Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 25/2009 – Phone center e competenza regionale

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    La sentenza n. 25/2009 della Corte Costituzionale riguarda dell’articolo 8 della legge della Regione Veneto 30 novembre 2007. dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Veneto 30 novembre 2007, n. 32 (Regolamentazione dell’attività dei centr

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di dell’articolo 8 della legge della Regione Veneto 30 novembre 2007.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è: dell’articolo 8 della legge della Regione Veneto 30 novembre 2007.

    La decisione della Corte

    LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Veneto 30 novembre 2007, n. 32 (Regolamentazione dell’attività dei centri di telefonia in sede fissa – phone center ).

    Il principio

    1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Veneto 30 novembre 2007, n. 32 (Regolamentazione dell’attività dei centri di telefonia in sede fissa – phone center ), in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e ), e 41 della Costituzion

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte con la sentenza n. 25/2009?

    dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Veneto 30 novembre 2007, n. 32 (Regolamentazione dell’attività dei centr

    Quale norma era impugnata?

    dell’articolo 8 della legge della Regione Veneto 30 novembre 2007

    Quali articoli della Costituzione erano invocati come parametro?

    I parametri costituzionali indicati nella pronuncia.

  • Corte cost. n. 24/2009 – Proroga termini occupazione espropriativa

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    La sentenza n. 24/2009 della Corte Costituzionale riguarda della disposizione censurata che ha reso efficaci gli accordi in cui gli stessi proprietari avevano rinunciato ad azionare t. dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. dell’art. 3, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini previsti da dis

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di della disposizione censurata che ha reso efficaci gli accordi in cui gli stessi proprietari avevano rinunciato ad azionare t.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è: della disposizione censurata che ha reso efficaci gli accordi in cui gli stessi proprietari avevano rinunciato ad azionare t.

    La decisione della Corte

    LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi; dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. dell’art. 3, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17.

    Il principio

    1. – Il Tribunale di Napoli – con due ordinanze identiche, come sono identici gli scritti difensivi delle parti costituite e intervenute nel giudizio innanzi alla Corte – ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, d.l. 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse), convertito, con modificazioni, dalla legge

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte con la sentenza n. 24/2009?

    dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. dell’art. 3, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini previsti da dis

    Quale norma era impugnata?

    della disposizione censurata che ha reso efficaci gli accordi in cui gli stessi proprietari avevano rinunciato ad azionare t

    Quali articoli della Costituzione erano invocati come parametro?

    I parametri costituzionali indicati nella pronuncia.

  • Corte cost. n. 23/2009 – Opposizione verbale infrazione codice della strada

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    L’ordinanza n. 23/2009 della Corte Costituzionale riguarda dell’articolo 204- bis. LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 204- bis , comma 7, del decreto

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di dell’articolo 204- bis.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è: dell’articolo 204- bis. I parametri costituzionali invocati sono: art. 3 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 204- bis , comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 4, comma 1- septies , del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata – in riferimento all’articolo 3 della Costituzione

    Il principio

    pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2008. Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 2009 il Giudice relatore Alfonso Quaranta. Ritenuto che il Giudice di pace di Milano ha sollevato – in riferimento all’articolo 3 della Costituzione – questione di legittimità costituzi

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte con l’ordinanza n. 23/2009?

    LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 204- bis , comma 7, del decreto

    Quale norma era impugnata?

    dell’articolo 204- bis

    Quali articoli della Costituzione erano invocati come parametro?

    Gli articoli 3 della Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 22/2009 – Sanzione forfettaria lavoro irregolare

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    L’ordinanza n. 22/2009 della Corte Costituzionale riguarda dell’articolo 3. dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Di

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di dell’articolo 3.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è: dell’articolo 3. I parametri costituzionali invocati sono: art. 3, art. 24, art. 102, art. 103 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all’estero e di lavoro irregolare), convertito in legge dall’art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73 e degli artt. 2 e 7, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione de

    Il principio

    n. 413), promosso con ordinanza dell’11 luglio 2006 dalla Commissione tributaria provinciale di Venezia sul ricorso proposto dalla Patrizia s.a.s. di Consalvi Patrizia & C. contro l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Venezia 1, iscritta al n. 201 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell’anno 2008. Visto l’atto di intervent

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte con l’ordinanza n. 22/2009?

    dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Di

    Quale norma era impugnata?

    dell’articolo 3

    Quali articoli della Costituzione erano invocati come parametro?

    Gli articoli 3, 24, 102, 103 della Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 21/2009 – Favoreggiamento immigrazione clandestina

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    La sentenza n. 21/2009 della Corte Costituzionale riguarda dell’articolo 12. dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizio

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di dell’articolo 12.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è: dell’articolo 12.

    La decisione della Corte

    LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dall’art. 11, comma 1, della legge 30 luglio 2002, 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevata, in riferimento agli artt. 25 e 35, quarto comma, della Costituzione, dal Giudice dell’udi

    Il principio

    1. – Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino dubita della legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dall’art. 11, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in mate

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte con la sentenza n. 21/2009?

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizio

    Quale norma era impugnata?

    dell’articolo 12

    Quali articoli della Costituzione erano invocati come parametro?

    I parametri costituzionali indicati nella pronuncia.

  • Corte cost. n. 20/2009 – Esame abilitazione professione forense

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    La sentenza n. 20/2009 della Corte Costituzionale riguarda della normativa in oggetto secondo la costante interpretazione della giurisprudenza del Consiglio di Stato. Sotto un primo p. dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 22, nono comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamen

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di della normativa in oggetto secondo la costante interpretazione della giurisprudenza del Consiglio di Stato. Sotto un primo p.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è: della normativa in oggetto secondo la costante interpretazione della giurisprudenza del Consiglio di Stato. Sotto un primo p.

    La decisione della Corte

    LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 22, nono comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1934, n. 36, sostituito dall’art. 1- bis , del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112 (Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense), convertito, con modificazioni

    Il principio

    1 – Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento dubita, con riferimento agli articoli 24, primo e secondo comma, 111, primo e secondo comma, 113, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 22, nono comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte con la sentenza n. 20/2009?

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 22, nono comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamen

    Quale norma era impugnata?

    della normativa in oggetto secondo la costante interpretazione della giurisprudenza del Consiglio di Stato. Sotto un primo p

    Quali articoli della Costituzione erano invocati come parametro?

    I parametri costituzionali indicati nella pronuncia.

  • Corte cost. n. 19/2009 – Congedo parentale lavoratori autonomi

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    La sentenza n. 19/2009 della Corte Costituzionale riguarda dell’articolo 42. dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislati

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di dell’articolo 42.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è: dell’articolo 42.

    La decisione della Corte

    LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di

    Il principio

    1. – Il Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice del lavoro, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), «nella parte in cui esclude dal novero dei soggetti legittimati a f

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte con la sentenza n. 19/2009?

    dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislati

    Quale norma era impugnata?

    dell’articolo 42

    Quali articoli della Costituzione erano invocati come parametro?

    I parametri costituzionali indicati nella pronuncia.

  • Corte cost. n. 18/2009 – Trasporto aereo e competenza statale

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    La sentenza n. 18/2009 della Corte Costituzionale riguarda della legge della Regione Lombardia 9 novembre 2007. dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia 9 novembre 2007, n. 29 (Norme in materia di trasporto aereo, coordinamento

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di della legge della Regione Lombardia 9 novembre 2007.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è: della legge della Regione Lombardia 9 novembre 2007.

    La decisione della Corte

    LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia 9 novembre 2007, n. 29 (Norme in materia di trasporto aereo, coordinamento aeroportuale e concessioni di gestione aeroportuali).

    Il principio

    1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita della legittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia 9 novembre 2007, n. 29 (Norme in materia di trasporto aereo, coordinamento aeroportuale e concessioni di gestione aeroportuali), e in particolare degli artt. 3, 4 e 9, sull’assunto che esse, incidendo sia sull’assegnazione delle bande orarie negli aeroporti coordinati, sia sull

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte con la sentenza n. 18/2009?

    dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia 9 novembre 2007, n. 29 (Norme in materia di trasporto aereo, coordinamento

    Quale norma era impugnata?

    della legge della Regione Lombardia 9 novembre 2007

    Quali articoli della Costituzione erano invocati come parametro?

    I parametri costituzionali indicati nella pronuncia.

  • Corte cost. n. 17/2009 – Indennità accompagnamento stranieri extracomunitari

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    L’ordinanza n. 17/2009 della Corte Costituzionale riguarda della suddetta normativa. dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dice

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di della suddetta normativa.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è: della suddetta normativa. Il giudice rimettente è: Tribunale di Voghera.

    La decisione della Corte

    LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), e dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modific

    Il principio

    mento agli invalidi civili totalmente inabili), promosso dal Tribunale di Voghera nel procedimento civile vertente tra M. F. nella qualità di madre esercente la potestà genitoriale del figlio minore M. C. e il Ministero delle finanze ed altri, con ordinanza dell’11 luglio 2007 iscritta al n. 235 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie s

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte con l’ordinanza n. 17/2009?

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dice

    Quale norma era impugnata?

    della suddetta normativa

    Quali articoli della Costituzione erano invocati come parametro?

    I parametri costituzionali indicati nella pronuncia.

  • Corte cost. n. 16/2009 – Estinzione processo societario per notifica tardiva

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    L’ordinanza n. 16/2009 della Corte Costituzionale riguarda una disposizione legislativa. LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4, del decreto legislativo

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di una disposizione legislativa.

    La questione di legittimità costituzionale

    I parametri costituzionali invocati sono: art. 3, art. 24 della Costituzione. Il giudice rimettente è: Tribunale di Milano.

    La decisione della Corte

    LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, in composizione collegiale, con

    Il principio

    zetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell’anno 2008. Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 17 dicembre 2008 il Giudice relatore Francesco Amirante. Ritenuto che nel corso di una controversia concernente rapporti societari il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, con ordinanza del 23 gennaio 2008

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte con l’ordinanza n. 16/2009?

    LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4, del decreto legislativo

    Quale norma era impugnata?

    Una disposizione legislativa di cui alla pronuncia.

    Quali articoli della Costituzione erano invocati come parametro?

    Gli articoli 3, 24 della Costituzione.

    Norme collegate

  • Branch exemption 2026: quando conviene esentare gli utili della stabile organizzazione estera (art. 168-ter TUIR)

    In sintesi: cos’è la branch exemption e quando conviene

    Un’impresa italiana che apre una stabile organizzazione (branch) all’estero, di regola, tassa in Italia gli utili prodotti da quella branch, riconoscendo un credito per le imposte pagate all’estero (art. 165 TUIR). La branch exemption (BEX), prevista dall’art. 168-ter TUIR e introdotta dal D.Lgs. 147/2015, è l’alternativa: un regime opzionale che consente di esentare da imposizione in Italia gli utili e le perdite attribuibili a tutte le stabili organizzazioni estere dell’impresa.

    La risposta pratica alla domanda “conviene?” è questa: la BEX tende a convenire quando le branch estere sono stabilmente in utile e situate in Paesi a tassazione bassa (così l’utile resta tassato solo all’estero, senza il conguaglio italiano). La branch ordinaria con credito d’imposta tende invece a convenire quando le branch sono in perdita (la perdita estera abbatte il reddito italiano) oppure si trovano in Paesi a tassazione alta simile o superiore a quella italiana, dove il credito d’imposta già azzera quasi del tutto il prelievo aggiuntivo. Attenzione però: la scelta è irrevocabile e vale per tutte le branch insieme (principio all-in/all-out).

    Come funziona la branch exemption

    Con l’opzione per la BEX, gli utili della stabile organizzazione estera non concorrono a formare il reddito imponibile dell’impresa in Italia: vengono esentati. Specularmente, anche le perdite della branch non sono più deducibili in Italia. È un regime simmetrico: si rinuncia a portare in Italia sia il “buono” (utili) sia il “cattivo” (perdite) della branch.

    La conseguenza diretta è che, in regime di esenzione, l’utile della branch resta tassato solo nello Stato estero dove la stabile organizzazione opera. Non si applica più il meccanismo del credito d’imposta dell’art. 165, perché non c’è più un reddito estero da tassare in Italia su cui scomputare le imposte estere.

    La regola all-in/all-out: tutte le branch insieme

    L’art. 168-ter, comma 1, fissa un principio rigido: l’opzione riguarda tutte le stabili organizzazioni estere dell’impresa. Non è ammesso il cosiddetto cherry picking: non si può scegliere l’esenzione solo per le branch in utile e mantenere il regime ordinario per quelle in perdita. O dentro tutte (all-in), o fuori tutte (all-out).

    L’irrevocabilità: una scelta strategica definitiva

    L’opzione è irrevocabile e va esercitata in dichiarazione, nell’apposita sezione del modello, in linea generale al momento della costituzione della stabile organizzazione. Questo cambia tutto sul piano strategico: non è una scelta da rivedere ogni anno in base all’andamento, ma una decisione di lungo periodo. Una volta esentate, le branch restano esenti, anche se in futuro dovessero entrare in perdita (e quelle perdite non sarebbero più deducibili in Italia).

    Il confronto pratico: branch ordinaria vs branch exemption

    Per capire la differenza, confrontiamo i due regimi su una stessa branch estera. I numeri che seguono sono un’ipotesi illustrativa, con cifre tonde, e non rappresentano un caso reale né le aliquote di un Paese specifico.

    Ipotesi A – branch in utile in un Paese a bassa tassazione. La branch produce 100 di utile, tassato all’estero al 10% (imposta estera = 10). Aliquota italiana ipotizzata 24%.

    Voce Branch ordinaria (credito art. 165) Branch exemption
    Imposta estera 10 10
    Imposta lorda Italia (24% di 100) 24 0 (utile esente)
    Credito d’imposta estero -10 non applicabile
    Imposta netta Italia 14 0
    Prelievo totale 24 10

    Qui la BEX conviene: l’utile resta tassato solo al 10% estero, mentre con il regime ordinario l’Italia recupererebbe la differenza fino al 24%.

    Ipotesi B – branch in utile in un Paese a tassazione alta. Stessi 100 di utile, ma imposta estera al 30%.

    Voce Branch ordinaria (credito art. 165) Branch exemption
    Imposta estera 30 30
    Imposta lorda Italia (24% di 100) 24 0 (utile esente)
    Credito d’imposta estero (nei limiti) -24 non applicabile
    Imposta netta Italia 0 0
    Prelievo totale 30 30

    Qui i due regimi si equivalgono sul totale: il credito d’imposta già azzera il prelievo italiano. La differenza diventa marginale e la scelta dipende da altri fattori (semplificazione, perdite future attese).

    Ipotesi C – branch in perdita. La branch chiude con una perdita di 100. Con il regime ordinario, quella perdita può ridurre il reddito imponibile italiano (un risparmio ipotetico di 24). Con la BEX, la perdita è esente e non deducibile in Italia: nessun beneficio. Per una branch strutturalmente in perdita, l’esenzione è svantaggiosa.

    La logica di fondo: la BEX premia gli utili a bassa tassazione estera e penalizza le perdite, mentre il regime ordinario con credito d’imposta è più difensivo, perché lascia all’Italia sia il recupero del credito sia l’uso delle perdite estere.

    Le insidie: recapture delle perdite e Paesi a regime privilegiato

    Il recapture delle perdite pregresse

    L’art. 168-ter, comma 7, prevede un meccanismo di recapture. Se la branch, prima dell’opzione, ha prodotto perdite fiscali che sono state utilizzate in Italia (perché in regime ordinario), gli utili successivi della branch concorrono comunque al reddito italiano fino a concorrenza di quelle perdite, prima che scatti l’esenzione. In pratica l’Italia “si riprende” il beneficio fiscale già goduto sulle perdite: l’esenzione si applica solo agli utili eccedenti il recupero. È un punto da valutare con attenzione quando si opta per branch già esistenti che in passato hanno generato perdite dedotte.

    Le stabili organizzazioni in Paesi a regime privilegiato

    L’art. 168-ter, comma 3, richiama le regole CFC (controlled foreign companies, art. 167 TUIR) per le stabili organizzazioni situate in Stati a regime fiscale privilegiato. In questi casi l’esenzione non opera in modo pieno: salvo dimostrazione delle apposite esimenti, gli utili della branch possono essere assoggettati a tassazione per trasparenza secondo la disciplina CFC. L’effetto antielusivo è evitare che la BEX diventi uno strumento per spostare utili verso giurisdizioni a fiscalità molto bassa senza alcun prelievo.

    Domande frequenti

    Posso esentare solo la branch che è in utile e tenere in regime ordinario quella in perdita?

    No. La regola all-in/all-out dell’art. 168-ter, comma 1, vieta il cherry picking: l’opzione vale per tutte le stabili organizzazioni estere dell’impresa, senza distinzioni.

    Se opto per la branch exemption posso cambiare idea dopo qualche anno?

    No. L’opzione è irrevocabile. Va esercitata in dichiarazione, in linea generale al momento della costituzione della stabile organizzazione, ed è una scelta di lungo periodo che non si rivede in base all’andamento annuale.

    Con la branch exemption posso ancora usare il credito d’imposta dell’art. 165?

    No, sui redditi della branch esente. Poiché gli utili della stabile organizzazione non concorrono più al reddito imponibile italiano, non c’è imposta italiana su cui scomputare le imposte estere: il credito d’imposta dell’art. 165 non trova applicazione su quei redditi.

    Avevo dedotto in Italia le perdite della mia branch: cosa succede se opto per l’esenzione?

    Scatta il recapture (art. 168-ter, comma 7): gli utili successivi della branch restano tassati in Italia fino a concorrenza delle perdite pregresse già dedotte, e solo l’eccedenza beneficia dell’esenzione.

  • Rimborso IVA 2026: presupposti, soglie, visto di conformità e garanzia

    Se la tua impresa ha un credito IVA e ti chiedi quando puoi chiederne il rimborso nel 2026, la risposta breve è questa: il rimborso annuale è ammesso solo se il credito supera 2.582,28 euro e ricorre una delle causali dell’art. 30 del DPR 633/1972. Fino a 30.000 euro il rimborso è libero, senza visto né garanzia; oltre 30.000 euro serve il visto di conformità e, nei casi a rischio, anche una garanzia (fideiussione o polizza).

    Questa guida spiega in modo concreto i presupposti, le soglie e i passaggi pratici, con una tabella decisionale per importo pensata per chi ha un credito IVA strutturale: esportatori, imprese edili, chi acquista beni strumentali.

    Quando si può chiedere il rimborso del credito IVA

    Il credito IVA annuale non è rimborsabile in modo automatico. L’art. 30, commi 2 e 3, del DPR 633/1972 ammette il rimborso solo se il credito è superiore a 2.582,28 euro e si verifica almeno una delle causali previste. Le principali sono:

    • Aliquota media: l’aliquota media sulle operazioni attive è inferiore a quella sugli acquisti, con una maggiorazione del 10%. È il caso tipico di chi vende a IVA ridotta e compra a IVA ordinaria.
    • Operazioni non imponibili superiori al 25% del totale delle operazioni. È la situazione classica degli esportatori e di chi effettua cessioni intracomunitarie.
    • Acquisto di beni ammortizzabili: l’impresa che ha investito in beni strumentali genera un credito IVA su quegli acquisti.
    • Prevalenza di operazioni non soggette per difetto del requisito di territorialità.
    • Cessazione di attività: chi chiude l’attività può chiedere a rimborso il credito residuo.

    Se non ricorre alcuna di queste causali, il credito non si perde: resta utilizzabile in compensazione o riportabile, ma non è rimborsabile come credito annuale.

    La tabella decisionale per importo

    Il percorso da seguire dipende dall’importo del rimborso richiesto. Questo è il cuore della decisione pratica.

    Importo del credito a rimborso Serve il visto? Serve la garanzia? Cosa succede
    Fino a 2.582,28 euro Niente rimborso annuale: sotto questa soglia il credito non è rimborsabile (salvo cessazione attività). Resta la compensazione o il riporto.
    Oltre 2.582,28 e fino a 30.000 euro No No Rimborso libero: basta l’istanza nella dichiarazione, senza visto di conformità né garanzia.
    Oltre 30.000 euro Solo nei casi a rischio Serve il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sui requisiti patrimoniali. La garanzia scatta solo nelle situazioni a rischio.

    La soglia dei 30.000 euro va calcolata sull’importo richiesto a rimborso, non sull’intero credito IVA della dichiarazione.

    Oltre 30.000 euro: il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva

    Quando il rimborso supera i 30.000 euro, l’art. 38-bis, commi 3 e 4, del DPR 633/1972 richiede due elementi:

    • Il visto di conformità apposto sulla dichiarazione (o, in alternativa nei casi previsti, la sottoscrizione dell’organo di controllo). È l’attestazione che certifica la corrispondenza dei dati alla documentazione contabile.
    • Una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui il contribuente attesta il possesso dei requisiti patrimoniali previsti dalla norma (ad esempio la solidità e la continuità dell’attività).

    Con visto e dichiarazione sostitutiva, e in assenza di profili di rischio, il rimborso oltre 30.000 euro può essere ottenuto senza garanzia. La garanzia non è più la regola generale: è diventata l’eccezione riservata ai casi a rischio.

    Quando serve la garanzia

    La garanzia (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), prevista dall’art. 38-bis, commi 4 e 5, resta obbligatoria oltre 30.000 euro nelle situazioni considerate a rischio. I casi principali sono:

    • Soggetti che esercitano l’attività da meno di due anni, con esclusione delle start-up innovative.
    • Cessazione di attività.
    • Dichiarazione priva del visto di conformità (o della sottoscrizione dell’organo di controllo).
    • Contribuenti che, nei due anni precedenti la richiesta, sono stati destinatari di avvisi (avvisi di accertamento o di rettifica) sopra determinate soglie.

    Se rientri in uno di questi casi e chiedi più di 30.000 euro, la garanzia è richiesta a prescindere dal visto. Il costo della polizza fideiussoria non è un dato normativo fisso: dipende dall’importo garantito, dalla durata e dalla compagnia, quindi va sempre verificato in concreto.

    Il rimborso prioritario entro 3 mesi

    Per alcune categorie è previsto un rimborso prioritario, da erogare entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione (art. 38-bis, comma 10). Le categorie ammesse sono individuate con appositi decreti ministeriali e comprendono, ad esempio, soggetti che effettuano operazioni in reverse charge, chi ha acquistato beni ammortizzabili e alcuni regimi specifici. L’elenco preciso delle categorie va verificato nel decreto applicabile, perché può essere aggiornato.

    Inoltre, per i soggetti con un punteggio ISA elevato (contribuenti affidabili) sono previste agevolazioni che si traducono in un innalzamento delle soglie di esonero da visto e garanzia: in pratica, chi è affidabile può ottenere rimborsi più alti senza visto e senza garanzia rispetto alla soglia ordinaria di 30.000 euro. L’importo esatto di questa soglia agevolata non viene qui indicato come numero certo perché va verificato nelle disposizioni applicabili dell’anno di riferimento.

    Esempio illustrativo (ipotesi)

    Quanto segue è un esempio ipotetico, a scopo esclusivamente esplicativo.

    Ipotizziamo un’impresa edile attiva da oltre due anni, mai destinataria di avvisi, che nel 2026 chiude la dichiarazione IVA con un credito di 45.000 euro a rimborso, maturato in larga parte per l’acquisto di beni ammortizzabili.

    1. Il credito supera 2.582,28 euro e ricorre una causale valida (beni ammortizzabili): il rimborso annuale è ammesso.
    2. L’importo supera 30.000 euro: serve il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva sui requisiti patrimoniali.
    3. L’impresa non rientra in alcun caso a rischio (attività ultrabiennale, nessun avviso, visto presente): la garanzia non è richiesta.
    4. Trattandosi di beni ammortizzabili, potrebbe rientrare tra le categorie del rimborso prioritario entro 3 mesi, da verificare in base al decreto applicabile.

    Cambiando un solo dato il percorso cambia: se la stessa impresa fosse attiva da meno di due anni, oltre al visto sarebbe necessaria anche la garanzia.

    Domande frequenti

    Sotto i 2.582,28 euro posso comunque chiedere il rimborso?

    No, non come rimborso del credito annuale: sotto questa soglia il credito non è rimborsabile in via ordinaria. Puoi però utilizzarlo in compensazione o riportarlo all’anno successivo. Fa eccezione il caso di cessazione dell’attività.

    Fino a 30.000 euro serve davvero solo l’istanza?

    Sì. Fino a 30.000 euro il rimborso è libero: non serve né il visto di conformità né la garanzia. È sufficiente presentare l’istanza con la dichiarazione, fermo restando che deve ricorrere una delle causali dell’art. 30.

    Ho il visto: posso comunque dover prestare la garanzia?

    Sì. Il visto esonera dalla garanzia solo se non ricorrono profili di rischio. Se ti trovi in uno dei casi a rischio (attività da meno di due anni, cessazione, avvisi nei due anni precedenti), oltre i 30.000 euro la garanzia resta dovuta anche con il visto.

    Essere un soggetto ISA affidabile aiuta?

    Sì. Per i contribuenti con punteggio ISA elevato sono previste soglie di esonero da visto e garanzia più alte rispetto a quella ordinaria, e l’accesso più agevole al rimborso prioritario. L’importo esatto della soglia agevolata va però verificato nelle disposizioni dell’anno di riferimento.