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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Quando muore un contribuente, gli obblighi fiscali non si estinguono con lui: se nell’anno del decesso (o nell’anno precedente, se la dichiarazione non era ancora stata presentata) esistevano i presupposti per dichiarare i redditi, uno degli eredi deve farlo al posto suo. Non serve l’unanimità: basta che un solo erede si occupi della pratica, con il modello Redditi Persone Fisiche oppure, dal 2024, anche con il 730. Le scadenze sono diverse da quelle ordinarie perché la legge concede agli eredi una proroga di sei mesi, e la responsabilità per il pagamento è solidale tra tutti i coeredi solo per le imposte, mai per le sanzioni. Vediamo passo per passo chi fa cosa, entro quando e con quali moduli.

Quando è obbligatoria la dichiarazione per il defunto

I criteri di obbligo dichiarativo restano gli stessi validi per qualunque contribuente: se il defunto, nell’anno del decesso, ha percepito redditi che avrebbero richiesto la presentazione della dichiarazione (redditi da lavoro, pensione, immobili, capitali non tassati alla fonte, plusvalenze eccetera), gli eredi devono presentarla per suo conto. Vanno dichiarati i redditi maturati fino alla data del decesso: dal giorno successivo, i redditi che continuano a prodursi (per esempio i canoni di locazione di un immobile caduto in successione) sono imputati direttamente agli eredi, ciascuno in proporzione alla propria quota ereditaria, e confluiscono nelle loro dichiarazioni personali.

Un caso frequente e spesso dimenticato: se il defunto non aveva ancora presentato la dichiarazione relativa all’anno precedente a quello del decesso (perché muore, ad esempio, tra gennaio e la scadenza ordinaria), quell’obbligo pregresso resta in capo agli eredi insieme a quello dell’anno in cui è avvenuto il decesso. Si tratta quindi, in alcuni casi, di due dichiarazioni distinte da presentare per due periodi d’imposta diversi.

Chi presenta la dichiarazione: basta un erede, non serve l’unanimità

La dichiarazione per il defunto può essere presentata da uno qualsiasi degli eredi, senza bisogno del consenso scritto o della firma congiunta degli altri coeredi. Chi se ne occupa deve compilare il frontespizio indicando due posizioni distinte: i dati anagrafici e il codice fiscale del contribuente deceduto (il “dichiarante” ai fini reddituali) e, nel riquadro “Riservato a chi presenta la dichiarazione per conto di altri”, i propri dati come erede.

Nel frontespizio del modello Redditi PF il codice da inserire nel campo “codice carica” è il codice 7 – Erede. Vanno inoltre indicati:

Il domicilio fiscale da riportare è quello che era dell’ultimo domicilio del defunto, non quello dell’erede. Questo è un errore comune: chi presenta la dichiarazione tende a indicare per riflesso il proprio indirizzo, ma il domicilio fiscale rilevante ai fini della dichiarazione del de cuius resta il suo ultimo domicilio in vita.

730 del defunto: possibile dal 2024, in alternativa al modello Redditi

Fino al periodo d’imposta 2022, la dichiarazione del defunto poteva essere presentata solo con il modello Redditi PF, perché il 730 richiedeva un sostituto d’imposta che effettuasse il conguaglio, cosa impossibile per un contribuente deceduto. Con le istruzioni al modello 730/2024 (pubblicate il 29 febbraio 2024, in attuazione delle novità del cosiddetto decreto Adempimenti) è stata introdotta la possibilità di presentare il 730 senza sostituto d’imposta anche per un contribuente deceduto.

In pratica, per le persone decedute nel periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e il termine ordinario di presentazione del 730, l’erede può scegliere il 730 barrando la casella “730 senza sostituto” nel frontespizio e la casella corrispondente nella sezione dedicata al sostituto d’imposta che effettuerebbe il conguaglio. In questo caso:

Per chi ha redditi più articolati (partite IVA, redditi diversi non gestibili col 730, plusvalenze, terreni con variazioni colturali) resta necessario il modello Redditi PF. La scelta tra i due modelli segue, salvo le specificità della presentazione “per il defunto”, gli stessi criteri generali di ammissibilità che valgono per qualunque contribuente: se hai dubbi su quale modello scegliere in generale, la nostra guida su quando è obbligatorio il modello Redditi PF rispetto al 730 chiarisce i casi tipici.

Le scadenze speciali: la proroga di sei mesi dell’articolo 65 DPR 600/1973

Qui si annida l’errore più frequente: molti eredi, sapendo che le scadenze ordinarie del 730 e del Redditi PF cadono a fine settembre o a fine ottobre, presumono che valgano identiche anche per il defunto. Non è così. L’articolo 65 del DPR 600/1973 prevede una tutela specifica per gli eredi: tutti i termini pendenti alla data del decesso del contribuente, o che scadono entro quattro mesi da quella data, sono prorogati di sei mesi a favore degli eredi. La proroga riguarda espressamente anche il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (oltre, tra l’altro, al termine per impugnare un avviso di accertamento).

In pratica, se il contribuente muore in un momento in cui il termine ordinario di presentazione della dichiarazione (per l’anno del decesso o per l’anno precedente non ancora dichiarato) sta per scadere o è già decorso da poco, gli eredi hanno sei mesi di tempo in più rispetto alla scadenza ordinaria per mettersi in regola. La norma stabilisce inoltre che, quando la proroga si applica, la trasmissione telematica della dichiarazione da parte di chi è stato incaricato dagli eredi deve avvenire entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di scadenza del termine prorogato.

Attenzione: la proroga di sei mesi non è automatica per qualunque decesso dell’anno, ma opera solo se, alla data del decesso, il termine ordinario era ancora “pendente” o scadeva entro i quattro mesi successivi. Se il decesso avviene molto prima della scadenza ordinaria (per esempio a gennaio, con termine a settembre/ottobre), la proroga specifica dell’art. 65 non si applica e restano validi i termini ordinari; se invece il decesso avviene a ridosso della scadenza o dopo, la proroga scatta e sposta il termine di sei mesi. Prima di calcolare la scadenza specifica del proprio caso, è quindi indispensabile verificare la data esatta del decesso rispetto al calendario ordinario delle dichiarazioni, che trovi riepilogato nella nostra guida sulle scadenze del 730 e il calendario fiscale annuale.

Anche l’obbligo di comunicazione all’ufficio del domicilio fiscale del defunto (generalità e domicilio fiscale degli eredi), previsto sempre dall’articolo 65, va tenuto presente: la mancata comunicazione non blocca la dichiarazione, ma incide sulla validità della notifica di eventuali atti che l’Agenzia dovesse indirizzare “impersonalmente e collettivamente” agli eredi presso l’ultimo domicilio del defunto.

Chi paga le imposte del defunto: solidarietà per le imposte, non per le sanzioni

Questo è il punto che genera più confusione, ed è anche quello con le conseguenze pratiche più pesanti se sbagliato. L’articolo 65 del DPR 600/1973 stabilisce che gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato prima della morte del dante causa. “In solido” significa che l’Agenzia delle Entrate può richiedere l’intero importo dovuto a uno qualsiasi degli eredi, che poi si rivarrà sugli altri coeredi secondo le quote di eredità per la parte di sua competenza in sede civilistica: non è quindi automaticamente un pagamento “pro quota” nei confronti del Fisco, anche se internamente gli eredi si ripartiscono l’onere in base alle rispettive quote.

Ma le imposte (e i relativi interessi, che seguono la sorte del debito principale) non sono l’unica voce che può comparire in una posizione fiscale ereditata. Se il defunto aveva commesso violazioni tributarie (per esempio un omesso versamento, un errore in una dichiarazione precedente) e aveva già ricevuto sanzioni, oppure se le sanzioni maturano dopo la sua morte per fatti a lui riferibili, quelle sanzioni non si trasmettono agli eredi. Lo prevede espressamente l’articolo 8 del D.Lgs. 472/1997: “L’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”. La ragione è che la sanzione amministrativa tributaria ha natura personale e afflittiva, legata alla condotta di chi ha commesso la violazione, e non sopravvive alla persona che l’ha commessa — a differenza del tributo, che rappresenta un debito patrimoniale già maturato e quindi trasmissibile.

In pratica: se ricevi una cartella o un avviso indirizzato agli eredi che include, oltre all’imposta e agli interessi, anche sanzioni riferite a periodi d’imposta del defunto, la parte relativa alle sanzioni non è dovuta e va contestata. È un errore comune pagare tutto “per non avere problemi”: verifica sempre la scomposizione tra imposta, interessi e sanzioni prima di versare.

Come si versa con l’F24

Per i versamenti a debito risultanti dalla dichiarazione del defunto, l’F24 va compilato con un accorgimento specifico: nella sezione “Contribuente” vanno indicati i dati anagrafici e il codice fiscale dell’erede che effettua il versamento, mentre nel campo riservato al coobbligato va indicato il codice fiscale del contribuente deceduto insieme al codice identificativo “08” (che identifica, appunto, la qualifica di erede rispetto al soggetto deceduto). Nel campo “anno di riferimento” dei codici tributo va indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento (quindi, tipicamente, l’anno del decesso), non l’anno in cui materialmente si effettua il pagamento.

L’F24 può essere presentato tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (F24 web, F24 online), tramite i servizi di home banking degli istituti convenzionati, oppure tramite un intermediario abilitato.

Rimborsi dovuti al defunto: come li incassano gli eredi

Se dalla dichiarazione del defunto emerge un credito, il rimborso non viene erogato “al defunto” ma agli eredi, con procedure diverse a seconda che sia già stata presentata la dichiarazione di successione:

I moduli (istanza di voltura dei rimborsi, delega per l’incasso) sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate e possono essere presentati anche tramite il servizio telematico “Consegna documenti e istanze” nell’area riservata.

Un esempio pratico

Mario muore il 20 luglio 2026. Nel 2025 (anno precedente al decesso) aveva già presentato regolarmente la sua dichiarazione, quindi per quell’anno non ci sono pendenze. Per il 2026, anno del decesso, aveva percepito fino a luglio la pensione e i canoni di un appartamento locato: questi redditi vanno dichiarati a suo nome nel modello Redditi PF (o nel 730 senza sostituto) relativo al periodo d’imposta 2026, da presentare nel 2027.

Il termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi 2026 cade, per la generalità dei contribuenti, a fine settembre/ottobre 2027. Alla data del decesso di Mario (20 luglio 2026), quel termine è ancora ampiamente lontano (oltre quattro mesi), quindi la proroga specifica dell’art. 65 DPR 600/1973 non scatta e resta valido il calendario ordinario: la figlia Anna, in qualità di erede, dovrà presentare la dichiarazione entro la scadenza ordinaria del 2027, indicando codice carica 7 nel frontespizio e la data del decesso (20 luglio 2026) come data carica.

Se dalla dichiarazione emerge un saldo a debito, Anna verserà con F24 indicando se stessa come contribuente e il codice fiscale del padre con codice identificativo 08 come coobbligato. Se invece emerge un credito, e la dichiarazione di successione è già stata presentata indicando Anna e il fratello Luca come eredi al 50%, il rimborso arriverà automaticamente a entrambi in proporzione alla quota, senza bisogno di ulteriori istanze.

Errori comuni da evitare

In sintesi: la dichiarazione del defunto va gestita da un erede qualsiasi, con codice carica 7, verificando con attenzione se il decesso fa scattare la proroga di sei mesi dell’art. 65 DPR 600/1973; le imposte si pagano in solido tra gli eredi, ma le sanzioni tributarie del defunto restano personali e non vanno mai versate dagli eredi.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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