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La Corte dichiara incostituzionale la norma della legge regionale FVG che attribuiva al gestore privato del servizio idrico il potere di autorizzare scarichi in fognatura senza la certificazione del competente ufficio tecnico regionale (art. 16-ter). Dichiara invece non fondate le censure sull’art. 16-bis (autorizzazione scarichi affidata al gestore del servizio idrico integrato).
Di cosa si tratta
L’art. 4, comma 25, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 12/2009 aveva introdotto gli artt. 16-bis e 16-ter nella legge reg. n. 16/2008. L’art. 16-bis consentiva al gestore del servizio idrico di autorizzare gli scarichi in pubblica fognatura; l’art. 16-ter esonerare dall’autorizzazione i titolari di scarichi non finali, abbassando le garanzie ambientali previste dall’art. 124 del d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente).
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio ha impugnato l’art. 4, comma 25, l. reg. FVG n. 12/2009, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. s), e 118 Cost., per violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e per lesione del principio di sussidiarietà.
La decisione della Corte
La Corte dichiara incostituzionale l’art. 4, comma 25, l. reg. FVG n. 12/2009 nella parte in cui inserisce l’art. 16-ter: questa norma, esonerando il titolare dello scarico dall’obbligo di autorizzazione e consentendo la sostituzione della certificazione dell’ufficio tecnico regionale con quella del progettista, abbassa la tutela ambientale prevista dalla norma statale (art. 124, d.lgs. n. 152/2006), violando l’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. Dichiara invece non fondate le questioni sull’art. 16-bis.
Il principio
Le Regioni e le Province autonome non possono derogare o abbassare il livello di tutela ambientale stabilito dalla legislazione statale: la tutela dell’ambiente è materia di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.) e il legislatore regionale non può alleggerire i presupposti per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi idrici rispetto a quanto previsto dal Codice dell’ambiente.
Domande e risposte
Qual era la differenza tra art. 16-bis e art. 16-ter dichiarato incostituzionale?
L’art. 16-bis attribuiva il potere autorizzatorio al gestore del servizio idrico integrato, soggetto ritenuto dalla Corte sostanzialmente pubblico: le censure sono state respinte. L’art. 16-ter invece eliminava la necessità di una certificazione dell’ufficio tecnico regionale per le sopraelevazioni, sostituita da un semplice certificato del progettista: questa riduzione di garanzia è stata dichiarata incostituzionale.
Perché la Corte ha distinto tra le due norme?
Perché l’art. 16-bis, pur affidando il potere autorizzatorio a un soggetto diverso dalla Provincia, non abbassava il livello sostanziale di tutela; l’art. 16-ter invece permetteva scarichi senza il controllo tecnico previsto dalla norma statale, riducendo effettivamente la tutela ambientale.
Cosa prevede l’art. 124 del Codice dell’ambiente in materia di scarichi?
L’art. 124 del d.lgs. n. 152/2006 richiede l’autorizzazione preventiva per gli scarichi di acque reflue; l’esonero dall’obbligo di autorizzazione è consentito solo in presenza di precise condizioni tecniche (conferimento tramite condotta al terzo gestore dell’impianto di depurazione), non liberamente estensibili dalla normativa regionale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.