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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 19, comma 1, lett. c), legge n. 69/2005 (mandato d’arresto europeo), sollevata dalla Corte d’appello di Bari. La questione era già stata risolta dalla coeva sentenza n. 227/2010 che ha dichiarato incostituzionale la norma parallela (art. 18), rendendo la questione sull’art. 19 priva di autonoma rilevanza.
Di cosa si tratta
La Corte d’appello di Bari aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 1, lett. c), della legge n. 69/2005 (mandato d’arresto europeo), nella parte in cui non attribuisce al cittadino UE residente in Italia – soggetto a MAE esecutivo – la facoltà di chiedere di scontare la pena in Italia. La questione riguardava G.V.F., cittadino romeno con famiglia in Italia, attinto da un MAE dalla Romania.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Bari ha impugnato l’art. 19, comma 1, lett. c), legge n. 69/2005, in riferimento all’art. 3 Cost. e all’art. 20 della Carta dei diritti fondamentali UE (Carta di Nizza), nella parte in cui non attribuisce allo straniero UE residente in Italia, con MAE ai fini esecutivi, la facoltà di espiare la pena in Italia.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. La sentenza n. 227/2010 pronunciata lo stesso giorno ha dichiarato incostituzionale l’art. 18, comma 1, lett. r), della medesima legge – norma dal contenuto parallelo relativa al caso di MAE esecutivo – rendendo la questione sull’art. 19 non atta a produrre un autonomo effetto nel giudizio a quo (la disposizione da applicare nel caso concreto è quella dell’art. 18, non dell’art. 19).
Il principio
Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile per difetto di rilevanza quando la norma impugnata non è quella applicabile nel giudizio principale oppure quando altra pronuncia costituzionale coeva risolve il caso in modo diretto. L’inammissibilità manifesta consente alla Corte di pronunciarsi in camera di consiglio senza udienza pubblica.
Domande e risposte
Qual è la differenza tra l’art. 18 e l’art. 19 della legge n. 69/2005 sul mandato d’arresto europeo?
L’art. 18 riguarda il rifiuto di consegna ai fini dell’esecuzione di una pena già irrogata (MAE esecutivo); l’art. 19 riguarda la consegna condizionata ai fini di un processo ancora in corso (MAE processuale). Per i MAE esecutivi è l’art. 18 la norma applicabile: per questo la questione sull’art. 19 era irrilevante.
La sentenza n. 227/2010 risolve anche il problema di G.V.F.?
Sì: dopo la sentenza n. 227/2010, il cittadino UE residente in Italia può chiedere di scontare la pena in Italia anche in caso di MAE esecutivo, grazie alla dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 18, comma 1, lett. r), l. n. 69/2005.
Cosa significa «manifesta inammissibilità» nel giudizio costituzionale?
Significa che la questione è palesemente non scrutinabile nel merito, per evidenti ragioni processuali (difetto di rilevanza, difetto di motivazione, ecc.). La Corte la decide in camera di consiglio, con ordinanza, senza udienza pubblica, ai sensi degli artt. 26, comma 2, l. n. 87/1953 e 9, comma 2, norme integrative.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza
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