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La Corte dichiara parzialmente illegittima la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 9/2009 in materia di polizia locale: alcune disposizioni invadono la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza (art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.).
Di cosa si tratta
La Regione Friuli-Venezia Giulia aveva approvato una legge sulla polizia locale che, secondo il Governo, in alcune sue parti disciplinava profili riservati alla competenza statale. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2, 5, 8, 10, 15 e 18 della legge regionale n. 9/2009 davanti alla Corte costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lett. h), 5, comma 1, 8, comma 6, 10, 15, comma 1, 18, commi 1 e 4 della legge Regione Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2009, n. 9, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. h), Cost. (ordine pubblico e sicurezza). Ricorso in via principale del Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 8, comma 6; 15, comma 1; 18, comma 4, che eccedono la competenza regionale invadendo la materia statale dell’ordine pubblico e sicurezza. Dichiara invece non fondate le questioni sugli artt. 2, comma 1, lett. h), 5, comma 1, 10 e 18, comma 1.
Il principio
La disciplina della polizia locale rientra nella competenza residuale regionale (art. 117, quarto comma, Cost.), ma le disposizioni che incidono sull’ordine pubblico e la sicurezza — materia di competenza esclusiva statale — rimangono precluse al legislatore regionale, anche per le Regioni a statuto speciale che beneficiano della clausola di maggior favore ex art. 10 l. cost. n. 3/2001.
Domande e risposte
Qual è la differenza tra polizia locale e ordine pubblico?
La polizia locale (vigili urbani, polizia municipale) svolge funzioni amministrative e di sicurezza urbana: è materia regionale. L’ordine pubblico e la sicurezza in senso stretto — prevenzione e repressione dei reati — sono competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, comma 2, lett. h), Cost.
Perché alcune norme della legge regionale sono state annullate?
Perché disciplinavano aspetti — come i poteri coercitivi della polizia locale o il coordinamento con le forze dell’ordine statali — che la Costituzione riserva allo Stato, pur trattandosi formalmente di polizia locale.
Le Regioni a statuto speciale hanno più poteri in materia?
Non necessariamente: la clausola di maggior favore dell’art. 10 l. cost. n. 3/2001 estende alle autonomie speciali le competenze aggiuntive del Titolo V, ma non può derogare alla riserva statale sull’ordine pubblico.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenza legislativa Stato-Regioni
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