Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 368/2010 – Pignoramento presso terzi e limite del credito precettato

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    La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 546, comma 1, c.p.c., che limita gli obblighi del terzo pignorato all’importo del credito precettato più la metà. La norma è ragionevole: bilancia l’interesse del creditore procedente con la necessità di non immobilizzare risorse eccedenti del terzo.

    Di cosa si tratta

    Un avvocato aveva pignorato presso la banca tesoriera del Comune di Pozzuoli un credito di circa 800 euro vantato verso il Comune. La banca, ai sensi dell’art. 546 c.p.c., aveva vincolato solo la somma precettata più la metà, ma questa risultava insufficiente a coprire sia il capitale sia le spese di esecuzione. Il giudice dell’esecuzione aveva sollevato questione di costituzionalità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Napoli censurava l’art. 546, comma 1, c.p.c. in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost., lamentando che il limite del «credito precettato + metà» non copre le spese di esecuzione, costringendo il creditore a promuovere un secondo pignoramento, con rischio di una spirale senza fine.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione non fondata. Il meccanismo del «credito precettato + metà» è il risultato di una scelta discrezionale del legislatore che bilancia interessi contrapposti: tutela del creditore procedente e tutela del terzo pignorato, che non deve vedersi immobilizzare somme eccessive. Il problema concreto dei costi dell’esecuzione non rende la norma irragionevole, anche perché le spese di esecuzione sono caricate dal creditore e recuperabili. L’art. 97 Cost. non riguarda la disciplina della giurisdizione.

    Il principio

    Il legislatore può discrezionalmente fissare un limite agli importi che il terzo pignorato deve vincolare, purché il bilanciamento tra gli interessi del creditore e quelli del terzo non sia manifestamente irragionevole. La circostanza che il limite non copra sempre le spese processuali non rende la norma incostituzionale.

    Domande e risposte

    Come funziona il pignoramento presso terzi?

    Il creditore (pignorante) notifica l’atto di pignoramento al terzo (ad esempio una banca) che detiene somme dovute al debitore. Il terzo deve dichiarare quanto deve al debitore e vincolare l’importo del credito precettato aumentato della metà, fino alla conclusione del procedimento.

    Perché il limite «credito + metà» può creare problemi pratici?

    Se il credito da recuperare è piccolo ma le spese legali e di esecuzione sono relativamente elevate, l’importo vincolato potrebbe non bastare a soddisfare sia il capitale sia le spese. In questo caso il creditore dovrebbe avviare un nuovo pignoramento, con ulteriori costi, rischiando una spirale.

    Il problema è stato poi risolto dal legislatore?

    La Corte non interviene sulla disciplina ma conferma la sua costituzionalità; eventuali correttivi spettano al legislatore, il quale può modulare il moltiplicatore o prevedere che le spese di esecuzione vadano calcolate nell’importo vincolato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 367/2010 – Notifiche penali post-terremoto Abruzzo e diritto di difesa

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    La Corte dichiara inammissibile la questione sollevata dal GUP del Tribunale di Pescara sull’art. 5, comma 10, del d.l. n. 39/2009 (terremoto Abruzzo), che prevedeva la notifica degli atti penali presso il presidio degli uffici giudiziari de L’Aquila trasferiti in sede temporanea. Il rimettente non ha adeguatamente motivato la rilevanza né esplorato le possibilità interpretative e i rimedi esistenti.

    Di cosa si tratta

    A seguito del terremoto dell’Aquila dell’aprile 2009, gli uffici giudiziari aquilani erano stati trasferiti in sede temporanea. Il d.l. n. 39/2009 prevedeva, a pena di nullità, che gli atti processuali fossero notificati presso il presidio temporaneo. Il GUP del Tribunale di Pescara riteneva che questa modalità di notifica, basata su una presunzione assoluta di conoscenza, ledesse i diritti dell’imputato e il principio di uguaglianza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GUP di Pescara censurava l’art. 5, comma 10, del d.l. n. 39/2009 in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevedeva a pena di nullità la notifica presso il presidio temporaneo, creando una presunzione assoluta di conoscenza senza corrispondenza con la realtà.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione inammissibile per difetto di motivazione. Il rimettente non ha chiarito se la norma fosse rimasta in vigore nella sua versione originaria o fosse stata modificata dall’emendamento apportato in sede di conversione (con possibili effetti ex tunc), e non ha considerato l’applicabilità dell’art. 420-bis c.p.p. come rimedio al difetto di conoscenza. Tali carenze rendono inadeguata la motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.

    Il principio

    In ambito penale, una norma che prevede modalità di notifica basate su una presunzione assoluta di conoscenza solleva legittime preoccupazioni in punto di diritto di difesa e di equità del processo. Tuttavia, la questione può essere dichiarata inammissibile se il rimettente non ha previamente verificato il quadro normativo effettivo, inclusi i rimedi processuali disponibili per ovviare all’eventuale difetto di conoscenza.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 5, comma 10, del d.l. n. 39/2009?

    La norma imponeva che, finché gli uffici giudiziari dell’Aquila operavano in sede temporanea (un presidio istituito a tale scopo), tutte le notifiche dovevano essere effettuate presso quella sede, a pena di nullità. La finalità era garantire continuità del servizio giudiziario in un contesto di emergenza.

    Cosa è l’art. 420-bis c.p.p. e perché era rilevante?

    L’art. 420-bis c.p.p. disciplina il procedimento in absentia: quando l’imputato non compare, il giudice deve verificare se sia stato regolarmente citato e, in caso contrario, può adottare misure per garantire la conoscenza effettiva dell’atto. Il rimettente avrebbe dovuto valutare se tale strumento consentisse già di rimediare alle lacune denunciate.

    La norma del terremoto dell’Aquila era ancora applicabile al momento della questione?

    Il rimettente non aveva chiarito se la norma impugnata fosse quella originaria del decreto-legge o quella risultante dalla legge di conversione, che poteva differire. La Corte ha ritenuto tale omissione decisiva ai fini dell’ammissibilità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 366/2010 – Impianti eolici regionali e soglie DIA

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    La Corte dichiara incostituzionale l’art. 27, comma 1, lettera b), della legge regionale Puglia n. 1/2008, che innalzava da 60 kW a 1 MW la soglia di potenza eolica per cui si applica la procedura semplificata della DIA. Solo lo Stato, tramite decreto ministeriale, può modificare tali soglie: la Regione non ha tale potere.

    Di cosa si tratta

    Una privata cittadina aveva presentato una denuncia di inizio attività (DIA) al Comune di Biccari per costruire un aerogeneratore da 1 MW, avvalendosi della norma regionale pugliese che estendeva il regime semplificato fino a questa potenza. Il Comune aveva vietato i lavori; impugnando il divieto, il TAR Puglia aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della norma regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Puglia censurava l’art. 27 della legge regionale n. 1/2008 per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione. La materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» è di competenza concorrente, ma il d.lgs. n. 387/2003 fissa le soglie per la DIA come principi fondamentali della materia, modificabili solo con decreto ministeriale, non con legge regionale.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie la questione. Il d.lgs. n. 387/2003 prevede che le soglie di potenza per il regime semplificato possano essere modificate solo dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente, previa intesa con la Conferenza unificata. La Regione Puglia ha invece agito autonomamente, invadendo l’area riservata allo Stato. La pronuncia si allinea a sentenze coeve (nn. 119, 124, 194/2010) su norme analoghe.

    Il principio

    In materia di energia da fonti rinnovabili, le soglie di potenza che determinano quale procedura autorizzatoria si applica agli impianti costituiscono principi fondamentali della legislazione statale concorrente. Solo lo Stato, attraverso decreto ministeriale, può innalzare tali soglie; le Regioni non hanno competenza per farlo autonomamente, nemmeno in senso più favorevole allo sviluppo delle rinnovabili.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per gli impianti eolici già autorizzati con la DIA regionale?

    La pronuncia di incostituzionalità è limitata all’ambito di applicabilità ancora residuo della norma (denunce presentate fino a trenta giorni prima dell’entrata in vigore della legge regionale n. 31/2008). Gli impianti già completati non sono automaticamente demolibili, ma le autorizzazioni rilasciate in forza della norma incostituzionale potrebbero essere impugnate.

    Perché la competenza in materia di energia è concorrente e non esclusiva statale?

    L’art. 117, terzo comma, Cost. elenca «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» tra le materie di legislazione concorrente. Ciò significa che lo Stato fissa i principi fondamentali e le Regioni possono legiferare nel rispetto di essi, senza però modificare le regole di principio, come le soglie autorizzatorie.

    Come si autorizza oggi un impianto eolico da 1 MW?

    Per impianti superiori a 60 kW (soglia statale per la DIA eolica), è richiesta l’autorizzazione unica regionale ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, un procedimento più articolato che coinvolge più enti e valuta l’impatto ambientale e paesaggistico.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Competenza concorrente in materia energetica: lo Stato fissa i principi, le Regioni non possono derogare alle soglie di procedimento.
  • Corte cost. n. 365/2010 – Notifiche opposizione sanzioni e domicilio fuori sede

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    La Corte dichiara incostituzionale l’art. 22, quarto e quinto comma, della legge n. 689/1981 nella parte in cui, per chi si oppone a una sanzione amministrativa ma risiede fuori dal comune dove ha sede il giudice, prevede come unico mezzo di notifica il deposito in cancelleria. Tale regime discrimina ingiustificatamente chi non può eleggere domicilio locale e viola il diritto di difesa.

    Di cosa si tratta

    Un cittadino residente ad Antegnate (Bergamo) aveva impugnato una multa per infrazione al codice della strada davanti al Giudice di pace di Milano. Non avendo eletto domicilio a Milano, le comunicazioni gli erano state inviate tramite semplice deposito in cancelleria, così non veniva a sapere delle nuove udienze fissate dopo i rinvii. Non compariva quindi all’udienza, senza possibilità di difendersi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Milano censurava l’art. 22, commi 4 e 5, della legge n. 689/1981 in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione: la norma crea una discriminazione tra chi risiede nel comune sede del giudice — e riceve le notifiche regolarmente — e chi risiede altrove, costretto a frequentare la cancelleria per sapere se ci sono avvisi, con effettiva impossibilità di esercitare il diritto di difesa.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie la questione. Il procedimento di opposizione alle sanzioni amministrative è strutturato per essere semplice e accessibile, senza gravare l’opponente di incombenti formali. Obbligarlo ad eleggere domicilio nel comune sede del giudice — o subire la notifica solo in cancelleria — costituisce un fattore di dissuasione ingiustificato e irragionevole, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., specialmente alla luce delle nuove possibilità di notifica telematica introdotte dal legislatore.

    Il principio

    In un procedimento giurisdizionale ispirato a semplicità e accessibilità, il legislatore non può prevedere modalità di notifica che discriminano i cittadini in base al loro luogo di residenza rispetto alla sede del giudice, imponendo alla sola parte lontana l’onere di monitorare la cancelleria. Esistendo mezzi alternativi (posta, telematica), il deposito in cancelleria non può essere l’unica opzione.

    Domande e risposte

    Dopo questa sentenza, come vengono effettuate le notifiche a chi oppone una multa?

    L’opponente che risiede fuori dal comune sede del giudice ha diritto a ricevere le notifiche con i mezzi previsti dalla legge statale (ad esempio, raccomandata, posta elettronica certificata), su propria richiesta, e non più tramite il solo deposito in cancelleria, che resta modalità residuale.

    Questa decisione vale anche per le sanzioni al codice della strada?

    Sì: la questione era sorta proprio in relazione a un’opposizione a una multa per violazione del codice della strada. Il legislatore aveva già parzialmente modificato l’art. 204-bis del codice della strada per consentire notifiche via fax o e-mail; la sentenza consolida e generalizza tale orientamento.

    Perché la Corte aveva in precedenza ritenuto legittima la norma?

    Con l’ordinanza n. 391/2007 la Corte aveva respinto una questione analoga, ritenendo la norma espressione di discrezionalità legislativa. La nuova questione era però formulata in termini diversi (discriminazione basata sul luogo di residenza) e il quadro normativo era cambiato con l’introduzione della posta elettronica certificata nei procedimenti civili.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza: vietata la discriminazione basata sul luogo di residenza nel godimento dei diritti processuali.
    • Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa: il deposito in cancelleria come unico mezzo lo comprime ingiustificatamente.
  • Corte cost. n. 364/2010 – Successione ente delegato e passività pregresse

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge regionale Basilicata n. 23/1992, nella parte in cui, sopprimendo un consorzio e trasferendone le funzioni alla Provincia di Matera, non hanno previsto le modalità di finanziamento per coprire le passività maturate prima del trasferimento. Un ente delegato non può essere gravato da debiti altrui senza risorse per farvi fronte.

    Di cosa si tratta

    La Regione Basilicata aveva soppresso il Consorzio dei comuni non montani del Materano e trasferito le sue funzioni alla Provincia di Matera. Il Consorzio aveva accumulato debiti previdenziali verso l’INPS, relativi a contributi per operai agricoli assunti in modo irregolare. La Provincia, succeduta nelle funzioni, si trovò a dover pagare quei debiti senza che la legge regionale avesse previsto alcun meccanismo di copertura finanziaria. La Corte d’Appello di Potenza ha quindi sollevato questione di costituzionalità.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’Appello di Potenza censurava gli artt. 2 e 4 della legge regionale n. 23/1992 in riferimento agli artt. 3 (ragionevolezza), 97 (buon andamento), 119 e 128 Cost. (autonomia finanziaria degli enti locali), per non aver disciplinato le modalità di estinzione delle passività pregresse del Consorzio a carico del soggetto delegato.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie la questione per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. È principio fondamentale della finanza pubblica che chi dispone il trasferimento di funzioni da un ente all’altro debba disciplinare anche gli aspetti finanziari dei rapporti attivi e passivi, incluse le passività pregresse. L’omissione totale di tale disciplina rende la norma manifestamente irragionevole e contraria al buon andamento.

    Il principio

    La Regione che sopprime un ente e delega le sue funzioni a un altro soggetto pubblico è tenuta a dettare norme specifiche per il finanziamento delle passività maturate prima del trasferimento. Non è consentito accollare silenziosamente all’ente subentrante i debiti pregressi senza attribuire le risorse necessarie: ciò viola il principio di parità tra responsabilità di disciplina e responsabilità finanziaria.

    Domande e risposte

    Un comune o una provincia può rifiutare le funzioni trasferite per non rispondere dei debiti altrui?

    No: gli enti pubblici non possono declinare le competenze attribuite per legge né accettarle «con beneficio d’inventario». Proprio per questo il legislatore che trasferisce funzioni deve regolamentare contestualmente la sorte delle passività pregresse, garantendo che l’ente subentrante non ne risponda senza le risorse adeguate.

    Qual è la differenza tra successione in senso civilistico e trasferimento amministrativo di funzioni?

    Nel diritto privato l’erede risponde dei debiti del de cuius, ma può rinunciare. Negli enti pubblici il trasferimento di funzioni non implica automaticamente la successione nei debiti dell’ente soppresso: occorre una norma espressa che disciplini il riparto delle responsabilità finanziarie.

    Cosa deve fare ora la Regione Basilicata?

    A seguito della dichiarazione di incostituzionalità, la Regione deve emanare una normativa che individui le modalità con cui la Provincia di Matera potrà essere tenuta indenne dagli oneri derivanti dalla gestione del Consorzio soppresso, stabilendo le risorse finanziarie necessarie a tal fine.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 363/2010 – Reclamo cautelare agrario e competenza funzionale

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Presidente della Sezione agraria specializzata del Tribunale di Ancona sull’art. 669-terdecies c.p.c. e sull’art. 26, comma 3, della legge n. 11/1971. Il rimettente usava il giudizio di costituzionalità per ottenere dalla Corte un avallo interpretativo sulla propria competenza, senza descrivere il procedimento concreto.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente della Sezione specializzata agraria del Tribunale di Ancona riteneva che le norme sul procedimento cautelare agrario creassero un vuoto normativo in punto di reclamabilità dei provvedimenti e di competenza funzionale del presidente monocratico. Invece di risolvere la questione in via interpretativa, sollevava incidente di costituzionalità per ottenere dalla Corte una risposta definitiva sul punto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il rimettente censurava l’art. 669-terdecies c.p.c. — nella parte in cui non prevede espressamente la reclamabilità dell’ordinanza cautelare emessa dalla sezione agraria — e l’art. 26, comma 3, della legge n. 11/1971, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte rileva plurimi profili di inammissibilità: mancata descrizione della fattispecie concreta; uso distorto del giudizio incidentale (diretto a ottenere un avallo, non a risolvere una questione rilevante per il processo); questioni premature o ipotetiche; motivazione apodittica sulla non manifesta infondatezza. L’ordinanza di rimessione risulta priva della necessaria chiarezza.

    Il principio

    Il giudizio incidentale di legittimità costituzionale non può essere utilizzato dal giudice rimettente come strumento per ottenere dalla Corte una conferma interpretativa della propria competenza funzionale. La questione deve riguardare una norma la cui incostituzionalità è rilevante per la risoluzione della specifica controversia pendente.

    Domande e risposte

    Cos’è il reclamo cautelare?

    Il reclamo è il mezzo con cui la parte soccombente in un procedimento cautelare può impugnare il provvedimento davanti a un diverso organo giudicante (di regola, collegiale). L’art. 669-terdecies c.p.c. disciplina questo istituto in via generale, ma la sua applicazione alle sezioni agrarie specializzate presentava margini di incertezza interpretativa.

    Perché la questione è stata dichiarata prematura?

    Perché la censura sulla reclamabilità dell’ordinanza cautelare era irrilevante in un procedimento di prima istanza: il problema del reclamo si pone solo dopo l’emissione del provvedimento, non durante la fase di trattazione.

    Cosa si intende per «uso distorto» dell’incidente di costituzionalità?

    Si tratta del caso in cui il giudice rimettente utilizza il giudizio costituzionale non per risolvere un dubbio che condiziona la decisione del processo principale, ma per rafforzare la propria posizione interpretativa o per ottenere un chiarimento normativo generale, finalità estranee alla funzione dell’incidente.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 362/2010 – Appalti regionali e tutela della concorrenza

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal TAR Sardegna sulla legge regionale sarda in materia di appalti pubblici. Il rimettente non ha spiegato perché la norma regionale sia incompatibile con quella statale, ignorando un orientamento giurisprudenziale contrario alla propria tesi.

    Di cosa si tratta

    Una società aveva ottenuto provvisoriamente l’aggiudicazione di un appalto dalla Abbanoa s.p.a. (società pubblica che gestisce il servizio idrico in Sardegna), ma era stata successivamente esclusa per irregolarità contributive. Il TAR Sardegna ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, commi 3, 4 e 5, della legge regionale n. 5/2007, che prevede l’escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione all’Autorità di vigilanza in caso di mancata prova dei requisiti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Sardegna dubitava che la norma regionale, nel prevedere conseguenze sanzionatorie aggiuntive rispetto a quelle statali (artt. 48 e 75 del d.lgs. n. 163/2006), violasse l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione (tutela della concorrenza — competenza esclusiva statale) e l’art. 3, lettera e), dello Statuto speciale sardo.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile. Il rimettente ha enunciato la propria interpretazione in modo assertivo, senza confrontarsi con un orientamento della giurisprudenza amministrativa che, al contrario, riteneva già la norma statale applicabile anche ai casi disciplinati dalla legge regionale. In assenza di tale motivazione, la questione non supera il vaglio di ammissibilità.

    Il principio

    Il giudice rimettente che solleva questione di legittimità costituzionale su una norma che si pone in apparente contrasto con quella statale deve motivare compiutamente la propria interpretazione, specie quando esista un orientamento giurisprudenziale che conduce a conclusioni opposte. L’omissione di tale confronto rende la questione manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Perché la Regione Sardegna ha una disciplina propria sugli appalti?

    La Sardegna gode di autonomia speciale e può legiferare in materia di lavori pubblici di esclusivo interesse regionale. La legge n. 5/2007 recepiva la direttiva europea 2004/18/CE adattandola al contesto regionale, ma la competenza sulla tutela della concorrenza rimane esclusiva dello Stato.

    Cosa succede quando una norma regionale aggiunge sanzioni non previste dalla legge statale?

    Se la norma statale è già interpretabile nel senso di includere quelle sanzioni — come riteneva parte della giurisprudenza amministrativa — allora la norma regionale potrebbe non essere costituzionalmente illegittima. Il giudice rimettente avrebbe dovuto affrontare questa questione invece di ignorarla.

    Cosa significa «manifesta inammissibilità»?

    La manifesta inammissibilità è una pronuncia con cui la Corte, senza entrare nel merito, dichiara che la questione non soddisfa i requisiti formali e sostanziali per essere esaminata: ad esempio, perché manca la motivazione sulla rilevanza o sulla non manifesta infondatezza.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Riparto della competenza legislativa tra Stato e Regioni; la tutela della concorrenza è materia esclusiva statale.
  • Corte cost. n. 361/2010 – Piano casa Calabria commissario ad acta ed estinzione del processo

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    Il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere: la Regione Calabria ha abrogato la legge n. 5 del 2010 (approvata dal Presidente della Giunta quale commissario ad acta per il “piano casa”) con la successiva legge n. 21 del 2010. Tanto il ricorso per legittimità costituzionale quanto il conflitto di attribuzioni vengono dichiarati estinti.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato la legge regionale calabrese n. 5 del 2010, approvata dal Presidente della Giunta regionale nelle vesti di commissario ad acta governativo per attuare l’intesa sul “piano casa” del 1 aprile 2009. Le contestazioni riguardavano: la previsione di un regolamento attuativo della Giunta (rinvio che differiva l’attuazione), e una disposizione sulle aree a rischio idrogeologico che violava la competenza statale esclusiva in materia ambientale. Era stato proposto anche un conflitto di attribuzioni per la promulgazione della legge in difformità dalle istruzioni governative.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna gli artt. 1, comma 2, lett. d) e 2, comma 1, della legge della Regione Calabria n. 5 del 2010 (piano casa), in riferimento agli artt. 117, comma 2, lett. s), e 118 della Costituzione, e propone conflitto di attribuzioni in relazione agli artt. 118 e 120 Cost.

    La decisione della Corte

    La Regione Calabria ha approvato la legge n. 21 del 2010 che abroga la legge n. 5 del 2010. Il Governo ha valutato se rinunciare al ricorso per cessazione della materia del contendere. La Corte dichiara l’estinzione del processo — sia del ricorso per legittimità costituzionale sia del conflitto di attribuzioni — per sopravvenuta carenza di interesse.

    Il principio

    Quando la legge regionale impugnata viene abrogata nel corso del giudizio costituzionale e il ricorrente rinuncia al ricorso, il processo si estingue per cessazione della materia del contendere, senza che la Corte entri nel merito della legittimità costituzionale delle disposizioni originariamente censurate.

    Domande e risposte

    Cosa è il commissario ad acta in materia legislativa?

    Il commissario ad acta è un organo nominato dal Governo (o dalla Corte dei conti) per sostituirsi all’ente inadempiente. In casi eccezionali il Governo può incaricare il Presidente della Giunta di adottare anche atti di natura legislativa, come avvenne per il piano casa calabrese.

    Il conflitto di attribuzioni può estinguersi per cessazione della materia del contendere?

    Sì. Come i giudizi di legittimità costituzionale in via principale, anche i conflitti di attribuzioni possono estinguersi quando l’atto impugnato viene rimosso o abrogato e il ricorrente rinuncia all’interesse a proseguire il giudizio.

    Cos’è il “piano casa” del 2009?

    È l’intesa raggiunta in Conferenza unificata il 1 aprile 2009 tra Stato, Regioni ed enti locali, volta a rilanciare il settore edilizio attraverso la concessione di ampliamenti volumetrici e la regolarizzazione di manufatti. Le Regioni erano tenute ad approvare proprie leggi attuative entro 90 giorni.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 360/2010 – Concessioni demaniali marittime e competenza statale in Sicilia

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma siciliana che attribuiva alla Regione il rilascio di concessioni demaniali marittime nel mare territoriale oltre il demanio costiero. La competenza appartiene allo Stato: né lo Statuto regionale né la Costituzione riconoscono alla Regione siciliana potere sul mare territoriale.

    Di cosa si tratta

    Una società aveva chiesto una concessione demaniale marittima per creare gabbie di allevamento di tonni in mare aperto. La legge regionale siciliana del 2003 aveva attribuito alla Regione (anziché alla Capitaneria di porto) la competenza al rilascio di tali concessioni. La Capitaneria aveva trasmesso gli atti all’Assessorato regionale, che aveva poi negato il finanziamento richiesto per mancanza della concessione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana impugna l’art. 7, comma 1, della legge regionale siciliana n. 4 del 2003, nella parte in cui attribuisce alla Regione le funzioni relative al rilascio di concessioni demaniali marittime nel mare territoriale al di fuori del demanio marittimo costiero. Parametri: Statuto siciliano e Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie e dichiara l’illegittimità costituzionale della norma. Lo Statuto speciale siciliano e la Costituzione non attribuiscono alla Regione competenze sul mare territoriale oltre il demanio marittimo costiero: auto-attribuirsi tali competenze con legge regionale è incostituzionale.

    Il principio

    La Regione siciliana non può, con propria legge, estendere le proprie competenze al mare territoriale al di là del demanio marittimo costiero: si tratta di una materia riservata allo Stato, e l’auto-attribuzione praeter vel contra Constitutionem di competenze non previste dallo Statuto è incostituzionale.

    Domande e risposte

    Chi rilascia le concessioni demaniali marittime in Italia?

    Dipende dall’area. Per il demanio marittimo costiero (spiagge, porti, aree portuali) la competenza è in parte delegata alle Regioni. Per il mare territoriale al di là del demanio costiero, la competenza spetta allo Stato, esercitata attraverso le Capitanerie di porto.

    La Regione siciliana ha poteri speciali sulle acque territoriali?

    No. Lo Statuto speciale siciliano (approvato con d.lgs. n. 455 del 1946 e convertito in legge costituzionale) non attribuisce alla Regione competenze sul mare territoriale oltre le acque costiere. La Corte ha escluso che tali competenze possano essere auto-attribuite dalla Regione con propria legge.

    Cosa succede alle concessioni già rilasciate dalla Regione sulla base della norma dichiarata incostituzionale?

    La dichiarazione di illegittimità costituzionale ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza. Le concessioni già rilasciate sulla base della norma incostituzionale potrebbero essere soggette a impugnazione, ma la questione dipende da valutazioni caso per caso sull’efficacia retroattiva.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 359/2010 – Inottemperanza ordine espulsione straniero e giustificato motivo

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quater, del Testo unico sull’immigrazione, nella parte in cui non prevede che il reato di reiterata inottemperanza all’ordine di allontanamento sia escluso quando lo straniero dimostra l’esistenza di un giustificato motivo. La norma punisce condotte inesigibili per chi versi in condizioni di assoluta indigenza.

    Di cosa si tratta

    Una cittadina straniera, già condannata tre volte per inottemperanza agli ordini di allontanamento, veniva ancora arrestata mentre viveva in un sottoscala abbandonato privo di riscaldamento, con temperature sotto zero. Il giudice riteneva che le sue condizioni di estrema indigenza le rendessero impossibile abbandonare il territorio con i propri mezzi: ma la norma censurata (art. 14, comma 5-quater, introdotto nel 2009) non prevedeva alcuna clausola di giustificato motivo, a differenza del comma 5-ter.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Voghera impugna l’art. 14, comma 5-quater, del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dalla legge n. 94 del 2009 (pacchetto sicurezza), nella parte in cui non esclude la punibilità dello straniero reiteratamente inottemperante quando ricorra un giustificato motivo. Parametri: artt. 2, 3, 25 comma 2 e 27 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie e dichiara l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede la clausola del giustificato motivo. Punire lo straniero in stato di assoluta indigenza che non può materialmente lasciare il territorio viola i principi di offensività (art. 25, comma 2, Cost.) e di personalità della responsabilità penale (art. 27 Cost.): la condotta è materialmente inesigibile e non esprime un significativo disvalore.

    Il principio

    Il legislatore non può sanzionare penalmente condotte materialmente inesigibili: se lo straniero non può lasciare il territorio per ragioni obiettive (indigenza estrema), la sua permanenza non è punibile. L’omissione di una clausola di giustificato motivo è incostituzionale perché viola i principi di offensività e personalità della responsabilità penale.

    Domande e risposte

    Cos’è il reato di inottemperanza all’ordine di allontanamento?

    L’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 prevede che lo straniero non espellibile con accompagnamento coattivo riceva un ordine del questore di lasciare il territorio. Se non ottemperante, commette un reato (comma 5-ter); se reiteratamente inottemperante, commette un reato più grave (comma 5-quater).

    Perché il giustificato motivo è costituzionalmente necessario?

    Perché l’art. 27 Cost. richiede che la responsabilità penale sia personale: non si può punire chi non ha la possibilità concreta di adempiere all’obbligo. L’art. 25, comma 2, Cost. (principio di offensività) esclude la punibilità delle condotte prive di significato offensivo, come il mancato allontanamento per impossibilità materiale.

    Dopo questa sentenza, lo straniero può invocare il giustificato motivo?

    Sì. La sentenza n. 359 del 2010 ha introdotto nell’art. 14, comma 5-quater, la clausola di non punibilità in presenza di giustificato motivo, analogamente a quanto già previsto dal comma 5-ter. Spetta al giudice valutare la sussistenza del giustificato motivo caso per caso.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 358/2010 – Dichiarazioni predibattimentali del teste e prova dell’intimidazione

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 500, comma 2, c.p.p.: il divieto di usare le dichiarazioni predibattimentali del teste (lette per contestazione) come prova dell’avvenuta intimidazione o subornazione non viola l’art. 111, comma 5, Cost., che consente il recupero delle dichiarazioni solo in presenza di “provata condotta illecita”.

    Di cosa si tratta

    In un processo per maltrattamenti in famiglia, la persona offesa aveva ritrattato in dibattimento le accuse. Dalle dichiarazioni predibattimentali emergeva però che il convivente l’aveva minacciata per farle ritrattare. Il giudice poteva usare quelle dichiarazioni per valutare la credibilità del teste, ma si chiedeva se potesse usarle anche per provare l’avvenuta intimidazione (presupposto per acquisire le dichiarazioni al fascicolo ex art. 500, comma 4, c.p.p.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Biella impugna l’art. 500, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente di usare le dichiarazioni lette per contestazione anche ai fini della prova dell’intimidazione o subornazione del testimone. Parametro: art. 111, comma 5, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La questione è dichiarata manifestamente infondata. L’art. 111, comma 5, Cost. consente la deroga al contraddittorio in caso di “provata condotta illecita” del soggetto che ha influenzato il testimone. La disciplina del codice sul punto è compatibile con questo parametro: la prova dell’intimidazione va ricercata in altri elementi, non necessariamente nelle dichiarazioni contestate al teste.

    Il principio

    Le dichiarazioni predibattimentali lette per contestazione (art. 500, comma 2, c.p.p.) possono essere valutate solo ai fini della credibilità del testimone. Non possono essere usate come prova autonoma dell’intimidazione o subornazione del teste: la “provata condotta illecita” richiesta dall’art. 111, comma 5, Cost. deve essere dimostrata con altri mezzi.

    Domande e risposte

    Quando il giudice può acquisire al fascicolo le dichiarazioni predibattimentali del teste?

    Ai sensi dell’art. 500, comma 4, c.p.p., quando risulta provato che il testimone ha subito violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro per non deporre o deporre il falso. In questo caso il giudice può acquisire le precedenti dichiarazioni e usarle come prova.

    Cosa sono le “contestazioni” in dibattimento?

    Quando il teste nega o afferma qualcosa di diverso rispetto alle precedenti dichiarazioni rese alla PG o al PM, le parti possono “contestargli” quelle dichiarazioni leggendogliele (art. 500, commi 1-2, c.p.p.). Le dichiarazioni contestate sono utilizzabili solo per valutare la credibilità del teste, non come prova del fatto.

    Cos’è la “provata condotta illecita” ex art. 111, comma 5, Cost.?

    È l’ipotesi in cui qualcuno ha commesso un reato (violenza, minaccia, corruzione) per condizionare la deposizione del testimone. In questo caso la Costituzione consente di derogare al principio del contraddittorio e di usare le dichiarazioni predibattimentali come prova piena.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 357/2010 – IRAP agricola Provincia autonoma Trento e competenza statale

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    La Corte dichiara parzialmente illegittime alcune disposizioni della Provincia autonoma di Trento in materia di IRAP agricola e di altre agevolazioni fiscali provinciali, per violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia tributaria. Non tutte le norme impugnate sono incostituzionali.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato varie disposizioni delle leggi finanziarie provinciali di Trento del 2009 e 2010, riguardanti: la proroga della riduzione dell’aliquota IRAP per il settore agricolo e la piccola pesca (0,9% anziché 1,9%); l’esenzione IRAP per soggetti analoghi a quelli esenti a livello statale; e una norma sulle aree edificabili ai fini IMU. La Provincia sosteneva di avere competenza fiscale in base allo Statuto speciale Trentino-Alto Adige.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna: a) l’art. 3, comma 2, l.p. Trento n. 2 del 2009 (proroga aliquota IRAP ridotta per agricoltura); b) l’art. 56, comma 1, stessa legge (esenzione IRAP); c) l’art. 45, comma 5, l.p. Trento n. 19 del 2009. Parametri: artt. 117 comma 2 lettere e) e s), 119 comma 2 Cost. e artt. 8 e 9 dello Statuto speciale.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie parzialmente. La proroga dell’aliquota IRAP ridotta per l’agricoltura è illegittima: dopo che lo Stato ha “stabilizzato” l’aliquota speciale all’1,9% con la legge n. 203 del 2008, la Provincia non aveva più titolo per ridurla ulteriormente, poiché l’IRAP non è tributo “proprio” della Regione nel senso dello Statuto. Alcune delle altre disposizioni vengono invece dichiarate non fondate o cessate.

    Il principio

    L’IRAP, pur con gettito destinato alle Regioni, è un tributo istituito e disciplinato dalla legge statale: le Regioni e le Province autonome possono variarne l’aliquota solo nei limiti espressamente concessi dalla legge dello Stato. Una volta che lo Stato ha stabilizzato un’aliquota speciale (es. per il settore agricolo), le Province autonome non possono prorogare riduzioni di propria iniziativa.

    Domande e risposte

    Le Province autonome possono modificare l’aliquota IRAP?

    Solo nei limiti fissati dalla legge statale. In base agli artt. 16 e 45 del d.lgs. n. 446 del 1997, Regioni e Province autonome possono variare l’aliquota ordinaria IRAP fino a un punto percentuale, ma non l’aliquota speciale per il settore agricolo una volta che lo Stato l’ha stabilizzata.

    Perché l’IRAP non è un tributo “proprio” della Regione?

    Perché, pur essendo il gettito destinato alle Regioni, l’IRAP è istituita e disciplinata dalla legge dello Stato (d.lgs. n. 446 del 1997). Un tributo è “proprio” della Regione ai sensi dell’art. 119 Cost. solo quando è la Regione stessa a istituirlo con propria legge.

    Quale rilevanza ha lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia tributaria?

    Lo Statuto (artt. 8 e 9 d.P.R. n. 670 del 1972) attribuisce alle Province autonome alcune competenze tributarie, ma queste non si estendono ai tributi statali erariali come l’IRAP. La Corte ha più volte ribadito che l’IRAP rientra nella competenza esclusiva statale (art. 117, comma 2, lett. e), Cost.).

    Norme collegate