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Testo dell'articoloIn aggiornamento
Art. 24 L. Fall. – Competenza del tribunale fallimentare
Testo vigente (aggiornato da Normattiva)
Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 SETTEMBRE 2007, N. 169 .
Norma superata, non abrogata. Su Normattiva questo articolo non risulta abrogato. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) è in vigore dal 15 luglio 2022 (art. 389) e disciplina le procedure aperte da quella data; l’art. 390 stabilisce però che i ricorsi e le domande depositati prima restano definiti secondo la legge fallimentare. Per una situazione attuale il riferimento è il Codice della crisi.
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Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→CCII art. 1 - Articolo 1 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza→Rev. legale art. 1 - Articolo 1 Revisione Legale→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Cost. art. 41 - Libertà economica→Art. 23 L. Fall. – Poteri del tribunale fallimentare→Art. 25 L. Fall. – Poteri del giudice delegato→Art. 22 L. Fall. – Gravami contro il provvedimento che respinge l’istanza di fallimento→Art. 26 L. Fall. – Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale→Art. 21 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)→Art. 27 L. Fall. – Nomina del curatore→Art. 20 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)→Art. 28 L. Fall. – Requisiti per la nomina a curatore
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.