Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 64/2009 – Connessione procedimenti giudice di pace e tribunale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulle regole di connessione tra procedimenti del giudice di pace e del tribunale in materia penale. Le norme del d.lgs. n. 274/2000 che non prevedono la connessione per il reato continuato tra giudice di pace e tribunale sono state ritenute costituzionalmente legittime, mentre alcune questioni parzialmente diverse sono state dichiarate inammissibili.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 274/2000 disciplina la competenza penale del giudice di pace. Gli artt. 6 e 7 regolano la connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice. I rimettenti lamentavano che tali norme non prevedessero la connessione nel caso di reati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso (reato continuato), con conseguente trattazione separata di procedimenti connessi davanti a giudici diversi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Montepulciano e il Tribunale di Velletri (sezione distaccata di Albano Laziale) hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 1, e 7 del d.lgs. n. 274/2000, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevedevano la connessione per i reati commessi con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni relative all’art. 6, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., e ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni sull’art. 6, comma 1, in riferimento all’art. 111 Cost. e di quelle sull’art. 7. Il legislatore ha una discrezionalità nella disciplina della connessione, e le scelte operate nel d.lgs. n. 274/2000 non risultano irragionevoli.

    Il principio

    La disciplina della connessione tra procedimenti penali davanti a giudici diversi è rimessa alla discrezionalità del legislatore. L’esclusione della connessione per continuazione tra reati di competenza del giudice di pace e reati di competenza del tribunale non è irragionevole, tenuto conto delle peculiarità del rito davanti al giudice di pace.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per connessione nei procedimenti penali?

    La connessione è un istituto processuale che consente di trattare insieme, davanti allo stesso giudice, più procedimenti penali legati tra loro da particolari rapporti (ad esempio, reati commessi dallo stesso soggetto in esecuzione di un medesimo disegno criminoso). Serve a garantire economicità e coerenza delle decisioni.

    Perché il giudice di pace ha regole diverse di connessione rispetto al tribunale?

    Il giudice di pace ha una competenza penale limitata a reati di minor gravità e segue un rito peculiare ispirato alla conciliazione. Il legislatore ha ritenuto opportuno limitare le ipotesi di connessione con i procedimenti davanti al tribunale per preservare le caratteristiche di semplicità e speditezza del rito davanti al giudice di pace.

    Cosa succede quando lo stesso fatto dà luogo a reati di competenza diversa?

    I procedimenti vengono trattati separatamente davanti ai rispettivi giudici competenti. Ciò può portare a decisioni distinte su fatti connessi, ma la Corte ha ritenuto che questa scelta rientri nella discrezionalità del legislatore e non sia irragionevole.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 63/2009 – Assicurazione responsabilità e azione diretta lavoratore

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1917, secondo comma, del codice civile, che non riconosce al lavoratore infortunato un’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del datore di lavoro per il danno differenziale. La questione era già stata esaminata in precedenza e dichiarata manifestamente infondata.

    Di cosa si tratta

    Un lavoratore vittima di infortunio sul lavoro aveva subito un danno differenziale (ossia la differenza tra il danno effettivamente subito e quanto già risarcito dall’INAIL). Poiché il datore di lavoro era fallito, il lavoratore aveva cercato di agire direttamente contro l’assicuratore del datore di lavoro. L’art. 1917, secondo comma, c.c. prevede tuttavia che il terzo danneggiato non abbia azione diretta contro l’assicuratore di responsabilità civile.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1917, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non riconosce al lavoratore infortunato l’azione diretta contro l’assicuratore del datore di lavoro per il credito risarcitorio da danno differenziale, in riferimento agli artt. 3, 24, 35 e 111 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’inammissibilità della questione. La stessa norma era già stata sottoposta alla Corte, che con ordinanza n. 457/2006 l’aveva dichiarata manifestamente infondata. La Corte di cassazione, pur richiamando tale precedente, non aveva fornito argomenti nuovi tali da superare quella valutazione, rendendo la questione inammissibile per difetto di adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza.

    Il principio

    Quando la Corte costituzionale ha già dichiarato manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale, il giudice rimettente che voglia riproporre la stessa questione deve fornire argomenti nuovi e specifici tali da superare il precedente. In assenza di tali argomenti, la questione è inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa è il danno differenziale da infortunio sul lavoro?

    Il danno differenziale è la parte di danno subito dal lavoratore per un infortunio sul lavoro che eccede quanto già liquidato dall’INAIL. L’INAIL copre solo il danno patrimoniale (perdita di capacità lavorativa), mentre il danno biologico e morale può essere fatto valere dal lavoratore come danno differenziale contro il datore di lavoro.

    Il lavoratore può agire direttamente contro l’assicuratore del datore di lavoro?

    In base all’art. 1917 c.c., no: il contratto di assicurazione della responsabilità civile non attribuisce al terzo danneggiato un’azione diretta contro l’assicuratore. La Corte ha confermato che questa regola non contrasta con la Costituzione.

    Cosa succede se il datore di lavoro è fallito?

    Il lavoratore può insinuarsi al passivo fallimentare per il credito da danno differenziale, ma non può agire direttamente contro l’assicuratore del datore di lavoro. Questa limitazione è stata ritenuta non incostituzionale dalla Corte.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 62/2009 – Sanzione disciplinare militari e parità di trattamento

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che consentiva all’autorità disciplinare militare di infliggere una sanzione più grave rispetto al parere della Commissione di disciplina anche quando ciò avveniva a sfavore dell’incolpato. La possibilità di discostarsi dal parere della Commissione in senso più sfavorevole violava i principi di uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 75 della legge n. 599/1954 sullo stato dei sottufficiali delle Forze armate permetteva all’organo competente di irrogare sanzioni disciplinari di stato discostandosi dal giudizio della Commissione di disciplina «in casi di particolare gravità» anche a sfavore dell’incolpato. Nel caso concreto, un caporal maggiore condannato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio aveva subito la perdita del grado nonostante un parere più favorevole della Commissione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 75 della legge n. 599/1954, nella parte in cui consentiva all’organo disciplinare di discostarsi dal parere della Commissione a sfavore dell’incolpato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 75 della legge n. 599/1954, limitatamente alle parole «e, soltanto in casi di particolare gravità, anche a sfavore». La norma violava gli artt. 3 e 97 Cost. perché creava un sistema asimmetrico ingiustificato: l’organo disciplinare poteva aggravare la sanzione rispetto al parere della Commissione senza un’adeguata garanzia procedurale per l’incolpato.

    Il principio

    Nel procedimento disciplinare militare, il parere della Commissione di disciplina funge da garanzia per l’incolpato. La possibilità per l’autorità competente di infliggere una sanzione più grave di quella indicata dalla Commissione è costituzionalmente illegittima perché irragionevole e lesiva del buon andamento amministrativo.

    Domande e risposte

    Cosa è la Commissione di disciplina nelle Forze armate?

    La Commissione di disciplina è un organo collegiale che esprime un parere non vincolante sulla sanzione da irrogare al militare incolpato di una mancanza disciplinare di stato. Il suo parere è una garanzia procedurale prevista a tutela dell’incolpato.

    Dopo questa sentenza, l’autorità disciplinare può ancora discostarsi dal parere della Commissione?

    Sì, ma solo in senso più favorevole all’incolpato. La Corte ha eliminato la possibilità di irrogare una sanzione più grave di quella indicata dalla Commissione: tale possibilità era irragionevole e lesiva dei principi di uguaglianza e buon andamento.

    Qual era la sanzione inflitta nel caso concreto?

    La perdita del grado per rimozione, irrogata a un caporal maggiore condannato per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti. L’organo disciplinare si era discostato dal parere della Commissione infliggendo una sanzione più grave, e questa possibilità è stata dichiarata incostituzionale.

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  • Corte cost. n. 61/2009 – Rifiuti e cave Valle d’Aosta

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune norme della Regione Valle d’Aosta in materia di gestione dei rifiuti e di cave, perché invadevano la competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente. Una norma regionale sulla valorizzazione dei rifiuti estrattivi è stata invece ritenuta costituzionalmente legittima.

    Di cosa si tratta

    La Regione Valle d’Aosta aveva adottato disposizioni proprie in materia di gestione dei rifiuti (legge regionale n. 31/2007) e di cave, miniere e acque minerali (legge regionale n. 5/2008). Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato alcune di queste norme davanti alla Corte costituzionale, sostenendo che violassero la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, riconosciuta dall’art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 14 (commi 1, 2, 3 e 6) e 21 della legge regionale Valle d’Aosta n. 31/2007 sulla gestione dei rifiuti, e l’art. 64 della legge regionale n. 5/2008 sulle cave. I parametri invocati erano l’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione e l’art. 2, primo comma, della legge costituzionale n. 4/1948 (Statuto speciale Valle d’Aosta). Il giudice rimettente era il Presidente del Consiglio dei ministri tramite ricorso diretto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, commi 1, 2, 3 e 6, della legge regionale n. 31/2007 (disposizioni sui rifiuti) e dell’art. 64 della legge regionale n. 5/2008 (sulle cave), perché eccedevano i limiti della competenza regionale in materia ambientale. Ha invece dichiarato non fondata la questione relativa all’art. 21 della stessa legge regionale n. 31/2007.

    Il principio

    Le Regioni, anche a statuto speciale, non possono adottare norme in materia di gestione dei rifiuti e di cave che si discostino dagli standard uniformi fissati dallo Stato a tutela dell’ambiente, materia di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera s), Cost. Le disposizioni del d.lgs. n. 152/2006 costituiscono livelli minimi inderogabili di protezione ambientale.

    Domande e risposte

    Le Regioni a statuto speciale possono legiferare in materia di rifiuti?

    Sì, ma solo nei limiti della competenza concorrente in materia di governo del territorio e nel rispetto degli standard uniformi stabiliti dallo Stato per la tutela dell’ambiente. Non possono derogare ai livelli minimi di protezione fissati dal d.lgs. n. 152/2006.

    Perché la norma sulle cave è stata dichiarata illegittima?

    L’art. 64 della legge regionale n. 5/2008 disciplinava i materiali di cava in modo difforme dalle disposizioni statali sulla classificazione dei rifiuti, invadendo così la competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente.

    Cosa distingue la norma salvata (art. 21) da quelle annullate?

    L’art. 21 riguardava aspetti di valorizzazione dei rifiuti estrattivi compatibili con i livelli di tutela statali, senza ridurre gli standard di protezione ambientale fissati dalla normativa nazionale, ed è stato pertanto giudicato non in contrasto con la Costituzione.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, con la tutela dell’ambiente tra le materie di competenza esclusiva statale
  • Corte cost. n. 15/2009 – Avviso condotte riparatorie giudice di pace

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 274/2000, nella parte in cui non prevede l’avviso all’imputato, nella citazione a giudizio davanti al giudice di pace, della possibilità di estinguere il reato mediante condotte riparatorie.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 274/2000 (competenza penale del giudice di pace) prevede all’art. 35 che il reato può estinguersi per condotte riparatorie dell’imputato prima dell’udienza. Tuttavia, l’art. 20 non prevede che nella citazione a giudizio sia inserito un avviso specifico su questa possibilità, a differenza di quanto dispone l’art. 552, lett. f), c.p.p. per la citazione davanti al tribunale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Montebelluna aveva sollevato questione di legittimità dell’art. 20, comma 2, d.lgs. n. 274/2000 in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, Cost. Relatore Gaetano Silvestri; camera di consiglio del 17 dicembre 2008.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata. La mancanza dell’avviso nella citazione non priva l’imputato della possibilità di porre in essere condotte riparatorie: il giudice di pace può disporre, in apertura di dibattimento, una sospensione del giudizio per consentire all’imputato non informato di attivarsi. Analoghe questioni erano già state dichiarate manifestamente infondate (ordinanze nn. 225/2006, 333/2005, 56/2004, 11/2004).

    Il principio

    L’omessa previsione dell’avviso sulle condotte riparatorie nella citazione davanti al giudice di pace non viola il diritto di difesa né il principio di eguaglianza: il giudice può sopperire disponendo una sospensione del giudizio.

    Domande e risposte

    Cosa sono le condotte riparatorie nel processo davanti al giudice di pace?

    L’art. 35 del d.lgs. n. 274/2000 prevede che il giudice di pace, sentite le parti, dichiari l’estinzione del reato quando l’imputato ha riparato il danno cagionato e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato prima dell’udienza di comparizione.

    Perché l’imputato potrebbe non sapere di questa possibilità?

    Nel processo davanti al tribunale ordinario, la citazione a giudizio deve contenere, a pena di nullità, l’avviso della possibilità di definire il procedimento prima del dibattimento (art. 552, lett. f, c.p.p.). Davanti al giudice di pace, questo avviso non è previsto, e un imputato non assistito da difensore potrebbe non conoscere la norma dell’art. 35.

    Come può il giudice di pace rimediare all’omissione?

    Il giudice di pace può, in apertura del dibattimento, verificare se l’imputato è a conoscenza della disciplina delle condotte riparatorie e, in caso contrario, disporre una sospensione per consentirgli di attivarsi. La Corte ha ritenuto questa soluzione idonea a tutelare il diritto di difesa.

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  • Corte cost. n. 14/2009 – Delegato comunale Meduna di Livenza conflitto inammissibile

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    La Corte costituzionale dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni promosso dal delegato effettivo e supplente del Comune di Meduna di Livenza: anche in questo caso i delegati comunali non costituiscono “poteri dello Stato” ai sensi dell’art. 134 Cost.

    Di cosa si tratta

    Analogo alla n. 1/2009, il caso riguarda il Comune di Meduna di Livenza (Treviso), che aveva avviato la procedura referendaria per distaccarsi dalla Regione Veneto e aggregarsi alla Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell’art. 132, secondo comma, Cost. I delegati nominati dal Consiglio comunale avevano impugnato gli atti dell’Ufficio centrale per il referendum, del Consiglio dei ministri e del Presidente della Repubblica.

    La questione di legittimità costituzionale

    I delegati di Meduna di Livenza sostenevano, come nel caso del Comune di San Michele al Tagliamento, di essere “poteri dello Stato” legittimati a sollevare conflitto di attribuzioni. Il ricorso era stato depositato il 9 giugno 2008. Relatore Ugo De Siervo; camera di consiglio del 19 novembre 2008.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso in applicazione dello stesso principio enunciato nell’ordinanza n. 1/2009: il delegato comunale nel referendum ex art. 132 Cost. non è un potere dello Stato. Le argomentazioni dei ricorrenti non mutano il quadro giuridico già valutato nel caso analogo.

    Il principio

    Il delegato comunale — effettivo e supplente — nel referendum per la variazione territoriale di cui all’art. 132, secondo comma, Cost. non costituisce “potere dello Stato” e non può promuovere conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale: principio confermato in linea con l’ordinanza n. 1/2009.

    Domande e risposte

    Questa ordinanza è identica alla n. 1/2009?

    In sostanza sì: entrambe riguardano la stessa questione (legittimazione del delegato comunale nel referendum ex art. 132 Cost.), ma per Comuni diversi (San Michele al Tagliamento e Meduna di Livenza). La Corte ha applicato lo stesso principio già enunciato nell’ordinanza n. 1.

    Meduna di Livenza ha poi effettuato il referendum?

    Il conflitto di attribuzioni riguardava la fase di ammissibilità del ricorso e non il merito della procedura referendaria. La Corte non ha esaminato la legittimità degli atti impugnati nel merito, avendo dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione dei ricorrenti.

    Chi avrebbe potuto proporre il conflitto in modo ammissibile?

    Secondo la giurisprudenza costituzionale, nel referendum ex art. 132 Cost., il soggetto eventualmente legittimato a sollevare conflitto avrebbe dovuto avere una posizione analoga a quella del comitato promotore nel referendum abrogativo, cioè doveva essere il soggetto che raccoglie le firme e avvia la procedura. I delegati, invece, hanno solo un ruolo di rappresentanza nella fase successiva.

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  • Corte cost. n. 13/2009 – Turismo competenza regionale fondi statali

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    La Corte costituzionale accoglie il conflitto di attribuzioni della Regione Emilia-Romagna e annulla il decreto statale che disciplinava le modalità di erogazione dei fondi per il turismo senza il previsto coinvolgimento delle Regioni: la materia del turismo appartiene alla competenza residuale regionale.

    Di cosa si tratta

    L’art. 1, comma 1228, della legge finanziaria 2007 (l. n. 296/2006) aveva autorizzato 48 milioni di euro annui per incentivare l’adeguamento delle imprese turistico-ricettive. Il DPCM del 16 febbraio 2007 aveva rimandato a un decreto del Capo Dipartimento per lo sviluppo del turismo la definizione delle modalità attuative. Il decreto ministeriale del 23 gennaio 2008 aveva poi fissato criteri e modalità senza un’intesa con le Regioni. La Regione Emilia-Romagna ne contestava la legittimità.

    La questione

    La Regione Emilia-Romagna aveva promosso conflitto di attribuzioni contro il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che venisse dichiarato che non spettava allo Stato regolare modalità e criteri generali degli incentivi al turismo senza l’intesa con le Regioni. Parametri: artt. 117 comma 2, 4, 118 comma 1 e 119 Cost. e principio di leale collaborazione. Relatore Luigi Mazzella; udienza pubblica del 16 dicembre 2008.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto il conflitto e annullato il decreto ministeriale. Il turismo, dopo la riforma del Titolo V (l. cost. n. 3/2001), è materia di competenza residuale delle Regioni (art. 117, comma 4, Cost.): lo Stato non può disciplinarne unilateralmente gli incentivi senza il consenso regionale. L’interesse nazionale di rilevanza non basta a giustificare un’assunzione diretta della funzione da parte dello Stato senza rispettare il principio di leale collaborazione.

    Il principio

    Il turismo è materia di esclusiva competenza regionale residuale: lo Stato non può disciplinare unilateralmente, senza intesa con le Regioni, le modalità di erogazione di fondi statali destinati al settore turistico.

    Domande e risposte

    Perché il turismo è competenza delle Regioni dopo il 2001?

    Con la riforma del Titolo V della Costituzione (l. cost. n. 3/2001), le materie non elencate negli artt. 117, comma 2 (competenza esclusiva statale) e 117, comma 3 (competenza concorrente) spettano alle Regioni. Il turismo non compare in nessuno dei due elenchi, e dunque è diventato competenza residuale regionale.

    Lo Stato non può mai finanziare il turismo?

    Lo Stato può stanziare fondi per il turismo, ma le modalità di utilizzo devono essere definite d’intesa con le Regioni, rispettando il principio di leale collaborazione. Nel caso di specie, il decreto era stato emanato senza tale intesa.

    Cosa si intende per “interesse nazionale” nella giurisprudenza costituzionale?

    Dopo la riforma del 2001, il concetto di “interesse nazionale” non costituisce più un titolo autonomo di intervento statale nelle materie regionali. Lo Stato deve comunque rispettare il riparto di competenze e coinvolgere le Regioni attraverso la leale collaborazione.

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  • Corte cost. n. 12/2009 – Parchi nazionali Sicilia competenze regionali

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    La Corte costituzionale dichiara costituzionalmente illegittima la norma statale che ha istituito quattro parchi nazionali in Sicilia senza rispettare le competenze statutarie della Regione siciliana in materia di parchi e riserve naturali.

    Di cosa si tratta

    L’art. 26, comma 4-septies, del d.l. n. 159/2007 (convertito dalla l. n. 222/2007) aveva previsto l’istituzione di quattro parchi nazionali in territorio siciliano (Egadi e litorale trapanese, Eolie, Pantelleria, Iblei) tramite decreto del Presidente della Repubblica, con finanziamento statale. La Regione siciliana aveva impugnato la norma sostenendo che le proprie competenze legislative e amministrative esclusive in materia la rendevano illegittima.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione siciliana aveva sollevato questione di legittimità in riferimento agli artt. 14, lettere a), b), f), h), i) ed n), e 17, lettera b), dello Statuto di autonomia e alle norme di attuazione, nonché agli artt. 3, 97 e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione. Relatore Paolo Maria Napolitano; udienza pubblica del 2 dicembre 2008.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma. La Regione siciliana ha una competenza esclusiva in materia di “conservazione della natura” e “foreste” in base allo Statuto, e aveva già disciplinato la materia con la l.r. n. 98/1981 (istituzione di parchi e riserve naturali). Lo Stato non poteva istituire parchi nazionali in Sicilia senza il consenso regionale e senza rispettare le competenze esclusive dello Statuto speciale.

    Il principio

    La potere statale di istituire parchi nazionali non può essere esercitato in Sicilia in modo da sovrapporsi alle competenze esclusive dello Statuto di autonomia in materia di conservazione della natura: è necessario il rispetto del principio di leale collaborazione e delle norme di attuazione dello Statuto.

    Domande e risposte

    La Sicilia ha già parchi regionali propri?

    Sì. La Regione siciliana aveva adottato la l.r. n. 98/1981 sull’istituzione di parchi e riserve naturali, anticipando la normativa statale. Disponeva quindi di un proprio sistema di aree protette, il che rendeva ancora più delicata la sovrapposizione con l’azione statale.

    Cosa è lo Statuto di autonomia della Sicilia?

    Lo Statuto siciliano (r.d.lgs. n. 455/1946, approvato con l. cost. n. 2/1948) è la legge costituzionale che disciplina l’autonomia speciale della Sicilia, attribuendole competenze esclusive in numerose materie, tra cui conservazione della natura, foreste e turismo.

    Il finanziamento statale di 250.000 euro per parco era sufficiente per neutralizzare l’illegittimità?

    No. La Corte ha ritenuto che la questione non riguardasse solo il finanziamento, ma la stessa previsione unilaterale dell’istituzione dei parchi da parte dello Stato, senza coinvolgimento della Regione, violando il principio di leale collaborazione e le competenze statutarie.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 11/2009 – Invalidità civile stranieri senza carta soggiorno

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    La Corte costituzionale dichiara costituzionalmente illegittimo il combinato disposto che subordina la pensione di inabilità e l’indennità di accompagnamento agli stranieri al possesso della carta di soggiorno: la norma viola i principi di eguaglianza e di solidarietà sociale.

    Di cosa si tratta

    L’art. 80, comma 19, della l. n. 388/2000 (legge finanziaria 2001) e l’art. 9, comma 1, del T.U. immigrazione (d.lgs. n. 286/1998) subordinavano l’accesso degli stranieri alla pensione di inabilità civile e all’indennità di accompagnamento al possesso della carta di soggiorno (oggi permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo), documento che richiede, tra l’altro, un reddito minimo. Un cittadino albanese totalmente invalido e privo di tale documento si era visto rifiutare le prestazioni dall’INPS.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Prato aveva sollevato questione di legittimità del combinato disposto dell’art. 80, comma 19, l. n. 388/2000 e dell’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 286/1998 in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost. Relatore Francesco Amirante; camera di consiglio del 3 dicembre 2008.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme nella parte in cui escludono gli stranieri legalmente soggiornanti in Italia dalla pensione di inabilità e dall’indennità di accompagnamento per difetto della carta di soggiorno. Le prestazioni assistenziali volte a garantire i mezzi di sopravvivenza a chi sia in condizione di totale inabilità sono espressione del diritto alla salute e della solidarietà sociale, che non possono essere negate in base alla nazionalità quando lo straniero è regolarmente presente in Italia.

    Il principio

    Lo straniero legalmente soggiornante in Italia che si trovi in stato di totale inabilità ha diritto alla pensione di inabilità e all’indennità di accompagnamento, indipendentemente dal possesso della carta di soggiorno: il requisito reddituale implicito nella carta di soggiorno è irragionevole per chi è totalmente invalido e non può lavorare.

    Domande e risposte

    Cos’è la carta di soggiorno e perché creava problemi agli invalidi?

    La carta di soggiorno (oggi “permesso UE per soggiornanti di lungo periodo”) richiede, per essere ottenuta, un reddito minimo adeguato. Un invalido totale che non può lavorare e non ha altre fonti di reddito non riesce ad ottenerla, e per questo si trovava escluso anche dalle prestazioni assistenziali di cui aveva bisogno.

    Dopo questa sentenza, gli stranieri invalidi hanno diritto alle stesse prestazioni degli italiani?

    La Corte ha riconosciuto il diritto alla pensione di inabilità e all’indennità di accompagnamento a prescindere dalla carta di soggiorno, per gli stranieri legalmente soggiornanti in Italia. Il principio è stato poi esteso ad altre prestazioni assistenziali nelle sentenze successive.

    L’art. 117, primo comma, Cost. come rileva in questa vicenda?

    L’art. 117, primo comma, Cost. vincola la legislazione italiana al rispetto degli obblighi internazionali. La Corte ha richiamato la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la Carta sociale europea, che vietano discriminazioni ingiustificate nell’accesso alle prestazioni assistenziali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 10/2009 – Rifiuti speciali extra-regione limite Puglia illegittimo

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    La Corte costituzionale dichiara costituzionalmente illegittima la legge della Regione Puglia n. 29/2007 nella parte in cui limita lo smaltimento in Puglia dei rifiuti speciali provenienti da fuori regione: la norma viola la libertà di circolazione delle merci e il riparto di competenze in materia ambientale.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia aveva emanato la l.r. n. 29/2007 per limitare o vietare lo smaltimento in impianti pugliesi di rifiuti speciali (pericolosi e non) prodotti al di fuori del territorio regionale. La norma aveva come obiettivo dichiarato la tutela ambientale, ma di fatto creava una barriera territoriale al transito e allo smaltimento dei rifiuti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia (sezione di Lecce e sezione prima) aveva sollevato questione di legittimità dell’art. 3, comma 1, l.r. Puglia n. 29/2007 in riferimento agli artt. 117, comma 3, 41 e 120 Cost. Relatore Paolo Maria Napolitano; udienza pubblica del 16 dicembre 2008.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma. Le limitazioni territoriali allo smaltimento dei rifiuti speciali violano i principi fondamentali fissati dalla legislazione statale (d.lgs. n. 152/2006) e dalla normativa europea, che ammettono limitazioni solo per i rifiuti urbani in un’ottica di prossimità, non per i rifiuti speciali che devono poter raggiungere gli impianti più idonei.

    Il principio

    Le Regioni non possono imporre limitazioni territoriali allo smaltimento di rifiuti speciali prodotti fuori dal loro territorio: tale scelta viola il principio di libertà di circolazione delle merci (art. 41 Cost.) e il riparto di competenze in materia ambientale (art. 117 Cost.).

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra rifiuti urbani e rifiuti speciali ai fini dello smaltimento regionale?

    Per i rifiuti urbani, il principio di prossimità e autosufficienza regionale è ammesso dalla normativa europea (direttiva 2006/12/CE). Per i rifiuti speciali, invece, vige il principio della libera circolazione: devono poter essere smaltiti nell’impianto più idoneo, anche fuori regione.

    Una Regione può tutelare l’ambiente vietando l’importazione di rifiuti?

    No, non attraverso un divieto generalizzato per i rifiuti speciali. La Corte ha chiarito che la tutela ambientale va perseguita attraverso la corretta applicazione delle norme sulle autorizzazioni degli impianti, non con barriere territoriali incompatibili con la normativa statale e comunitaria.

    Cosa rischiava l’impresa che gestiva la discarica pugliese?

    L’impresa rischiava di non poter ricevere rifiuti da fuori Puglia, con conseguente riduzione del volume di attività e potenziale insostenibilità economica degli investimenti effettuati per l’apertura dell’impianto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 9/2009 – Polisonnografia autotrasportatori Abruzzo incostituzionale

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    La Corte costituzionale dichiara costituzionalmente illegittima la legge della Regione Abruzzo n. 35/2007 nella parte in cui impone ai conducenti professionisti la polisonnografia come condizione per continuare a svolgere l’attività: la Regione ha invaso la competenza statale concorrente in materia di tutela della salute.

    Di cosa si tratta

    La Regione Abruzzo, con la legge n. 35/2007, aveva introdotto l’obbligo per i conducenti di autocarri pesanti (oltre 35 quintali) residenti in Abruzzo di sottoporsi a un esame del sonno (polisonnografia) e di esibire il relativo referto favorevole alle forze dell’ordine come autorizzazione annuale all’attività. L’obiettivo era prevenire incidenti stradali causati dalla sonnolenza alla guida.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 1, commi 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 16 della l.r. Abruzzo n. 35/2007 in riferimento agli artt. 3, 117 e 120 Cost. Secondo il Governo, la Regione aveva ecceduto dalla propria competenza concorrente in materia di “tutela della salute”. Relatore Luigi Mazzella; udienza pubblica del 18 novembre 2008.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate. La Regione ha invaso la competenza statale: in assenza di determinazioni nazionali sull’esame del sonno come requisito per la guida professionale, e in contrasto con le indicazioni della letteratura medica internazionale (il solo esame polisonnografico non attesta con certezza una correlazione con i “colpi di sonno”), la legge regionale impone un obbligo privo di base scientifica consolidata e che potrebbe privare i lavoratori del posto di lavoro.

    Il principio

    La Regione non può imporre autonomamente, nell’ambito della competenza concorrente in materia di tutela della salute, requisiti medici aggiuntivi per la guida professionale in assenza di determinazioni nazionali e in difformità dalle linee guida medico-scientifiche validate a livello nazionale.

    Domande e risposte

    Cosa è la polisonnografia?

    La polisonnografia è un esame diagnostico che registra durante il sonno i parametri fisiologici (respiro, attività cerebrale, frequenza cardiaca) per individuare disturbi come l’apnea notturna. È utile, ma la letteratura medica internazionale avvertiva nel 2007 che non bastava da sola a predire con certezza i “colpi di sonno” alla guida.

    Perché la Regione non può agire in materia di requisiti medici per la guida?

    I requisiti fisici e psichici per la guida di veicoli sono disciplinati a livello statale (e, per i veicoli pesanti, anche europeo), nell’ambito della competenza concorrente “tutela della salute”. La Regione può legiferare solo nel rispetto dei principi fondamentali fissati dallo Stato.

    Quali conseguenze ha avuto la legge abruzzese sui lavoratori?

    I camionisti che non avessero ottenuto esito favorevole alla polisonnografia non avrebbero più potuto esercitare la professione, con rischio di perdita del posto di lavoro. Questo effetto è stato uno degli elementi valutati dalla Corte per dichiarare l’incostituzionalità della norma.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 8/2009 – Appello sanzioni amministrative giudice di pace

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 26 del d.lgs. n. 40/2006, che ha introdotto l’appello davanti al Tribunale avverso le sentenze del giudice di pace in materia di sanzioni amministrative.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 40/2006 (riforma del processo di cassazione e dell’arbitrato) ha introdotto, tra l’altro, l’appellabilità delle ordinanze e delle sentenze del giudice di pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative (ex art. 23 l. n. 689/1981). Il Tribunale di Genova aveva dubitato che questa modifica eccedesse la delega legislativa contenuta nella l. n. 80/2005.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Genova aveva sollevato questione di legittimità dell’art. 26 del d.lgs. n. 40/2006 in riferimento all’art. 76 Cost. (eccesso di delega), sostenendo che la legge di delega n. 80/2005 non autorizzava il Governo a modificare le disposizioni sulle impugnazioni delle sentenze del giudice di pace in materia di sanzioni amministrative. Relatore Giuseppe Tesauro; camera di consiglio del 17 dicembre 2008.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata. L’art. 1, commi 2 e 3, della l. n. 80/2005 aveva attribuito al Governo una delega ampia per la riforma del processo di cassazione, ricomprendente anche la disciplina delle impugnazioni. L’introduzione dell’appello non eccede i confini della delega.

    Il principio

    L’introduzione dell’appello avverso le sentenze del giudice di pace in materia di sanzioni amministrative, operata dall’art. 26 del d.lgs. n. 40/2006, non eccede la delega contenuta nella l. n. 80/2005 e non viola l’art. 76 Cost.

    Domande e risposte

    Cosa è l’eccesso di delega (art. 76 Cost.)?

    L’art. 76 Cost. consente al Parlamento di delegare al Governo il potere di emanare decreti legislativi, ma entro principì, criteri direttivi e limiti definiti. Se il Governo va oltre questi limiti, il decreto legislativo è incostituzionale per eccesso di delega.

    Prima del d.lgs. n. 40/2006, come si impugnavano le sentenze del giudice di pace in materia di sanzioni amm.?

    Prima della riforma, le sentenze del giudice di pace che definivano l’opposizione a sanzione amministrativa non erano appellabili, ma ricorribili direttamente in Cassazione per motivi di legittimità.

    Dove si propone oggi l’appello contro le sentenze del giudice di pace in materia di sanzioni amm.?

    Dopo la riforma del 2006, l’appello si propone davanti al Tribunale in composizione monocratica. La sentenza del Tribunale in appello è poi ricorribile in Cassazione per i motivi di cui all’art. 360 c.p.c.

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