Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 188/2010 – Tabulati telefonici senatore Valentino e immunità parlamentare

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte, in un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, dichiara che spettava al Senato della Repubblica negare l’autorizzazione all’utilizzo e all’acquisizione di tabulati telefonici riguardanti il senatore Giuseppe Valentino nell’ambito di un procedimento per favoreggiamento. Il Senato può legittimamente negare l’autorizzazione se ritiene che la necessità dei tabulati non emerga in modo palese e stringente dalle prospettazioni dell’autorità giudiziaria.

    Di cosa si tratta

    Il GIP del Tribunale di Roma e la Procura della Repubblica di Roma avevano chiesto al Senato l’autorizzazione a utilizzare tabulati telefonici relativi al senatore Giuseppe Valentino, indagato per favoreggiamento nell’ambito di indagini sul caso Fiorani. Il Senato aveva negato entrambe le autorizzazioni. I due organi giudiziari avevano quindi sollevato conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il conflitto riguardava la deliberazione del Senato della Repubblica del 21 dicembre 2007 che negava l’autorizzazione all’utilizzo di tabulati telefonici ai sensi dell’art. 68, terzo comma, Cost. Il GIP e la Procura di Roma sostenevano che il Senato avesse esorbitato dai propri poteri di controllo, sostituendo le proprie valutazioni probatorie a quelle dell’autorità giudiziaria.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, dichiara: a) che spettava al Senato negare l’autorizzazione all’utilizzo dei tabulati richiesta dal GIP; b) che spettava al Senato negare anche l’autorizzazione all’acquisizione dei tabulati richiesta dalla Procura. Il controllo parlamentare ex art. 68, terzo comma, Cost. include la verifica che la richiesta giudiziaria esponga in modo chiaro la necessità dei tabulati, dando conto delle soluzioni alternative già esperite o inutilizzabili: se questa dimostrazione manca, il Senato può legittimamente negare l’autorizzazione.

    Il principio

    L’art. 68, terzo comma, Cost. attribuisce al Parlamento il potere di autorizzare l’utilizzo di intercettazioni e tabulati relativi ai propri membri. Il controllo parlamentare non si limita a verificare la persecutorietà dell’azione giudiziaria, ma comprende la valutazione che la necessità dei tabulati emerga in modo palese e stringente dalla richiesta dell’autorità giudiziaria, che deve dimostrare di aver esplorato le alternative ragionevolmente ipotizzabili.

    Domande e risposte

    Quando il Parlamento può negare l’autorizzazione all’uso di tabulati telefonici di un parlamentare?

    Quando la richiesta dell’autorità giudiziaria non illustra in modo chiaro e stringente la necessità dei tabulati, non dà conto delle soluzioni alternative esplorate e non dimostra un collegamento inequivoco con il fatto oggetto di indagine.

    I tabulati telefonici relativi a un parlamentare richiedono autorizzazione parlamentare?

    Sì. L’art. 68, terzo comma, Cost. (come interpretato dalla l. n. 140/2003) richiede l’autorizzazione della Camera di appartenenza sia per l’acquisizione sia per l’utilizzo di tabulati telefonici riferibili a un membro del Parlamento.

    Il Senato può entrare nel merito delle prove raccolte dall’autorità giudiziaria?

    Il controllo parlamentare non può sostituirsi alla valutazione probatoria del giudice, ma può verificare se la necessità dei tabulati è motivata in modo adeguato e se la richiesta risponde a reali esigenze investigative e non a intenti persecutori.

    Norme collegate

    • Art. 68 della Costituzione — prerogative parlamentari, inclusa l’autorizzazione ad atti dell’autorità giudiziaria nei confronti dei membri del Parlamento
  • Corte cost. n. 187/2010 – Assegno invalidità stranieri e carta di soggiorno

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della l. n. 388/2000 nella parte in cui subordina al possesso della carta di soggiorno (ossia alla presenza legale in Italia da almeno cinque anni) la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti dell’assegno mensile di invalidità civile. La norma viola l’art. 117, primo comma, Cost. in riferimento all’art. 14 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale, che vietano discriminazioni nell’accesso alle prestazioni patrimoniali.

    Di cosa si tratta

    Una cittadina romena, riconosciuta invalida civile all’80% e iscritta alle liste di collocamento obbligatorio, si era vista negare l’assegno mensile di invalidità ex art. 13 l. n. 118/1971 perché non titolare della carta di soggiorno (rilasciata solo dopo cinque anni di residenza legale). Il Tribunale di Torino aveva accolto il ricorso solo dal 1° gennaio 2007, data di ingresso della Romania nella UE. La Corte d’appello di Torino sollevava la questione di legittimità per il periodo anteriore.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Torino sollevava questione di legittimità dell’art. 80, comma 19, della l. 23 dicembre 2000, n. 388, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 14 CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale adottato a Parigi il 20 marzo 1952.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui subordina al possesso della carta di soggiorno — e quindi a cinque anni di residenza legale — l’assegno mensile di invalidità ex art. 13 l. n. 118/1971 per gli stranieri legalmente soggiornanti. L’assegno è una prestazione di sostentamento minimo (non un’integrazione reddituale), e la Corte europea dei diritti dell’uomo aveva già affermato che le prestazioni sociali di questo tipo rientrano nella tutela del Protocollo n. 1 CEDU: negarle in base alla nazionalità costituisce discriminazione.

    Il principio

    Le prestazioni di sostentamento minimo garantite dalla legge agli invalidi civili devono essere assicurate a tutti gli stranieri legalmente soggiornanti, senza distinzione basata sulla durata della residenza: il requisito della carta di soggiorno (cinque anni) produce una discriminazione vietata dall’art. 14 CEDU e viola l’art. 117, primo comma, Cost.

    Domande e risposte

    Gli stranieri legalmente residenti in Italia hanno diritto alle prestazioni di invalidità civile?

    Sì. Dopo questa sentenza e le precedenti (nn. 306/2008 e 11/2009), il requisito della carta di soggiorno è stato dichiarato incostituzionale per indennità di accompagnamento, pensione di inabilità e assegno mensile di invalidità. L’unico requisito legittimo è la regolarità del soggiorno al momento della domanda.

    Cosa è l’assegno mensile di invalidità di cui all’art. 13 l. n. 118/1971?

    È una provvidenza economica mensile riconosciuta agli invalidi civili con riduzione permanente della capacità lavorativa superiore ai due terzi (tra il 67% e il 99%), che non siano titolari di pensione. È distinto dall’indennità di accompagnamento (per invalidi totali che non deambulano o non sono autosufficienti).

    Che differenza c’è tra permesso di soggiorno e carta di soggiorno?

    Il permesso di soggiorno è il titolo che autorizza lo straniero a risiedere in Italia. La carta di soggiorno (ora «permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo») è rilasciata solo dopo cinque anni di residenza legale continuativa. La norma dichiarata incostituzionale richiedeva appunto la carta di soggiorno, escludendo chi aveva un permesso di soggiorno ordinario.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 206/2010 – Attività estrattive Calabria processo estinto

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte Costituzionale ha dichiarato estinto il processo nel giudizio promosso dal Governo contro l’art. 2, comma 3, lett. c), della legge della Regione Calabria n. 40/2009 in materia di attività estrattive. La rinuncia al ricorso governativo, accettata dalla Regione, ha comportato la chiusura del giudizio senza pronuncia nel merito.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 2, comma 3, lett. c), della legge della Regione Calabria 5 novembre 2009, n. 40 (Attività estrattive nel territorio della Regione Calabria), ritenendo che la norma violasse la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, comma 2, lett. s), Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 2, comma 3, lett. c), della legge della Regione Calabria 5 novembre 2009, n. 40 (Attività estrattive nel territorio della Regione Calabria). Parametro invocato: art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione (tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, materia di competenza esclusiva statale). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    Il processo è dichiarato estinto per rinuncia al ricorso accettata dalla Regione Calabria. Il giudice relatore era Giuseppe Tesauro.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, formalmente accettata dalla Regione resistente, determina l’estinzione del processo davanti alla Corte Costituzionale senza pronuncia nel merito. Le norme regionali impugnate restano in vigore.

    Domande e risposte

    Cosa riguarda la legge regionale sulle attività estrattive?

    Le attività estrattive (cave, miniere, giacimenti) sono disciplinate da norme regionali in quanto materia di competenza concorrente, ma sempre nel rispetto dei livelli essenziali di tutela ambientale stabiliti dallo Stato.

    Il Governo può impugnare leggi regionali per tutela dell’ambiente?

    Sì: l’art. 117, comma 2, lett. s), Cost. riserva allo Stato la competenza esclusiva sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. Quando una legge regionale invade questa competenza, il Governo può ricorrere alla Corte Costituzionale.

    Perché il Governo ha rinunciato?

    Non risulta dalla pronuncia. Le ragioni tipiche sono: modifica della norma da parte della Regione, raggiungimento di un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, o valutazione che la questione non meritasse più di essere perseguita in giudizio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 205/2010 – Immediatezza dibattimentale e mutamento giudice

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 525, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui richiede che alla deliberazione della sentenza concorrano gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento. Il principio dell’immediatezza non viola i parametri costituzionali invocati.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, aveva trattato un processo penale in cui parte dell’istruzione dibattimentale (escussione di alcuni testimoni) era avvenuta dinanzi a un giudice diverso da quello poi assegnatario del ruolo. L’art. 525, comma 2, c.p.p. stabilisce che alla deliberazione concorrano, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento: il difetto ha quindi condotto a una richiesta di rinnovazione dell’istruzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 525, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che alla deliberazione concorrano a pena di nullità assoluta gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento. Parametri invocati: artt. 3, 101 e 111 della Costituzione (uguaglianza, soggezione del giudice solo alla legge, giusto processo). Giudice rimettente: Tribunale di Roma.

    La decisione della Corte

    La questione è dichiarata manifestamente infondata: il principio di immediatezza (identità tra il giudice che ha assunto le prove e quello che decide) è un corollario del giusto processo e risponde alla logica del sistema accusatorio accolto dalla Costituzione e dal codice di rito; la rinnovazione dell’istruzione in caso di mutamento del giudice non è irragionevole.

    Il principio

    Il principio di immediatezza dibattimentale, che impone l’identità fisica tra il giudice che ha assistito alla formazione della prova e quello che delibera la sentenza, è conforme alla Costituzione (artt. 3, 101 e 111): non può configurarsi come irragionevole l’obbligo di rinnovare l’istruzione quando il giudice che ha ricevuto le prove viene sostituito prima della decisione.

    Domande e risposte

    Cos’è il principio di immediatezza?

    Nel processo penale accusatorio, il giudice che deve decidere deve aver assistito direttamente all’esame dei testimoni e all’acquisizione delle prove: così può valutare non solo il contenuto delle deposizioni, ma anche il comportamento e l’attendibilità del testimone.

    Quando si verifica un mutamento del giudice?

    Può accadere per trasferimento, promozione, pensionamento o per variazioni nell’assegnazione del ruolo. In questi casi, se il nuovo giudice non ha assistito all’istruzione, le prove devono essere acquisite nuovamente.

    La rinnovazione dell’istruzione non allunga i tempi del processo?

    Sì, ed è una delle criticità del sistema. Alcune Corti europee hanno sollevato dubbi sull’obbligo assoluto di rinnovazione; la questione resterà al centro del dibattito sulla riforma del processo penale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 204/2010 – Decreto elettorale interpretazione autentica regioni

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, sull’interpretazione autentica del procedimento elettorale, sollevate dalle Regioni Lazio, Piemonte e Toscana. Le Regioni non erano legittimate ad impugnare norme del procedimento elettorale statale che non riguardano la loro sfera di competenza.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, aveva interpretato autenticamente alcune norme del procedimento elettorale per le elezioni regionali del marzo 2010, con l’effetto di consentire la partecipazione di alcune liste in un contesto di contenzioso legato ai requisiti di sottoscrizione. Le Regioni Lazio, Piemonte e Toscana avevano impugnato il decreto sostenendo che violasse, tra l’altro, la riserva di legge rinforzata in materia elettorale e il principio del giudice naturale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 1 e 2 del decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29 (Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione). Parametri invocati: artt. 3, 5, 24, 25, 48, 70, 72, 76, 77, 102, 104, 111, 114, 120 e 122 Cost. Ricorrenti: Regioni Lazio, Piemonte e Toscana.

    La decisione della Corte

    Le questioni sono dichiarate manifestamente inammissibili: le Regioni non sono legittimate a impugnare in via principale norme statali relative al procedimento elettorale per le elezioni regionali quando tali norme non attengono all’esercizio di proprie competenze legislative o amministrative costituzionalmente garantite.

    Il principio

    Il ricorso regionale in via principale è ammissibile solo quando le Regioni possono vantare la violazione di proprie attribuzioni costituzionali. Le norme statali che disciplinano il procedimento elettorale per le elezioni regionali non rientrano nelle competenze costituzionali delle Regioni stesse, le quali pertanto non possono impugnarle dinanzi alla Corte Costituzionale.

    Domande e risposte

    Cosa fa un decreto-legge di «interpretazione autentica»?

    Un decreto-legge di interpretazione autentica chiarisce con forza di legge il significato di una norma preesistente, con effetti retroattivi: è come se il legislatore avesse sempre voluto dire ciò che il decreto stabilisce.

    Le Regioni possono sempre impugnare leggi statali?

    No: il ricorso regionale in via principale è limitato alle leggi statali che ledono le attribuzioni costituzionali della Regione. Non possono essere impugnate leggi statali che riguardano materie di competenza esclusiva dello Stato.

    Il decreto-legge n. 29/2010 ha avuto effetti pratici?

    Sì: è intervenuto a pochi giorni dalle elezioni regionali del 28-29 marzo 2010, con lo scopo di risolvere controversie sulle sottoscrizioni delle liste, consentendo la partecipazione alla consultazione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 226/2010 – Ronde cittadine tra sicurezza urbana e disagio sociale

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con la sentenza n. 226 del 2010 la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la normativa statale sulle «ronde» (legge sulla sicurezza pubblica n. 94/2009), nella parte in cui consentiva ai sindaci di avvalersi di associazioni di privati cittadini non solo per la sicurezza ma anche per la «prevenzione di situazioni di disagio sociale», invadendo la competenza regionale in materia di assistenza e servizi sociali.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 94/2009 (pacchetto sicurezza) prevedeva all’art. 3, commi 40-43, la possibilità per i sindaci di avvalersi della collaborazione di «cittadini non armati» al fine di «segnalare alle Forze di polizia eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale». Le Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Umbria hanno impugnato queste norme sostenendo che invadessero le loro competenze in materia di politiche sociali e ordine pubblico.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 3, commi 40, 41, 42 e 43, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica). Parametri: art. 117, secondo, quarto e sesto comma, e 118 Cost.; principio di leale collaborazione. Ricorrenti: Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Umbria (r.r. nn. 64, 66, 67/2009).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato parzialmente illegittimo il comma 40 dell’art. 3, limitatamente alle parole «ovvero situazioni di disagio sociale»: questa parte della norma invade la competenza regionale in materia di politiche sociali e assistenza (art. 117, quarto comma, Cost.), perché le misure di prevenzione del disagio sociale rientrano nella legislazione residuale regionale, non nella «sicurezza pubblica» di competenza statale esclusiva. Ha invece dichiarato non fondate le censure relative ai commi 41, 42 e 43, relativi all’organizzazione e al coordinamento delle associazioni di volontariato.

    Il principio

    La «sicurezza urbana» è materia di competenza statale esclusiva (art. 117, comma 2, lett. h), Cost.) e può legittimamente essere affidata a forme di collaborazione civica; ma la «prevenzione del disagio sociale» appartiene alle politiche sociali di competenza regionale e lo Stato non può disciplinarla nell’ambito di norme sulla sicurezza pubblica senza invadere la competenza regionale.

    Domande e risposte

    Cosa potevano fare concretamente le «ronde» previste dalla legge n. 94/2009?

    Solo segnalare alle Forze di polizia situazioni che potessero arrecare danno alla sicurezza urbana. Non potevano avere poteri coercitivi, non potevano agire senza armamento (erano cittadini «non armati») e dovevano operare previa intesa del sindaco con il prefetto.

    Perché il «disagio sociale» è di competenza regionale?

    L’art. 117, quarto comma, Cost. attribuisce alle Regioni la competenza residuale su tutte le materie non riservate allo Stato. L’assistenza sociale, i servizi alle persone in difficoltà e le politiche di inclusione rientrano tra queste materie. Lo Stato non può legiferare su di esse nemmeno nell’ambito di leggi sulla sicurezza pubblica.

    I Comuni possono comunque avvalersi di volontari per la sicurezza?

    Sì. La parte della norma relativa alla «sicurezza urbana» è rimasta valida dopo la sentenza. I sindaci possono continuare a coordinare l’attività di associazioni di volontari per la segnalazione alle Forze dell’ordine di situazioni che minacciano la sicurezza, ma non possono impiegarli per attività di assistenza sociale, che restano di competenza regionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 186/2010 – VIA regionale autostrade Liguria illegittimità

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della legge regionale ligure n. 30/2009 sulle autostrade di interesse regionale, nella parte in cui attribuiva alla Regione la competenza a effettuare la VIA (valutazione di impatto ambientale) su opere autostradali di competenza statale e conferiva alla Regione stessa poteri di progettazione, finanziamento e affidamento di questi interventi.

    Di cosa si tratta

    La Regione Liguria aveva approvato una legge per disciplinare la realizzazione di autostrade, infrastrutture ferroviarie e altre opere strategiche regionali, attribuendo alla Regione compiti di studio di fattibilità, valutazione di impatto ambientale, progettazione e finanza di progetto. Il Governo sosteneva che diverse di queste previsioni invadevano competenze statali esclusive (tutela dell’ambiente, ordinamento civile, opere pubbliche).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio impugnava gli artt. 5 (commi 2 e 3), 6, 7, 8 e 9 (comma 2) della l.r. Liguria 6 agosto 2009, n. 30, in riferimento agli artt. 117, primo e secondo comma, lett. e), l) e s), Cost. (tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, ordinamento civile, tutela della concorrenza).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale: dell’art. 7 nella parte in cui consente alla Regione di effettuare la VIA anche per le autostrade (opera di competenza statale ai sensi dell’Allegato II, Parte II, del d.lgs. n. 152/2006); degli artt. 5 (commi 2 e 3), 6, 8 e 9 (commi 1, 2 e 3). Dichiara inammissibile la questione relativa all’art. 7 per contrasto con la direttiva 92/43/CEE (habitat).

    Il principio

    La valutazione di impatto ambientale per opere autostradali è funzione di esclusiva competenza statale: una legge regionale che la attribuisce alla Regione stessa è costituzionalmente illegittima per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. (tutela dell’ambiente). Anche i poteri regionali di progettazione e affidamento degli incarichi per opere di rilevanza nazionale eccedono le competenze regionali.

    Domande e risposte

    Chi ha competenza sulla VIA per le autostrade?

    Lo Stato, in base all’Allegato II, Parte II, del d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente). Le autostrade rientrano tra le opere per le quali la procedura di VIA è di esclusiva competenza statale.

    Le Regioni possono progettare autostrade sul proprio territorio?

    Non autonomamente. La progettazione di grandi infrastrutture, nei profili riguardanti tutela della concorrenza, ordinamento civile e ambiente, è riservata allo Stato. Le Regioni hanno competenza concorrente in materia di «governo del territorio», ma non possono invadere le sfere di esclusiva statale.

    Cos’è la «finanza di progetto» (project financing) nelle opere pubbliche?

    La finanza di progetto è uno strumento che consente di finanziare un’opera pubblica coinvolgendo capitali privati, che verranno remunerati attraverso la gestione dell’opera stessa. È disciplinata dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006, ora sostituito dal d.lgs. n. 36/2023).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 203/2010 – Spese CTU anticipazione da parte dello Stato

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 131 del d.P.R. n. 115/2002 (testo unico spese di giustizia), sollevata nella parte in cui non prevede che le spese dei consulenti tecnici nominati dal giudice siano anticipate dallo Stato. La norma non viola i parametri invocati.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un procedimento per la modifica delle condizioni di separazione personale dei coniugi, il Tribunale di Palermo aveva nominato un’esperta in mediazione e liquidato il suo compenso (614,51 euro) a carico dell’Erario, ritenendo che la consulenza fosse nell’esclusivo interesse dei minori (non parti del procedimento). Il giudice aveva poi sollevato questione di legittimità costituzionale perché la legge non prevedeva espressamente l’anticipazione statale per questa tipologia di consulenze.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 131 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui non prevede che le spese dei consulenti nominati dal giudice siano anticipate dallo Stato. Parametri invocati: artt. 3, 24, 30, 31, 36 e 111 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Palermo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza: l’art. 131 del t.u. spese di giustizia va letto in combinazione con le altre disposizioni del testo unico che già regolano l’anticipazione delle spese da parte dello Stato nei procedimenti nei quali vi sia interesse dei minori. Non sussiste il vuoto normativo denunciato dal rimettente.

    Il principio

    Le norme del testo unico delle spese di giustizia vanno interpretate sistematicamente: l’assenza di un esplicito rinvio all’anticipazione statale in una singola disposizione non costituisce lacuna incolmabile, se il sistema complessivo già prevede strumenti idonei a garantire l’anticipazione delle spese nell’interesse dei soggetti deboli (minori) coinvolti nel procedimento.

    Domande e risposte

    Chi è il CTU (consulente tecnico d’ufficio)?

    Il CTU è un esperto nominato dal giudice per fornire una valutazione tecnica specialistica in cause civili. Il suo compenso, di regola, viene posto a carico della parte soccombente; ma quando non è individuabile una parte soccombente, sorge il problema di chi debba anticiparlo.

    Quando lo Stato anticipa le spese di giustizia?

    Il testo unico spese di giustizia prevede l’anticipazione statale in numerosi casi: procedimenti penali, procedimenti con patrocinio a spese dello Stato, alcuni procedimenti di volontaria giurisdizione nell’interesse di minori o incapaci.

    Perché la questione era «manifestamente infondata»?

    La Corte usa questa formula (invece della semplice «non fondata») quando la questione è ictu oculi priva di base: le norme già vigenti risolvevano il problema senza necessità di una declaratoria di illegittimità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 225/2010 – Accesso alla dirigenza regionale Lazio senza concorso aperto

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con la sentenza n. 225 del 2010 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della Regione Lazio che consentiva l’immissione nei ruoli dirigenziali regionali, a semplice domanda, di soggetti che avessero svolto incarichi dirigenziali per cinque anni consecutivi, senza nuovo concorso pubblico aperto.

    Di cosa si tratta

    L’art. 1, comma 52, della legge della Regione Lazio n. 22/2009 (legge di assestamento finanziario) stabiliva che i soggetti che, previo selezione pubblica, avevano ricoperto incarichi dirigenziali nella Regione per almeno cinque anni consecutivi potevano essere «a domanda» immessi nel ruolo della dirigenza regionale, cioè diventare dirigenti stabili di ruolo senza dover superare un nuovo concorso aperto al pubblico. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma per violazione dei principi costituzionali di eguaglianza e di accesso agli uffici pubblici tramite concorso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 1, comma 52, della legge della Regione Lazio 11 agosto 2009, n. 22. Parametri: artt. 3, 51 e 97 Cost. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri (r.r. n. 101/2009).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 52, l.r. Lazio n. 22/2009. La norma viola gli artt. 3, 51 e 97 Cost. perché consente l’accesso definitivo ai ruoli dirigenziali regionali per semplice domanda, escludendo i candidati esterni e aggirando il principio del concorso pubblico, che tutela la parità di accesso agli uffici pubblici e garantisce l’imparzialità della selezione. La Corte ha altresì dichiarato inammissibile la costituzione in giudizio della Regione Lazio, poiché era avvenuta al di fuori dei termini e senza le necessarie formalità.

    Il principio

    L’ingresso stabile nel ruolo dirigenziale di una pubblica amministrazione non può avvenire per semplice domanda di soggetti che abbiano svolto incarichi dirigenziali a termine, anche se selezionati inizialmente con procedura concorrenziale: ogni stabile immissione nei ruoli dirigenziali richiede un concorso aperto a tutti i candidati esterni, in applicazione degli artt. 51 e 97 Cost.

    Domande e risposte

    Il principio del concorso pubblico vale anche per la stabilizzazione dei dirigenti regionali?

    Sì, con forza piena. La Corte ha ribadito che l’art. 97, comma 4, Cost. (che prevede il concorso pubblico come regola per l’accesso agli impieghi nelle PA) si applica anche alle Regioni e non può essere derogato da leggi regionali che prevedano procedure semplificate di stabilizzazione.

    Una selezione iniziale da incarico a termine può poi consentire la stabilizzazione?

    No, secondo questa sentenza. Anche se il soggetto era stato inizialmente selezionato con procedura pubblica, la sua immissione stabile nel ruolo dirigenziale richiede un nuovo concorso pubblico aperto, perché devono poter partecipare tutti coloro che hanno maturato i requisiti nel frattempo, non solo chi ha già svolto l’incarico.

    Cosa è successo ai dirigenti già stabilizzati con quella norma?

    La dichiarazione di illegittimità ha effetti ex tunc (retroattivi), ma la Corte non si occupa direttamente della sorte dei singoli rapporti già instaurati. È compito del giudice ordinario o amministrativo applicare gli effetti della sentenza ai casi concreti, tenendo conto dei principi di tutela dell’affidamento e della buona fede.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 185/2010 – Parcheggi pertinenziali trascrizione Puglia estinzione

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara estinto il processo a seguito della rinuncia del Presidente del Consiglio dei ministri al ricorso contro l’art. 5, comma 3, lett. c), della l.r. Puglia n. 14/2009, che imponeva la trascrizione del vincolo pertinenziale tra parcheggi e unità immobiliari. La rinuncia seguiva la sentenza n. 318/2009 che aveva già risolto analoga questione per la Liguria.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale pugliese sugli interventi straordinari in edilizia prevedeva che il rapporto di pertinenza tra parcheggi e unità immobiliari fosse garantito da un atto soggetto a trascrizione nei registri immobiliari. Il Governo aveva impugnato la norma sostenendo che essa introduceva una nuova ipotesi di trascrizione non prevista dal codice civile (artt. 2643 e 2645 c.c.), in violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e sistema tributario.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione investiva l’art. 5, comma 3, lett. c), della l.r. Puglia 30 luglio 2009, n. 14, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. e) ed l), Cost. (competenza esclusiva statale su sistema tributario e ordinamento civile).

    La decisione della Corte

    Il Presidente del Consiglio ha rinunciato al ricorso, richiamando la sentenza n. 318/2009, che aveva già giudicato su analoga norma della Regione Liguria. La Regione Puglia ha accettato formalmente la rinuncia. La Corte dichiara estinto il processo ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso, se motivata dall’esistenza di un precedente che ha già definito la questione di diritto, e accettata dalla controparte, determina l’estinzione del processo senza necessità di una nuova pronuncia nel merito.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono introdurre nuove ipotesi di trascrizione immobiliare?

    No. La trascrizione nei registri immobiliari è materia di ordinamento civile, riservata alla legislazione esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. Una norma regionale che introduce fattispecie di trascrizione non previste dal codice civile viola questa riserva.

    I parcheggi pertinenziali sono vincolati all’unità immobiliare?

    Sì. La legge n. 122/1989 prevede il vincolo pertinenziale tra parcheggi e unità immobiliari, ma la questione della pubblicità di tale vincolo mediante trascrizione rimane disciplinata esclusivamente dalla legislazione statale.

    Cosa è la «pertinenza» nel diritto civile?

    La pertinenza è un bene destinato in modo durevole al servizio o all’ornamento di un altro bene (il bene principale). Il vincolo pertinenziale segue il bene principale nei trasferimenti, salvo patto contrario.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 224/2010 – Spoil system nei direttori sanitari del Lazio

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con la sentenza n. 224 del 2010 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della Regione Lazio che consentiva la risoluzione automatica dei contratti dirigenziali nelle aziende sanitarie al cambio del direttore generale, in violazione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 15, comma 6, della legge della Regione Lazio n. 18/1994 (riordino del SSR) prevedeva che il contratto tra i responsabili dei dipartimenti e delle unità operative delle aziende sanitarie e il direttore generale si risolvesse automaticamente in caso di sostituzione del direttore generale, con obbligo per il nuovo direttore di procedere a nuove nomine entro 60 giorni. Il Tribunale di Roma (sezione lavoro) aveva rimesso la questione alla Corte nel corso di un giudizio promosso da un professionista cui era stato revocato un incarico dirigenziale in questo modo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 15, comma 6, della legge della Regione Lazio 16 giugno 1994, n. 18. Parametri: artt. 97 e 98 della Costituzione (buon andamento e imparzialità della PA). Giudice rimettente: Tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro (ordinanza del 27 giugno 2008, r.o. n. 370/2008).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 6, della l.r. Lazio n. 18/1994. Il meccanismo di decadenza automatica dei dirigenti sanitari al cambio del vertice aziendale («spoil system») contrasta con il principio di buon andamento e imparzialità della PA sancito dall’art. 97 Cost., perché lega la durata degli incarichi dirigenziali alla fiducia del nuovo direttore generale piuttosto che alla valutazione dei risultati conseguiti.

    Il principio

    Il meccanismo dello «spoil system» che preveda la decadenza automatica dei dirigenti sanitari (non di vertice) al cambio del direttore generale è incostituzionale, perché viola i principi di buon andamento e imparzialità della PA: la continuità degli incarichi dirigenziali tecnico-professionali deve essere garantita e non può dipendere da ragioni di natura fiduciaria.

    Domande e risposte

    Cos’è lo «spoil system» nella sanità?

    È il meccanismo per cui i dirigenti di un’organizzazione decadono automaticamente al cambio del vertice, così che il nuovo responsabile possa scegliere i propri collaboratori. È frequente per gli incarichi fiduciari di vertice (direttore generale, direttore sanitario), ma la Corte ha più volte ribadito che non può estendersi ai dirigenti tecnico-professionali che svolgono funzioni non fiduciarie.

    La sentenza vale anche per altre Regioni con norme simili?

    L’effetto diretto riguarda la norma laziale annullata. Ma il principio costituzionale affermato dalla Corte è applicabile in via generale: qualsiasi norma regionale che preveda lo spoil system automatico per i dirigenti sanitari non di vertice è suscettibile di essere dichiarata incostituzionale.

    Quali dirigenti sanitari possono essere soggetti a meccanismi fiduciari?

    La giurisprudenza costituzionale ammette lo spoil system solo per gli incarichi di vera vertice (direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo delle ASL), che sono intrinsecamente fiduciari e si rinnovano con la scadenza del mandato. I responsabili di dipartimento e di unità operative complesse sono invece dirigenti tecnico-professionali la cui durata dell’incarico deve essere garantita.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 184/2010 – Cabotaggio marittimo regionale estinzione processo

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara estinto il processo a seguito della rinuncia al ricorso da parte della Regione Toscana, accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri. L’oggetto era l’art. 57, commi 1 e 2, del d.l. n. 112/2008, che trasferiva alle Regioni le funzioni sui servizi di cabotaggio marittimo pubblico senza garantire integrale copertura finanziaria; la norma era stata successivamente abrogata, inducendo la Toscana a rinunciare all’impugnazione.

    Di cosa si tratta

    La Regione Toscana aveva impugnato i commi 1 e 2 dell’art. 57 del d.l. n. 112/2008, che trasferivano alle Regioni le competenze sui servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico, prevedendo però solo una compartecipazione statale alla spesa — non una copertura integrale — e rimandando la ripartizione a futuri decreti ministeriali. La Toscana lamentava la violazione degli artt. 117 e 119 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione riguardava l’art. 57, commi 1 e 2, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla l. n. 133/2008, in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., per lesione della competenza legislativa regionale in materia di trasporto pubblico e dell’autonomia finanziaria regionale.

    La decisione della Corte

    La norma impugnata era stata abrogata dall’art. 19-ter, comma 25, del d.l. n. 135/2009, convertito dalla l. n. 166/2009, prima che fosse mai applicata. La Regione Toscana ha quindi rinunciato al ricorso (limitatamente a quella disposizione); il Presidente del Consiglio ha accettato. La rinuncia seguita da accettazione comporta, ai sensi dell’art. 25 delle Norme integrative, l’estinzione del processo.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso, se accettata da tutte le parti, determina l’estinzione del processo davanti alla Corte costituzionale: non è necessario un giudizio nel merito sulla fondatezza della questione sollevata.

    Domande e risposte

    Il trasferimento alle Regioni di funzioni statali deve sempre essere accompagnato da risorse finanziarie adeguate?

    Sì. L’art. 119 Cost. impone che al trasferimento di funzioni corrisponda un congruo finanziamento. La mera «compartecipazione» dello Stato alla spesa regionale, senza copertura integrale, può ledere l’autonomia finanziaria regionale.

    Cosa succede se la norma impugnata viene abrogata prima della decisione della Corte?

    Se la norma non è ancora stata applicata e la parte ricorrente rinuncia al ricorso, il processo si estingue. Se invece la norma abrogata ha già prodotto effetti, la Corte può comunque pronunciarsi nel merito.

    Chi ha competenza legislativa sul cabotaggio marittimo?

    Dopo la riforma del Titolo V (2001), il trasporto pubblico locale (incluso il cabotaggio marittimo regionale) è materia di legislazione concorrente: lo Stato fissa i principi fondamentali, le Regioni legiferano nel dettaglio.

    Norme collegate