Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 186, comma 2, lett. c), del Codice della strada (nella parte in cui richiamava l’art. 240, secondo comma, c.p.) nella parte in cui qualificava come «misura di sicurezza patrimoniale» la confisca del veicolo in caso di guida in stato di ebbrezza grave. Tale qualificazione permetteva l’applicazione retroattiva della confisca ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 92/2008, in violazione del principio di legalità e irretroattività.
Di cosa si tratta
Il GIP del Tribunale di Lecce doveva decidere su una richiesta di emissione di decreto penale di condanna per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, accompagnata da richiesta di confisca del veicolo. La norma introdotta dal d.l. n. 92/2008 richiamava espressamente l’art. 240, secondo comma, c.p. (confisca obbligatoria delle cose che costituiscono il prezzo o il profitto del reato), qualificando la confisca come misura di sicurezza patrimoniale e rendendola quindi applicabile retroattivamente ai sensi dell’art. 200 c.p.
La questione di legittimità costituzionale
Il GIP di Lecce sollevava questione degli artt. 200 e 236 c.p. e degli artt. 186, comma 2, lett. c), e 187, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 186, comma 2, lett. c), del Codice della strada, limitatamente alle parole «ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale». Questo richiamo qualificava la confisca come misura di sicurezza patrimoniale, consentendo la sua applicazione retroattiva. La Corte osserva che la confisca del veicolo in caso di guida in ebbrezza ha in realtà natura di pena accessoria (o sanzione penale sui generis), non di misura di sicurezza: pertanto opera il principio di irretroattività ex art. 25, secondo comma, Cost. e il richiamo all’art. 200 c.p. è illegittimo.
Il principio
La confisca del veicolo per guida in stato di ebbrezza grave non è una misura di sicurezza patrimoniale in senso tecnico, ma una sanzione penale accessoria: ad essa si applica il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole, sancito dall’art. 25, secondo comma, Cost. Il richiamo all’art. 240 c.p. (misure di sicurezza) era perciò costituzionalmente illegittimo.
Domande e risposte
Se guido in stato di ebbrezza grave con un tasso oltre 1,5 g/l, mi possono confiscare il veicolo?
Sì, ma solo se il fatto è stato commesso dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 92/2008 (23 maggio 2008). Non è applicabile retroattivamente ai fatti commessi prima di quella data, perché la confisca non è una misura di sicurezza ma una sanzione penale soggetta al principio di irretroattività.
Qual è la differenza tra confisca come misura di sicurezza e confisca come pena accessoria?
Le misure di sicurezza (artt. 199-240 c.p.) si applicano in base alla legge vigente al momento dell’applicazione, anche retroattivamente (art. 200 c.p.). Le pene accessorie e le sanzioni penali sui generis sono invece soggette al divieto di retroattività sfavorevole (art. 25, secondo comma, Cost.).
La confisca del veicolo è sempre obbligatoria per la guida in ebbrezza?
Solo per i casi più gravi (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ex art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S.) e per la guida in stato di alterazione da stupefacenti (art. 187 C.d.S.), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.
Norme collegate
- Art. 25 della Costituzione — principio di legalità e irretroattività della legge penale sfavorevole
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza e non discriminazione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.