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La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 774 e 775 della legge finanziaria 2007, che avevano reinterpretato in senso restrittivo le regole di calcolo dell’indennità integrativa speciale nelle pensioni di reversibilità dei dipendenti pubblici. Le norme, censurate per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., risultano conformi al dettato costituzionale.
Di cosa si tratta
L’art. 1, commi 774 e 775, della legge finanziaria 2007 (l. n. 296/2006) aveva dettato un’interpretazione autentica delle regole di computo dell’indennità integrativa speciale (IIS) nell’ambito delle pensioni di reversibilità dei dipendenti pubblici. La norma stabiliva che dal 17 agosto 1995 la IIS non deve essere liquidata separatamente, ma è conglobata nella «voce pensione» soggetta alle percentuali di reversibilità. Alcune vedove avevano chiesto in giudizio il ripristino del trattamento più favorevole. La Corte dei conti di Lazio ed Emilia-Romagna avevano sollevato la questione.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio (quattro ordinanze del 18 ottobre 2007) e per l’Emilia-Romagna (ordinanza del 15 luglio 2009), ha impugnato l’art. 1, commi 774 e 775, legge n. 296/2006, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. (e, limitatamente al comma 774, anche all’art. 53 Cost. per il giudice emiliano), per l’irragionevole disparità di trattamento tra pensionati di reversibilità con decorrenza pre- e post-17 agosto 1995 e per la salvezza riservata ai soli trattamenti già definiti in sede di contenzioso.
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondate tutte le questioni: sia quelle sollevate in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. dalle ordinanze del Lazio, sia quella in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. del giudice emiliano. Il legislatore è legittimato a dettare interpretazioni autentiche retroattive in materia previdenziale purché sorrette da ragioni non arbitrarie; la salvaguardia limitata ai trattamenti già definiti in contenzioso risponde a esigenze di certezza del diritto.
Il principio
In materia previdenziale il legislatore può adottare norme di interpretazione autentica con effetto retroattivo senza violare l’art. 3 Cost., a condizione che non sussista un irragionevole squilibrio tra le categorie di soggetti interessati. La distinzione tra chi ha già ottenuto una pronuncia in sede contenziosa e chi non l’ha ottenuta non è irrazionale e risponde alla tutela della certezza dei rapporti giuridici definiti.
Domande e risposte
Cosa prevedevano i commi 774 e 775 della legge finanziaria 2007?
Il comma 774 stabiliva che l’indennità integrativa speciale è conglobata nella voce pensione e soggetta alla percentuale di reversibilità (60 %) dal 17 agosto 1995; il comma 775 salvaguardava solo i trattamenti più favorevoli già definiti in sede contenziosa prima dell’entrata in vigore della legge.
Perché la Corte ha ritenuto non fondata la questione sull’art. 38 Cost.?
Il diritto a un trattamento pensionistico adeguato non impone il mantenimento immutabile di ogni voce retributiva: la IIS, conglobata nella pensione, non scompare ma concorre al calcolo della pensione reversibile nella misura del 60 %, che la Corte ha ritenuto non inferiore alla soglia di adeguatezza costituzionale.
Chi sono i soggetti tutelati dalla clausola di salvaguardia del comma 775?
Solo coloro che, alla data del 1º gennaio 2007, avevano già ottenuto una pronuncia giurisdizionale favorevole con trattamento più elevato. Chi aveva ricevuto il trattamento migliore per via amministrativa, senza un giudicato, non rientra nella salvaguardia.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza della legge
- Art. 38 della Costituzione — diritto a trattamenti previdenziali adeguati
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