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La Corte dichiara incostituzionali i commi 2, 3 e 12 dell’art. 3 della legge regionale sarda n. 3/2009 (programmi di stabilizzazione del precariato negli enti locali e inquadramento dei dipendenti a tempo determinato), per violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile. Dichiara invece non fondate le questioni sugli altri commi dello stesso articolo e sull’art. 9.
Di cosa si tratta
La legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 aveva introdotto disposizioni per il superamento del precariato nel settore pubblico regionale e locale. L’art. 3 limitava il ricorso a contratti a tempo determinato, autorizzava la Regione a finanziare stabilizzazioni e prevedeva l’inquadramento di dipendenti a termine già concorsuali. L’art. 9 riguardava l’autonomia scolastica regionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio ha impugnato l’art. 3, commi 1, 2, 3 e 12, e l’art. 9, commi 3 e 4, della legge reg. Sardegna n. 3/2009, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lett. l) e m), Cost., nonché agli artt. 3 e 5 dello Statuto speciale sardo e al principio di leale collaborazione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara incostituzionali i commi 2, 3 e 12 dell’art. 3: queste disposizioni disciplinano la stabilizzazione dei precari degli enti locali e l’inquadramento nei ruoli stabili, materia che attiene all’ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.), di competenza esclusiva statale. Dichiara non fondate le questioni sul comma 1 (limiti quantitativi ai contratti a termine) e sugli artt. 9, commi 3 e 4 (autonomia scolastica regionale).
Il principio
La stabilizzazione del personale precario degli enti locali e l’inquadramento nei ruoli a tempo indeterminato attengono all’ordinamento del rapporto di lavoro pubblico, materia di ordinamento civile riservata alla competenza esclusiva dello Stato. Le Regioni – anche a statuto speciale – non possono legiferare in deroga alla normativa statale sui contratti a termine nella pubblica amministrazione.
Domande e risposte
Perché i commi 2, 3 e 12 sono stati dichiarati incostituzionali ma non il comma 1?
Il comma 1 disciplinava limiti organizzativi interni alla Regione (percentuale massima di contratti a termine), rientrando nell’autonomia organizzativa regionale. I commi 2, 3 e 12 invece prevedevano la stabilizzazione dei precari degli enti locali e l’inquadramento nel ruolo stabile: scelte che incidono sull’ordinamento del rapporto di lavoro pubblico, materia statale.
Cosa disciplina l’art. 9 della legge regionale sarda dichiarato non incostituzionale?
L’art. 9 riguardava le modalità di gestione del personale scolastico regionale, ritenute dalla Corte rientranti nell’autonomia organizzativa della Regione Sardegna rispetto alle istituzioni scolastiche di propria competenza.
Le Regioni possono stabilizzare i propri dipendenti precari?
Solo nei limiti della normativa statale: il d.l. n. 78/2009 fissava come termine per le stabilizzazioni il 31 dicembre 2010. La Regione Sardegna non poteva dettare una disciplina difforme rispetto a quella statale per i dipendenti degli enti locali.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile
- Art. 97 della Costituzione — imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione
- Art. 51 della Costituzione — accesso ai pubblici uffici mediante concorso
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