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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara estinto il processo sul ricorso del Governo contro l’art. 34 della legge regionale toscana n. 62/2008 (criteri regionali per il riuso delle acque reflue). La Regione Toscana aveva successivamente modificato la norma, il Governo ha rinunciato e la Regione ha accettato la rinuncia.

Di cosa si tratta

L’art. 34 della legge regionale toscana n. 62/2008 aveva previsto che la Regione emanasse un regolamento per la definizione di criteri per il riuso delle acque, anche in deroga alle sole prescrizioni dell’art. 99 del d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente), che affida alle Regioni solo la facoltà di adottare norme e misure per il riciclo delle acque reflue depurate. Il Governo aveva impugnato la disposizione per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio aveva impugnato l’art. 34, l. reg. Toscana n. 62/2008, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., per la previsione di una potestà regolamentare regionale in materia di riuso delle acque che esulava dall’ambito consentito dal Codice dell’ambiente.

La decisione della Corte

La Corte dichiara estinto il processo: la norma impugnata era stata integralmente modificata dall’art. 88 della legge regionale n. 75/2009, il Governo aveva quindi rinunciato al ricorso e la Regione Toscana aveva formalmente accettato la rinuncia. Ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative, la rinuncia seguita da accettazione determina l’estinzione del processo.

Il principio

La rinuncia al ricorso in via principale, seguita dall’accettazione della parte resistente, determina l’estinzione del processo costituzionale ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte. Non si pronuncia nel merito sulla conformità costituzionale della norma originariamente impugnata.

Domande e risposte

Cosa prevedeva l’art. 34 della legge toscana n. 62/2008 dichiarato oggetto di ricorso?

Prevedeva che la Regione emanasse un regolamento per criteri di riutilizzo delle acque, non solo «in attuazione» dell’art. 99 del Codice dell’ambiente, ma «anche» in aggiunta: una formulazione più ampia rispetto al titolo di competenza regionale.

Perché il Governo ha rinunciato al ricorso?

La Regione Toscana aveva già modificato la norma contestata con la legge n. 75/2009, venendo incontro ai rilievi del Governo: non aveva più senso proseguire il giudizio su una disposizione non più vigente.

L’estinzione del processo significa che la norma era valida?

No: l’estinzione per rinuncia non equivale a una pronuncia di infondatezza. Semplicemente, il giudizio non si è concluso nel merito perché è venuta meno la norma impugnata.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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