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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara incostituzionale la norma che limitava ai soli cittadini italiani la possibilità di scontare in Italia la pena oggetto di un mandato d’arresto europeo. Il divieto si estende anche ai cittadini UE legittimamente e stabilmente residenti nel territorio italiano, in applicazione del principio di parità di trattamento garantito dal diritto comunitario.

Di cosa si tratta

L’art. 18, comma 1, lett. r), della legge n. 69 del 2005 prevedeva che la corte d’appello potesse consentire l’esecuzione in Italia di una pena detentiva richiesta tramite mandato d’arresto europeo solo se il condannato fosse cittadino italiano. Esclusa la possibilità per lo straniero – anche comunitario con dimora abituale in Italia – di scontare qui la pena. La Corte di cassazione ha sollevato la questione in quattro diversi procedimenti riguardanti cittadini UE residenti in Italia.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte di cassazione ha impugnato l’art. 18, comma 1, lett. r), legge 22 aprile 2005, n. 69, in riferimento agli artt. 3, 11, 27 terzo comma e 117 primo comma della Costituzione (e ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario), nella parte in cui non prevedeva il rifiuto di consegna anche del cittadino UE con legittima ed effettiva residenza in Italia.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lett. r), legge n. 69/2005, nella parte in cui non prevede il rifiuto di consegna anche del cittadino di un altro Paese membro dell’Unione europea che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, ai fini dell’esecuzione della pena detentiva in Italia conformemente al diritto interno. La pronuncia di incostituzionalità in riferimento agli artt. 11 e 117 Cost. assorbe le censure ex artt. 3 e 27 Cost.

Il principio

Il diritto comunitario – e in particolare la decisione quadro 2002/584/GAI –, recepito nell’ordinamento italiano tramite gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., impone la parità di trattamento tra cittadini italiani e cittadini UE legalmente residenti in Italia quanto al diritto di scontare in patria la pena detentiva. Una norma che riserva tale facoltà ai soli cittadini italiani viola i vincoli comunitari e i relativi parametri costituzionali.

Domande e risposte

Cosa cambia per il cittadino UE con mandato d’arresto europeo ai fini esecutivi?

Dopo questa sentenza, anche il cittadino di un altro Stato membro UE che risiede legittimamente e stabilmente in Italia può chiedere di espiare la pena nel nostro Paese invece di essere consegnato allo Stato emittente.

Qual era il limite della legge n. 69/2005 dichiarato incostituzionale?

La norma consentiva l’esecuzione della pena in Italia solo per i «cittadini italiani», escludendo senza giustificazione i cittadini UE residenti, in contrasto con il principio di non discriminazione previsto dal diritto dell’Unione.

Che cosa si intende per «legittima ed effettiva residenza»?

La Corte richiede che il centro degli interessi affettivi e lavorativi del soggetto sia stabilmente radicato in Italia: non basta una presenza occasionale, occorre una dimora abituale concretamente dimostrata.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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