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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara parzialmente illegittima la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 9/2009 in materia di polizia locale: alcune disposizioni invadono la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza (art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.).

Di cosa si tratta

La Regione Friuli-Venezia Giulia aveva approvato una legge sulla polizia locale che, secondo il Governo, in alcune sue parti disciplinava profili riservati alla competenza statale. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2, 5, 8, 10, 15 e 18 della legge regionale n. 9/2009 davanti alla Corte costituzionale.

La questione di legittimità costituzionale

Legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lett. h), 5, comma 1, 8, comma 6, 10, 15, comma 1, 18, commi 1 e 4 della legge Regione Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2009, n. 9, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. h), Cost. (ordine pubblico e sicurezza). Ricorso in via principale del Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 8, comma 6; 15, comma 1; 18, comma 4, che eccedono la competenza regionale invadendo la materia statale dell’ordine pubblico e sicurezza. Dichiara invece non fondate le questioni sugli artt. 2, comma 1, lett. h), 5, comma 1, 10 e 18, comma 1.

Il principio

La disciplina della polizia locale rientra nella competenza residuale regionale (art. 117, quarto comma, Cost.), ma le disposizioni che incidono sull’ordine pubblico e la sicurezza — materia di competenza esclusiva statale — rimangono precluse al legislatore regionale, anche per le Regioni a statuto speciale che beneficiano della clausola di maggior favore ex art. 10 l. cost. n. 3/2001.

Domande e risposte

Qual è la differenza tra polizia locale e ordine pubblico?

La polizia locale (vigili urbani, polizia municipale) svolge funzioni amministrative e di sicurezza urbana: è materia regionale. L’ordine pubblico e la sicurezza in senso stretto — prevenzione e repressione dei reati — sono competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, comma 2, lett. h), Cost.

Perché alcune norme della legge regionale sono state annullate?

Perché disciplinavano aspetti — come i poteri coercitivi della polizia locale o il coordinamento con le forze dell’ordine statali — che la Costituzione riserva allo Stato, pur trattandosi formalmente di polizia locale.

Le Regioni a statuto speciale hanno più poteri in materia?

Non necessariamente: la clausola di maggior favore dell’art. 10 l. cost. n. 3/2001 estende alle autonomie speciali le competenze aggiuntive del Titolo V, ma non può derogare alla riserva statale sull’ordine pubblico.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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