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La Corte dichiara incostituzionale l’art. 83-undecies del d.P.R. n. 570/1960 nella parte in cui esclude l’impugnativa autonoma degli atti del procedimento elettorale immediatamente lesivi, anteriormente alla proclamazione degli eletti. La norma violava il diritto di difesa e i diritti elettorali costituzionalmente garantiti.
Di cosa si tratta
L’art. 83-undecies del T.U. per le elezioni degli organi comunali prevedeva che gli atti del procedimento elettorale potessero essere impugnati solo successivamente alla proclamazione degli eletti. La giurisprudenza aveva consolidato questo orientamento come «diritto vivente», escludendo la tutela cautelare e la contestazione immediata degli atti di ammissione o esclusione di liste durante la campagna elettorale.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Liguria, nel corso di un giudizio promosso da candidati la cui lista era stata ricusata, ha impugnato l’art. 83-undecies del d.P.R. n. 570/1960, in riferimento agli artt. 3, 24, 48, 49, 51, 97 e 113 Cost., nella parte in cui esclude la possibilità di impugnare autonomamente gli atti endoprocedimentali del procedimento elettorale immediatamente lesivi, anteriormente alla proclamazione degli eletti.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 83-undecies del d.P.R. n. 570/1960 nella parte in cui esclude l’impugnativa autonoma degli atti del procedimento preparatorio alle elezioni, ancorché immediatamente lesivi, anteriormente alla proclamazione degli eletti. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura.
Il principio
Gli atti del procedimento elettorale immediatamente lesivi di diritti costituzionalmente garantiti – come il diritto all’elettorato passivo, alla presentazione di liste, alla partecipazione democratica – devono poter essere impugnati in via autonoma e con tutela cautelare prima della proclamazione degli eletti. Altrimenti il danno diventerebbe definitivo e irreparabile, svuotando di contenuto la tutela giurisdizionale.
Domande e risposte
Cosa cambia concretamente dopo questa sentenza per chi vede la propria lista esclusa?
I candidati la cui lista viene esclusa durante il procedimento elettorale possono ora ricorrere al giudice amministrativo e chiedere la tutela cautelare (sospensione del provvedimento di esclusione) prima che le elezioni si svolgano, non più solo dopo la proclamazione degli eletti.
Perché la norma precedente era considerata incostituzionale?
Perché l’unico rimedio (impugnazione post-proclamazione con eventuale annullamento e ripetizione delle elezioni) non offre la stessa tutela dell’intervento immediato: il candidato escluso non può più partecipare alle elezioni già avvenute, con danno irreparabile al suo diritto di elettorato passivo.
Questa sentenza si applica anche alle elezioni politiche nazionali?
La pronuncia riguarda specificamente il contenzioso elettorale amministrativo (elezioni comunali) disciplinato dal d.P.R. n. 570/1960. Tuttavia il principio sull’impugnabilità immediata degli atti lesivi è stato successivamente recepito anche nel Codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010).
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e accesso alla giustizia
- Art. 48 della Costituzione — diritto di voto
- Art. 51 della Costituzione — diritto di accedere alle cariche elettive
- Art. 113 della Costituzione — tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione
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