Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 179/2010 – Spesa sanitaria e finanziamento opere Regione Calabria

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma 2, della legge regionale Calabria n. 19/2009, che incrementava il debito sanitario regionale senza copertura finanziaria adeguata, violando l’art. 81, quarto comma, Cost.

    Di cosa si tratta

    La Regione Calabria aveva approvato la legge n. 19/2009 contenente disposizioni finanziarie. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 12 (spesa per opere sociali e religiose: 37 milioni di euro) e l’art. 54, comma 2 (incremento dell’indebitamento sanitario). La Corte si è trovata a verificare la conformità di tali norme ai vincoli di bilancio e al coordinamento della finanza pubblica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Legittimità costituzionale degli artt. 12, commi 1 e 2, e 54, commi 1 e 2, della legge Regione Calabria 12 giugno 2009, n. 19, in riferimento agli artt. 3, 81, quarto comma, 97 e 117, terzo comma, Cost. Ricorso in via principale del Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma 2, per violazione dell’art. 81, quarto comma, Cost. (copertura finanziaria). Dichiara cessata la materia del contendere sulle questioni relative all’art. 12, commi 1 e 2 (disposizione abrogata in corso di giudizio). Dichiara non fondata la questione sull’art. 54, comma 1, nei termini indicati in motivazione.

    Il principio

    Ogni legge regionale che autorizza nuove spese o incrementa il deficit sanitario deve indicare la relativa copertura finanziaria (art. 81, quarto comma, Cost., ora art. 81 Cost. nel testo novellato nel 2012). Il mero rinvio a fonti non specificate o a trasferimenti statali futuri non costituisce copertura adeguata.

    Domande e risposte

    Cosa impone l’art. 81 Cost. alle leggi regionali?

    L’art. 81, quarto comma, Cost. (nella versione vigente nel 2010) stabiliva che ogni legge che comporta nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. La riforma costituzionale del 2012 (l. cost. n. 1/2012) ha rafforzato questo principio introducendo il pareggio di bilancio come regola costituzionale.

    Il deficit sanitario regionale può essere scaricato sullo Stato?

    No in modo automatico. Le Regioni che hanno accumulato debiti sanitari devono adottare piani di rientro approvati con accordi Stato-Regioni. Il ripianamento statale è condizionato all’adozione di misure di contenimento della spesa.

    Perché la questione sull’art. 12 è cessata?

    Perché nel corso del giudizio la Regione Calabria ha abrogato l’art. 12 con una successiva legge regionale, eliminando la norma oggetto del ricorso. La Corte ha preso atto di ciò dichiarando cessata la materia del contendere.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 198/2010 – Copia atti fallimentari e imposta di registro

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 66, comma 2, del d.P.R. n. 131/1986 (Testo unico registro), nella parte in cui non consente il rilascio della copia dell’atto conclusivo del giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare senza previa registrazione. Il creditore che ha vinto in giudizio contro un fallito può ottenere la copia necessaria senza attendere il pagamento dell’imposta.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un procedimento fallimentare, il creditore che ha ottenuto una sentenza favorevole nel giudizio di opposizione allo stato passivo deve presentare la copia dell’atto conclusivo per ottenere la variazione dello stato passivo. La norma impugnata subordinava il rilascio di tale copia al previo pagamento dell’imposta di registro, rendendo di fatto impossibile per il creditore esercitare tempestivamente il proprio diritto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 66, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico imposta di registro). Parametri invocati: art. 3 Cost. (uguaglianza, disparità di trattamento rispetto al creditore che agisce contro un debitore in bonis) e art. 24 Cost. (diritto di difesa). Giudice rimettente: Giudice delegato del Tribunale di Trani nel procedimento fallimentare.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 66, comma 2, nella parte in cui non prevede che la disposizione del comma 1 (esenzione dal previo pagamento della registrazione) non si applichi al rilascio della copia dell’atto conclusivo del giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare ai fini della variazione di quest’ultimo.

    Il principio

    Viola il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e il diritto di difesa (art. 24 Cost.) la norma che impone al creditore vincitore nel giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare di pagare l’imposta di registro prima di ottenere la copia del provvedimento, quando tale copia è indispensabile per realizzare concretamente il diritto accertato in giudizio.

    Domande e risposte

    Cosa è lo stato passivo fallimentare?

    Lo stato passivo è l’elenco dei creditori ammessi al fallimento, con i relativi importi. Un creditore escluso o ammesso per importo inferiore può opporsi con apposito ricorso al Tribunale.

    Qual era il problema pratico?

    Chi vinceva la causa contro il fallimento doveva pagare l’imposta di registro per ottenere la copia della sentenza, ma senza tale copia non poteva essere inserito o modificato nello stato passivo; si creava così un ostacolo concreto all’esercizio del diritto.

    Come funziona adesso?

    Grazie a questa sentenza, la copia dell’atto conclusivo del giudizio di opposizione allo stato passivo può essere rilasciata senza il previo pagamento dell’imposta di registro, al pari di quanto avviene per i creditori che agiscono contro debitori non falliti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 178/2010 – Mediazione stragiudiziale sanitaria Regione Veneto

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    La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge regionale Veneto n. 15/2009 sulla gestione stragiudiziale del contenzioso sanitario: la Regione può disciplinare forme di mediazione obbligatoria in materia sanitaria nell’ambito della propria competenza.

    Di cosa si tratta

    La Regione Veneto aveva approvato una legge per ridurre il contenzioso in materia sanitaria promuovendo modalità di composizione stragiudiziale delle controversie (mediazione obbligatoria prima del ricorso al giudice). Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge sostenendo che la Regione invadesse la materia «ordinamento civile» (art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.) e il diritto comunitario (art. 11 Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 2 e 3 della legge Regione Veneto 31 luglio 2009, n. 15 (Norme in materia di gestione stragiudiziale del contenzioso sanitario), in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, secondo comma, lett. l), e terzo comma, Cost. Ricorso in via principale del Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondate le questioni. La legge regionale disciplina la gestione amministrativa e organizzativa del contenzioso sanitario, senza incidere sull’ordinamento civile (che è materia statale): le norme impugnate riguardano le modalità di risposta della struttura sanitaria alle richieste risarcitorie, rientrando nell’organizzazione del servizio sanitario regionale (materia concorrente).

    Il principio

    La disciplina della mediazione in campo sanitario può rientrare nell’organizzazione del servizio sanitario regionale, materia di competenza concorrente (art. 117, terzo comma, Cost., «tutela della salute»). La linea di confine con l’«ordinamento civile» va tracciata verificando se la norma incide sui rapporti giuridici sostanziali o si limita a disciplinare l’organizzazione interna del servizio sanitario.

    Domande e risposte

    Che cos’è il contenzioso sanitario?

    Il contenzioso sanitario è l’insieme delle controversie tra pazienti (o loro familiari) e strutture sanitarie in caso di responsabilità medica, rimborsi o contestazioni su prestazioni. In Italia genera un elevato numero di cause civili, con costi significativi per il Sistema Sanitario Nazionale.

    Perché la Regione può disciplinare la mediazione sanitaria?

    Perché la tutela della salute è materia concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.) e l’organizzazione del servizio sanitario regionale è competenza propria delle Regioni. La mediazione obbligatoria, se disciplinata come procedura organizzativa interna alla struttura sanitaria, rientra in tale competenza.

    Cosa dice oggi la legge nazionale sulla mediazione nelle controversie sanitarie?

    Il d.lgs. n. 28/2010 ha introdotto la mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità per molte controversie civili (poi parzialmente modificato). Per la responsabilità medica, la l. n. 24/2017 («Legge Gelli-Bianco») ha introdotto un tentativo obbligatorio di conciliazione prima del giudizio.

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  • Corte cost. n. 197/2010 – Cumulo indennità integrativa speciale pensioni

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dalla Corte dei conti (Toscana e Piemonte) sull’art. 99, comma 2, del d.P.R. n. 1092/1973 in riferimento agli artt. 2, 36 e 38 Cost., e non fondata la questione in riferimento all’art. 3 Cost. Il divieto di cumulare l’indennità integrativa speciale su più pensioni liquidate entro il 31 dicembre 1994 rimane quindi in vigore.

    Di cosa si tratta

    Alcune persone titolari di due distinte pensioni pubbliche (liquidate entro il 1994) rivendicavano il diritto a percepire l’indennità integrativa speciale su entrambi i trattamenti. La norma impugnata (art. 99, comma 2, d.P.R. 1092/1973) stabilisce che tale indennità compete a un solo titolo. La questione era già stata parzialmente ridefinita dalla sentenza n. 494/1993 della stessa Corte e da successive modifiche legislative del 2006.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 99, comma 2, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (testo unico quiescenza dipendenti civili e militari dello Stato). Parametri invocati: artt. 2, 3, 36 e 38 della Costituzione (uguaglianza, retribuzione proporzionata, previdenza). Giudici rimettenti: Corte dei conti – sezione giurisdizionale per la Regione Toscana (ordinanza 3 aprile 2009) e sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte (ordinanza 13 maggio 2009).

    La decisione della Corte

    Le questioni riferite agli artt. 2, 36 e 38 Cost. sono dichiarate inammissibili (difetto di motivazione sulla rilevanza e irricevibilità della prospettazione). La questione riferita all’art. 3 Cost. è dichiarata non fondata: la diversità di trattamento tra pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1995 e quelle successive è giustificata dall’intervento del legislatore del 2006 (legge n. 296/2006, art. 1, commi 774 e 776), che ha chiarito la portata della norma solo per i trattamenti successivi a quella data.

    Il principio

    Il divieto di cumulo dell’indennità integrativa speciale su più pensioni liquidate entro il 31 dicembre 1994 non viola il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.): la diversità di regime tra pensioni ante e post 1995 trova giustificazione razionale nella riforma legislativa intervenuta con la legge finanziaria 2007.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’indennità integrativa speciale?

    Era un elemento aggiuntivo della pensione pubblica, introdotto per adeguare i trattamenti all’inflazione, poi assorbito nel trattamento pensionistico complessivo dalla riforma del 2006.

    Chi è coinvolto da questa decisione?

    Dipendenti pubblici (civili e militari) titolari di due pensioni con decorrenza entro il 31 dicembre 1994, che avevano richiesto l’indennità integrativa speciale su entrambi i trattamenti.

    Cosa cambia in pratica?

    Nulla: il divieto di cumulo per le pensioni anteriori al 1995 resta pienamente applicabile, in linea con l’interpretazione già consolidata dell’INPDAP e delle sezioni di appello della Corte dei conti.

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  • Corte cost. n. 219/2010 – Licenze quindicinali cumulative per internati in casa di lavoro

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    Con l’ordinanza n. 219 del 2010 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità sull’art. 53 dell’ordinamento penitenziario, sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Modena in merito alla possibilità di concedere all’internato in casa di lavoro più licenze quindicinali consecutive per programmi di risocializzazione.

    Di cosa si tratta

    Cinque ordinanze del Magistrato di sorveglianza di Modena (luglio-agosto 2009) avevano sollevato questione di legittimità dell’art. 53, secondo comma, primo periodo, della legge n. 354/1975 (ordinamento penitenziario), nella parte in cui – secondo l’interpretazione della Procura generale della Cassazione – non consentirebbe la concessione di più licenze quindicinali continuative a un internato sottoposto alla misura di sicurezza della casa di lavoro. Il caso riguardava un soggetto internato che svolgeva attività di collaborazione con la facoltà di Scienze della formazione dell’Università dell’Aquila.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 53, secondo comma, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario). Parametri: art. 3 Cost. (uguaglianza) e art. 32 Cost. (diritto alla salute). Giudice rimettente: Magistrato di sorveglianza di Modena (r.o. nn. 316-320/2009).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Le ordinanze di rimessione erano carenti nella motivazione sulla rilevanza: il giudice rimettente non aveva dimostrato che l’interpretazione della norma da lui seguita fosse l’unica possibile, né aveva esaurito le possibilità di interpretazione conforme a Costituzione prima di sollevare la questione.

    Il principio

    La manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza si ha quando il giudice rimettente non dimostra di aver tentato un’interpretazione conforme a Costituzione della norma, e non chiarisce perché tale interpretazione non sia possibile nel caso concreto.

    Domande e risposte

    Cos’è la licenza quindicinale per gli internati?

    L’art. 53 dell’ordinamento penitenziario prevede che agli internati (soggetti sottoposti a misure di sicurezza detentive, come la casa di lavoro) possano essere concesse licenze fino a quindici giorni consecutivi per consentire il graduale reinserimento sociale. La questione riguardava se tali licenze potessero essere concesse in modo continuativo (una dopo l’altra) o se vi fosse un limite implicito.

    Qual è la differenza tra detenuto e internato?

    Il detenuto sta scontando una pena detentiva (risultato di una condanna penale). L’internato è invece sottoposto a una misura di sicurezza personale detentiva (casa di lavoro, ospedale psichiatrico giudiziario, ecc.), applicata in aggiunta o in sostituzione della pena, nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi.

    La Corte ha detto che le licenze cumulative sono vietate?

    No. La Corte non è entrata nel merito, avendo dichiarato inammissibili le questioni. Ha solo rilevato che il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato l’impossibilità di un’interpretazione della norma che consentisse le licenze cumulative senza necessità di una pronuncia di incostituzionalità.

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  • Corte cost. n. 177/2010 – Incompatibilità del giudice nel giudizio direttissimo

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    La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 34, comma 2, c.p.p.: il giudice che ha valutato l’arresto e riqualificato il reato nel giudizio direttissimo non è incompatibile a partecipare al successivo giudizio collegiale.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di La Spezia, in composizione collegiale, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del giudice che, nel giudizio direttissimo, abbia convalidato l’arresto, applicato una misura cautelare e diversamente qualificato il reato dichiarando il proprio difetto di cognizione. Il giudice rimettente sosteneva che tale giudice, avendo formato un pre-giudizio, non potesse poi far parte del collegio giudicante.

    La questione di legittimità costituzionale

    Legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del giudice che, nel giudizio direttissimo, abbia convalidato l’arresto, applicato una misura cautelare e riqualificato il reato, a partecipare al successivo giudizio collegiale. In riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost. Giudice rimettente: Tribunale di La Spezia.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. La fattispecie descritta dal giudice rimettente non configura un’ipotesi di incompatibilità: la valutazione dell’arresto e l’applicazione di misure cautelari nel giudizio direttissimo non precludono la partecipazione al giudizio di merito, poiché si tratta di apprezzamenti su un quadro indiziario provvisorio, strutturalmente diversi dalla cognizione piena del dibattimento.

    Il principio

    Il principio di terzietà e imparzialità del giudice (artt. 111 e 25 Cost.) non impone l’incompatibilità per qualsiasi precedente contatto con il caso: solo la previa cognizione del merito in termini equiparabili al giudizio genera incompatibilità. La valutazione cautelare provvisoria nel giudizio direttissimo non raggiunge questa soglia.

    Domande e risposte

    Cosa è il giudizio direttissimo?

    Il giudizio direttissimo (èegrave; un rito speciale del processo penale in cui l’imputato, arrestato in flagranza, viene condotto direttamente davanti al giudice entro 48 ore (o 30 giorni nel caso di arresto convalidato). È il rito più rapido previsto dal c.p.p.

    Quando un giudice è incompatibile a giudicare?

    L’art. 34 c.p.p. elenca i casi di incompatibilità: il giudice che ha partecipato a un precedente grado del giudizio, che ha emesso il decreto che dispone il giudizio o che ha svolto funzioni di GUP, non può far parte del collegio giudicante. La norma mira a garantire un giudice «vergine» rispetto al merito.

    Perché la riqualificazione del reato nel direttissimo non crea incompatibilità?

    Perché la riqualificazione avviene ai soli fini della competenza (per decidere se il caso spetti al Tribunale in composizione monocratica o collegiale) e non implica un giudizio nel merito sulla colpevolezza dell’imputato. È un atto processuale interlocutorio, non sostanziale.

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  • Corte cost. n. 218/2010 – Formazione professionale regionale e competenze statali

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    Con l’ordinanza n. 218 del 2010 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri contro alcune norme della legge regionale ligure sul sistema educativo di istruzione e formazione, dopo che le parti hanno rinunciato al giudizio.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 33, 36, 37, 38, 39 e 40 della legge della Regione Liguria n. 18/2009 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento), contestando che tali norme avessero invaso la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato (art. 117, comma 2, lett. l) e quella concorrente in materia di istruzione e formazione professionale (art. 117, comma 3, Cost.). In particolare erano censurate le disposizioni sull’apprendistato professionalizzante e sulla formazione superiore.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 33, commi 1 lett. b) e c) e 2, 36, 37, 38 comma 5 lett. e), 39 comma 2, 40 della l.r. Liguria 11 maggio 2009, n. 18. Parametri: artt. 33, sesto comma, 117, secondo comma, lett. l), e terzo comma, Cost. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri (r.r. n. 50/2009).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo, in esito alla rinuncia al ricorso accettata dalla controparte. Non vi è stata pronuncia nel merito.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, accettata dalla parte resistente, determina l’estinzione del processo senza che la Corte entri nel merito della questione di legittimità costituzionale.

    Domande e risposte

    Cosa significa «estinzione del processo» davanti alla Corte costituzionale?

    Il processo si estingue quando il ricorrente rinuncia all’azione e la parte resistente accetta la rinuncia. È diverso dalla «cessazione della materia del contendere»: qui non occorre che la norma impugnata sia stata abrogata, è sufficiente la volontà delle parti di non proseguire il giudizio.

    Chi può impugnare le leggi regionali che riguardano la formazione professionale?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri può proporre ricorso diretto alla Corte costituzionale entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge regionale, se ritiene che essa invada la competenza statale esclusiva o concorrente.

    La formazione professionale è materia esclusiva statale o regionale?

    L’istruzione è materia di legislazione concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.), con principi fondamentali fissati dallo Stato e dettaglio normativo affidato alle Regioni. La formazione professionale è invece tendenzialmente di competenza regionale, ma deve raccordarsi con le norme statali sull’apprendistato e sull’ordinamento scolastico.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 217/2010 – Sospensione cautelare sentenza tributaria di appello

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    Con la sentenza n. 217 del 2010 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione relativa all’art. 49 del d.lgs. n. 546/1992 sul processo tributario, sollevata dalla Commissione tributaria regionale della Campania in ordine alla possibilità di sospendere l’esecuzione di una sentenza tributaria di secondo grado.

    Di cosa si tratta

    L’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 stabilisce che alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, escluso l’art. 337. La Commissione tributaria regionale della Campania aveva sollevato questione di legittimità perché, in assenza dell’applicazione dell’art. 337 c.p.c. (che prevede la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata), riteneva impossibile tutelare in via cautelare il contribuente rispetto all’esecuzione di una sentenza sfavorevole di secondo grado.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 49, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui esclude l’applicabilità dell’art. 337 c.p.c. Parametri: artt. 3, 23, 24, 111 e 113 Cost.; art. 6, comma 1, CEDU (tramite art. 10 Cost.). Giudice rimettente: Commissione tributaria regionale della Campania (ordinanza del 13 ottobre 2008, r.o. n. 322/2009).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione inammissibile. Il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio principale, non avendo chiarito in che modo la norma censurata impedisse concretamente la tutela cautelare nel caso specifico. La Corte ha rilevato che nell’ordinamento tributario esistono già strumenti di tutela cautelare (art. 52 d.lgs. n. 546/1992) la cui operatività il rimettente non aveva esaminato.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile se il giudice rimettente non dimostra adeguatamente la rilevanza della questione nel giudizio a quo, in particolare quando nell’ordinamento esistono già rimedi alternativi che il giudice non ha preso in considerazione prima di sollevare l’eccezione.

    Domande e risposte

    Il contribuente può sospendere l’esecuzione di una sentenza tributaria sfavorevole di secondo grado?

    Il processo tributario prevede strumenti di tutela cautelare specifici (art. 52 d.lgs. n. 546/1992), che consentono la sospensione dell’atto impugnato. La questione della sospensione dell’esecutività delle sentenze in pendenza di ricorso in Cassazione è però regolata in modo autonomo rispetto al processo civile ordinario.

    Perché l’art. 337 c.p.c. è escluso nel processo tributario?

    Il legislatore ha scelto di costruire il processo tributario come un sistema autonomo, con proprie norme sulla sospensiva, ritenendo che l’art. 337 c.p.c. (che consente al giudice dell’impugnazione di sospendere l’esecutività della sentenza impugnata) non fosse compatibile con le specifiche esigenze del contenzioso fiscale.

    Cosa significa che la questione è «inammissibile»?

    L’inammissibilità è un giudizio processuale: la Corte non esamina il merito della questione, ma rileva un vizio nel modo in cui è stata sollevata (ad es. carenza di rilevanza, difetto di motivazione). Non significa che la norma sia costituzionalmente legittima, ma solo che quella questione non poteva essere decisa.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 216/2010 – Imposta regionale su scalo turistico in Sardegna

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    Con la sentenza n. 216 del 2010 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima l’imposta regionale sarda sullo scalo turistico di aeromobili e unità da diporto, perché la Regione Sardegna non aveva la competenza tributaria per istituire tale tributo senza una norma statale di coordinamento.

    Di cosa si tratta

    La Regione Sardegna aveva istituito con l’art. 4 della l.r. n. 4/2006 (poi sostituito dall’art. 3, comma 3, della l.r. n. 2/2007) un’imposta regionale sugli scali turistici degli aeromobili e delle unità da diporto nei porti e negli aeroporti sardi. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma per violazione delle norme costituzionali in materia di autonomia finanziaria regionale e coordinamento della finanza pubblica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 4 della l.r. Sardegna n. 4/2006, nel testo sostituito dall’art. 3, comma 3, l.r. Sardegna n. 2/2007. Parametri: norme dello Statuto speciale sardo in materia di autonomia finanziaria e norme costituzionali sul coordinamento della finanza pubblica (art. 119 Cost.). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri (r.r. n. 36/2007).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della l.r. Sardegna n. 4/2006, sia nel testo sostituito che nel testo originario (quest’ultimo in via consequenziale). La Regione Sardegna, pur dotata di ampia autonomia finanziaria in base al proprio Statuto speciale, non può istituire tributi propri in modo autonomo su materie che incidono sulla fiscalità generale senza il necessario raccordo con i principi statali di coordinamento della finanza pubblica.

    Il principio

    Anche le Regioni a statuto speciale con ampia autonomia finanziaria non possono istituire tributi propri che si pongano in conflitto con i principi di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dallo Stato; l’autonomia tributaria regionale trova il suo limite nella necessità di rispettare il sistema tributario statale.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono istituire nuove imposte autonomamente?

    In linea generale no. L’art. 119 Cost. prevede che Regioni ed enti locali possano istituire tributi propri, ma «in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» stabiliti con legge dello Stato. Un tributo regionale del tutto autonomo, non previsto da norme statali di coordinamento, è incostituzionale.

    L’autonomia speciale della Sardegna non la proteggeva?

    No. Lo Statuto speciale sardo attribuisce alla Regione ampia autonomia finanziaria, ma questa deve comunque armonizzarsi con il sistema tributario statale. La Corte ha ritenuto che l’imposta sullo scalo turistico, non prevista da alcuna legge statale, eccedesse i limiti di tale autonomia.

    Che tipo di imposta era quella sullo scalo turistico?

    Era un tributo a carico di chi faceva scalo in Sardegna con aeromobili privati o unità da diporto (barche e yacht) nei porti e aeroporti regionali, con aliquote differenziate per tipo di mezzo e durata dello scalo. Veniva percepita per finanziare lo sviluppo del sistema dei trasporti sardo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 176/2010 – Apprendistato e competenza regionale d.l. 112/2008

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    La Corte dichiara parzialmente illegittimo l’art. 23, comma 2, del d.l. n. 112/2008, che consentiva ai contratti collettivi nazionali di regolare l’apprendistato in deroga alla normativa regionale: la disposizione invade la competenza concorrente delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale.

    Di cosa si tratta

    Nove Regioni (Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Toscana, Basilicata, Piemonte, Marche, Puglia e Lazio) avevano impugnato i commi 1, 2, 3 e 4 dell’art. 23 del d.l. n. 112/2008 (conv. l. n. 133/2008), che modificavano la disciplina dell’apprendistato. In particolare, il comma 2 consentiva ai contratti collettivi di lavoro nazionali di derogare alla normativa regionale in materia di formazione degli apprendisti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Legittimità costituzionale dell’art. 23, commi 1, 2, 3 e 4, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (conv. l. n. 133/2008), in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. (istruzione professionale e formazione professionale, materie concorrenti). Ricorsi in via principale di nove Regioni.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, dichiara l’illegittimità costituzionale del comma 2 dell’art. 23 del d.l. n. 112/2008, che attribuisce ai contratti collettivi nazionali il potere di regolare la formazione degli apprendisti anche in deroga alle normative regionali, invadendo la competenza concorrente delle Regioni. Riserva a separate pronunce le restanti questioni.

    Il principio

    La formazione professionale degli apprendisti rientra nella materia concorrente «istruzione e formazione professionale» (art. 117, terzo comma, Cost.): la contrattazione collettiva nazionale non può derogare alla normativa regionale in tale ambito. Spetta allo Stato fissare i soli principi fondamentali, mentre le Regioni esercitano la competenza a disciplinare la formazione degli apprendisti nel dettaglio.

    Domande e risposte

    Cos’è la materia concorrente nel riparto di competenze?

    Nelle materie «concorrenti» (art. 117, terzo comma, Cost.) la potestà legislativa spetta alle Regioni, salva la determinazione dei principi fondamentali, riservata allo Stato. Istruzione, formazione professionale, tutela della salute e altre materie rientrano in questo schema.

    Come si disciplina l’apprendistato dopo questa sentenza?

    Lo Stato può fissare i principi fondamentali del contratto di apprendistato (durata, obblighi formativi minimi, tutele), ma la regolamentazione di dettaglio — in particolare i piani formativi — spetta alle Regioni, anche attraverso leggi o accordi regionali. I contratti collettivi nazionali non possono derogare alle norme regionali in materia formativa.

    Perché ben nove Regioni hanno impugnato la stessa norma?

    Nelle cause in via principale ciascuna Regione deve proporre autonomo ricorso. Quando la norma statale incide sulle competenze di più Regioni, ciascuna può impugnarla separatamente: la Corte poi riunisce i giudizi e decide con un’unica sentenza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 175/2010 – Cessata materia del contendere legge Sicilia 2009

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    La Corte dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana avverso alcune disposizioni della delibera legislativa regionale n. 250/2009: le norme impugnate sono state successivamente abrogate o modificate.

    Di cosa si tratta

    Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana aveva impugnato alcune disposizioni della delibera legislativa n. 250 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2009) dell’Assemblea regionale siciliana, in riferimento a molteplici parametri costituzionali (artt. 3, 5, 24, 81, 97, 100, 103, 113, 114, 117, 119, 120 Cost. e norme dello Statuto speciale). Nel corso del giudizio, le disposizioni impugnate sono state abrogate o modificate in senso conforme alle censure, facendo venir meno l’oggetto del contendere.

    La questione di legittimità costituzionale

    Legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 3; 29, comma 1 (inciso «1 ter»); 34; 58; 61, commi 2 e 3; 77 della delibera legislativa n. 250/2009 dell’Assemblea regionale siciliana, impugnati dal Commissario dello Stato in riferimento a numerosi parametri costituzionali e dello Statuto speciale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara cessata la materia del contendere in ordine all’intero ricorso, poiché le disposizioni impugnate sono state abrogate o modificate nel corso del giudizio, venendo meno l’interesse a una pronuncia nel merito.

    Il principio

    La cessazione della materia del contendere si verifica quando, nel corso del giudizio costituzionale, le disposizioni impugnate vengono abrogate o modificate in modo da eliminare le ragioni del contrasto. In questo caso la Corte dichiara cessata la materia del contendere senza pronunciarsi nel merito, restando impregiudicata la questione di legittimità delle norme nelle more in vigore.

    Domande e risposte

    Cosa significa «cessata materia del contendere»?

    È una pronuncia processuale con cui la Corte prende atto che, sopravvenute modifiche legislative, non esiste più un oggetto su cui statuire: le norme impugnate non sono più in vigore e non producono effetti.

    Chi è il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana?

    È un organo statale con sede a Palermo che ha il compito di esaminare le delibere legislative dell’Assemblea regionale siciliana prima della loro promulgazione. Se ritiene che una norma sia incostituzionale, può impugnarla davanti alla Corte costituzionale.

    La pronuncia di cessata materia è definitiva?

    Sì, estingue il giudizio. Tuttavia, essa non impedisce che le stesse questioni vengano riproposte se in futuro vengono riapprovate norme analoghe o se il giudice a quo solleva di nuovo la questione incidentalmente.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 174/2010 – Immunità parlamentare Stracquadanio e conflitto tra poteri

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal GIP di Firenze contro il Senato (che aveva deliberato l’insindacabilità delle opinioni del sen. Stracquadanio) e inammissibile quello contro il Parlamento europeo (immunità Brunetta): su quest’ultimo la Corte italiana non ha giurisdizione.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze aveva promosso conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale in due distinte direzioni: (a) contro il Senato della Repubblica, che il 12 febbraio 2009 aveva deliberato l’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. delle opinioni espresse dal senatore Giorgio Stracquadanio nei confronti del dott. Giuseppe De Michelis di Slonghello; (b) contro la decisione del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 che raccomandava di difendere l’immunità dell’on. Renato Brunetta per le stesse vicende.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (fase di ammissibilità): GIP Tribunale di Firenze vs Senato della Repubblica (delibera del 12 febbraio 2009 ex art. 68, primo comma, Cost.) e vs Parlamento europeo (decisione del 22 aprile 2009). Parametro: art. 68, comma 1, Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibile il ricorso per conflitto contro il Senato della Repubblica: la deliberazione di insindacabilità è un atto idoneo a determinare il conflitto con le attribuzioni del giudice. Dichiara invece inammissibile il ricorso contro il Parlamento europeo, organo di un’organizzazione internazionale (l’UE) non soggetto alla giurisdizione della Corte costituzionale italiana.

    Il principio

    La Corte costituzionale italiana ha giurisdizione sui conflitti tra poteri dello Stato italiano (art. 134 Cost.): un organo di un’istituzione dell’Unione europea (come il Parlamento europeo) non è un «potere dello Stato» ai sensi della Costituzione italiana, e i suoi atti non possono essere oggetto di conflitto di attribuzione davanti alla Corte.

    Domande e risposte

    Cos’è l’insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost.?

    L’art. 68, comma 1, Cost. stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Quando un giudice ritiene che tale immunità non si applichi al caso concreto, può sollevare conflitto se la Camera ha deliberato l’insindacabilità.

    Perché il conflitto contro il Parlamento europeo è inammissibile?

    La Corte costituzionale tutela il riparto di attribuzioni tra i «poteri dello Stato» italiano (art. 134 Cost.). Il Parlamento europeo è un organo dell’Unione europea, soggetto autonomo di diritto internazionale: non rientra nell’ordinamento costituzionale italiano e i suoi atti non possono essere censurati dalla Corte.

    Cosa succede dopo la dichiarazione di ammissibilità?

    Nella fase di ammissibilità la Corte si limita a verificare se il ricorso è astrattamente idoneo a configurare un conflitto. La decisione nel merito — se cioè il Senato abbia violato le attribuzioni del giudice — viene adottata in un separato giudizio.

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