Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 237/2010 – Mandato d’arresto europeo esecutivo e cittadino UE residente

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 19, comma 1, lett. c), legge n. 69/2005 (mandato d’arresto europeo), sollevata dalla Corte d’appello di Bari. La questione era già stata risolta dalla coeva sentenza n. 227/2010 che ha dichiarato incostituzionale la norma parallela (art. 18), rendendo la questione sull’art. 19 priva di autonoma rilevanza.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Bari aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 1, lett. c), della legge n. 69/2005 (mandato d’arresto europeo), nella parte in cui non attribuisce al cittadino UE residente in Italia – soggetto a MAE esecutivo – la facoltà di chiedere di scontare la pena in Italia. La questione riguardava G.V.F., cittadino romeno con famiglia in Italia, attinto da un MAE dalla Romania.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Bari ha impugnato l’art. 19, comma 1, lett. c), legge n. 69/2005, in riferimento all’art. 3 Cost. e all’art. 20 della Carta dei diritti fondamentali UE (Carta di Nizza), nella parte in cui non attribuisce allo straniero UE residente in Italia, con MAE ai fini esecutivi, la facoltà di espiare la pena in Italia.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. La sentenza n. 227/2010 pronunciata lo stesso giorno ha dichiarato incostituzionale l’art. 18, comma 1, lett. r), della medesima legge – norma dal contenuto parallelo relativa al caso di MAE esecutivo – rendendo la questione sull’art. 19 non atta a produrre un autonomo effetto nel giudizio a quo (la disposizione da applicare nel caso concreto è quella dell’art. 18, non dell’art. 19).

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile per difetto di rilevanza quando la norma impugnata non è quella applicabile nel giudizio principale oppure quando altra pronuncia costituzionale coeva risolve il caso in modo diretto. L’inammissibilità manifesta consente alla Corte di pronunciarsi in camera di consiglio senza udienza pubblica.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra l’art. 18 e l’art. 19 della legge n. 69/2005 sul mandato d’arresto europeo?

    L’art. 18 riguarda il rifiuto di consegna ai fini dell’esecuzione di una pena già irrogata (MAE esecutivo); l’art. 19 riguarda la consegna condizionata ai fini di un processo ancora in corso (MAE processuale). Per i MAE esecutivi è l’art. 18 la norma applicabile: per questo la questione sull’art. 19 era irrilevante.

    La sentenza n. 227/2010 risolve anche il problema di G.V.F.?

    Sì: dopo la sentenza n. 227/2010, il cittadino UE residente in Italia può chiedere di scontare la pena in Italia anche in caso di MAE esecutivo, grazie alla dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 18, comma 1, lett. r), l. n. 69/2005.

    Cosa significa «manifesta inammissibilità» nel giudizio costituzionale?

    Significa che la questione è palesemente non scrutinabile nel merito, per evidenti ragioni processuali (difetto di rilevanza, difetto di motivazione, ecc.). La Corte la decide in camera di consiglio, con ordinanza, senza udienza pubblica, ai sensi degli artt. 26, comma 2, l. n. 87/1953 e 9, comma 2, norme integrative.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 236/2010 – Impugnativa atti endoprocedimentali elettorali ante proclamazione

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara incostituzionale l’art. 83-undecies del d.P.R. n. 570/1960 nella parte in cui esclude l’impugnativa autonoma degli atti del procedimento elettorale immediatamente lesivi, anteriormente alla proclamazione degli eletti. La norma violava il diritto di difesa e i diritti elettorali costituzionalmente garantiti.

    Di cosa si tratta

    L’art. 83-undecies del T.U. per le elezioni degli organi comunali prevedeva che gli atti del procedimento elettorale potessero essere impugnati solo successivamente alla proclamazione degli eletti. La giurisprudenza aveva consolidato questo orientamento come «diritto vivente», escludendo la tutela cautelare e la contestazione immediata degli atti di ammissione o esclusione di liste durante la campagna elettorale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Liguria, nel corso di un giudizio promosso da candidati la cui lista era stata ricusata, ha impugnato l’art. 83-undecies del d.P.R. n. 570/1960, in riferimento agli artt. 3, 24, 48, 49, 51, 97 e 113 Cost., nella parte in cui esclude la possibilità di impugnare autonomamente gli atti endoprocedimentali del procedimento elettorale immediatamente lesivi, anteriormente alla proclamazione degli eletti.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 83-undecies del d.P.R. n. 570/1960 nella parte in cui esclude l’impugnativa autonoma degli atti del procedimento preparatorio alle elezioni, ancorché immediatamente lesivi, anteriormente alla proclamazione degli eletti. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura.

    Il principio

    Gli atti del procedimento elettorale immediatamente lesivi di diritti costituzionalmente garantiti – come il diritto all’elettorato passivo, alla presentazione di liste, alla partecipazione democratica – devono poter essere impugnati in via autonoma e con tutela cautelare prima della proclamazione degli eletti. Altrimenti il danno diventerebbe definitivo e irreparabile, svuotando di contenuto la tutela giurisdizionale.

    Domande e risposte

    Cosa cambia concretamente dopo questa sentenza per chi vede la propria lista esclusa?

    I candidati la cui lista viene esclusa durante il procedimento elettorale possono ora ricorrere al giudice amministrativo e chiedere la tutela cautelare (sospensione del provvedimento di esclusione) prima che le elezioni si svolgano, non più solo dopo la proclamazione degli eletti.

    Perché la norma precedente era considerata incostituzionale?

    Perché l’unico rimedio (impugnazione post-proclamazione con eventuale annullamento e ripetizione delle elezioni) non offre la stessa tutela dell’intervento immediato: il candidato escluso non può più partecipare alle elezioni già avvenute, con danno irreparabile al suo diritto di elettorato passivo.

    Questa sentenza si applica anche alle elezioni politiche nazionali?

    La pronuncia riguarda specificamente il contenzioso elettorale amministrativo (elezioni comunali) disciplinato dal d.P.R. n. 570/1960. Tuttavia il principio sull’impugnabilità immediata degli atti lesivi è stato successivamente recepito anche nel Codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 235/2010 – Stabilizzazione precari e autonomia organizzativa Sardegna

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara incostituzionali i commi 2, 3 e 12 dell’art. 3 della legge regionale sarda n. 3/2009 (programmi di stabilizzazione del precariato negli enti locali e inquadramento dei dipendenti a tempo determinato), per violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile. Dichiara invece non fondate le questioni sugli altri commi dello stesso articolo e sull’art. 9.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 aveva introdotto disposizioni per il superamento del precariato nel settore pubblico regionale e locale. L’art. 3 limitava il ricorso a contratti a tempo determinato, autorizzava la Regione a finanziare stabilizzazioni e prevedeva l’inquadramento di dipendenti a termine già concorsuali. L’art. 9 riguardava l’autonomia scolastica regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio ha impugnato l’art. 3, commi 1, 2, 3 e 12, e l’art. 9, commi 3 e 4, della legge reg. Sardegna n. 3/2009, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lett. l) e m), Cost., nonché agli artt. 3 e 5 dello Statuto speciale sardo e al principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara incostituzionali i commi 2, 3 e 12 dell’art. 3: queste disposizioni disciplinano la stabilizzazione dei precari degli enti locali e l’inquadramento nei ruoli stabili, materia che attiene all’ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.), di competenza esclusiva statale. Dichiara non fondate le questioni sul comma 1 (limiti quantitativi ai contratti a termine) e sugli artt. 9, commi 3 e 4 (autonomia scolastica regionale).

    Il principio

    La stabilizzazione del personale precario degli enti locali e l’inquadramento nei ruoli a tempo indeterminato attengono all’ordinamento del rapporto di lavoro pubblico, materia di ordinamento civile riservata alla competenza esclusiva dello Stato. Le Regioni – anche a statuto speciale – non possono legiferare in deroga alla normativa statale sui contratti a termine nella pubblica amministrazione.

    Domande e risposte

    Perché i commi 2, 3 e 12 sono stati dichiarati incostituzionali ma non il comma 1?

    Il comma 1 disciplinava limiti organizzativi interni alla Regione (percentuale massima di contratti a termine), rientrando nell’autonomia organizzativa regionale. I commi 2, 3 e 12 invece prevedevano la stabilizzazione dei precari degli enti locali e l’inquadramento nel ruolo stabile: scelte che incidono sull’ordinamento del rapporto di lavoro pubblico, materia statale.

    Cosa disciplina l’art. 9 della legge regionale sarda dichiarato non incostituzionale?

    L’art. 9 riguardava le modalità di gestione del personale scolastico regionale, ritenute dalla Corte rientranti nell’autonomia organizzativa della Regione Sardegna rispetto alle istituzioni scolastiche di propria competenza.

    Le Regioni possono stabilizzare i propri dipendenti precari?

    Solo nei limiti della normativa statale: il d.l. n. 78/2009 fissava come termine per le stabilizzazioni il 31 dicembre 2010. La Regione Sardegna non poteva dettare una disciplina difforme rispetto a quella statale per i dipendenti degli enti locali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 234/2010 – Autorizzazione scarichi idrici e tutela ambientale Friuli

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara incostituzionale la norma della legge regionale FVG che attribuiva al gestore privato del servizio idrico il potere di autorizzare scarichi in fognatura senza la certificazione del competente ufficio tecnico regionale (art. 16-ter). Dichiara invece non fondate le censure sull’art. 16-bis (autorizzazione scarichi affidata al gestore del servizio idrico integrato).

    Di cosa si tratta

    L’art. 4, comma 25, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 12/2009 aveva introdotto gli artt. 16-bis e 16-ter nella legge reg. n. 16/2008. L’art. 16-bis consentiva al gestore del servizio idrico di autorizzare gli scarichi in pubblica fognatura; l’art. 16-ter esonerare dall’autorizzazione i titolari di scarichi non finali, abbassando le garanzie ambientali previste dall’art. 124 del d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio ha impugnato l’art. 4, comma 25, l. reg. FVG n. 12/2009, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. s), e 118 Cost., per violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e per lesione del principio di sussidiarietà.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara incostituzionale l’art. 4, comma 25, l. reg. FVG n. 12/2009 nella parte in cui inserisce l’art. 16-ter: questa norma, esonerando il titolare dello scarico dall’obbligo di autorizzazione e consentendo la sostituzione della certificazione dell’ufficio tecnico regionale con quella del progettista, abbassa la tutela ambientale prevista dalla norma statale (art. 124, d.lgs. n. 152/2006), violando l’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. Dichiara invece non fondate le questioni sull’art. 16-bis.

    Il principio

    Le Regioni e le Province autonome non possono derogare o abbassare il livello di tutela ambientale stabilito dalla legislazione statale: la tutela dell’ambiente è materia di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.) e il legislatore regionale non può alleggerire i presupposti per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi idrici rispetto a quanto previsto dal Codice dell’ambiente.

    Domande e risposte

    Qual era la differenza tra art. 16-bis e art. 16-ter dichiarato incostituzionale?

    L’art. 16-bis attribuiva il potere autorizzatorio al gestore del servizio idrico integrato, soggetto ritenuto dalla Corte sostanzialmente pubblico: le censure sono state respinte. L’art. 16-ter invece eliminava la necessità di una certificazione dell’ufficio tecnico regionale per le sopraelevazioni, sostituita da un semplice certificato del progettista: questa riduzione di garanzia è stata dichiarata incostituzionale.

    Perché la Corte ha distinto tra le due norme?

    Perché l’art. 16-bis, pur affidando il potere autorizzatorio a un soggetto diverso dalla Provincia, non abbassava il livello sostanziale di tutela; l’art. 16-ter invece permetteva scarichi senza il controllo tecnico previsto dalla norma statale, riducendo effettivamente la tutela ambientale.

    Cosa prevede l’art. 124 del Codice dell’ambiente in materia di scarichi?

    L’art. 124 del d.lgs. n. 152/2006 richiede l’autorizzazione preventiva per gli scarichi di acque reflue; l’esonero dall’obbligo di autorizzazione è consentito solo in presenza di precise condizioni tecniche (conferimento tramite condotta al terzo gestore dell’impianto di depurazione), non liberamente estensibili dalla normativa regionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 233/2010 – Concessioni demaniali marittime e caccia Friuli-VG

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara incostituzionali alcune disposizioni della legge comunitaria 2008 del Friuli-Venezia Giulia: la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime a soggetti sprovvisti di requisiti (art. 36), la norma sull’autonoma definizione regionale delle specie cacciabili (art. 37, comma 1), e la norma sulla protezione faunistica (art. 48, comma 6). Dichiara invece inammissibile la questione sull’art. 37, comma 2.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 luglio 2009, n. 13 (legge comunitaria 2008) conteneva più disposizioni impugnate dal Presidente del Consiglio. In sintesi: l’art. 36, comma 2 prorogava concessioni demaniali marittime a soggetti privi di requisiti; l’art. 37 disciplinava le specie cacciabili autonomamente; l’art. 48, comma 6, estendeva al territorio regionale il regime della zona faunistica delle Alpi per la quota minima di protezione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio ha impugnato gli artt. 36, comma 2, 37, commi 1 e 2, e 48, comma 6, della legge reg. FVG n. 13/2009, in riferimento all’art. 4 dello Statuto speciale FVG, agli artt. 3 e 117, primo e secondo comma, lett. a) e s), Cost., per violazione della libertà di stabilimento comunitaria (concessioni), dei principi fondamentali statali in materia di caccia (l. n. 157/1992), e dei principi ambientali.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara incostituzionali gli artt. 36, comma 2, 37, comma 1, e 48, comma 6 della legge reg. FVG n. 13/2009. Dichiara inammissibile la questione sull’art. 37, comma 2, per difetto di motivazione sulla rilevanza. Le norme regionali eccedevano le competenze della Regione: le concessioni demaniali con proroga automatica violano il principio UE di libertà di stabilimento; l’autonoma individuazione delle specie cacciabili eccede i principi fondamentali dell’art. 18, l. n. 157/1992; l’applicazione del regime di zona faunistica delle Alpi a tutto il territorio regionale contrasta con la tutela dell’ambiente.

    Il principio

    Le Regioni a statuto speciale non possono derogare ai principi fondamentali in materia di caccia né ai principi UE di non discriminazione e libertà di stabilimento nelle concessioni demaniali marittime. La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema è materia di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.

    Domande e risposte

    Perché la proroga delle concessioni demaniali marittime è stata dichiarata incostituzionale?

    Perché una proroga automatica a favore di soggetti già concessionari, anche se privi di requisiti, crea un meccanismo preferenziale che viola la libertà di stabilimento prevista dal diritto UE (art. 43 TFUE), recepita in Costituzione tramite l’art. 117, primo comma.

    Quali sono i limiti delle Regioni in materia di caccia?

    Le Regioni possono legiferare sulla caccia nell’ambito dei principi fondamentali statali fissati dalla legge n. 157/1992. Non possono autonomamente determinare le specie cacciabili né i periodi di caccia al di fuori delle liste e dei meccanismi previsti dalla normativa statale.

    Cosa prevede l’art. 48, comma 6, dichiarato incostituzionale?

    La norma estendeva il regime giuridico della zona faunistica delle Alpi – previsto per specifici territori montani – a tutto il territorio agro-silvo-pastorale regionale, abbassando la quota minima di protezione della fauna e violando i parametri statali di tutela ambientale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 232/2010 – Divieto regionale di vendite promozionali pre-saldi

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara incostituzionale la norma della Regione Liguria che vietava in assoluto le vendite promozionali nei 40 giorni precedenti i saldi, per qualsiasi prodotto. Il divieto assoluto contrasta con la disciplina statale che, dopo il d.l. n. 223/2006, consente solo il divieto limitato ai prodotti che saranno poi in saldo, non un blocco generalizzato.

    Di cosa si tratta

    L’art. 113, comma 2, della legge della Regione Liguria n. 1/2007 (Testo unico commercio), come sostituito dalla l. reg. n. 14/2007, prevedeva che «non possono essere effettuate vendite promozionali nei quaranta giorni antecedenti le vendite di fine stagione o saldi», senza distinzione merceologica. Il decreto Bersani (d.l. n. 223/2006, conv. l. n. 248/2006) aveva invece liberalizzato le vendite promozionali, consentendo il solo divieto sui medesimi prodotti che andranno in saldo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Genova, nel corso di un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa per vendita promozionale in periodo vietato, ha impugnato l’art. 113, comma 2, l. reg. Liguria n. 1/2007, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. e) e m), Cost., per violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e determinazione dei livelli essenziali di prestazione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 113, comma 2, l. reg. Liguria n. 1/2007, nella parte in cui non prevede che il divieto di vendite promozionali nei 40 giorni pre-saldi sia limitato ai medesimi prodotti merceologici oggetto dei saldi. Il divieto assoluto è incompatibile con la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.).

    Il principio

    Le Regioni non possono vietare in modo generalizzato le vendite promozionali nei periodi pre-saldi: la disciplina delle vendite promozionali è materia di tutela della concorrenza, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. L’unica restrizione ammessa è quella statale: divieto limitato ai medesimi prodotti che saranno oggetto dei saldi.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva il decreto Bersani del 2006 sulle vendite promozionali?

    Il d.l. n. 223/2006 (conv. l. n. 248/2006) aveva eliminato le limitazioni temporali e quantitative alle vendite promozionali, con la sola eccezione del divieto, nel periodo immediatamente pre-saldi, di promuovere i medesimi articoli che poi saranno in saldo.

    Perché il divieto ligure era incostituzionale?

    Perché andava oltre quanto consentito dal legislatore statale: vietava qualsiasi vendita promozionale, indipendentemente dal prodotto, incidendo sulla concorrenza e sui consumatori in modo più restrittivo rispetto alla norma nazionale e invadendo la competenza esclusiva dello Stato.

    Le Regioni possono regolamentare i saldi e le promozioni?

    Solo nei limiti fissati dalla legislazione statale. Possono fissare date e calendario dei saldi di fine stagione, ma non possono introdurre restrizioni alle vendite promozionali più stringenti di quelle previste dalla normativa statale sulla concorrenza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 231/2010 – Proiezioni farmaceutiche in comuni montani Toscana

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara estinto il processo sul ricorso del Governo contro l’art. 20 della legge regionale toscana n. 62/2008 (proiezioni farmaceutiche anche nei comuni montani). La Regione Toscana aveva nel frattempo modificato la norma impugnata, il Governo ha rinunciato al ricorso e la Regione ha accettato la rinuncia.

    Di cosa si tratta

    L’art. 20 della legge della Regione Toscana 21 novembre 2008, n. 62, aveva esteso la possibilità di istituire «proiezioni» delle sedi farmaceutiche (punti vendita aggiuntivi di medicinali comuni) anche ai comuni montani o parzialmente montani, indipendentemente dalla soglia demografica dei 12.500 abitanti prevista dalla legge statale. Il Presidente del Consiglio aveva impugnato la disposizione per contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost. (tutela della salute).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva sollevato in via principale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, legge reg. Toscana n. 62/2008, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., per contrasto con i principi fondamentali statali in materia di assistenza farmaceutica (l. n. 475/1968 e l. n. 362/1991).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara estinto il processo. L’art. 17, comma 2, della legge regionale n. 16/2000 (su cui insisteva la norma impugnata) era stato interamente sostituito dall’art. 71 della legge regionale n. 75/2009. Il Governo aveva quindi rinunciato al ricorso, e la Regione Toscana aveva formalmente accettato la rinuncia: ciò determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso in via principale seguita dall’accettazione della controparte determina l’estinzione del processo costituzionale, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. Non si forma pronuncia sul merito della questione.

    Domande e risposte

    Che cosa sono le «proiezioni farmaceutiche» previste dalla normativa toscana?

    Sono punti di vendita di medicinali comuni e di pronto soccorso già confezionati, dipendenti da una farmacia principale, distinti dai dispensari annuali statali perché non soggetti a limiti di orario e di prodotti vendibili.

    Perché il Governo ha rinunciato al ricorso?

    La norma impugnata era stata integralmente sostituita dalla legge regionale n. 75/2009, facendo venir meno l’oggetto dell’impugnazione e le ragioni che avevano motivato il ricorso.

    L’estinzione del processo equivale a una pronuncia di infondatezza?

    No: l’estinzione per rinuncia non pronuncia sul merito della questione di legittimità costituzionale, né in senso favorevole né in senso contrario alla norma impugnata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 230/2010 – Litisconsorzio necessario nel risarcimento RC auto

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara inammissibile (per un profilo) e non fondata (per l’altro) la questione sull’art. 140, comma 4, del Codice delle assicurazioni private, che introduce un litisconsorzio necessario tra tutti i danneggiati nei giudizi contro l’assicuratore RC auto. La norma mira a garantire la par condicio tra creditori quando il massimale è potenzialmente insufficiente.

    Di cosa si tratta

    L’art. 140, comma 4, del d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni) prevede che nei giudizi tra l’impresa di assicurazione e i danneggiati da sinistro stradale si instauri un litisconsorzio necessario di tutti i danneggiati. Il Tribunale di Catania ha sollevato la questione nel corso di un giudizio per il risarcimento dei danni di un incidente con più veicoli coinvolti e numerosi danneggiati, in cui il massimale era potenzialmente incapiente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Catania ha impugnato l’art. 140, comma 4, d.lgs. n. 209/2005 in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui prevede un’ipotesi di litisconsorzio necessario nei giudizi promossi tra l’impresa di assicurazione e le persone danneggiate.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile la questione in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, Cost. (per inadeguatezza della motivazione sulla non manifesta infondatezza) e non fondata la questione in riferimento all’art. 76 Cost. Il legislatore delegato aveva titolo per introdurre il litisconsorzio necessario come strumento di distribuzione proporzionale del massimale tra tutti i creditori, nel rispetto del principio di parità tra di essi.

    Il principio

    Il litisconsorzio necessario di cui all’art. 140, comma 4, Codice delle assicurazioni risponde alla ratio di garantire la par condicio tra i danneggiati quando il massimale rischia di essere insufficiente a soddisfare tutti i creditori. L’istituto, sebbene non esplicito nella legge delega, è coerente con la finalità di razionalizzazione del sistema risarcitorio e non eccede i limiti della delega legislativa.

    Domande e risposte

    Cosa significa «litisconsorzio necessario» nel contesto RC auto?

    Significa che tutti i soggetti danneggiati da un sinistro devono partecipare allo stesso giudizio, affinché il giudice possa distribuire il massimale in modo proporzionale tra di loro senza che una sentenza favorevole a uno esaurisca le risorse disponibili.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile (in parte)?

    Il Tribunale di Catania non aveva adeguatamente motivato perché il litisconsorzio necessario violerebbe gli artt. 3, 24 e 111 Cost.; la carenza argomentativa ha reso quella parte della questione inammissibile per la Corte.

    Il litisconsorzio si applica anche quando il massimale è capiente?

    La norma non distingue in base alla capienza: si applica ogni volta che vi siano più danneggiati e il giudizio coinvolga l’assicuratore. Tuttavia la ratio della disposizione è proprio quella di prevenire l’esaurimento del massimale a favore dei soli attori più veloci.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 229/2010 – Giudizio direttissimo e non flagranza del reato

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 449, comma 4, c.p.p., nella parte in cui non prevede che il giudice del direttissimo possa restituire gli atti al PM quando accerti che manca la flagranza. Il sistema processuale vigente, compreso il controllo della Cassazione sulla convalida dell’arresto, è ritenuto non lesivo degli artt. 24 e 111 Cost.

    Di cosa si tratta

    Il rito direttissimo è il procedimento penale speciale previsto quando l’imputato è stato arrestato in flagranza di reato e il GIP ha convalidato l’arresto. L’art. 449, comma 4, c.p.p. prevede che il PM presenti l’imputato direttamente al giudice del dibattimento, ma la norma non disciplina esplicitamente cosa succede se il giudice ritiene che la flagranza fosse inesistente. Il Tribunale di Taranto ha sollevato la questione in un caso di tentata rapina, dubitando della regolarità dell’arresto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Taranto ha impugnato l’art. 449, comma 4, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che il giudice, investito del giudizio direttissimo, constatata la non flagranza del reato, possa restituire gli atti al pubblico ministero.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. Il giudice del direttissimo non è privo di strumenti: può rilevare la nullità della convalida, e il controllo della legalità dell’arresto spetta in ultima istanza alla Corte di cassazione. Il mancato ricorso a quest’ultimo rimedio non rende automaticamente irregolare l’arresto. La disposizione censurata non viola né il diritto di difesa né il principio del giusto processo.

    Il principio

    Il giudice del dibattimento nel rito direttissimo non può sindacare nel merito la convalida dell’arresto già effettuata dal GIP; il rimedio avverso una convalida illegittima è il ricorso per cassazione previsto dall’art. 391, comma 4, c.p.p. La mancanza di un potere di restituzione degli atti al PM non crea un vuoto di tutela costituzionalmente rilevante.

    Domande e risposte

    Che cosa è il giudizio direttissimo e quando si applica?

    Il giudizio direttissimo è un rito speciale che consente di portare rapidamente l’arrestato davanti al giudice del dibattimento, senza udienza preliminare, quando l’arresto è avvenuto in flagranza e è stato convalidato dal GIP.

    Cosa succede se il giudice del direttissimo dubita della realtà della flagranza?

    Secondo la Corte, il giudice non può restituire gli atti al PM, ma deve proseguire il giudizio. L’eventuale illegittimità della convalida dell’arresto va fatta valere con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.p.

    La disciplina del direttissimo è stata ritenuta compatibile con il giusto processo?

    Sì: la Corte ha escluso che l’art. 449, comma 4, c.p.p. violi l’art. 111 Cost., perché la presenza del controllo di cassazione garantisce la legalità dell’arresto in ultima istanza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 228/2010 – Pensione di reversibilità e indennità integrativa speciale

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 774 e 775 della legge finanziaria 2007, che avevano reinterpretato in senso restrittivo le regole di calcolo dell’indennità integrativa speciale nelle pensioni di reversibilità dei dipendenti pubblici. Le norme, censurate per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., risultano conformi al dettato costituzionale.

    Di cosa si tratta

    L’art. 1, commi 774 e 775, della legge finanziaria 2007 (l. n. 296/2006) aveva dettato un’interpretazione autentica delle regole di computo dell’indennità integrativa speciale (IIS) nell’ambito delle pensioni di reversibilità dei dipendenti pubblici. La norma stabiliva che dal 17 agosto 1995 la IIS non deve essere liquidata separatamente, ma è conglobata nella «voce pensione» soggetta alle percentuali di reversibilità. Alcune vedove avevano chiesto in giudizio il ripristino del trattamento più favorevole. La Corte dei conti di Lazio ed Emilia-Romagna avevano sollevato la questione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio (quattro ordinanze del 18 ottobre 2007) e per l’Emilia-Romagna (ordinanza del 15 luglio 2009), ha impugnato l’art. 1, commi 774 e 775, legge n. 296/2006, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. (e, limitatamente al comma 774, anche all’art. 53 Cost. per il giudice emiliano), per l’irragionevole disparità di trattamento tra pensionati di reversibilità con decorrenza pre- e post-17 agosto 1995 e per la salvezza riservata ai soli trattamenti già definiti in sede di contenzioso.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondate tutte le questioni: sia quelle sollevate in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. dalle ordinanze del Lazio, sia quella in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. del giudice emiliano. Il legislatore è legittimato a dettare interpretazioni autentiche retroattive in materia previdenziale purché sorrette da ragioni non arbitrarie; la salvaguardia limitata ai trattamenti già definiti in contenzioso risponde a esigenze di certezza del diritto.

    Il principio

    In materia previdenziale il legislatore può adottare norme di interpretazione autentica con effetto retroattivo senza violare l’art. 3 Cost., a condizione che non sussista un irragionevole squilibrio tra le categorie di soggetti interessati. La distinzione tra chi ha già ottenuto una pronuncia in sede contenziosa e chi non l’ha ottenuta non è irrazionale e risponde alla tutela della certezza dei rapporti giuridici definiti.

    Domande e risposte

    Cosa prevedevano i commi 774 e 775 della legge finanziaria 2007?

    Il comma 774 stabiliva che l’indennità integrativa speciale è conglobata nella voce pensione e soggetta alla percentuale di reversibilità (60 %) dal 17 agosto 1995; il comma 775 salvaguardava solo i trattamenti più favorevoli già definiti in sede contenziosa prima dell’entrata in vigore della legge.

    Perché la Corte ha ritenuto non fondata la questione sull’art. 38 Cost.?

    Il diritto a un trattamento pensionistico adeguato non impone il mantenimento immutabile di ogni voce retributiva: la IIS, conglobata nella pensione, non scompare ma concorre al calcolo della pensione reversibile nella misura del 60 %, che la Corte ha ritenuto non inferiore alla soglia di adeguatezza costituzionale.

    Chi sono i soggetti tutelati dalla clausola di salvaguardia del comma 775?

    Solo coloro che, alla data del 1º gennaio 2007, avevano già ottenuto una pronuncia giurisdizionale favorevole con trattamento più elevato. Chi aveva ricevuto il trattamento migliore per via amministrativa, senza un giudicato, non rientra nella salvaguardia.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 227/2010 – Mandato d’arresto europeo e stranieri residenti

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara incostituzionale la norma che limitava ai soli cittadini italiani la possibilità di scontare in Italia la pena oggetto di un mandato d’arresto europeo. Il divieto si estende anche ai cittadini UE legittimamente e stabilmente residenti nel territorio italiano, in applicazione del principio di parità di trattamento garantito dal diritto comunitario.

    Di cosa si tratta

    L’art. 18, comma 1, lett. r), della legge n. 69 del 2005 prevedeva che la corte d’appello potesse consentire l’esecuzione in Italia di una pena detentiva richiesta tramite mandato d’arresto europeo solo se il condannato fosse cittadino italiano. Esclusa la possibilità per lo straniero – anche comunitario con dimora abituale in Italia – di scontare qui la pena. La Corte di cassazione ha sollevato la questione in quattro diversi procedimenti riguardanti cittadini UE residenti in Italia.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione ha impugnato l’art. 18, comma 1, lett. r), legge 22 aprile 2005, n. 69, in riferimento agli artt. 3, 11, 27 terzo comma e 117 primo comma della Costituzione (e ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario), nella parte in cui non prevedeva il rifiuto di consegna anche del cittadino UE con legittima ed effettiva residenza in Italia.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lett. r), legge n. 69/2005, nella parte in cui non prevede il rifiuto di consegna anche del cittadino di un altro Paese membro dell’Unione europea che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, ai fini dell’esecuzione della pena detentiva in Italia conformemente al diritto interno. La pronuncia di incostituzionalità in riferimento agli artt. 11 e 117 Cost. assorbe le censure ex artt. 3 e 27 Cost.

    Il principio

    Il diritto comunitario – e in particolare la decisione quadro 2002/584/GAI –, recepito nell’ordinamento italiano tramite gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., impone la parità di trattamento tra cittadini italiani e cittadini UE legalmente residenti in Italia quanto al diritto di scontare in patria la pena detentiva. Una norma che riserva tale facoltà ai soli cittadini italiani viola i vincoli comunitari e i relativi parametri costituzionali.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per il cittadino UE con mandato d’arresto europeo ai fini esecutivi?

    Dopo questa sentenza, anche il cittadino di un altro Stato membro UE che risiede legittimamente e stabilmente in Italia può chiedere di espiare la pena nel nostro Paese invece di essere consegnato allo Stato emittente.

    Qual era il limite della legge n. 69/2005 dichiarato incostituzionale?

    La norma consentiva l’esecuzione della pena in Italia solo per i «cittadini italiani», escludendo senza giustificazione i cittadini UE residenti, in contrasto con il principio di non discriminazione previsto dal diritto dell’Unione.

    Che cosa si intende per «legittima ed effettiva residenza»?

    La Corte richiede che il centro degli interessi affettivi e lavorativi del soggetto sia stabilmente radicato in Italia: non basta una presenza occasionale, occorre una dimora abituale concretamente dimostrata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 196/2010 – Confisca veicolo guida ebbrezza misura sicurezza illegittima

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 186, comma 2, lett. c), del Codice della strada (nella parte in cui richiamava l’art. 240, secondo comma, c.p.) nella parte in cui qualificava come «misura di sicurezza patrimoniale» la confisca del veicolo in caso di guida in stato di ebbrezza grave. Tale qualificazione permetteva l’applicazione retroattiva della confisca ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 92/2008, in violazione del principio di legalità e irretroattività.

    Di cosa si tratta

    Il GIP del Tribunale di Lecce doveva decidere su una richiesta di emissione di decreto penale di condanna per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, accompagnata da richiesta di confisca del veicolo. La norma introdotta dal d.l. n. 92/2008 richiamava espressamente l’art. 240, secondo comma, c.p. (confisca obbligatoria delle cose che costituiscono il prezzo o il profitto del reato), qualificando la confisca come misura di sicurezza patrimoniale e rendendola quindi applicabile retroattivamente ai sensi dell’art. 200 c.p.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP di Lecce sollevava questione degli artt. 200 e 236 c.p. e degli artt. 186, comma 2, lett. c), e 187, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 186, comma 2, lett. c), del Codice della strada, limitatamente alle parole «ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale». Questo richiamo qualificava la confisca come misura di sicurezza patrimoniale, consentendo la sua applicazione retroattiva. La Corte osserva che la confisca del veicolo in caso di guida in ebbrezza ha in realtà natura di pena accessoria (o sanzione penale sui generis), non di misura di sicurezza: pertanto opera il principio di irretroattività ex art. 25, secondo comma, Cost. e il richiamo all’art. 200 c.p. è illegittimo.

    Il principio

    La confisca del veicolo per guida in stato di ebbrezza grave non è una misura di sicurezza patrimoniale in senso tecnico, ma una sanzione penale accessoria: ad essa si applica il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole, sancito dall’art. 25, secondo comma, Cost. Il richiamo all’art. 240 c.p. (misure di sicurezza) era perciò costituzionalmente illegittimo.

    Domande e risposte

    Se guido in stato di ebbrezza grave con un tasso oltre 1,5 g/l, mi possono confiscare il veicolo?

    Sì, ma solo se il fatto è stato commesso dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 92/2008 (23 maggio 2008). Non è applicabile retroattivamente ai fatti commessi prima di quella data, perché la confisca non è una misura di sicurezza ma una sanzione penale soggetta al principio di irretroattività.

    Qual è la differenza tra confisca come misura di sicurezza e confisca come pena accessoria?

    Le misure di sicurezza (artt. 199-240 c.p.) si applicano in base alla legge vigente al momento dell’applicazione, anche retroattivamente (art. 200 c.p.). Le pene accessorie e le sanzioni penali sui generis sono invece soggette al divieto di retroattività sfavorevole (art. 25, secondo comma, Cost.).

    La confisca del veicolo è sempre obbligatoria per la guida in ebbrezza?

    Solo per i casi più gravi (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ex art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S.) e per la guida in stato di alterazione da stupefacenti (art. 187 C.d.S.), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.

    Norme collegate