Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 23 L. Fall. – Poteri del tribunale fallimentare
Poteri del tribunale fallimentare
Stesso numero, altri codici
- Art. 23 Codice Civile: Annullamento e sospensione delle
- Articolo 23 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 23 Codice del Consumo: Trasparenza della pubblicità
- Articolo 23 Codice della Strada: Pubblicità sulle strade e sui veicoli
- Articolo 23 Codice di Procedura Civile: Foro per le cause tra soci e tra condomini
- Articolo 23 Codice di Procedura Penale: Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.