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La Corte costituzionale dichiara illegittimi gli artt. 2 e 3 della legge valdostana n. 5 del 2009 in materia di pubblico impiego regionale: le disposizioni sulle assenze per malattia e sul trattamento economico si discostano dai principi fondamentali della riforma statale del 2008, vincolanti anche per le Regioni a statuto speciale.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 2 e 3 della legge della Regione Valle d’Aosta 2 febbraio 2009, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego regionale). L’art. 2 disciplinava le assenze per malattia del personale regionale in modo più favorevole rispetto alla riforma statale del 2008 (d.l. n. 112 del 2008, conv. l. n. 133 del 2008). L’art. 3 riguardava il trattamento economico e giuridico in vigenza di convenzione collettiva.
La questione di legittimità costituzionale
Questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1, 2 e 3, e 3 della legge della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 2 febbraio 2009, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego regionale), in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, commi secondo e terzo, della Costituzione. Sollevata in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1, 2 e 3, e 3 della legge regionale n. 5 del 2009. Le disposizioni in materia di assenze per malattia e trattamento economico dei dipendenti si ponevano in contrasto con i principi fondamentali del pubblico impiego fissati dal d.l. n. 112 del 2008 (conv. l. n. 133 del 2008), applicabili anche alla Valle d’Aosta.
Il principio
Anche le Regioni a statuto speciale devono rispettare le norme fondamentali delle riforme economico-sociali stabilite dallo Stato. Le disposizioni statali sul trattamento delle assenze per malattia dei dipendenti pubblici (d.l. n. 112 del 2008) hanno carattere di riforma economico-sociale e vincolano anche le autonomie speciali, che non possono derogarvi.
Domande e risposte
Perché una legge valdostana era soggetta al controllo della Corte?
La Valle d’Aosta è una Regione a statuto speciale con ampia autonomia legislativa, anche in materia di pubblico impiego del proprio personale. Tuttavia, deve rispettare le norme fondamentali delle riforme economico-sociali stabilite dallo Stato. Il d.l. n. 112 del 2008 conteneva misure di contenimento della spesa pubblica qualificate come tali.
Cosa prevedeva la legge valdostana sulle assenze per malattia?
L’art. 2 della legge n. 5 del 2009 disciplinava le assenze per malattia del personale regionale in modo più favorevole rispetto alla riforma statale del 2008, che aveva introdotto limitazioni al trattamento economico in caso di malattia (riduzione dello stipendio dai primi giorni di assenza per le brevi malattie). La Corte ha ritenuto che questa deroga eccedesse le competenze regionali.
Cosa sono le «norme fondamentali di riforma economico-sociale»?
Sono disposizioni di legge statale che, pur non riguardando la Costituzione, hanno un rango superiore rispetto alle leggi regionali, anche di quelle a statuto speciale. Sono norme che incidono su aspetti fondamentali dell’organizzazione economica e sociale dello Stato (come il contenimento della spesa pubblica). Le Regioni a statuto speciale non possono derogarvi.
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