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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La risposta secca: nel primo anno non si versa nessun acconto

Se hai aperto la partita IVA in regime forfettario quest’anno, la risposta è netta: non devi versare alcun acconto, né dell’imposta sostitutiva né, nella maggior parte dei casi, dei contributi INPS collegati. Il motivo è semplice: l’acconto si calcola sull’imposta (o sui contributi) dovuti per l’anno precedente, il cosiddetto metodo storico. Se l’anno precedente non esiste, perché la partita IVA non era ancora aperta, non c’è alcuna base storica su cui calcolare l’acconto, e quindi l’acconto stesso non è dovuto.

Attenzione però: questo non significa che il primo anno sia gratis dal punto di vista fiscale. Significa solo che il conto arriva tutto insieme l’anno successivo, a giugno, quando si sommano due cose diverse: il saldo dell’imposta del primo anno e il primo acconto dell’imposta del secondo anno. È questo il momento in cui molti neo-titolari di partita IVA, non avendo accantonato nulla durante i primi dodici mesi, si trovano davanti a un versamento doppio rispetto a quanto si aspettavano.

Perché non si paga nulla il primo anno: il meccanismo del metodo storico

Il regime forfettario prevede un’imposta sostitutiva di IRPEF, addizionali regionali e comunali, pari al 15% del reddito imponibile (ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività per chi rispetta i requisiti di nuova iniziativa produttiva). Questa imposta si liquida nel quadro LM del modello Redditi Persone Fisiche, dove il rigo dedicato al debito d’imposta lordo confluisce, al netto di eventuali crediti già utilizzati in compensazione tramite F24, nel rigo che determina l’imposta finale a debito o a credito.

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L’acconto per l’anno in corso si calcola applicando la percentuale del 100% (per l’imposta sostitutiva dei forfettari, con il metodo storico) proprio a quell’importo dell’anno precedente. Se quell’importo non esiste – perché l’anno precedente il regime forfettario non era ancora stato aperto – la base di calcolo è zero, e zero è quindi l’acconto dovuto. Non serve presentare nulla di diverso in dichiarazione: è una conseguenza automatica dell’assenza di uno storico su cui appoggiarsi.

Lo stesso principio, come vedremo, vale per i contributi INPS di chi versa alla gestione separata. Non vale invece, ed è la trappola su cui inciampano in tanti, per i contributi fissi di artigiani e commercianti.

Il vero appuntamento: giugno dell’anno successivo, con il doppio carico

Il primo vero incontro con il fisco per un forfettario avviene a giugno dell’anno successivo all’apertura, in coincidenza con la presentazione del modello Redditi. In quel momento si sommano due importi distinti:

Se l’acconto complessivo supera 51,65 euro ma non supera 257,52 euro, si versa in un’unica soluzione entro fine novembre. Se supera 257,52 euro, si divide in due rate: il 40% a giugno, insieme al saldo, e il restante 60% entro il 30 novembre. Sono le stesse soglie previste in generale per l’acconto IRPEF, applicate anche all’imposta sostitutiva dei forfettari.

Esempio numerico: apertura a gennaio 2026, ricavi 30.000 euro

Ipotizziamo un consulente che apre la partita IVA a gennaio 2026 in regime forfettario, con coefficiente di redditività del 78% (quello applicato alle attività professionali, scientifiche e tecniche) e requisiti soddisfatti per l’aliquota agevolata del 5% riservata ai primi cinque anni. Ricavi 2026: 30.000 euro.

Voce Importo
Reddito imponibile (30.000 x 78%) 23.400 euro
Imposta sostitutiva 2026 (5%) 1.170 euro
Acconto 2026 dovuto 0 euro (nessuno storico)

Nel 2026, quindi, non versa nulla a titolo di acconto. Il conto arriva a giugno 2027, quando presenta la dichiarazione dei redditi per l’anno 2026:

Scadenza Voce Importo
30 giugno 2027 Saldo imposta sostitutiva 2026 1.170 euro
30 giugno 2027 Primo acconto 2027 (40% di 1.170) 468 euro
Totale 30 giugno 2027 1.638 euro
30 novembre 2027 Secondo acconto 2027 (60% di 1.170) 702 euro

Nel corso del 2027 verserà quindi complessivamente 2.340 euro di imposta sostitutiva: esattamente il doppio dell’imposta di competenza di un solo anno (1.170 euro), perché in quei dodici mesi paga sia il saldo dell’anno prima sia l’intero acconto dell’anno in corso. È questo l’effetto che coglie impreparati chi, nel primo anno, non ha messo da parte nulla pensando (a ragione, per il primo anno) di non dover versare acconti.

I contributi INPS: gestione separata segue la stessa logica, artigiani e commercianti no

Qui si annida la differenza più importante, e quella meno intuitiva per chi apre la partita IVA per la prima volta: il meccanismo appena descritto vale per l’imposta sostitutiva e per i contributi versati alla gestione separata INPS, ma non per i contributi di artigiani e commercianti.

Gestione separata: nessun acconto il primo anno, poi saldo + acconto all’80%

Chi versa i contributi previdenziali alla gestione separata (la maggior parte dei liberi professionisti senza cassa) segue esattamente lo stesso schema dell’imposta sostitutiva: nel primo anno di attività non è dovuto alcun acconto contributivo, perché manca lo storico su cui calcolarlo. Il conto arriva, anche qui, l’anno successivo: si versa il saldo dei contributi dell’anno di apertura insieme a un acconto per l’anno in corso pari, complessivamente, all’80% del saldo appena liquidato, ripartito in due rate uguali del 40% ciascuna, alle stesse scadenze di giugno e novembre.

Riprendendo l’esempio: con un reddito imponibile 2026 di 23.400 euro e aliquota gestione separata 2026 al 26,07% (per chi non ha altra copertura previdenziale), i contributi dovuti per il 2026 sono circa 6.100 euro. A giugno 2027 verserà quindi il saldo 2026 (6.100 euro) più il primo acconto 2027 al 40% (2.440 euro): oltre 8.500 euro in un colpo solo, a cui si aggiunge la quota di imposta sostitutiva vista sopra. A novembre 2027 verserà il secondo acconto contributivo (altri 2.440 euro).

Artigiani e commercianti: contributi fissi trimestrali fin dal primo giorno

Chi si iscrive invece alla gestione artigiani o alla gestione commercianti dell’INPS non ha questo respiro: i contributi minimi (detti anche «contributi fissi» o «sul minimale») sono dovuti a prescindere dal reddito effettivamente prodotto, fin dal primo trimestre di attività, e si versano in quattro rate fisse nel corso dell’anno (per il 2026: 18 maggio, 20 agosto, 16 novembre e 16 febbraio 2027). Per il 2026 il contributo fisso annuo sul reddito minimale di 18.808 euro è di circa 4.521 euro per gli artigiani e 4.612 euro per i commercianti (nel primo anno di iscrizione l’importo può essere riproporzionato ai mesi di effettiva attività).

La differenza pratica è enorme: un artigiano o un commerciante che apre a gennaio inizia a pagare contributi già nel primo trimestre, indipendentemente da quanto fattura (anche a fatturato zero), mentre un professionista in gestione separata nello stesso periodo non versa nulla fino all’anno successivo. Confondere i due meccanismi, o dare per scontato che «tanto il primo anno non si paga niente» anche iscrivendosi come artigiano o commerciante, è uno degli errori più costosi tra chi apre una nuova attività.

Metodo previsionale: quando conviene usarlo nel secondo anno

Il metodo storico appena descritto è il più sicuro, perché basato su dati certi e non soggetto a sanzioni per calcolo errato. Ma se il primo anno di attività è stato parziale (ad esempio l’apertura è avvenuta a metà anno) o anomalo (un progetto una tantum che non si ripeterà, o viceversa un avvio lento che nel secondo anno si prevede di superare ampiamente), l’acconto calcolato sullo storico rischia di essere molto lontano dalla realtà: troppo basso, e allora andrà integrato a saldo l’anno dopo, oppure eccessivo rispetto a quanto si prevede di guadagnare davvero.

In questi casi è possibile utilizzare il metodo previsionale: si calcola l’acconto non sull’imposta (o sui contributi) dell’anno precedente, ma su una stima ragionata del reddito dell’anno in corso. È una scelta legittima, ma comporta un rischio concreto: se la previsione si rivela troppo ottimistica e si versa meno del dovuto, scattano sanzioni e interessi sulla differenza. Per un approfondimento sul confronto tra i due metodi e sulle scadenze generali di saldo e acconto, vedi la nostra guida agli acconti delle imposte con metodo storico e previsionale.

Tabella riepilogo: cosa si paga nei primi 24 mesi di attività

Uno schema orientativo per un professionista in regime forfettario iscritto alla gestione separata, che apre la partita IVA a gennaio dell’anno 1:

Periodo Imposta sostitutiva Contributi gestione separata
Mesi 1-12 (anno 1) Nessun versamento Nessun versamento
Giugno anno 2 Saldo anno 1 + 1° acconto anno 2 (40%) Saldo anno 1 + 1° acconto anno 2 (40%)
Novembre anno 2 2° acconto anno 2 (60%) 2° acconto anno 2 (40%)
Giugno anno 3 Saldo anno 2 + 1° acconto anno 3 Saldo anno 2 + 1° acconto anno 3

Per un artigiano o un commerciante lo schema è diverso fin dal primo mese: quattro rate fisse ogni anno (circa a metà maggio, metà agosto, metà novembre e metà febbraio), indipendenti dal reddito, già a partire dal primo trimestre di attività, a cui si aggiunge comunque, a giugno dell’anno successivo, l’eventuale conguaglio se il reddito ha superato il minimale.

Gli errori più comuni di chi apre la partita IVA

Per un quadro completo su come si calcolano imposta sostitutiva e contributi nel regime forfettario, comprese le regole di deducibilità, vedi anche la guida a contributi INPS e deduzione nel regime forfettario.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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