a operazioni imponibili o comunque estranee all’attività propria, non concorrono al calcolo della percentuale (art. 19-bis c.2). Resta però indetraibile l’eventuale IVA sugli acquisti specificamente afferenti a quelle operazioni esenti.

    La vendita di un macchinario aziendale abbassa la mia percentuale di detrazione?

    No. Le cessioni di beni ammortizzabili sono espressamente escluse dal calcolo del pro-rata, proprio per non distorcere il rapporto con eventi straordinari.

    Che percentuale uso nelle liquidazioni di gennaio, se non conosco ancora quella definitiva dell’anno?

    Si applica in via provvisoria la percentuale definitiva dell’anno precedente. Il dato si rettifica poi con il conguaglio in dichiarazione annuale IVA, sulla base delle operazioni effettivamente registrate nell’anno.

    Come si arrotonda la percentuale?

    All’unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale del rapporto superi o meno i cinque decimi (0,5), secondo l’art. 19-bis c.1. Un rapporto di 0,803 dà 80%, mentre 0,806 dà 81%.

  • Corte cost. n. 316/2010 – Blocco perequazione pensioni alte anno 2008

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    La sentenza n. 316 del 2010 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma che, per il solo anno 2008, aveva bloccato la perequazione automatica (rivalutazione annua all’inflazione) per le pensioni superiori a otto volte il trattamento minimo INPS. La Corte ha ritenuto il blocco temporaneo compatibile con il principio di adeguatezza delle prestazioni previdenziali.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 247/2007 (attuativa del “Protocollo sul Welfare” del 2007) aveva stabilito che per l’anno 2008 le pensioni superiori a otto volte il trattamento minimo INPS non beneficiassero della perequazione automatica (il meccanismo annuale che adegua le pensioni all’inflazione). Due pensionati con pensioni superiori a tale soglia avevano contestato la decisione INPS di non rivalutare la loro pensione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Vicenza ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 19, della legge n. 247/2007 per violazione degli artt. 38, secondo comma, 36 e 3 della Costituzione. Il blocco totale della perequazione, anche se temporaneo, avrebbe violato il diritto a un trattamento pensionistico adeguato e proporzionato alla retribuzione precedente, discriminando irragionevolmente i pensionati con trattamenti medi-alti rispetto a quelli con trattamenti più bassi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha ritenuto che il blocco, limitato a un solo anno (2008) e riguardante sole pensioni elevate (oltre otto volte il minimo), rientrasse nella discrezionalità del legislatore nel contemperare il diritto alla perequazione con le esigenze di contenimento della spesa pubblica. La temporaneità e la soglia prescelta rendevano il sacrificio proporzionato e non incompatibile con il canone dell’adeguatezza previdenziale.

    Il principio

    Il legislatore può sospendere temporaneamente la perequazione automatica delle pensioni più elevate per esigenze di contenimento della spesa pubblica, purché il blocco sia limitato nel tempo e non incida su trattamenti già minimi o essenziali. Il principio di adeguatezza delle prestazioni previdenziali (art. 38 Cost.) non impone la rivalutazione integrale e immediata di tutti i trattamenti.

    Domande e risposte

    Cos’è la perequazione automatica delle pensioni?

    La perequazione automatica è il meccanismo che adegua annualmente l’importo delle pensioni all’inflazione, per preservarne il potere d’acquisto nel tempo. L’entità della rivalutazione varia a seconda dell’importo della pensione: le pensioni più basse vengono rivalutate integralmente, quelle più alte in misura ridotta.

    Quanto vale “otto volte il trattamento minimo INPS”?

    Il trattamento minimo INPS varia ogni anno in base alla perequazione stessa. Nel 2008 ammontava a circa 450 euro mensili; otto volte questa soglia corrispondevano a circa 3.600 euro mensili di pensione lorda. Le pensioni superiori a tale importo non ricevettero alcuna rivalutazione per il 2008.

    La Corte ha poi cambiato orientamento su blocchi simili?

    Sì. Con la celebre sentenza n. 70 del 2015, la Corte ha dichiarato incostituzionale il blocco biennale della perequazione per il 2012-2013 disposto dalla legge n. 214/2011, ritenendo che un blocco più lungo e non giustificato da emergenza finanziaria immediata superasse i limiti della discrezionalità legislativa e violasse l’art. 38 Cost.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 315/2010 – Caccia aree contigue parchi naturali Liguria

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    La sentenza n. 315 del 2010 ha dichiarato incostituzionale una norma della legge regionale ligure che consentiva la caccia nelle aree contigue ai parchi naturali anche a soggetti non residenti nell’area protetta. La Corte ha ritenuto che la norma violasse la legislazione statale di tutela ambientale, che riserva la caccia nelle aree contigue ai soli residenti.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale della Liguria n. 29/1994 sulla protezione della fauna e il prelievo venatorio disciplinava, all’art. 25 comma 18, la caccia nelle “aree contigue” ai parchi naturali. Le aree contigue sono zone esterne al perimetro del parco ma funzionalmente collegate ad esso. La norma ligure consentiva la caccia in queste aree anche a soggetti non residenti nei comuni dell’area protetta o contigua, in contrasto con la legge quadro nazionale n. 394/1991.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR della Liguria ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 18, della legge regionale n. 29/1994 per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione (tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, competenza esclusiva dello Stato). La legge quadro nazionale n. 394/1991 limita la caccia nelle aree contigue ai soli residenti dei comuni dell’area naturale protetta e dell’area contigua.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25, comma 18, della legge regionale ligure n. 29/1994 nella parte in cui consente la caccia nelle aree contigue anche a soggetti non residenti nelle aree medesime. La norma regionale era più permissiva di quella statale, in un ambito (tutela dell’ambiente) di competenza esclusiva statale.

    Il principio

    In materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (competenza esclusiva statale, art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.), le Regioni non possono derogare in peius agli standard di protezione fissati dalla normativa statale: una legge regionale che ampliasse il numero di soggetti ammessi alla caccia nelle aree contigue ai parchi, rispetto a quanto consentito dalla legge statale, è incostituzionale.

    Domande e risposte

    Cosa sono le aree contigue ai parchi naturali?

    Le aree contigue sono zone esterne al perimetro del parco naturale ma funzionalmente collegate ad esso, nelle quali è possibile praticare la caccia a determinate condizioni, stabilite nel piano del parco. Sono disciplinate dall’art. 32 della legge quadro n. 394/1991 sulle aree protette.

    Chi può cacciare nelle aree contigue secondo la legge statale?

    Secondo la legge quadro n. 394/1991, la caccia nelle aree contigue può essere praticata solo dai residenti nei comuni dell’area naturale protetta e dell’area contigua stessa, secondo i piani e i regolamenti del parco.

    Le Regioni possono rendere più restrittiva la protezione ambientale rispetto allo Stato?

    Sì. Le Regioni possono in genere innalzare gli standard di tutela ambientale rispetto ai livelli minimi statali (salvo che la norma statale sia anche un livello massimo). Non possono invece abbassare tali standard, come avvenuto nel caso della legge ligure.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 314/2010 – Porti regionali e parere Consiglio Superiore Lavori Pubblici

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    La sentenza n. 314 del 2010 ha dichiarato incostituzionale una legge regionale toscana nella parte in cui escludeva il parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per i progetti definitivi di grandi opere portuali regionali finanziate per almeno il 50% dallo Stato. La Corte ha confermato che tale parere è un principio fondamentale vincolante per le Regioni.

    Di cosa si tratta

    La Regione Toscana, con la legge n. 66/2009, aveva modificato la propria legislazione in materia di porti regionali, riservando alla struttura regionale competente la valutazione dell’idoneità tecnica dei progetti portuali senza prevedere il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP). Il Governo aveva impugnato la norma per eccesso di competenza regionale nella materia concorrente “porti e aeroporti civili”.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, 9 e 10 della legge regionale toscana n. 66/2009 per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. La materia “porti e aeroporti civili” è di competenza legislativa concorrente; il Governo sosteneva che il parere del CSLP fosse un principio fondamentale statale che la Regione non poteva derogare.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 9 e 10 della legge toscana n. 66/2009, nella parte in cui escludevano la richiesta obbligatoria del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con riguardo ai progetti definitivi di opere portuali di competenza regionale che siano finanziate per almeno il 50% dallo Stato e di importo superiore a 25 milioni di euro.

    Il principio

    Il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sui progetti definitivi di opere finanziate dallo Stato per almeno il 50% e di importo superiore a 25 milioni di euro costituisce un principio fondamentale della materia “porti e aeroporti civili”, vincolante per le Regioni anche nella legislazione concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.).

    Domande e risposte

    Chi è il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici?

    Il CSLP è l’organo tecnico consultivo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Esprime pareri obbligatori sui grandi progetti di opere pubbliche, con particolare riferimento alla loro idoneità tecnica e alla sicurezza costruttiva.

    Le Regioni non possono autorizzare autonomamente le opere nei porti regionali?

    Le Regioni hanno competenza sui porti di interesse regionale, ma questa competenza è limitata dai principi fondamentali fissati dallo Stato nella materia concorrente. Per opere di grande entità (oltre 25 milioni, finanziate per metà dallo Stato) il parere CSLP è obbligatorio indipendentemente dalla regione competente.

    Cosa cambia con questa sentenza per i porti toscani?

    Le norme toscane che escludevano il parere del CSLP sono state annullate. Per i grandi progetti di infrastrutturazione portuale di interesse regionale che superano le soglie indicate, il parere del CSLP torna obbligatorio ai sensi della normativa statale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 313/2010 – Energia elettrica alta tensione e competenze regionali

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    Con la sentenza n. 313 del 2010 la Corte Costituzionale ha dichiarato parzialmente incostituzionale una legge regionale toscana in materia di energia, nella parte in cui attribuiva alla Regione competenze autorizzatorie su impianti elettrici ad alta tensione appartenenti alla rete nazionale, e nella parte relativa a tariffe energetiche minime fissate regionalmente.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale toscana n. 71/2009 aveva modificato la disciplina regionale in materia di energia, prevedendo tra l’altro l’autorizzazione regionale per linee ed impianti di trasmissione di energia elettrica a tensione superiore a 100.000 volt assoggettati a VIA regionale, e conferendo al Comitato regionale dell’energia il potere di fissare tariffe. Il Governo aveva impugnato più disposizioni per eccesso di competenza regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1 comma 1, 10 comma 2 e 11 comma 4 della legge regionale toscana n. 71/2009 per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. (energia, materia concorrente) e, limitatamente all’art. 11 comma 4, anche degli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. e), Cost. (tutela della concorrenza, competenza esclusiva statale).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2, nella parte in cui ha inserito nella legge energetica toscana i numeri 1 e 2 della lettera f) (attribuendo alla Regione potestà autorizzatoria su elettrodotti della rete nazionale), e dell’art. 11, comma 4 (in materia di tariffe energetiche regionali). Ha invece dichiarato non fondata la questione sull’art. 1, comma 1, e sull’art. 10, comma 2, per il resto.

    Il principio

    Gli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasmissione ad alta tensione sono soggetti ad autorizzazione unica ministeriale (non regionale) ai sensi dell’art. 1-sexies del d.l. n. 239/2003, che esprime un principio fondamentale della materia energia vincolante per le Regioni. La fissazione di tariffe energetiche da parte regionale viola la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.

    Domande e risposte

    Chi autorizza la costruzione di elettrodotti ad alta tensione?

    Le infrastrutture che fanno parte della rete nazionale di trasmissione ad alta tensione (gestita dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale/Terna) richiedono un’autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e con l’intesa delle Regioni interessate.

    Perché la Regione non può fissare tariffe energetiche?

    Le tariffe dell’energia elettrica rientrano nella materia “tutela della concorrenza”, di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.). Una disciplina regionale delle tariffe creerebbe un sistema differenziato su base territoriale, incompatibile con il mercato interno dell’energia.

    Le Regioni hanno qualche potere in materia di energia?

    Sì. L’energia è una materia di legislazione concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.), nella quale le Regioni possono legiferare nel rispetto dei principi fondamentali fissati dallo Stato. Le Regioni hanno competenza, ad esempio, sugli impianti di produzione da fonti rinnovabili al di sotto di determinate soglie e sulle politiche energetiche di efficienza in ambito regionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 312/2010 – Fascicolo fabbricato Campania e competenze legislative

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    La sentenza n. 312 del 2010 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9, commi 2 e 3, e 10, comma 2, della legge campana n. 19/2009, che aveva istituito l’obbligo del fascicolo del fabbricato per gli edifici oggetto di incremento volumetrico o cambio di destinazione d’uso. La dichiarazione di inammissibilità è dovuta a un vizio procedurale del ricorso governativo.

    Di cosa si tratta

    La Regione Campania, con la legge n. 19/2009 (legge sul “piano casa” campano), aveva introdotto l’obbligo di dotarsi di un fascicolo del fabbricato per ogni edificio interessato da incremento volumetrico o mutamento di destinazione d’uso. Il Governo aveva impugnato questa norma come irragionevole, lesiva dei diritti patrimoniali dei privati e invasiva delle competenze statali in materia di ordinamento civile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 9, commi 2 e 3, e 10, comma 2, della legge regionale campana n. 19/2009, invocando la violazione degli artt. 3, 23, 41, 42, 97, 117, secondo comma, lett. l), e 117, terzo comma, della Costituzione. Il fascicolo del fabbricato, come descritto dalla norma, accollava ai privati compiti di raccolta e custodia di informazioni normalmente spettanti alla pubblica amministrazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione con riguardo all’art. 9, commi 2 e 3, e ha dichiarato separatamente inammissibile anche quella sull’art. 10, comma 2. La motivazione specifica dell’inammissibilità attiene ai motivi di censura proposti, ritenuti non idonei a determinare un esame nel merito.

    Il principio

    La dichiarazione di inammissibilità in un giudizio in via principale impedisce che la Corte si pronunci nel merito della questione. L’inammissibilità può derivare da difetti del ricorso (insufficiente motivazione, errata individuazione del parametro) o da condizioni oggettive (norma non ancora entrata in vigore, ricorso tardivo). Il fascicolo del fabbricato è rimasto operativo.

    Domande e risposte

    Cos’è il fascicolo del fabbricato?

    Il fascicolo del fabbricato è un documento che raccoglie le informazioni tecniche, strutturali, impiantistiche e geologiche relative a un edificio. La legge campana lo richiedeva come condizione di efficacia del titolo abilitativo per gli interventi di ampliamento o cambio d’uso.

    Perché il Governo riteneva il fascicolo incostituzionale?

    Il Governo sosteneva che addossare ai privati la raccolta e custodia di informazioni (compiti della PA) fosse irragionevole, che costituisse una prestazione imposta non prevista dalla legge statale, e che invadesse la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile.

    L’inammissibilità significa che il fascicolo del fabbricato è legittimo?

    No. La Corte non si è pronunciata nel merito, quindi non ha confermato né escluso la legittimità della norma. L’inammissibilità significa solo che il ricorso governativo presentava vizi che hanno impedito l’esame di merito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 311/2010 – Aspettativa professori e regime impegno universitario

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    La sentenza n. 311 del 2010 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma che impedisce al professore universitario collocato in aspettativa per incarico internazionale di cambiare regime d’impiego (da tempo definito a tempo pieno), con conseguenti effetti previdenziali negativi.

    Di cosa si tratta

    Un professore ordinario a tempo definito era stato collocato in aspettativa dalla Sapienza di Roma per più di dodici anni, essendo stato nominato prima Avvocato generale e poi Giudice della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Durante l’aspettativa, la legge impediva di optare per il regime a tempo pieno; tale blocco aveva conseguenze sulla base pensionabile, che per i professori è correlata agli anni di servizio in regime di tempo pieno.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR del Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, penultimo comma, della legge n. 705/1985, per violazione dell’art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione. La norma prevedeva che il professore in aspettativa mantenga il regime di impegno già in essere e possa optare per il regime diverso solo al termine dell’aspettativa, con effetto dall’anno accademico successivo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha ritenuto che la disciplina non introducesse discriminazioni irragionevoli: il professore ha la possibilità di esercitare l’opzione al termine dell’aspettativa. Il fatto che l’aspettativa si protraesse per molti anni e che il collocamento a riposo d’ufficio (al compimento dei 70 anni) potesse intervenire durante l’aspettativa stessa è una conseguenza delle scelte del docente, non una discriminazione normativa.

    Il principio

    La norma che impone al professore universitario in aspettativa di mantenere il regime di impegno preesistente (tempo definito o tempo pieno), consentendo l’opzione per un regime diverso solo al termine dell’aspettativa, non viola il principio di eguaglianza, in quanto risponde a una logica di stabilità del rapporto durante il periodo di assenza.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra regime a tempo pieno e tempo definito per i professori universitari?

    Il professore a tempo pieno dedica la propria attività esclusivamente all’Università e percepisce una retribuzione più alta. Il professore a tempo definito può svolgere attività professionale esterna entro certi limiti. Il regime influisce anche sulla base pensionabile.

    Perché la base pensionabile era un problema nel caso di specie?

    La base pensionabile dei professori universitari dipende dal numero di anni trascorsi in regime di tempo pieno. Restando bloccato nel regime di tempo definito durante tutta l’aspettativa, il docente accumulava meno anni in tempo pieno, con conseguente riduzione del trattamento pensionistico.

    Cosa è accaduto al professore dopo la sentenza?

    La Corte ha confermato la norma, dunque il blocco dell’opzione durante l’aspettativa rimane operativo. Al termine dell’aspettativa, il professore avrebbe potuto esercitare l’opzione, ma a quella data poteva già essere scattato il collocamento fuori ruolo per limite di età.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 310/2010 – Sospensione impresa e obbligo di motivazione

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    La sentenza n. 310 del 2010 ha dichiarato parzialmente incostituzionale la norma che escludeva l’obbligo di motivazione per i provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale adottati in caso di lavoro irregolare. La Corte ha ritenuto che l’esclusione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 (motivazione degli atti amministrativi) fosse incompatibile con i principi costituzionali di buon andamento, accesso alla giustizia e difesa.

    Di cosa si tratta

    Il decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico sicurezza sul lavoro) prevedeva che il Servizio ispezione del lavoro potesse disporre la sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di impiego di lavoratori non regolari (pari o superiori al 20% del totale). La norma stabiliva esplicitamente che ai provvedimenti di sospensione non si applicassero le disposizioni della legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990, incluso l’obbligo di motivazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Liguria ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, nella parte in cui escludeva l’applicazione della legge n. 241/1990 ai provvedimenti di sospensione, per violazione degli artt. 97 primo comma, 24 e 113 della Costituzione. Il caso concreto riguardava una pizzeria di Genova che aveva ricevuto un provvedimento di sospensione immotivato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 (come modificato dal d.lgs. n. 106/2009) nella parte in cui — escludendo le disposizioni della legge n. 241/1990 — escludeva anche l’applicazione dell’art. 3, comma 1, che impone la motivazione degli atti amministrativi. L’intera esclusione della legge n. 241/1990 era quindi troppo ampia: era costituzionalmente tollerabile escludere alcune garanzie procedimentali, ma non l’obbligo di motivazione.

    Il principio

    Il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale adottato dagli ispettori del lavoro deve essere motivato ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990. L’esclusione dell’obbligo di motivazione per atti che incidono gravemente sulla vita di un’impresa è incompatibile con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione e con il diritto di difesa.

    Domande e risposte

    Quando può essere sospesa un’attività imprenditoriale per lavoro irregolare?

    Ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, la sospensione può essere disposta quando il datore di lavoro impiega lavoratori in nero pari o superiori al 20% dei lavoratori presenti sul posto di lavoro, oppure in caso di gravi e reiterate violazioni delle norme di sicurezza.

    Cosa deve contenere la motivazione del provvedimento di sospensione?

    Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, il provvedimento deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria. Nel caso di sospensione, deve emergere chiaramente l’accertamento della violazione contestata.

    L’imprenditore può impugnare il provvedimento di sospensione?

    Sì. Il provvedimento è impugnabile davanti al TAR. La sentenza n. 310/2010 ha rafforzato le garanzie del destinatario, assicurando che il provvedimento rechi la motivazione necessaria per consentire una difesa effettiva.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 309/2010 – Obbligo istruzione e formazione professionale Toscana

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    Con la sentenza n. 309 del 2010 la Corte Costituzionale ha dichiarato parzialmente incostituzionale la legge regionale toscana che aveva istituito un percorso triennale di formazione professionale come alternativa all’obbligo di istruzione, ritenendo che alcuni commi invadessero le competenze statali in materia di norme generali sull’istruzione.

    Di cosa si tratta

    La Regione Toscana, con la legge n. 63/2009, aveva sostituito l’art. 13 della legge regionale n. 32/2002, prevedendo un percorso triennale di formazione professionale per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione nel secondo ciclo. Il Governo aveva impugnato la norma, ritenendo che istituisse un sistema autonomo di formazione alternativo a quello statale, in violazione delle competenze esclusive dello Stato in materia di norme generali sull’istruzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 13 della legge regionale toscana n. 32/2002 (come sostituito dalla legge n. 63/2009) per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. n) (norme generali sull’istruzione, competenza esclusiva statale), 117 terzo comma (istruzione, competenza concorrente) e 118 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 2 e 3 dell’art. 13, che prevedevano rispettivamente il percorso triennale finalizzato all’assolvimento dell’obbligo di istruzione e le modalità formative a distanza per il terzo anno professionalizzante. Ha invece dichiarato inammissibile la questione relativa agli altri commi (1, 4, 5 e 6) per difetto di motivazione sulla rilevanza.

    Il principio

    Le Regioni non possono istituire percorsi autonomi di formazione professionale che configurino un sistema alternativo all’obbligo di istruzione definito dalla normativa statale: ciò invade la competenza esclusiva dello Stato in materia di norme generali sull’istruzione, riservata dall’art. 117, secondo comma, lett. n), della Costituzione.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono disciplinare la formazione professionale?

    Sì, la formazione professionale è materia di competenza concorrente Stato-Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.). Tuttavia, la Regione non può configurare la formazione professionale come alternativa completa e autonoma all’obbligo di istruzione, che rimane disciplina statale esclusiva.

    Cosa si intende per “obbligo di istruzione”?

    L’obbligo di istruzione riguarda il percorso formativo obbligatorio (elevato a dieci anni dalla legge n. 296/2006) che ogni studente deve assolvere, tipicamente nei primi due anni della scuola secondaria superiore o di percorsi equivalenti.

    Perché la modalità a distanza era incostituzionale?

    La formazione a distanza per il terzo anno professionalizzante è stata censurata perché faceva parte di un sistema regionale autonomo di assolvimento dell’obbligo di istruzione che la Corte ha ritenuto contrario alle norme generali statali.

    Norme collegate